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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 15/04/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore nella causa civile iscritta al n° 1327/2022 R.G.L., promossa
D A
nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1
residente in [...] – C.F. , C.F._1
rappresentato e difeso, per procura in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Giovanni Francesco Fidone (C.F.
e Rosario Giommarresi (C.F. C.F._2
), ed elettivamente domiciliato presso lo studio Fidone C.F._3
Associati in Vittoria in via Ricasoli n. 57, dichiarando di voler ricevere ogni atto e comunicazione di rito riguardante la presente procedura ai seguenti indirizzi
P.E.C. e e/o a mezzo telefax Email_1 Email_2
0932.988547
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Controparte_1
, nella Via Giacomo Cusumano n. 1 – (C.F./ P.IVA CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato - disciplinare di incarico e dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità in atti, dall'Avv.
Mohamed Ahmed Omar Giampaolo (C.F. ; PEC C.F._4
) del foro di Agrigento Email_3
con studio ivi nel Viale della Vittoria n. 211 ove è elettivamente domiciliata.
- resistente -
1 All'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note contenenti le sole istanze e conclusioni da depositare nel termine del 2.4.2025 , ha definito la controversia con la seguente
S E N T E N Z A
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5/10/2022 il ricorrente di cui in epigrafe adiva l'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“previa disapplicazione e/o declaratoria di illegittimià della delibera n. 0001773 del 07/07/2022 Con (doc. 4), con la quale l' di ha accolto la richiesta di dimissioni volontarie del CP_1
Dott. , con decorrenza dall'01/07/2022, tuttavia riconoscendo un preavviso pari a Parte_1 giorni 12 (dodici) e dando mandato al del P.O. di Caltanissetta di procedere al Parte_2 recupero della somma corrispondente a mesi 2 (due) e giorni 18 (diciotto) di mancato preavviso, nonché ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'aspettativa richiesta, con la contestuale condanna alla corresponsione allo stesso di ogni somma illegittimamente non versata e/o trattenuta;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla fruizione delle ferie non godute pari a 143 giorni;
- per l'effetto condannare la P.A. alla monetizzazione delle predette ferie”.
In punto di fatto ha rappresentato:
- di essere stato dipendente dell' dal 01.08.2002 con Parte_3 CP_1
contratto a tempo indeterminato, con la qualifica professionale di dirigente medico di I livello.
- di avere partecipato ad un avviso pubblico dell' Controparte_2
per incarico a tempo indeterminato in qualità di Dirigente Medico di
[...]
Neurochirurgia, risultando vincitore.
- di avere richiesto, tramite pec inviata in data 30/05/2022 (doc. 1), la concessione di aspettativa per la copertura del posto di Dirigente Medico di Neurochirurgia a tempo indeterminato, per vincita di concorso pubblico presso a Controparte_2 partire dal 16/06/2022 e per tutta la durata del periodo di prova, chiedendo, altresì, che il periodo di preavviso venisse fatto coincidere con gli ultimi tre mesi dell'aspettativa richiesta;
- di non avere ricevuto alcun riscontro da parte dell'Azienda ospedaliera;
2 - di avere provveduto a comunicare, con ulteriore pec del 18/06/2022 (doc. 2), che in ipotesi di mancata concessione dell'aspettativa richiesta, pur dovuta per legge, sarebbe stato costretto a rassegnare le proprie dimissioni, invitando contestualmente la P.A. a riscontrare la nota entro e non oltre 3 (tre) giorni dal ricevimento della stessa;
- di non aver ricevuto alcun riscontro;
- di avere comunicato le proprie dimissioni con pec del 23/06/2022 (doc. 3) poiché in data
1/7/2022 avrebbe dovuto prendere servizio presso l' Controparte_2
Successivamente, con delibera n. 0001773 del 07/07/2022 (doc. 4), l' Controparte_3
accoglieva la richiesta di dimissioni volontarie del Dott. , con decorrenza Parte_1 dall'01/07/2022, riconoscendo un preavviso pari a giorni 12 (dodici) e dando mandato al Parte_2 del P.O. di di procedere al recupero della somma corrispondente a mesi 2 (due)
[...] CP_1
e giorni 18 (diciotto) di mancato preavviso.
Deduceva infine che, in sede di pagamento delle fatture emesse dal dott. per Parte_1 prestazioni rese intramoenia, l'Amministrazione, in sede di saldo, aveva trattenuto l'importo a titolo di indennità di mancato preavviso.
Sotto altro profilo lamentava il mancato pagamento del compenso sostitutivo delle ferie maturate e non fruite, per un totale complessivo di 143 giorni di ferie. Cont 2. Si costituiva in giudizio l' la quale spiegava difese volte al rigetto del ricorso, in particolare affermando come la scelta relativa alla collocazione del lavoratore in aspettativa fosse di natura discrezionale (a tal proposito richiamava l'art. 25, comma 10, del CCNL sanità 2016 -2018 ai sensi del quale «... al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso un'azienda o ente del comparto, vincitore di concorso presso altra amministrazione anche di diverso comparto, può essere concesso un periodo di aspettativa ...») e deducendo l'incompatibilità tra la richiesta di aspettativa e quella di dimissioni.
