Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/1976, n. 774
CASS
Sentenza 8 marzo 1976

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Va cassata senza rinvio la sentenza non definitiva con la quale il giudice di appello, ritenendo errata la pronuncia di primo grado (nella specie, dichiarativa dell'illegittimita di licenziamento per difetto di giusta causa), per aver accolto la domanda attrice senza attendere l'esito di un giudizio penale influente sulla definizione della lite (nella specie, vertente sull'imputazione, a carico del dipendente licenziato, di appropriazione indebita in danno del datore di lavoro), 'annulli' la sentenza impugnata, per poi disporre, con separata ordinanza, la sospensione del giudizio di appello, da decidersi all'esito del processo penale; in tale situazione, infatti, l'adozione dello strumento processuale della sentenza non definitiva viene effettuata al di fuori dei casi previsti dalla legge (decisione di questione pregiudiziale o preliminare o, comunque, di parte del merito), e per il raggiungimento di uno scopo perseguibile esclusivamente attraverso l'ordinanza di sospensione.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/1976, n. 774
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 774
    Data del deposito : 8 marzo 1976

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