Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 12/12/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01068/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00540/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 114 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 540 del 2025, proposto da FI AT, rappresentato e difeso dagli avv. Toni De Simone e Luigi Guarnacci, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Latina, via L. Farini 2 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. avv.tonidesimone@puntopec.it;
contro
Ministero della salute, in persona del ministro p.t. , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l’ottemperanza al
decreto ingiuntivo del Giudice di pace di Latina 29 giugno 2023 n. 1264, non opposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della salute;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. VA NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con il ricorso all’esame, notificato il 23 giugno 2025 e depositato il successivo giorno 30, FI AT ha chiesto il rilascio dei provvedimenti necessari ad assicurare l’integrale ottemperanza al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, inclusa l’applicazione di una penalità di mora;
Considerato che con il prefato decreto il Ministero della salute è stato condannato al pagamento in favore di parte ricorrente di euro 2.988,75, oltre ad interessi e spese come da dispositivo;
Considerato che il decreto ingiuntivo de quo non è stato opposto, come da certificazione prodotta in atti, ed è stato notificato il 13 febbraio 2025 all’amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. nella l. 28 febbraio 1997 n. 30;
Rilevato che l’ente pubblico intimato non risulta aver provveduto a eseguire tale provvedimento giurisdizionale;
Ritenuto che, pertanto, il ricorso vada accolto, non avendo il ministero resistente fornito elementi ostativi e che, in conseguenza, vada fissato al predetto ente un termine per l’ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe, decorso il quale, nell’ipotesi di perdurante inadempienza, parte ricorrente potrà chiedere l’intervento di un commissario ad acta sostitutivo, che è sinora individuato nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina;
Visto l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e ritenuto di non accogliere la domanda di condanna del ministero resistente ad una penalità di mora in considerazione dell’esiguità della somma richiesta all’amministrazione;
Ritenuto di condannare l’amministrazione resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, nella misura di cui in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) assegna al Ministero della salute il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione a cura della ricorrente, per il compimento degli incombenti occorrenti all’integrale esecuzione del decreto indicato in epigrafe;
b) dispone che, allo spirare del termine sub a), ove perduri l’inadempimento, all’esecuzione provveda, entro i successivi sessanta giorni, in qualità di commissario ad acta , il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina o altro funzionario da lui delegato, che sarà insediato su sollecitazione di parte ricorrente;
c) pone a carico del Ministero della salute il compenso del commissario, che viene sin d’ora liquidato in complessivi euro 1.000,00 (mille,00), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario stesso, cui dovrà essere allegata una documentata relazione sull’attività svolta;
d) condanna il Ministero della salute al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
DO SC, Presidente
VA NO, Primo Referendario, Estensore
Emanuela Traina, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA NO | DO SC |
IL SEGRETARIO