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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 06/11/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 17/09/2025 al n. 826 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2025, discussa all'udienza del giorno 06/11/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. De Tina Flaviano, l'avv. Riommi Maurizio e l'avv. Verduchi Parte_1
IE
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, con i funzionari delegati giusta autorizzazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste e delega del direttore generale
RESISTENTE
OGGETTO: “carta docenti”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis, previa disapplicazione di tutti gli atti necessari: - accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento alla parte ricorrente della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente, per tutte le ragioni esposte o per quelle che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare e per l'effetto; - accertare e dichiarare il diritto dell'odierna parte ricorrente a vedersi riconosciuta la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente per i periodi di insegnamento prestato con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 o per il diverso periodo di giustizia;
- condannare il all'assegnazione della carta elettronica per Controparte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente per la complessiva somma di €.
1.500,00 o per la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data del diritto all'accredito fino a quello della concreta attribuzione. - In subordine, qualora non fosse possibile l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, condannare il
[...]
a corrispondere a titolo di risarcimento del danno, in sostituzione della Controparte_1 carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, la complessiva somma di €. 1.500,00 o la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data del diritto all'accredito fino al saldo effettivo. Con vittoria delle spese e del compenso professionale del presente giudizio, maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b del D.M. n. 37 del 2018 stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, con gli accessori di legge oltre al rimborso del contributo unificato versato. In via istruttoria: come da ricorso”.
Per la parte resistente: “Nel merito: respingere l'odierno ricorso, con il favore delle spese;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze attoree, si chiede le stesse vengano ridotte proporzionalmente al periodo ed alle ore di servizio effettivamente prestate” e nel solo caso di supplenze annuali o sino al termine delle attività didattiche. In via istruttoria: come da memoria difensiva”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/09/2025 esponeva di aver lavorato Parte_1 come docente in forza di ripetuti contratti a termine e di non aver fruito dell'erogazione della somma di € 500 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”).
La ricorrente lamentava, perciò, la violazione del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, invocando le clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro 28.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE, gli articoli 14, 20
e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 10 della Carta sociale europea e concludeva come in epigrafe.
Il convenuto si costituiva in giudizio chiedendo la reiezione delle domande, CP_1 affermando di aver sempre erogato la necessaria formazione a tutti i docenti a tempo determinato e di non essere tenuto a garantire una parità di trattamento in tale ambito, considerata anche la natura durevole dei beni che si potevano acquistare con la
“carta elettronica”, evidenziando che nell'erogazione del bonus si doveva considerare anche la durata della prestazione effettivamente resa. La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 06/11/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda della ricorrente sia fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
In assenza di contestazioni ad opera del , devono ritenersi pacifici in causa CP_1
i rapporti a termine intercorsi tra le parti e la loro durata, il fatto che il negli CP_1 anni scolastici in cui ha lavorato la ricorrente ha erogato la “carta elettronica” ai docenti a tempo indeterminato, nonché il fatto che in tali periodi la ricorrente ha svolto un'attività lavorativa analoga sotto il profilo sostanziale a quella dei docenti di ruolo.
In materia di formazione le norme di riferimento, di seguito riportate, non operano alcuna differenziazione in base alla durata del contratto di lavoro in forza del quale il docente è chiamato a prestare servizio alle dipendenze dell'Amministrazione:
- l'art. 282 del d.lgs 297/1994, secondo cui l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente e va inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico- pedagogica;
- l'art. 28 del c.c.n.l. comparto scuola del 4.8.1995, che dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto;
- l'art. 63 del c.c.n.l. comparto scuola del 27.11.2007, che – dopo aver premesso come “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”, stabilisce che l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio;
- l'art. 64 del c.c.n.l. da ult. cit. secondo cui: “la partecipazione ad attività di formazione
e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista originariamente per i soli docenti di ruolo dal comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015 che così recita: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi CP_1 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Con DPCM del 23.9.2015 è stata data attuazione a tale norma, nei seguenti termini
(art. 2): “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile (…).
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato
l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'articolo 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità CP_1 di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”.
In merito a questa previsione il Consiglio di Stato, pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, ha però ritenuto che la scelta ministeriale forgi «un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico».
Secondo il C.d.S., «un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35
e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo
(resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.».
Ricorrerebbe un contrasto «con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti» corrispondente al canone di buona amministrazione. Esso sarebbe tradito da «un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti».
Ne deriva che «il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…Del resto,
l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E
l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, sicché «vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta
e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale».
Il Consiglio di Stato ha poi ritenuto che il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97
Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit.; è giunto a tale esito evidenziando che, nella specie, mancando una norma innovativa rispetto al d.lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria. Le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del Ccnl di riferimento «pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l.
n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo»
La questione della disparità di trattamento sollevata dai docenti a tempo determinato rispetto all'impossibilità di fruire di tale beneficio ai fini della propria formazione è stata poi recentemente oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea e risolta nel senso auspicato dai docenti.
In particolare, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022, nell'ambito della causa C-
450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato cit., formulata nell'ambito di un giudizio analogo al presente, la CGUE ha osservato che: a) la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
b) per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola
4, punto 1, il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro e che l'indennità ex art. 1 c. 121 della l. 107/2015 deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
c) spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il lavoratore/la lavoratrice, nei periodi in cui era alle dipendenze del in forza CP_1 di contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori di ruolo nel corso del medesimo periodo.
d) non esiste una ragione oggettiva che giustifica la differenza di trattamento tra i docenti stabilmente inseriti nell'organico del , ai quali la carta Controparte_1 elettronica è stata riconosciuta, ed i docenti assunti in forza di contratto a tempo determinato, a cui la carta predetta è stata negata e la “mera natura temporanea del lavoro (…) non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”.
La suddetta pronuncia deve, pertanto, essere richiamata, anche ex art. 118 disp. att c.p.c., , nella parte in cui ha risolto la questione dichiarando che “la clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Ciò è stato ribadito anche dalla Corte di Cassazione laddove ha affermato che “l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.
1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio” (Cass. 29961/2023).
Nel presente giudizio non vi è contestazione ad opera del in merito alla CP_1 piena equiparabilità, dal punto di vista delle prestazioni svolte e delle competenze professionali per esse richieste, tra l'odierna ricorrente e gli altri docenti di ruolo che hanno svolto servizio negli stessi periodi.
In tal senso, non rileva nemmeno il fatto che alcune supplenze siano state eventualmente svolte dalla ricorrente in mancanza di specifico titolo di specializzazione per il posto di sostegno perché il titolo, sotto questo aspetto, è un elemento formale inidoneo ad incidere sul contenuto effettivo della prestazione.
Peraltro, non può trovare accoglimento nemmeno l'eccezione di parte resistente di riduzione proporzionale del bonus in base al servizio effettivamente prestato, avendo la ricorrente svolto tutte supplenze fino al termine delle attività didattiche o, perlomeno, fino al termine delle lezioni.
La Suprema Corte, infatti, con la sentenza da ultimo citata, ha chiarito quali siano le supplenze rispetto alle quali si imponga la necessità di assicurare parità di trattamento con i docenti a tempo indeterminato.
I giudici di legittimità hanno in particolare escluso, quali idonei termini di raffronto, quelli calibrati su situazioni peculiari (come i docenti part time, in malattia, comandati o distaccati), non potendo lo strumento antidiscriminatorio “fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; così come hanno ritenuto in sé inidoneo anche il dato normativo dei 180 giorni di cui all'art. 489 co. 1 del D.Lgs. n. 297/1994, sempre relativo a specifici fenomeni.
Secondo la Corte il riconoscimento della carta del docente è pienamente giustificato sicuramente per le supplenze di cui all'art. 4, comma 1 e 2, della L. 124/1999, cioè le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche. La Suprema Corte ha evidenziato infatti che “si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico…si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento”.
Ciò indipendentemente dalle ore di servizio effettivamente prestate, in quanto un minor numero di ore svolte dal docente non implica una minore esigenza di autoformazione e aggiornamento.
