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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 07/10/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 1734 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
E entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
ER IO e dall'Avv. PROVAGGI GABRIELLA, giusta delega in atti
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e ra ormai divenuta intollerabile. Tanto Parte_1 Parte_2
si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi
[...]
e Pt_1 Parte_2
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate così
come modificate all'udienza del 7.10.2025, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, non definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e coniugi per Parte_1 Parte_2
matrimonio contratto in data 29.03.2009 in Loano (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Loano al numero 4, parte I, anno 2009, alle condizioni di seguito esposte:”
“1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del pieno e reciproco rispetto.
2. Al fine di definire in via anticipata e definitiva ogni pretesa nascente dal vincolo matrimoniale, il signor , per contribuire al mantenimento della moglie GN , ha Parte_2 Parte_1
corrisposto alla stessa in un'unica soluzione, alla data del 04/08/2025, una somma c.d. una tantum corrispondente ad euro 60.000,00 (sessantamila//00), denaro ricavato dalla vendita del locale ad uso autorimessa facente parte dell'edificio denominato “RESIDENCE PERLA” sito in Loano, Via
Stella n. 34, posto al primo piano, contraddistinto dal numero 56 – a Catasto Fabbricati classificato al foglio 19, particella 615, subalterno 56, categoria C/6, classe 5^, consistenza mq. 17; la GN
dichiara, quindi, di avere ricevuto in unica soluzione detta somma, in relazione al Parte_1
quale rilascia quietanza di saldo, riconoscendo di non avere più nulla a chiedere a titolo di contributo al suo mantenimento.
3. Con il medesimo intento di regolare in via anticipata e definitiva i rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione personale, la GN si obbliga a trasferire il diritto Parte_1
di nuda proprietà della casa coniugale, ultima residenza comune dei coniugi, compresa nell'ambito del complesso denominato “Condominio Dimore Baroni”, sita in Boissano (SV), Via Baroni n. 47 –
a Catasto Fabbricati classificata al foglio 7, mappale 1090, subalterno 7, categoria A/2, classe U,
consistenza vani 7 (l'appartamento), al subalterno 20, categoria C/6, classe 2^, consistenza mq. 20
(il locale ad uso autorimessa), ed al subalterno 35, categoria C/6, classe 1^, consistenza mq. 13 (il posto auto esterno) –, al signor , a semplice richiesta, alle condizioni e nei termini Parte_2
che saranno dallo stesso previsti.
4. Il signor riconosce che la GN può occupare a titolo gratuito la casa già Pt_2 Pt_1
coniugale ubicata in Boissano di cui è proprietario esclusivo nel periodo compreso tra i mesi di aprile e settembre di ciascun anno futuro a partire dall'anno 2026.
5. Nel caso in cui il signor decida di vendere la casa di Boissano, Via Baroni n. Parte_2
47, di cui è proprietario esclusivo e di acquistarne un'altra, si impegna ad intestare il diritto di nuda proprietà al figlio ed a sé il diritto di usufrutto. Anche in questo caso la GN CP_1 Pt_1
potrà occupare la casa che verrà acquistata sempre durante il periodo di cui al precedente punto 4.
Nell'ipotesi in cui non ne acquisti un'altra, il signor si impegna, comunque, a trasferire al Pt_2
figlio il diritto di nuda proprietà della casa di Boissano, Via Baroni n. 47, riservando a sé il CP_1
diritto di usufrutto.
6. Il figlio maggiorenne ma non ancora indipendente economicamente, vivrà nella Persona_1
casa familiare con la madre durante il periodo in cui la stessa la occupa e con il padre nel restante periodo dell'anno. Le spese straordinarie saranno sopportate dai genitori in misura pari all'90% a carico del padre ed al 10% della madre.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 7.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo