Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/05/2025, n. 4895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4895 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. 8005/2021 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 16/05/2025, alle ore 9:45, nella 2 SEZIONE civile del Tribunale di
Napoli, all'udienza del giudice onorario dr. Aldo Aratro, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
CP_1
- CONVENUTO
Sono presenti:
l'Avv. CORVINO Umberto, per la parte opponente il quale si riporta ai propri scritti difensivi e alle note conclusive depositate in data 5/5/2025 e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate;
l'Avv. SPENA FRANCESCO per la parte opposta il quale si riporta ai propri scritti difensivi e alle note conclusive depositate in data 5/5/2025 e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
Il giudice invita le parti alla discussione della causa.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dr. Aldo Aratro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 8005/2021 r.g.a.c.
TRA
(C.F. ) rapp.ta e difesa in virtù di Parte_2 CodiceFiscale_1 procura in calce all'atto di citazione dagli avv.ti Umberto Corvino Aldo Corvino presso il cui studio è elett.te dom.ta in Napoli alla via Vittoria Colonna;
- Opponente
E
(p.iva: ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, (c.f.: ) rapp.ta e difesa in Controparte_2 C.F._2
virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo dagli avv.ti Francesco e
Giovanni Spena presso il cui studio è elett.te dom.ta in Arco Felice – Pozzuoli, alla Via Antonio Cacciapuoti n. 6;
- Opposta
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo – titoli di credito.
Conclusioni: come da verbale che precede e difese in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione tempestivamente notificato, proponeva Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1116/2021 (R.G. 2169/2021) emesso in data 15.02.21 dal Tribunale di Napoli, con cui, su ricorso della società CP_1
è stato ingiunta di pagare (in solido con e , qui
[...] CP_3 CP_4
non opponenti) la somma di euro 75.310,00 oltre interessi e spese del procedimento, a titolo di mancato pagamento dell'effetto cambiario emesso da in data 8.11.2011 (dell'importo di euro 75.000,00) con scadenza CP_3
30.08.2014. Allo scopo, eccepiva di non aver mai intrattenuto alcun tipo di rapporto con la società ingiungente né di aver mai consegnato alla stessa titoli
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cambiari e sottoscritto girate dei richiamati titoli;
eccepiva altresì la prescrizione dell'azione cambiaria. Rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2) Accertare e dichiarare che nulla deve Parte_2
alla ricorrente, e rigettare la domanda di siccome nulla, CP_1
inammissibile, improcedibile ed infondata;
3) Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Costituitasi in giudizio, la società eccepiva l'infondatezza in CP_1 fatto e in diritto dell'opposizione, insistendo nella domanda di pagamento.
Deduceva che, essendosi prescritta l'azione cambiaria, ha inteso far valere il suo credito mediante l'esperimento dell'azione causale, mediane la quale - presumendosi tra il debitore e il creditore l'esistenza di un precedente rapporto di debito tale da giustificare l'emissione della cambiale – sarebbe consentito al legittimo possessore del titolo di utilizzarlo come chirografo contenente una promessa unilaterale di pagamento per l'ammontare della somma indicata nella cambiale per il rapporto causale pregresso, con l'effetto di dispensare il creditore dall'onere della prova del rapporto fondamentale la cui esistenza si presume.
Incomberebbe quindi al debitore l'onere di dimostrare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione di tale rapporto. Rassegnava le seguenti conclusioni: “- 1) In via pregiudiziale, DICHIARARE la nullità e l'inammissibilità della proposta opposizione per i motivi di cui in assertiva;
- 2) In via preliminare,
CONFERMARE l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1116/2021 R.G.
2169/2021 emesso dal Tribunale di Napoli 2^ Sezione Civile, nella persona del
Giudice Dr. Paolo Andrea Vassallo, su ricorso della essendo CP_1
l'opposizione assolutamente nulla, infondata in fatto ed in diritto e temeraria e/o comunque non di pronta soluzione essendo le contestazioni assolutamente inesistenti o comunque generiche e il credito fondato su prova scritta e provato da quanto qui dedotto e prodotto in relazione alle contestazioni mosse;
- 3)
RIGETTARE la proposta opposizione perché improponibile, inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto: - - 4) CONFERMARE il decreto ingiuntivo n. 1116/2021 R.G. 2169/2021, emesso dal Tribunale di Napoli 2^
Sezione Civile, nella persona del Giudice Dr. Paolo Andrea Vassallo;
- 5)
CONDANNARE la GN , al pagamento di spese, diritti ed onorari, Parte_2
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con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, oltre pronuncia ex articolo 96 c.p.c.”.
Disposta la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto (ordinanza 17.9.2021), concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc e prodotta documentazione, la causa è chiamata all'odierna udienza per la decisione, ex art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è fondata.
Con il ricorso monitorio per cui è il presente giudizio, la società CP_1
ha azionato la pretesa creditoria di euro 75.220,00 nei confronti
[...] dell'opponente assumendo di essere “beneficiaria di un effetto cambiario emesso in Napoli, in data 18.11.2011 dal Signor , dell'importo pari CP_3 ad € 75.000,00, con scadenza al 30.08.2014, con domiciliazione su Monte dei
Paschi di Siena, Via Pergolesi n. 52, Filiale di Pozzuoli, che, posto all'incasso, rimaneva insoluto per mancanza di fondi al momento della presentazione del titolo (cfr. ricorso per decreto ingiuntivo)”.
L'effetto cambiario (in atti) ha come beneficiaria l'opponente Parte_2
e contiene sul retro la girata della beneficiaria in bianco, quindi quella di altro soggetto (questi essendo, come è pacifico in lite, ) e, a seguire, quella CP_4
della società opposta.
Con l'atto di opposizione, l'opponente ha contestato la pretesa creditoria azionata nei suoi confronti dalla eccependo di non aver mai CP_1
intrattenuto alcun tipo di rapporto con detta società ingiungente e di non averle mai consegnato titoli cambiari o sottoscritto girate sugli stessi;
ha altresì eccepito la prescrizione dell'azione cambiaria.
La società nel costituirsi in questa fase di opposizione, ha CP_1
insistito nella sua domanda, deducendo di aver proposto non già l'azione cambiaria bensì “quella causale, utilizzando il titolo di credito come chirografo, ossia come promessa di pagamento che la esime dall'onere di provare il rapporto sottostante, ai sensi dell'articolo 1988 Codice Civile” (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Senonché, l'argomentazione della società opposta è priva di giuridico fondamento.
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Come ha infatti più volte ribadito la giurisprudenza di legittimità, quando la cambiale venga usata come promessa di pagamento, l'onere della prova dell'inesistenza del rapporto causale si trasferisce - ai sensi dell'art. 1988 cod. civ.
- sul debitore soltanto se risulti acquisita la prova del suo diretto rapporto cartolare con il creditore (cfr. Cass. 13099/2008).
Pertanto, allorché la cambiale venga utilizzata, come nella pecie, come promessa di pagamento, è il possessore della stessa, giratario, ad essere gravato dell'onere della prova del rapporto sottostante (in quanto il titolo viene da lui azionato nei confronti di un soggetto diverso dal diretto girante).
Orbene, nella fattispecie, a fronte della contestazione dell'opponente dell'inesistenza tra e parti di alcun rapporto sottostante all'effetto cambiario posto a fondamento della pretesa creditoria azionata nei suoi confronti dalla società opposta, era onere di quest'ultima fornire prova, appunto, del rapporto/titolo sottostante alla cambiale di cui ne ha il mero possesso.
La società opposta, tuttavia, non ha fornito prova in tal senso.
Invero, la prospettazione della parte opposta, secondo cui il rapporto sottostante, nella fattispecie, troverebbe fondamento nella vendita di quote societarie effettuata in favore di (padre della opponente) con atto CP_4
notarile e coeva scrittura privata dal 18.11.2021 (in atti, docc. 1 e 2 produzione parte opposta), per il cui corrispettivo l'acquirente aveva rilasciato l'effetto cambiario, ad egli girato dalla opponente, presente alla stipula, non sostanzia alcuna prova dell'esistenza di un rapporto sottostante al titolo cambiario in oggetto. Anzi, le scritture prodotte dalla parte opposta, a supporto della predetta prospettazione, escludono essere stesse l'esistenza di un rapporto tra le parti qui in lite, sottostante alla cambiale azionata in via monitoria.
Mette conto inoltre richiamare il principio secondo cui la promessa di pagamento e la ricognizione di debito non costituiscono autonoma fonte di obbligazione, ma determinano un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi, per la quale il destinatario della promessa o della ricognizione è dispensato dall'onere di provare, sub specie facti, l'esistenza del rapporto fondamentale (Cass.
24451/2020); rapporto fondamentale che si presume fino a prova contraria, ma
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della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo così meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto stesso non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento (Cass. 20689/2016).
La pretesa creditoria azionata dalla società opposta, in definitiva, è rimasta indimostrata.
Giova precisare che l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. incardina un processo a cognizione ordinaria avente il medesimo oggetto – esistenza ed entità del credito – del procedimento monitorio: essa, invero, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale dell'attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr., tra le altre, Cass
10263/2021).
Né può trovare ingresso la domanda (subordinata) nuova introdotta dalla con la prima memoria ex art. 183 comma 6, di condanna CP_1 dell'opponente al pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo opposto quale erede di (soggetto, questi, da cui la parte opposta ha dedotto di CP_4 aver ricevuto in pagamento l'effetto cambiario in oggetto).
Con tale domanda subordinata, in effetti, la parte opposta ha inteso sostituire, all'azione cartolare intrapresa con il ricorso per decreto ingiuntivo e mantenuta in sede di comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio di opposizione, un'azione di adempimento di contratto di compravendita e di pagamento del prezzo nei confronti dell'opponente, quale erede dell'obbligato.
Tuttavia, è documentato che l'opponente ha rinunciato all'eredità (doc. 2 produzione parte opponente), sicché già per tale via si giunge al rigetto della domanda riconvenzionale in questione.
Ulteriormente, mette conto rilevare che la domanda subordinata di cui si discute, siccome azionata soltanto successivamente alla costituzione in giudizio e
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alle allegazioni e conclusioni rassegnate con la comparsa di costituzione e risposta, è altresì inammissibile, siccome si sostanzia in una modificazione della domanda non consentita alla opposta (attrice in senso sostanziale).
Invero, come ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 26727/2024 (peraltro, confermando il prevalente orientamento del medesimo giudice di legittimità), nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la proposizione da parte dell'opposto di domande alternative a quella introdotta in via monitoria deve avvenire con la comparsa di costituzione e risposta e non all'ultimo giro offerto dall'art. 183 comma 6 c.p.c.
Come ivi si legge in parte motiva, “...in un'ottica di parità e in correlato riferimento al canone della correttezza processuale di cui all'articolo 88, primo comma, c.p.c... chi ha avviato il giudizio per via monitoria ha facoltà di introdurre nella comparsa di risposta le domande alternative che eventualmente intenda presentare, non potendo invece riservarle fino all'ultimo giro offerto dall'articolo 183, sesto comma, c.p.c. Fino a quest'ultimo, comunque, a seconda dell'evoluzione difensiva dell'opponente posteriore alla comparsa di risposta, gli sarà consentito proporre domande come manifestazioni di difesa, anche se non stricto sensu riconvenzionali. [...] Si configura pertanto una linea di corretta tempestività ai fini della introduzione, da parte dell'attore sostanziale che ha fruito del favor monitorio, di domande ulteriori/alternative: riversarle nella comparsa di risposta, e non attendere, qualora non vengano a rapportarsi a successive difese dell'opponente, di introdurle in sede posteriore”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ex d.m. 55/14 e succ, mm. ii., tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate, dell'attività svolta (sostanziale assenza di fase istruttoria e forma semplificata, in rito, della decisione).
Non si ravvisano i presupposti di cui all'art. 96 cpc invocato dalla parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 2 Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
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- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca nei confronti dell'opponente PT
, il decreto ingiuntivo n. 1116/2021 (R.G. 2169/2021) emesso in data
[...]
15.02.21 dal Tribunale di Napoli;
- condanna la parte opposta alla refusione delle spese di lite in favore della parte opponente, che liquida in euro 410,00 per esborsi ed euro 4.200,00 per compenso, oltre rimb, forf. 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Napoli, udienza 16.5.2025
È verbale, ore 14:25
Il Giudice Onorario dott. Aldo Aratro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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