TRIB
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/04/2025, n. 2129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2129 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Relatore
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 34/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SIMONA MARENGO, presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente- contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DENIS CP_1 C.F._2
BERTOLINO, presso il cui studio ha eletto domicilio
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Pizzo (VV), il
25/05/1996, tra la Sig.ra e il Sig. ordinando Parte_1 CP_1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Collegno, a mezzo di rituale comunicazione da parte della
Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
Disporre l'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i Persona_1 genitori, nell'attuale collocazione abitativa ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
pagina 1 di 3 Disporre che ognuno dei genitori possa incontrare e tenere con sè la figlia Persona_1 liberamente, nel rispetto dei suoi impegni, previo accordo tra di loro;
Disporre che ognuno dei genitori provveda al mantenimento diretto della figlia per il tempo che l'avrà con sé, oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche e straordinarie, tutte necessitate e documentate, nell'interesse della figlia, come disciplinate dal Protocollo di Intesa tra Magistrati e Avvocati del
Tribunale di Torino;
Disporre che il sig. percepisca per intero l'assegno unico e universale a beneficio CP_1 della figlia ” Per_1
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 CP_1 in PIZZO (VV), il 25/05/1996.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PIZZO (atto n.19 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996).
In costanza di matrimonio i coniugi adottavano nata il [...] a [...] Persona_1
(Messico), maggiorenne.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n.1571/23 emessa dal Tribunale di
Torino in data 11/04/2023.
Con ricorso depositato il 03/01/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
In data 26/07/2024 si costituiva in giudizio il sig. . CP_1
All'udienza del 30/09/2024, avanti al Giudice Delegato, venivano sentite entrambe le parti ed all'esito il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito negativo.
Con ordinanza del 10/10/2024 il Giudice Delegato venivano assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti.
All'udienza del 06/03/2025 il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
I difensori precisavano congiuntamente le conclusioni come da foglio di pc depositato da parte ricorrente in data 5.3.2025 e il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
pagina 2 di 3 La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e nelle more del giudizio la figlia è divenuta maggiorenne.
Spese legali compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei Parte_1 CP_1 registri dello stato civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIZZO (VV) e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che ognuno dei genitori potrà incontrare e tenere con sè la figlia Persona_1 liberamente, nel rispetto dei suoi impegni, previo accordo tra di loro.
[...]
DISPONE che ognuno dei genitori provveda al mantenimento diretto della figlia per il tempo che l'avrà con sé, oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche e straordinarie, tutte necessitate e documentate, nell'interesse della figlia, come disciplinate dal Protocollo di Intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Torino.
DA' ATTO che il sig. percepirà per intero l'assegno unico e universale a beneficio CP_1 della figlia Per_1
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
30.04.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Relatore
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 34/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SIMONA MARENGO, presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente- contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DENIS CP_1 C.F._2
BERTOLINO, presso il cui studio ha eletto domicilio
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Pizzo (VV), il
25/05/1996, tra la Sig.ra e il Sig. ordinando Parte_1 CP_1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Collegno, a mezzo di rituale comunicazione da parte della
Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
Disporre l'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i Persona_1 genitori, nell'attuale collocazione abitativa ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
pagina 1 di 3 Disporre che ognuno dei genitori possa incontrare e tenere con sè la figlia Persona_1 liberamente, nel rispetto dei suoi impegni, previo accordo tra di loro;
Disporre che ognuno dei genitori provveda al mantenimento diretto della figlia per il tempo che l'avrà con sé, oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche e straordinarie, tutte necessitate e documentate, nell'interesse della figlia, come disciplinate dal Protocollo di Intesa tra Magistrati e Avvocati del
Tribunale di Torino;
Disporre che il sig. percepisca per intero l'assegno unico e universale a beneficio CP_1 della figlia ” Per_1
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 CP_1 in PIZZO (VV), il 25/05/1996.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PIZZO (atto n.19 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996).
In costanza di matrimonio i coniugi adottavano nata il [...] a [...] Persona_1
(Messico), maggiorenne.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n.1571/23 emessa dal Tribunale di
Torino in data 11/04/2023.
Con ricorso depositato il 03/01/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
In data 26/07/2024 si costituiva in giudizio il sig. . CP_1
All'udienza del 30/09/2024, avanti al Giudice Delegato, venivano sentite entrambe le parti ed all'esito il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito negativo.
Con ordinanza del 10/10/2024 il Giudice Delegato venivano assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti.
All'udienza del 06/03/2025 il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
I difensori precisavano congiuntamente le conclusioni come da foglio di pc depositato da parte ricorrente in data 5.3.2025 e il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
pagina 2 di 3 La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e nelle more del giudizio la figlia è divenuta maggiorenne.
Spese legali compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei Parte_1 CP_1 registri dello stato civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIZZO (VV) e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che ognuno dei genitori potrà incontrare e tenere con sè la figlia Persona_1 liberamente, nel rispetto dei suoi impegni, previo accordo tra di loro.
[...]
DISPONE che ognuno dei genitori provveda al mantenimento diretto della figlia per il tempo che l'avrà con sé, oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche e straordinarie, tutte necessitate e documentate, nell'interesse della figlia, come disciplinate dal Protocollo di Intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Torino.
DA' ATTO che il sig. percepirà per intero l'assegno unico e universale a beneficio CP_1 della figlia Per_1
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
30.04.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3