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Sentenza 7 febbraio 2024
Sentenza 7 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/02/2024, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data 7.2.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°25597\2023 del ruolo gen.lav. vertente
TRA quale esercente la potestà genitoriale sul Parte_1 minore rapp.to e difeso dall'avv.to F. Persona_1
Lattanzi in virtù di procura allegata al ricorso ricorrente
E
e in persona del legale rapp.te p.t. CP_1
Convenuto
OGGETTO: pagamento ratei prestazione assistenziale\previdenziale
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.7.2023 parte ricorrente in epigrafe indicata esponendo che era stato accertato il requisito sanitario per il riconoscimento della indennità di frequenza e dello stato di handicap ex art.3 co.1 l.n.104\1992 relativamente al minore in epigrafe indicato con decorrenza dal 9.5.2021 per effetto di decreto di omologa del 5.9.2022 emesso dal Tribunale di Roma, che parte ricorrente aveva trasmesso all' la CP_1 documentazione necessaria alla liquidazione della prestazione, che l' non aveva provveduto alla liquidazione della prestazione, CP_1 ha chiesto di condannare l' al pagamento in favore del CP_1 ricorrente della somma maturata a titolo di ratei di indennità di frequenza con decorrenza dal 9.5.2021, oltre accessori di legge e spese di giudizio. A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto l' non si è costituito e ne viene dichiarata la contumacia. CP_1
Parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta reiterando le conclusioni già esposte in ricorso.
La domanda merita accoglimento.
Parte ricorrente ha prodotto idonea documentazione a fondamento della domanda di liquidazione della prestazione quale: decreto di omologa e modello AP70 contenente certificato attestante la frequenza da parte del minore di istituto scolastico nel periodo in oggetto.
In accoglimento della domanda, l' è, dunque, condannato al CP_1 pagamento in favore del ricorrente nella qualità della somma maturata a titolo di ratei di indennità di frequenza con decorrenza dal 9.5.2021, oltre interessi legali nella misura di legge.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento CP_1 in favore del ricorrente nella qualità della somma maturata a titolo di ratei indennità di frequenza con decorrenza dal
9.5.2021, oltre interessi legali nella misura di legge.
Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate CP_1 nella somma di E.2000,00, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si comunichi.
Roma 7.2.2024
Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data 7.2.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°25597\2023 del ruolo gen.lav. vertente
TRA quale esercente la potestà genitoriale sul Parte_1 minore rapp.to e difeso dall'avv.to F. Persona_1
Lattanzi in virtù di procura allegata al ricorso ricorrente
E
e in persona del legale rapp.te p.t. CP_1
Convenuto
OGGETTO: pagamento ratei prestazione assistenziale\previdenziale
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.7.2023 parte ricorrente in epigrafe indicata esponendo che era stato accertato il requisito sanitario per il riconoscimento della indennità di frequenza e dello stato di handicap ex art.3 co.1 l.n.104\1992 relativamente al minore in epigrafe indicato con decorrenza dal 9.5.2021 per effetto di decreto di omologa del 5.9.2022 emesso dal Tribunale di Roma, che parte ricorrente aveva trasmesso all' la CP_1 documentazione necessaria alla liquidazione della prestazione, che l' non aveva provveduto alla liquidazione della prestazione, CP_1 ha chiesto di condannare l' al pagamento in favore del CP_1 ricorrente della somma maturata a titolo di ratei di indennità di frequenza con decorrenza dal 9.5.2021, oltre accessori di legge e spese di giudizio. A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto l' non si è costituito e ne viene dichiarata la contumacia. CP_1
Parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta reiterando le conclusioni già esposte in ricorso.
La domanda merita accoglimento.
Parte ricorrente ha prodotto idonea documentazione a fondamento della domanda di liquidazione della prestazione quale: decreto di omologa e modello AP70 contenente certificato attestante la frequenza da parte del minore di istituto scolastico nel periodo in oggetto.
In accoglimento della domanda, l' è, dunque, condannato al CP_1 pagamento in favore del ricorrente nella qualità della somma maturata a titolo di ratei di indennità di frequenza con decorrenza dal 9.5.2021, oltre interessi legali nella misura di legge.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento CP_1 in favore del ricorrente nella qualità della somma maturata a titolo di ratei indennità di frequenza con decorrenza dal
9.5.2021, oltre interessi legali nella misura di legge.
Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate CP_1 nella somma di E.2000,00, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si comunichi.
Roma 7.2.2024
Il Giudice