3. In assenza di attività istruttoria, la causa è stata rinviata all'udienza del 2/4/2025. Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Relativamente al mancato riconoscimento dell'aspettativa, così come richiesta dal dott.
con pec del 30.5.2022 (all.1), il ricorrente deduce la violazione del disposto di cui Parte_1 all'art. 12 comma 8 lett.a) del CCNL integrativo del 20/9/2001 così come dell'art. 10 co.8 del contratto collettivo di lavoro integrativo del CCNL dell'8 giugno 2000 dell'area della dirigenza medico-veterinaria.
3 Secondo quanto stabilito nelle suddette disposizioni non residuerebbe alcun margine di discrezionalità da parte della P.A. nella valutazione in ordine alla concessione dell'aspettativa.
Orbene, deduce il ricorrente che secondo quanto previsto dal C.C.N.L. relativo al personale di comparto sanità 2016-2018, all'art. 25, comma 10 (doc. 7) “Al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso un'azienda o ente del comparto, vincitore di concorso presso altra amministrazione anche di diverso comparto, può essere concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell'anzianità, per la durata del periodo di prova, di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 12, comma 8, lett. a) del CCNL integrativo del 20/9/2001”
Tale ultima norma stabilisce al comma 1) che “1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
Il successivo comma 8) prevede che “L'aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, è, altresì, concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato: a) per un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa azienda o ente del medesimo comparto ovvero ente o amministrazione di comparto diverso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso per la durata del periodo di prova”.
Si osservi tuttavia che, nel caso di specie, considerato che il dott. rivestiva la Parte_1 qualifica di dirigente medico di I livello assume rilevanza il contratto collettivo di lavoro integrativo del CCNL dell'8 giugno 2000 dell'area della dirigenza medico-veterinaria, il quale prevede all'art. 10, comma 1 (doc. 8) che:
“1. Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio”.
Il successivo comma 8 così dispone:
“8. L'aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, per […]
a) un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o altra azienda ovvero ente o amministrazione del comparto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi degli artt. 15 e segg, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto, o in organismi della
Unione Europea, con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato;
c) la durata di due anni e per una sola volta nell'arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia individuati - ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000 -
4 dal Regolamento Interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato sulla G. U. dell'11 ottobre
2000, serie generale, n. 238. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere cumulata con l'aspettativa di cui al comma 1, se utilizzata allo stesso titolo”.
Orbene, secondo il Tribunale, la diversa dizione utilizzata al comma 1 (i periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia “possono” essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio), rispetto al comma 8 (l'aspettativa “è” concessa) porta a ritenere che, a differenza della regola generale del comma 1, il comma 8 in via di eccezione non consenta alcun potere discrezionale in capo al datore di lavoro.
In altri termini, il chiaro disposto letterale non permette di ritenere che i casi di aspettativa ai sensi del comma 8 debbano essere ricondotti, quanto a presupposti di riconoscimento, alle stesse condizioni previste al comma 1.
Tale conclusione è avvalorata anche dal fatto che - rispetto al comma 1 - il comma 8 prevede più pregnanti e specifiche esigenze tra cui il conferimento di incarichi di dirigente di struttura complessa o di incarichi di lavoro a tempo determinato presso la medesima azienda o altre pubbliche amministrazioni o organismi dell'Unione Europea, ovvero gravi e documentati motivi di famiglia ai sensi dell'.art. 4 L. n. 53/2000, ossia tutte ragioni che, in un bilanciamento di interessi, è plausibile che debbano soccombere rispetto alle esigenze aziendali.
D'altra parte, che questa sia la corretta interpretazione dell'art. 10 CCNL è avvalorato anche dall' che ad uno Controparte_4 specifico quesito forniva risposta (in data 20 febbraio 2002 con nota prot. n. 1943, rinvenibile nella relativa “raccolta” sul sito “www.aranagenzia.it”), precisando che “l'aspettativa prevista dall'art. 10 comma 8 non è discrezionale e, pertanto, al verificarsi delle condizioni previste dalle lettere a), b) e
c) deve essere concessa.
Come argomentato da altra giurisprudenza di merito che in questa sede si riporta e si condivide: “La ragione di questa particolare tutela si rinviene nei principi generali dei contratti in esame ispirati alla più ampia mobilità e flessibilità del personale dirigente. D'altra parte, l'azienda – a sua volta – può scegliere se coprire il posto con un'assunzione a tempo determinato” (cfr. Corte appello
Firenze sez. lav., 02/11/2021, n.706 la quale, in un caso analogo ha affrontato, relativamente tuttavia ad un contratto di lavoro a tempo determinato altresì il tema dell'inapplicabilità dell'art. 12 dell'accordo del 20.9.2001 integrativo CCNL: “Né, sempre secondo il Collegio, al caso in esame non può essere riferita la contraria soluzione oggetto di Cass. n. 4878/2015, secondo la quale“In tema di personale sanitario, l'art. 12 dell'accordo 20 settembre 2001, integrativo
CCNL comparto sanità 7 aprile 1999, nel prevedere che al dipendente a tempo indeterminato possa essere concesso un periodo di aspettativa per tutta la durata del contratto di lavoro a termine, stipulato con la stessa o con altra AU. O ente, attribuisce all'amministrazione un potere discrezionale - il cui esercizio è subordinato all'insussistenza di ragioni aziendali incompatibili con
5 l'assenza temporanea del lavoratore - di concedere l'aspettativa in tutti i casi in cui essa è consentita dallo stesso art. 12.
Infatti, si tratta di pronuncia resa con riguardo a diverso contratto collettivo il quale, seppure contiene una norma quasi identica a quella dell'art. 10 qui in esame, ne contiene anche un'altra che confermava invece la tesi della discrezionalità, norma che, al contrario, non appare nello stesso
CCNL da applicare al caso in esame). Cont Ad ogni buon conto, si osserva che l' non avendo neppure riscontrato la missiva di parte ricorrente, avrebbe comunque del tutto omesso – illegittimamente - di dare conto dell'esistenza di ragioni aziendali incompatibili con la richiesta aspettativa.
In conclusione, il lavoratore ricorrente aveva diritto alla aspettativa richiesta senza che residuasse in capo all'Amministrazione alcun potere discrezionale di valutarne la compatibilità con le esigenze di servizio e dovendosi osservare come valutazione è stata in ogni caso del tutto omessa.
Ne consegue che, poiché il dirigente medico era da considerarsi in legittima aspettativa egli non fosse tenuto a dare alcun preavviso (che aveva peraltro fornito); anche su tale questione è intervenuto, in via definitiva, l'art. 10 del CCNL del 10 febbraio del 2004, il quale, coerentemente all'intento di favorire e garantire la più ampia mobilità dei dirigenti assunti presso le pubbliche amministrazioni, ha chiarito che il dirigente in aspettativa senza assegni per l'effettuazione del periodo di prova, in caso di assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso altra azienda, non è tenuto a dare il periodo di preavviso, qualora lo stesso non rientri al termine del periodo di prova presso altra azienda. Pertanto, il recesso dal contratto individuale di lavoro in essere con l'azienda di originaria appartenenza, alla data di scadenza dell'aspettativa medesima, non implica l'obbligo del preavviso e, pertanto, lo stesso non è tenuto al pagamento dell'indennità di mancato preavviso (anche sul punto in data 2.10.2011 è stata fornita uguale risposta al quesito sul sito www.aranagenzia.it).
5. Ulteriore questione, oggetto di domanda del presente ricorso, è quella relativa al pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute, pari a giorni 143, come risulta dal prospetto di cui all'allegato 5.
A riguardo, in primo luogo, va premesso il dato normativo del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, più volte ricordato, che recita:
"8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi della L. 31 dicembre 2009, n. 196, art. 1, comma 2, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione
6 del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.".
In secondo luogo, è imprescindibile dare atto degli approdi della giurisprudenza costituzionale e della Corte di Giustizia, sul tema in esame, limitatamente a quanto rileva ai fini della presente decisione e prendendo come punto di partenza l'art. 7 della Direttiva n. 2003/88/CE secondo cui:
“Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
Proprio sul punto la giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia Europea, Grande Sezione
6/11/2018) si è espressa nell'ottica del necessario coordinamento con la fonte sovraordinata dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE pervenendo alla formulazione della seguente regola interpretativa: “L'articolo 7 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nei limiti in cui essa implichi che, se il lavoratore non ha chiesto, prima della data di cessazione del rapporto di lavoro, di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite, l'interessato perde – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione – i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute (…) il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. (…)
7 l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro (v., per analogia, sentenza del 16 marzo 2006, Ro.-St. e a., C 131/04 e C 257/04, EU:C:2006:177, punto 68). Ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88.
Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime,
l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute (in tali termini diffusamente Corte di Appello di Palermo sez. lav.,
24/05/2023, n. 531).
Tali principi sono del tutto in linea con l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (ord.
n.13613 del 2/7/2020) a tenore del quale “il diritto alle ferie annuali retribuite dei dirigenti pubblici, in quanto finalizzato all'effettivo godimento di un periodo di riposo e di svago dall'attività lavorativa (nel quadro dei principi di cui agli artt. 36 Cost. e 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE), è irrinunciabile;
ne consegue che il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo” (conf. Cass. ord. n. 3476 del 12/02/2020).
Ancora, sotto il profilo della giurisprudenza costituzionale la Corte, con sentenza n. 95/2016, facendo salva la legittimità costituzionale del citato art. 5 comma 8 del D.L. n. 95/2012, convertito in L. 135/2012, l'ha interpretato nel senso di subordinarne l'operatività a circostanze che assicurino comunque, in concreto, la fruibilità delle ferie, rilevando quanto segue: "Quanto al dato letterale, non è senza significato che il legislatore correli il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie.
Il dato testuale è coerente con le finalità della disciplina restrittiva, che si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla "monetizzazione" delle ferie non godute. Affiancata ad altre misure di contenimento della spesa, la disciplina in questione mira a riaffermare la preminenza del
8 godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale
e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro. In questo contesto si inquadra il divieto rigoroso di corrispondere trattamenti economici sostitutivi, volto a contrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole….La prassi amministrativa e la magistratura contabile convergono nell'escludere dall'àmbito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro. Questa interpretazione si colloca, peraltro, nel solco tracciato dalle pronunce della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, che riconoscono al lavoratore il diritto di beneficiare di un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti una previsione negoziale esplicita che consacri tale diritto, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di "monetizzare" le ferie (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 ottobre 2000, n. 13860; Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 8 ottobre
2010, n. 7360). Co.ì correttamente interpretata, la disciplina impugnata non pregiudica il diritto alle ferie, come garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157)
e da quelle Europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Ni. il 7 dicembre 2000 e adattata a St. il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre
1993, n. 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, poi confluita nella direttiva n. 2003/88/CE, che interviene a codificare la materia). Il diritto alle ferie, riconosciuto a ogni lavoratore, senza distinzioni di sorta (sentenza n. 189 del
1980), mira a reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore e a consentirgli lo svolgimento di attività ricreative e culturali, nell'ottica di un equilibrato «contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore» (sentenza n. 66 del 1963). La giurisprudenza della
Corte di giustizia dell'Unione Europea ha rafforzato i connotati di questo diritto fondamentale del lavoratore e ne ha ribadito la natura inderogabile, in quanto finalizzato a «una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute» (ex plurimis, Corte di giustizia, sentenza 26 giugno 2001, in causa C-173/99, BECTU, punti 43 e 44; Grande Sezione, sentenza 24 gennaio 2012, in causa
C-282/10, Do.). La garanzia di un effettivo godimento delle ferie traspare, secondo prospettive convergenti, dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 297 del 1990 e n. 616 del 1987) e da quella Europea (ex plurimis, Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza 20 gennaio 2009, in cause riunite C-350/106 e C- 520/06, Sc.-Ho. e ed altri). Tale diritto inderogabile CP_5 sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore. Non si può ritenere, pertanto, che una normativa settoriale, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della "monetizzazione", si ponga in antitesi con
9 princípi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea. Da qui, dunque, la non fondatezza della questione" (sentenza n.95 del 2016).
Ritiene, allora, il Tribunale, in osservanza dei su richiamati criteri normativi ed ermeneutici, che l'omessa allegazione e prova, da parte del ricorrente di aver chiesto di fruire delle ferie annuali
(posto che in considerazione della documentazione allegata e dalla natura del rapporto di lavoro in essere è sufficientemente dimostrato che egli ne avesse diritto) e che tale richiesta gli fosse stata rigettata, non appare, di per sé, sufficiente a ritenere insussistenti i presupposti del diritto alla loro monetizzazione, dovendosi invece, a tal fine, verificare che il datore di lavoro si sia concretamente ed adeguatamente attivato al fine di mettere il dirigente nelle condizioni di fruire delle ferie - o, specularmente, di rinunciarvi consapevolmente.
Pacificamente l'onere probatorio di aver assolto a tali condizioni grava sul datore di lavoro. Cont Nel caso di specie, nessuna deduzione in tal senso è dato rinvenire nelle difese dell' né la stessa ha in alcun modo chiesto di provare di aver assolto al predetto onere informativo.
A fronte dell'intervenuta pacifica cessazione del rapporto di lavoro al 1.7.2022, pertanto, e della conseguente impossibilità di riportare le ferie non godute a carico del nuovo rapporto, va affermato il diritto del ricorrente a percepirne l'equivalente monetario rapportato alla retribuzione giornaliera per i giorni di ferie non fruiti, nel numero di 143, oltre interessi legali dalla data del presente ricorso.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso merita integrale accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
In accoglimento del ricorso dichiara il diritto del ricorrente all'aspettativa richiesta, con la contestuale condanna alla Cont corresponsione allo stesso da parte dell' convenuta di ogni somma illegittimamente non versata e/o trattenuta a titolo di indennità di mancato preavviso;
Cont condanna l' di a corrispondere al ricorrente l'equivalente monetario rapportato alla CP_1
retribuzione giornaliera per i giorni di ferie non fruiti, nel numero di 143, oltre interessi legali dalla data del presente ricorso;
condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, Controparte_3 liquidate nella complessiva somma di € 4.700, oltre spese forfettarie, IVA, CPA ai sensi di legge e
C.U. versato
Così deciso in Caltanissetta il 15/04/2025.
IL GIUDICE
Giulia Calafiore
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore nella causa civile iscritta al n° 1327/2022 R.G.L., promossa
D A
nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1
residente in [...] – C.F. , C.F._1
rappresentato e difeso, per procura in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Giovanni Francesco Fidone (C.F.
e Rosario Giommarresi (C.F. C.F._2
), ed elettivamente domiciliato presso lo studio Fidone C.F._3
Associati in Vittoria in via Ricasoli n. 57, dichiarando di voler ricevere ogni atto e comunicazione di rito riguardante la presente procedura ai seguenti indirizzi
P.E.C. e e/o a mezzo telefax Email_1 Email_2
0932.988547
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Controparte_1
, nella Via Giacomo Cusumano n. 1 – (C.F./ P.IVA CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato - disciplinare di incarico e dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità in atti, dall'Avv.
Mohamed Ahmed Omar Giampaolo (C.F. ; PEC C.F._4
) del foro di Agrigento Email_3
con studio ivi nel Viale della Vittoria n. 211 ove è elettivamente domiciliata.
- resistente -
1 All'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note contenenti le sole istanze e conclusioni da depositare nel termine del 2.4.2025 , ha definito la controversia con la seguente
S E N T E N Z A
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5/10/2022 il ricorrente di cui in epigrafe adiva l'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“previa disapplicazione e/o declaratoria di illegittimià della delibera n. 0001773 del 07/07/2022 Con (doc. 4), con la quale l' di ha accolto la richiesta di dimissioni volontarie del CP_1
Dott. , con decorrenza dall'01/07/2022, tuttavia riconoscendo un preavviso pari a Parte_1 giorni 12 (dodici) e dando mandato al del P.O. di Caltanissetta di procedere al Parte_2 recupero della somma corrispondente a mesi 2 (due) e giorni 18 (diciotto) di mancato preavviso, nonché ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'aspettativa richiesta, con la contestuale condanna alla corresponsione allo stesso di ogni somma illegittimamente non versata e/o trattenuta;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla fruizione delle ferie non godute pari a 143 giorni;
- per l'effetto condannare la P.A. alla monetizzazione delle predette ferie”.
In punto di fatto ha rappresentato:
- di essere stato dipendente dell' dal 01.08.2002 con Parte_3 CP_1
contratto a tempo indeterminato, con la qualifica professionale di dirigente medico di I livello.
- di avere partecipato ad un avviso pubblico dell' Controparte_2
per incarico a tempo indeterminato in qualità di Dirigente Medico di
[...]
Neurochirurgia, risultando vincitore.
- di avere richiesto, tramite pec inviata in data 30/05/2022 (doc. 1), la concessione di aspettativa per la copertura del posto di Dirigente Medico di Neurochirurgia a tempo indeterminato, per vincita di concorso pubblico presso a Controparte_2 partire dal 16/06/2022 e per tutta la durata del periodo di prova, chiedendo, altresì, che il periodo di preavviso venisse fatto coincidere con gli ultimi tre mesi dell'aspettativa richiesta;
- di non avere ricevuto alcun riscontro da parte dell'Azienda ospedaliera;
2 - di avere provveduto a comunicare, con ulteriore pec del 18/06/2022 (doc. 2), che in ipotesi di mancata concessione dell'aspettativa richiesta, pur dovuta per legge, sarebbe stato costretto a rassegnare le proprie dimissioni, invitando contestualmente la P.A. a riscontrare la nota entro e non oltre 3 (tre) giorni dal ricevimento della stessa;
- di non aver ricevuto alcun riscontro;
- di avere comunicato le proprie dimissioni con pec del 23/06/2022 (doc. 3) poiché in data
1/7/2022 avrebbe dovuto prendere servizio presso l' Controparte_2
Successivamente, con delibera n. 0001773 del 07/07/2022 (doc. 4), l' Controparte_3
accoglieva la richiesta di dimissioni volontarie del Dott. , con decorrenza Parte_1 dall'01/07/2022, riconoscendo un preavviso pari a giorni 12 (dodici) e dando mandato al Parte_2 del P.O. di di procedere al recupero della somma corrispondente a mesi 2 (due)
[...] CP_1
e giorni 18 (diciotto) di mancato preavviso.
Deduceva infine che, in sede di pagamento delle fatture emesse dal dott. per Parte_1 prestazioni rese intramoenia, l'Amministrazione, in sede di saldo, aveva trattenuto l'importo a titolo di indennità di mancato preavviso.
Sotto altro profilo lamentava il mancato pagamento del compenso sostitutivo delle ferie maturate e non fruite, per un totale complessivo di 143 giorni di ferie. Cont 2. Si costituiva in giudizio l' la quale spiegava difese volte al rigetto del ricorso, in particolare affermando come la scelta relativa alla collocazione del lavoratore in aspettativa fosse di natura discrezionale (a tal proposito richiamava l'art. 25, comma 10, del CCNL sanità 2016 -2018 ai sensi del quale «... al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso un'azienda o ente del comparto, vincitore di concorso presso altra amministrazione anche di diverso comparto, può essere concesso un periodo di aspettativa ...») e deducendo l'incompatibilità tra la richiesta di aspettativa e quella di dimissioni.
3. In assenza di attività istruttoria, la causa è stata rinviata all'udienza del 2/4/2025. Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Relativamente al mancato riconoscimento dell'aspettativa, così come richiesta dal dott.
con pec del 30.5.2022 (all.1), il ricorrente deduce la violazione del disposto di cui Parte_1 all'art. 12 comma 8 lett.a) del CCNL integrativo del 20/9/2001 così come dell'art. 10 co.8 del contratto collettivo di lavoro integrativo del CCNL dell'8 giugno 2000 dell'area della dirigenza medico-veterinaria.
3 Secondo quanto stabilito nelle suddette disposizioni non residuerebbe alcun margine di discrezionalità da parte della P.A. nella valutazione in ordine alla concessione dell'aspettativa.
Orbene, deduce il ricorrente che secondo quanto previsto dal C.C.N.L. relativo al personale di comparto sanità 2016-2018, all'art. 25, comma 10 (doc. 7) “Al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso un'azienda o ente del comparto, vincitore di concorso presso altra amministrazione anche di diverso comparto, può essere concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell'anzianità, per la durata del periodo di prova, di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 12, comma 8, lett. a) del CCNL integrativo del 20/9/2001”
Tale ultima norma stabilisce al comma 1) che “1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
Il successivo comma 8) prevede che “L'aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, è, altresì, concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato: a) per un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa azienda o ente del medesimo comparto ovvero ente o amministrazione di comparto diverso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso per la durata del periodo di prova”.
Si osservi tuttavia che, nel caso di specie, considerato che il dott. rivestiva la Parte_1 qualifica di dirigente medico di I livello assume rilevanza il contratto collettivo di lavoro integrativo del CCNL dell'8 giugno 2000 dell'area della dirigenza medico-veterinaria, il quale prevede all'art. 10, comma 1 (doc. 8) che:
“1. Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio”.
Il successivo comma 8 così dispone:
“8. L'aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, per […]
a) un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o altra azienda ovvero ente o amministrazione del comparto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi degli artt. 15 e segg, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto, o in organismi della
Unione Europea, con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato;
c) la durata di due anni e per una sola volta nell'arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia individuati - ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000 -
4 dal Regolamento Interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato sulla G. U. dell'11 ottobre
2000, serie generale, n. 238. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere cumulata con l'aspettativa di cui al comma 1, se utilizzata allo stesso titolo”.
Orbene, secondo il Tribunale, la diversa dizione utilizzata al comma 1 (i periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia “possono” essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio), rispetto al comma 8 (l'aspettativa “è” concessa) porta a ritenere che, a differenza della regola generale del comma 1, il comma 8 in via di eccezione non consenta alcun potere discrezionale in capo al datore di lavoro.
In altri termini, il chiaro disposto letterale non permette di ritenere che i casi di aspettativa ai sensi del comma 8 debbano essere ricondotti, quanto a presupposti di riconoscimento, alle stesse condizioni previste al comma 1.
Tale conclusione è avvalorata anche dal fatto che - rispetto al comma 1 - il comma 8 prevede più pregnanti e specifiche esigenze tra cui il conferimento di incarichi di dirigente di struttura complessa o di incarichi di lavoro a tempo determinato presso la medesima azienda o altre pubbliche amministrazioni o organismi dell'Unione Europea, ovvero gravi e documentati motivi di famiglia ai sensi dell'.art. 4 L. n. 53/2000, ossia tutte ragioni che, in un bilanciamento di interessi, è plausibile che debbano soccombere rispetto alle esigenze aziendali.
D'altra parte, che questa sia la corretta interpretazione dell'art. 10 CCNL è avvalorato anche dall' che ad uno Controparte_4 specifico quesito forniva risposta (in data 20 febbraio 2002 con nota prot. n. 1943, rinvenibile nella relativa “raccolta” sul sito “www.aranagenzia.it”), precisando che “l'aspettativa prevista dall'art. 10 comma 8 non è discrezionale e, pertanto, al verificarsi delle condizioni previste dalle lettere a), b) e
c) deve essere concessa.
Come argomentato da altra giurisprudenza di merito che in questa sede si riporta e si condivide: “La ragione di questa particolare tutela si rinviene nei principi generali dei contratti in esame ispirati alla più ampia mobilità e flessibilità del personale dirigente. D'altra parte, l'azienda – a sua volta – può scegliere se coprire il posto con un'assunzione a tempo determinato” (cfr. Corte appello
Firenze sez. lav., 02/11/2021, n.706 la quale, in un caso analogo ha affrontato, relativamente tuttavia ad un contratto di lavoro a tempo determinato altresì il tema dell'inapplicabilità dell'art. 12 dell'accordo del 20.9.2001 integrativo CCNL: “Né, sempre secondo il Collegio, al caso in esame non può essere riferita la contraria soluzione oggetto di Cass. n. 4878/2015, secondo la quale“In tema di personale sanitario, l'art. 12 dell'accordo 20 settembre 2001, integrativo
CCNL comparto sanità 7 aprile 1999, nel prevedere che al dipendente a tempo indeterminato possa essere concesso un periodo di aspettativa per tutta la durata del contratto di lavoro a termine, stipulato con la stessa o con altra AU. O ente, attribuisce all'amministrazione un potere discrezionale - il cui esercizio è subordinato all'insussistenza di ragioni aziendali incompatibili con
5 l'assenza temporanea del lavoratore - di concedere l'aspettativa in tutti i casi in cui essa è consentita dallo stesso art. 12.
Infatti, si tratta di pronuncia resa con riguardo a diverso contratto collettivo il quale, seppure contiene una norma quasi identica a quella dell'art. 10 qui in esame, ne contiene anche un'altra che confermava invece la tesi della discrezionalità, norma che, al contrario, non appare nello stesso
CCNL da applicare al caso in esame). Cont Ad ogni buon conto, si osserva che l' non avendo neppure riscontrato la missiva di parte ricorrente, avrebbe comunque del tutto omesso – illegittimamente - di dare conto dell'esistenza di ragioni aziendali incompatibili con la richiesta aspettativa.
In conclusione, il lavoratore ricorrente aveva diritto alla aspettativa richiesta senza che residuasse in capo all'Amministrazione alcun potere discrezionale di valutarne la compatibilità con le esigenze di servizio e dovendosi osservare come valutazione è stata in ogni caso del tutto omessa.
Ne consegue che, poiché il dirigente medico era da considerarsi in legittima aspettativa egli non fosse tenuto a dare alcun preavviso (che aveva peraltro fornito); anche su tale questione è intervenuto, in via definitiva, l'art. 10 del CCNL del 10 febbraio del 2004, il quale, coerentemente all'intento di favorire e garantire la più ampia mobilità dei dirigenti assunti presso le pubbliche amministrazioni, ha chiarito che il dirigente in aspettativa senza assegni per l'effettuazione del periodo di prova, in caso di assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso altra azienda, non è tenuto a dare il periodo di preavviso, qualora lo stesso non rientri al termine del periodo di prova presso altra azienda. Pertanto, il recesso dal contratto individuale di lavoro in essere con l'azienda di originaria appartenenza, alla data di scadenza dell'aspettativa medesima, non implica l'obbligo del preavviso e, pertanto, lo stesso non è tenuto al pagamento dell'indennità di mancato preavviso (anche sul punto in data 2.10.2011 è stata fornita uguale risposta al quesito sul sito www.aranagenzia.it).
5. Ulteriore questione, oggetto di domanda del presente ricorso, è quella relativa al pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute, pari a giorni 143, come risulta dal prospetto di cui all'allegato 5.
A riguardo, in primo luogo, va premesso il dato normativo del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, più volte ricordato, che recita:
"8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi della L. 31 dicembre 2009, n. 196, art. 1, comma 2, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione
6 del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.".
In secondo luogo, è imprescindibile dare atto degli approdi della giurisprudenza costituzionale e della Corte di Giustizia, sul tema in esame, limitatamente a quanto rileva ai fini della presente decisione e prendendo come punto di partenza l'art. 7 della Direttiva n. 2003/88/CE secondo cui:
“Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
Proprio sul punto la giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia Europea, Grande Sezione
6/11/2018) si è espressa nell'ottica del necessario coordinamento con la fonte sovraordinata dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE pervenendo alla formulazione della seguente regola interpretativa: “L'articolo 7 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nei limiti in cui essa implichi che, se il lavoratore non ha chiesto, prima della data di cessazione del rapporto di lavoro, di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite, l'interessato perde – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione – i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute (…) il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. (…)
7 l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro (v., per analogia, sentenza del 16 marzo 2006, Ro.-St. e a., C 131/04 e C 257/04, EU:C:2006:177, punto 68). Ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88.
Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime,
l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute (in tali termini diffusamente Corte di Appello di Palermo sez. lav.,
24/05/2023, n. 531).
Tali principi sono del tutto in linea con l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (ord.
n.13613 del 2/7/2020) a tenore del quale “il diritto alle ferie annuali retribuite dei dirigenti pubblici, in quanto finalizzato all'effettivo godimento di un periodo di riposo e di svago dall'attività lavorativa (nel quadro dei principi di cui agli artt. 36 Cost. e 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE), è irrinunciabile;
ne consegue che il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo” (conf. Cass. ord. n. 3476 del 12/02/2020).
Ancora, sotto il profilo della giurisprudenza costituzionale la Corte, con sentenza n. 95/2016, facendo salva la legittimità costituzionale del citato art. 5 comma 8 del D.L. n. 95/2012, convertito in L. 135/2012, l'ha interpretato nel senso di subordinarne l'operatività a circostanze che assicurino comunque, in concreto, la fruibilità delle ferie, rilevando quanto segue: "Quanto al dato letterale, non è senza significato che il legislatore correli il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie.
Il dato testuale è coerente con le finalità della disciplina restrittiva, che si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla "monetizzazione" delle ferie non godute. Affiancata ad altre misure di contenimento della spesa, la disciplina in questione mira a riaffermare la preminenza del
8 godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale
e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro. In questo contesto si inquadra il divieto rigoroso di corrispondere trattamenti economici sostitutivi, volto a contrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole….La prassi amministrativa e la magistratura contabile convergono nell'escludere dall'àmbito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro. Questa interpretazione si colloca, peraltro, nel solco tracciato dalle pronunce della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, che riconoscono al lavoratore il diritto di beneficiare di un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti una previsione negoziale esplicita che consacri tale diritto, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di "monetizzare" le ferie (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 ottobre 2000, n. 13860; Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 8 ottobre
2010, n. 7360). Co.ì correttamente interpretata, la disciplina impugnata non pregiudica il diritto alle ferie, come garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157)
e da quelle Europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Ni. il 7 dicembre 2000 e adattata a St. il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre
1993, n. 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, poi confluita nella direttiva n. 2003/88/CE, che interviene a codificare la materia). Il diritto alle ferie, riconosciuto a ogni lavoratore, senza distinzioni di sorta (sentenza n. 189 del
1980), mira a reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore e a consentirgli lo svolgimento di attività ricreative e culturali, nell'ottica di un equilibrato «contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore» (sentenza n. 66 del 1963). La giurisprudenza della
Corte di giustizia dell'Unione Europea ha rafforzato i connotati di questo diritto fondamentale del lavoratore e ne ha ribadito la natura inderogabile, in quanto finalizzato a «una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute» (ex plurimis, Corte di giustizia, sentenza 26 giugno 2001, in causa C-173/99, BECTU, punti 43 e 44; Grande Sezione, sentenza 24 gennaio 2012, in causa
C-282/10, Do.). La garanzia di un effettivo godimento delle ferie traspare, secondo prospettive convergenti, dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 297 del 1990 e n. 616 del 1987) e da quella Europea (ex plurimis, Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza 20 gennaio 2009, in cause riunite C-350/106 e C- 520/06, Sc.-Ho. e ed altri). Tale diritto inderogabile CP_5 sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore. Non si può ritenere, pertanto, che una normativa settoriale, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della "monetizzazione", si ponga in antitesi con
9 princípi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea. Da qui, dunque, la non fondatezza della questione" (sentenza n.95 del 2016).
Ritiene, allora, il Tribunale, in osservanza dei su richiamati criteri normativi ed ermeneutici, che l'omessa allegazione e prova, da parte del ricorrente di aver chiesto di fruire delle ferie annuali
(posto che in considerazione della documentazione allegata e dalla natura del rapporto di lavoro in essere è sufficientemente dimostrato che egli ne avesse diritto) e che tale richiesta gli fosse stata rigettata, non appare, di per sé, sufficiente a ritenere insussistenti i presupposti del diritto alla loro monetizzazione, dovendosi invece, a tal fine, verificare che il datore di lavoro si sia concretamente ed adeguatamente attivato al fine di mettere il dirigente nelle condizioni di fruire delle ferie - o, specularmente, di rinunciarvi consapevolmente.
Pacificamente l'onere probatorio di aver assolto a tali condizioni grava sul datore di lavoro. Cont Nel caso di specie, nessuna deduzione in tal senso è dato rinvenire nelle difese dell' né la stessa ha in alcun modo chiesto di provare di aver assolto al predetto onere informativo.
A fronte dell'intervenuta pacifica cessazione del rapporto di lavoro al 1.7.2022, pertanto, e della conseguente impossibilità di riportare le ferie non godute a carico del nuovo rapporto, va affermato il diritto del ricorrente a percepirne l'equivalente monetario rapportato alla retribuzione giornaliera per i giorni di ferie non fruiti, nel numero di 143, oltre interessi legali dalla data del presente ricorso.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso merita integrale accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
In accoglimento del ricorso dichiara il diritto del ricorrente all'aspettativa richiesta, con la contestuale condanna alla Cont corresponsione allo stesso da parte dell' convenuta di ogni somma illegittimamente non versata e/o trattenuta a titolo di indennità di mancato preavviso;
Cont condanna l' di a corrispondere al ricorrente l'equivalente monetario rapportato alla CP_1
retribuzione giornaliera per i giorni di ferie non fruiti, nel numero di 143, oltre interessi legali dalla data del presente ricorso;
condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, Controparte_3 liquidate nella complessiva somma di € 4.700, oltre spese forfettarie, IVA, CPA ai sensi di legge e
C.U. versato
Così deciso in Caltanissetta il 15/04/2025.
IL GIUDICE
Giulia Calafiore
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