Giova precisare, quanto all'anno scolastico 2020/2021, che la ricorrente è stata destinataria di una pluralità di supplenze brevi dal 30.09.2020 al 10.06.2021.
Ciò posto, il bonus di cui alla L. 107/2015 va riconosciuto anche ai destinatari di supplenze brevi, indipendentemente dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti hanno lavorato, sussistendo la medesima esigenza formativa alla luce della recente sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C – 526/2025 secondo cui “i compiti affidati ai docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata non si distinguono sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo…tali docenti non di ruolo partecipano anche all'attuazione della fase educativa
e di apprendimento…i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione.
Pertanto…appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata…i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati a insegnare diverse materie in diverse scuole…sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro…esse non costituiscono tuttavia di per sé un obiettivo perseguito da tale politica e pertanto non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato … Infine, occorre precisare che la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale non sembra applicare il principio del pro rata temporis, quale previsto al punto 2 della clausola 4 dell'accordo quadro e richiamato dal giudice del rinvio, dal momento che l'importo dell'indennità annuale concessa sotto forma della carta elettronica di cui si tratta è fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato”.
Applicando tali principi al caso di specie va rilevato che la ricorrente ha prestato servizio dal 30.09.2020 al 28.02.2021 e dal 01.03.2021 al 10.06.2021 presso la scuola primaria “G.B. Candotti” di Codroipo per la sostituzione della medesima collega.
Si ritiene, pertanto, che, da un lato, la docente abbia contributo alla didattica annua dell'Istituto in cui ha prestato servizio e che, dall'altro, non vi siano ragioni oggettive che giustifichino l'esclusione dell'attribuzione in suo favore della Carta Docenti.
Ne consegue che alla luce delle pronunce sopra richiamate la normativa nazionale deve essere disapplicata e debba essere dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica”.
Preme evidenziare che la disposizione di cui all'art. 1, comma 121, della L. 107 del
2015 ha previsto in favore dei docenti non il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta elettronica utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi di contenuto professionale, vista la finalità formativa del beneficio in commento.
Pertanto, la condanna del al pagamento del controvalore in denaro della CP_1 carta del docente assicurerebbe ai docenti a termine un trattamento di maggior favore rispetto al personale di ruolo, poiché i primi potrebbero poi impiegare liberamente la somma ottenuta, a differenza dei secondi per cui l'utilizzo del denaro è vincolato. Dunque, in definitiva, deve riconoscersi il beneficio in esame per tutti gli anni scolastici richiesti, ossia per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, nell'importo complessivo di € 1.500,00, per il tramite della “Carta elettronica del docente”, come richiesto da parte ricorrente.
Quanto alla debenza degli interessi legali o della rivalutazione monetaria, si evidenzia altresì che la Suprema Corte, nel dispositivo della decisione n. 29961/2023, ha statuito che “ai docenti di cui al punto 1 (n.d.r. cioè i docenti non di ruolo con incarichi fino al 31.08 o al 30.06), ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico della parte resistente, con distrazione in favore dei procuratori attorei che si sono dichiarati anticipatari.
Per la quantificazione delle stesse occorre dare applicazione al D.M. n. 55/14 tenendo conto della minima complessità delle questioni affrontate che si inseriscono in un contenzioso seriale, con esclusione della fase istruttoria, e tenendo conto dell'aumento previsto dall'art. 4, comma 1 bis per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, da applicarsi in misura del 30% considerata la presenza nel ricorso di collegamenti ipertestuali ai documenti allegati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente , con riferimento agli anni Parte_1 scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” e per l'effetto 2) condanna il ad erogare, in relazione agli Controparte_1 aa.ss. predetti, in favore della ricorrente l'importo complessivo di € 1.500,00, tramite la “Carta elettronica del docente”, oltre accessori come per legge;
3) condanna il resistente all'integrale rifusione delle spese del presente CP_1 giudizio sostenute dalla ricorrente, spese che liquida in € 49,00 per esborsi, €
1.339,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori attorei che si sono dichiarati anticipatari.
Udine, 06/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 17/09/2025 al n. 826 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2025, discussa all'udienza del giorno 06/11/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. De Tina Flaviano, l'avv. Riommi Maurizio e l'avv. Verduchi Parte_1
IE
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, con i funzionari delegati giusta autorizzazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste e delega del direttore generale
RESISTENTE
OGGETTO: “carta docenti”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis, previa disapplicazione di tutti gli atti necessari: - accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento alla parte ricorrente della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente, per tutte le ragioni esposte o per quelle che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare e per l'effetto; - accertare e dichiarare il diritto dell'odierna parte ricorrente a vedersi riconosciuta la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente per i periodi di insegnamento prestato con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 o per il diverso periodo di giustizia;
- condannare il all'assegnazione della carta elettronica per Controparte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente per la complessiva somma di €.
1.500,00 o per la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data del diritto all'accredito fino a quello della concreta attribuzione. - In subordine, qualora non fosse possibile l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, condannare il
[...]
a corrispondere a titolo di risarcimento del danno, in sostituzione della Controparte_1 carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, la complessiva somma di €. 1.500,00 o la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data del diritto all'accredito fino al saldo effettivo. Con vittoria delle spese e del compenso professionale del presente giudizio, maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b del D.M. n. 37 del 2018 stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, con gli accessori di legge oltre al rimborso del contributo unificato versato. In via istruttoria: come da ricorso”.
Per la parte resistente: “Nel merito: respingere l'odierno ricorso, con il favore delle spese;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze attoree, si chiede le stesse vengano ridotte proporzionalmente al periodo ed alle ore di servizio effettivamente prestate” e nel solo caso di supplenze annuali o sino al termine delle attività didattiche. In via istruttoria: come da memoria difensiva”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/09/2025 esponeva di aver lavorato Parte_1 come docente in forza di ripetuti contratti a termine e di non aver fruito dell'erogazione della somma di € 500 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”).
La ricorrente lamentava, perciò, la violazione del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, invocando le clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro 28.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE, gli articoli 14, 20
e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 10 della Carta sociale europea e concludeva come in epigrafe.
Il convenuto si costituiva in giudizio chiedendo la reiezione delle domande, CP_1 affermando di aver sempre erogato la necessaria formazione a tutti i docenti a tempo determinato e di non essere tenuto a garantire una parità di trattamento in tale ambito, considerata anche la natura durevole dei beni che si potevano acquistare con la
“carta elettronica”, evidenziando che nell'erogazione del bonus si doveva considerare anche la durata della prestazione effettivamente resa. La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 06/11/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda della ricorrente sia fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
In assenza di contestazioni ad opera del , devono ritenersi pacifici in causa CP_1
i rapporti a termine intercorsi tra le parti e la loro durata, il fatto che il negli CP_1 anni scolastici in cui ha lavorato la ricorrente ha erogato la “carta elettronica” ai docenti a tempo indeterminato, nonché il fatto che in tali periodi la ricorrente ha svolto un'attività lavorativa analoga sotto il profilo sostanziale a quella dei docenti di ruolo.
In materia di formazione le norme di riferimento, di seguito riportate, non operano alcuna differenziazione in base alla durata del contratto di lavoro in forza del quale il docente è chiamato a prestare servizio alle dipendenze dell'Amministrazione:
- l'art. 282 del d.lgs 297/1994, secondo cui l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente e va inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico- pedagogica;
- l'art. 28 del c.c.n.l. comparto scuola del 4.8.1995, che dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto;
- l'art. 63 del c.c.n.l. comparto scuola del 27.11.2007, che – dopo aver premesso come “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”, stabilisce che l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio;
- l'art. 64 del c.c.n.l. da ult. cit. secondo cui: “la partecipazione ad attività di formazione
e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista originariamente per i soli docenti di ruolo dal comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015 che così recita: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi CP_1 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Con DPCM del 23.9.2015 è stata data attuazione a tale norma, nei seguenti termini
(art. 2): “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile (…).
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato
l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'articolo 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità CP_1 di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”.
In merito a questa previsione il Consiglio di Stato, pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, ha però ritenuto che la scelta ministeriale forgi «un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico».
Secondo il C.d.S., «un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35
e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo
(resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.».
Ricorrerebbe un contrasto «con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti» corrispondente al canone di buona amministrazione. Esso sarebbe tradito da «un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti».
Ne deriva che «il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…Del resto,
l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E
l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, sicché «vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta
e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale».
Il Consiglio di Stato ha poi ritenuto che il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97
Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit.; è giunto a tale esito evidenziando che, nella specie, mancando una norma innovativa rispetto al d.lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria. Le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del Ccnl di riferimento «pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l.
n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo»
La questione della disparità di trattamento sollevata dai docenti a tempo determinato rispetto all'impossibilità di fruire di tale beneficio ai fini della propria formazione è stata poi recentemente oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea e risolta nel senso auspicato dai docenti.
In particolare, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022, nell'ambito della causa C-
450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato cit., formulata nell'ambito di un giudizio analogo al presente, la CGUE ha osservato che: a) la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
b) per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola
4, punto 1, il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro e che l'indennità ex art. 1 c. 121 della l. 107/2015 deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
c) spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il lavoratore/la lavoratrice, nei periodi in cui era alle dipendenze del in forza CP_1 di contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori di ruolo nel corso del medesimo periodo.
d) non esiste una ragione oggettiva che giustifica la differenza di trattamento tra i docenti stabilmente inseriti nell'organico del , ai quali la carta Controparte_1 elettronica è stata riconosciuta, ed i docenti assunti in forza di contratto a tempo determinato, a cui la carta predetta è stata negata e la “mera natura temporanea del lavoro (…) non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”.
La suddetta pronuncia deve, pertanto, essere richiamata, anche ex art. 118 disp. att c.p.c., , nella parte in cui ha risolto la questione dichiarando che “la clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Ciò è stato ribadito anche dalla Corte di Cassazione laddove ha affermato che “l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.
1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio” (Cass. 29961/2023).
Nel presente giudizio non vi è contestazione ad opera del in merito alla CP_1 piena equiparabilità, dal punto di vista delle prestazioni svolte e delle competenze professionali per esse richieste, tra l'odierna ricorrente e gli altri docenti di ruolo che hanno svolto servizio negli stessi periodi.
In tal senso, non rileva nemmeno il fatto che alcune supplenze siano state eventualmente svolte dalla ricorrente in mancanza di specifico titolo di specializzazione per il posto di sostegno perché il titolo, sotto questo aspetto, è un elemento formale inidoneo ad incidere sul contenuto effettivo della prestazione.
Peraltro, non può trovare accoglimento nemmeno l'eccezione di parte resistente di riduzione proporzionale del bonus in base al servizio effettivamente prestato, avendo la ricorrente svolto tutte supplenze fino al termine delle attività didattiche o, perlomeno, fino al termine delle lezioni.
La Suprema Corte, infatti, con la sentenza da ultimo citata, ha chiarito quali siano le supplenze rispetto alle quali si imponga la necessità di assicurare parità di trattamento con i docenti a tempo indeterminato.
I giudici di legittimità hanno in particolare escluso, quali idonei termini di raffronto, quelli calibrati su situazioni peculiari (come i docenti part time, in malattia, comandati o distaccati), non potendo lo strumento antidiscriminatorio “fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; così come hanno ritenuto in sé inidoneo anche il dato normativo dei 180 giorni di cui all'art. 489 co. 1 del D.Lgs. n. 297/1994, sempre relativo a specifici fenomeni.
Secondo la Corte il riconoscimento della carta del docente è pienamente giustificato sicuramente per le supplenze di cui all'art. 4, comma 1 e 2, della L. 124/1999, cioè le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche. La Suprema Corte ha evidenziato infatti che “si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico…si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento”.
Ciò indipendentemente dalle ore di servizio effettivamente prestate, in quanto un minor numero di ore svolte dal docente non implica una minore esigenza di autoformazione e aggiornamento.
Giova precisare, quanto all'anno scolastico 2020/2021, che la ricorrente è stata destinataria di una pluralità di supplenze brevi dal 30.09.2020 al 10.06.2021.
Ciò posto, il bonus di cui alla L. 107/2015 va riconosciuto anche ai destinatari di supplenze brevi, indipendentemente dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti hanno lavorato, sussistendo la medesima esigenza formativa alla luce della recente sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C – 526/2025 secondo cui “i compiti affidati ai docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata non si distinguono sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo…tali docenti non di ruolo partecipano anche all'attuazione della fase educativa
e di apprendimento…i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione.
Pertanto…appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata…i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati a insegnare diverse materie in diverse scuole…sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro…esse non costituiscono tuttavia di per sé un obiettivo perseguito da tale politica e pertanto non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato … Infine, occorre precisare che la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale non sembra applicare il principio del pro rata temporis, quale previsto al punto 2 della clausola 4 dell'accordo quadro e richiamato dal giudice del rinvio, dal momento che l'importo dell'indennità annuale concessa sotto forma della carta elettronica di cui si tratta è fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato”.
Applicando tali principi al caso di specie va rilevato che la ricorrente ha prestato servizio dal 30.09.2020 al 28.02.2021 e dal 01.03.2021 al 10.06.2021 presso la scuola primaria “G.B. Candotti” di Codroipo per la sostituzione della medesima collega.
Si ritiene, pertanto, che, da un lato, la docente abbia contributo alla didattica annua dell'Istituto in cui ha prestato servizio e che, dall'altro, non vi siano ragioni oggettive che giustifichino l'esclusione dell'attribuzione in suo favore della Carta Docenti.
Ne consegue che alla luce delle pronunce sopra richiamate la normativa nazionale deve essere disapplicata e debba essere dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica”.
Preme evidenziare che la disposizione di cui all'art. 1, comma 121, della L. 107 del
2015 ha previsto in favore dei docenti non il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta elettronica utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi di contenuto professionale, vista la finalità formativa del beneficio in commento.
Pertanto, la condanna del al pagamento del controvalore in denaro della CP_1 carta del docente assicurerebbe ai docenti a termine un trattamento di maggior favore rispetto al personale di ruolo, poiché i primi potrebbero poi impiegare liberamente la somma ottenuta, a differenza dei secondi per cui l'utilizzo del denaro è vincolato. Dunque, in definitiva, deve riconoscersi il beneficio in esame per tutti gli anni scolastici richiesti, ossia per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, nell'importo complessivo di € 1.500,00, per il tramite della “Carta elettronica del docente”, come richiesto da parte ricorrente.
Quanto alla debenza degli interessi legali o della rivalutazione monetaria, si evidenzia altresì che la Suprema Corte, nel dispositivo della decisione n. 29961/2023, ha statuito che “ai docenti di cui al punto 1 (n.d.r. cioè i docenti non di ruolo con incarichi fino al 31.08 o al 30.06), ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico della parte resistente, con distrazione in favore dei procuratori attorei che si sono dichiarati anticipatari.
Per la quantificazione delle stesse occorre dare applicazione al D.M. n. 55/14 tenendo conto della minima complessità delle questioni affrontate che si inseriscono in un contenzioso seriale, con esclusione della fase istruttoria, e tenendo conto dell'aumento previsto dall'art. 4, comma 1 bis per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, da applicarsi in misura del 30% considerata la presenza nel ricorso di collegamenti ipertestuali ai documenti allegati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente , con riferimento agli anni Parte_1 scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” e per l'effetto 2) condanna il ad erogare, in relazione agli Controparte_1 aa.ss. predetti, in favore della ricorrente l'importo complessivo di € 1.500,00, tramite la “Carta elettronica del docente”, oltre accessori come per legge;
3) condanna il resistente all'integrale rifusione delle spese del presente CP_1 giudizio sostenute dalla ricorrente, spese che liquida in € 49,00 per esborsi, €
1.339,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori attorei che si sono dichiarati anticipatari.
Udine, 06/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli