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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 26/03/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 611/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 29/01/2025
d a
, rappresentato e difeso in proprio dall'avv. OGGETTO: Parte_1 Pt_1
Vendita di cose immobili
, elettivamente domiciliato in VIA BORGO DI SOTTO 37 Pt_1
DESENZANO DEL GARDA presso il suo studio
APPELLANTE
c o n t r o
Controparte_1
APPELLATO-CONTUMACE
In punto: appello a sentenza n. 1458/2023 del Tribunale di Brescia terza sezione in data 07/06/2023
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Dell'appellante: in via principale e nel merito: il fallimento della società CP_1
è stato dichiarato il 25.10.2019 e la sentenza impugnata veniva emessa dopo
l'udienza di p.c. del 18/07/2019 e prima dello scadere dei termini per il deposito
delle comparse e repliche conclusionali. Pertanto, dichiarare la nullità della
sentenza per non avere prodotto effetti tra le parti (inutiliter data) ai sensi dell'art.
4, comma 3 Legge Fallimentare, inserito nell'art. 41 D. Lgs. 09 gennaio 2006, n. 5.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda
principale, alla luce dell'accordo in data 03.10.23 intervenuto dopo la proposizione
dell'atto di appello tra il e l'appellante che ha visto la compensazione in CP_1
sorte capitale del minore credito di € 5.500,00 di con parte del maggiore CP_1
credito di € 15.000,00 riconosciuto all'appellante (doc.1), dichiarare la cessazione
della materia del contendere su tale punto e riformare la sentenza impugnata nella
parte delle spese di giudizio di I° grado con condanna delle stesse a carico
dell'appellata.
In ogni caso ai sensi dell'art. 25 co. 1 n. 6 l.f. dichiarare che l'avv. CP_2
non ha titolo per richiederle all'appellante.
Con vittoria di spese di giudizio di I° e II° grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La causa rg. 12015/2015 riguarda l'opposizione proposta da avverso il CP_1
decreto ingiuntivo n. 4206/2015 ottenuto dall'avv per il pagamento Parte_1
di € 15.000 a titolo di penale, per mancata realizzazione di una piscina comune al complesso “Diana”(composto di due villette bifamigliari), prevista dal rogito del pagina 2 di 8 30/05/2013 (doc. 2 fs ) di acquisto dell'immobile sito in Desenzano del CP_1
Garda.
Deduceva l'opponente che: Pt_2
l'opposto (in quanto già proprietario di una piscina privata) al momento del rogito aveva rinunciato alla comproprietà del mappale 335, su cui doveva sorgere la piscina comune, chiedendo tuttavia l'apposizione di una clausola penale, in caso di mancata realizzazione della stessa, a vantaggio degli altri condomini;
la piscina comune non era stata realizzata, dato che uno dei condomini ( CP_3
era inadempiente per il saldo di quanto dovuto, l'altro condomino (soc.
[...]
Autotrasporti Alberini) non era al momento interessata, essendo il suo immobile ancora al rustico e la terza (la stessa ) aveva ritenuto per tali ragioni CP_1
necessario rimandare la sua edificazione;
nessun titolo aveva l'avv , non comunista e come tale privo di un reale Pt_1
interesse, di sindacare la decisione degli altri proprietari e l'exeptio inadimpleti sollevata nei confronti della debitrice . CP_3
La causa rg. 14696/2015 riguarda invece l'opposizione proposta dall'avv. Pt_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 5084/2015 ottenuto da nei suoi confronti per CP_1
l'importo di € 5.500,00, iva compresa, a saldo della fatt. n. 36 del 20/09/2013 per la piscina privata realizzata nell'area giardino di sua esclusiva proprietà.
Deduceva l'opponente che nulla era dovuto, sia perché la citata fattura del Pt_1
20/09/2013 era stata emessa ben quattro mesi dopo il rogito (30/05/2013), sia perché
era già stata pagata ad , ma non installata la variante extracapitolato n. 4 CP_1
pagina 3 di 8 (relativa al sistema di aspirazioni d 7 bocchette + motore per € 2.065, oltre iva).
Le due cause venivano riunite.
Con la sentenza gravata il tribunale revocava il D.I. n. 4206/2015 (€ 15.000) emesso
contro
; confermava il decreto ingiuntivo n. 5084/2015 a favore di a CP_1 CP_1
saldo della fattura n. 36 del 20/09/2013 con condanna dell'opponente Avv. a Pt_1
pagarne la relativa somma;
condannava altresì l'Avv. alle spese di Parte_1
lite a favore dell'Avv. quale antistatario. CP_2
Riteneva il giudice che:
nel rogito stipulato il 30/05/2013 si dava atto che il prezzo convenuto tra le parti e pagato era di complessivi € 750.000 (di cui € 647.500 per l'abitazione principale;
€
97.500 per l'autorimessa ed € 5000 per il posto auto);
non veniva nel rogito menzionato il costo (€ 25.000) per la piscina privata, ciò che deponeva per un autonomo titolo negoziale alla base della pretesa, come dimostrerebbero le autonome fatture emesse di cui residua il saldo di € 5.500
azionato da (D.I n. 5084/2015); CP_1
quanto alla richiesta penale nel rogito non appariva che il costo complessivo comprendesse una quota (ideale) della piscina comune, pertanto la scelta di non realizzarla non determinava alcun danno alla struttura condominiale nel suo insieme,
né poteva ravvisarsi in capo all'avv. un reale interesse a detta prestazione Pt_1
(che sarebbe stata comune solo agli altri tre condomini) tale da giustificare l'applicazione della penale a suo vantaggio;
la clausola, per quanto affermato dall'opposto, sarebbe stata inserita per recuperare pagina 4 di 8 una pretesa quota da lui pagata per la realizzazione della piscina comune, ma detta causa non è esplicitata nel rogito e la clausola penale non trova quindi giustificazione nei confronti dell'avv. non essendo motivata da un'obbligazione nel suo Pt_1
interesse.
Avverso tale sentenza l'avv proponeva appello eccependo in primis la Pt_1
nullità della sentenza per l'intervenuto fallimento (25/10/2019) dichiarato dopo la l'udienza di p.c. (18/07/2019) ma prima della scadenza dei termini per le repliche, e reiterando nel merito le domande già svolte in primo grado unitamente alla contestazione delle spese liquidate in primo grado a favore dell'avvocato antistatario della controparte.
Nelle more del giudizio interveniva un accordo con la Rag. , curatrice CP_4
fallimentare dell'appellata, sulle posizioni relative ai due decreti ingiuntivi, pertanto l'appellante rinunciava in relazione a ciò all'appello, che veniva proseguito solo in punto alla sua condanna alle spese di primo grado (€ 4.835, oltre accessori) a favore dell'avv. antistatario. CP_2
Per il nessuno si costituiva. Controparte_1
All'udienza collegiale del 29/01/2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto l'accordo intervenuto con il fallimento (mediante il quale l'importo CP_1
di € 5.500,00 veniva compensato con parte del credito di € 15.000,00 riconosciuto all'appellante e ammesso allo stato passivo del fallimento) e la conseguente rinuncia all'impugnazione sul punto va dichiarata cessata la materia del contendere.
pagina 5 di 8 La causa pertanto prosegue unicamente in ordine al solo nodo delle spese legali di causa riconosciute (complessivi € 8.138,03) all'avv. dichiaratosi CP_2
antistatario.
L'appellante eccepiva in primis la nullità della sentenza in quanto emessa dopo la dichiarazione di fallimento intervenuta (25/10/2019) prima della scadenza dei termini concessi per il deposito delle memorie conclusive.
Il motivo è fondato.
La pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento, al pari dei casi previsti ex art. 301 cpc per l'impedimento del procuratore, comporta ipso iure automaticamente l'interruzione del processo senza che occorra alcun provvedimento del giudice con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata (Cass. 10112/2009).
L'operatività di questo automatismo presuppone pur sempre che l'evento non sopravvenga oltre il limite temporale - costituito dalla scadenza dei termini per le conclusionali e le repliche o dalla chiusura della discussione orale - che segna il momento finale per l'ingresso di fatti rilevanti per il processo al di fuori del contraddittorio delle parti.
La Corte di Cassazione (n. 7076/2022) ha infatti chiarito che: ” La dichiarazione di
fallimento di una delle parti che si sia verificata dopo l'udienza di precisazione delle
conclusioni e la scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e
le repliche non produce alcun effetto ai fini della interruzione del processo, sicchè il
giudizio prosegue tra le parti originarie e la sentenza pronunciata nei confronti della
pagina 6 di 8 parte successivamente fallita non è nulla, né "inutiliter data".
Nel caso di specie è documentato che l'udienza di p.c. è avvenuta il 18/07/2019 con concessione dei termini di legge (al 17/10/2019 per conclusionali e 06/11/2019 per repliche), la dichiarazione di fallimento data 25/10/2019 quindi prima della scadenza dei termini per il deposito delle memorie di replica.
Si è pertanto verificata l'interruzione ipso iure del processo a cui consegue la nullità
della sentenza e, per quanto qui di interesse, della pronuncia di condanna al rimborso all'avv. quale antistatario, delle spese di lite. CP_2
L'attività da quest'ultimo svolta prima della dichiarazione di fallimento, in assenza di nomina e conferma da parte del curatore, comporta l'insinuazione al passivo del fallimento del credito relativo alle sue prestazioni.
L'esito del giudizio, la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo delle parti in ordine al merito della vertenza e l'accoglimento della richiesta nullità della sentenza depongono per la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 1458/2023 del Tribunale di
Brescia terza sezione in data 07/06/2023 così dispone:
dichiara cessata la materia del contendere quanto al merito delle domande rivolte nei confronti del fallimento per intervenuto accordo delle parti;
CP_1
accoglie per il resto l'appello e dichiara nulla la sentenza gravata;
pagina 7 di 8 compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 21 marzo 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 8 di 8
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 611/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 29/01/2025
d a
, rappresentato e difeso in proprio dall'avv. OGGETTO: Parte_1 Pt_1
Vendita di cose immobili
, elettivamente domiciliato in VIA BORGO DI SOTTO 37 Pt_1
DESENZANO DEL GARDA presso il suo studio
APPELLANTE
c o n t r o
Controparte_1
APPELLATO-CONTUMACE
In punto: appello a sentenza n. 1458/2023 del Tribunale di Brescia terza sezione in data 07/06/2023
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Dell'appellante: in via principale e nel merito: il fallimento della società CP_1
è stato dichiarato il 25.10.2019 e la sentenza impugnata veniva emessa dopo
l'udienza di p.c. del 18/07/2019 e prima dello scadere dei termini per il deposito
delle comparse e repliche conclusionali. Pertanto, dichiarare la nullità della
sentenza per non avere prodotto effetti tra le parti (inutiliter data) ai sensi dell'art.
4, comma 3 Legge Fallimentare, inserito nell'art. 41 D. Lgs. 09 gennaio 2006, n. 5.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda
principale, alla luce dell'accordo in data 03.10.23 intervenuto dopo la proposizione
dell'atto di appello tra il e l'appellante che ha visto la compensazione in CP_1
sorte capitale del minore credito di € 5.500,00 di con parte del maggiore CP_1
credito di € 15.000,00 riconosciuto all'appellante (doc.1), dichiarare la cessazione
della materia del contendere su tale punto e riformare la sentenza impugnata nella
parte delle spese di giudizio di I° grado con condanna delle stesse a carico
dell'appellata.
In ogni caso ai sensi dell'art. 25 co. 1 n. 6 l.f. dichiarare che l'avv. CP_2
non ha titolo per richiederle all'appellante.
Con vittoria di spese di giudizio di I° e II° grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La causa rg. 12015/2015 riguarda l'opposizione proposta da avverso il CP_1
decreto ingiuntivo n. 4206/2015 ottenuto dall'avv per il pagamento Parte_1
di € 15.000 a titolo di penale, per mancata realizzazione di una piscina comune al complesso “Diana”(composto di due villette bifamigliari), prevista dal rogito del pagina 2 di 8 30/05/2013 (doc. 2 fs ) di acquisto dell'immobile sito in Desenzano del CP_1
Garda.
Deduceva l'opponente che: Pt_2
l'opposto (in quanto già proprietario di una piscina privata) al momento del rogito aveva rinunciato alla comproprietà del mappale 335, su cui doveva sorgere la piscina comune, chiedendo tuttavia l'apposizione di una clausola penale, in caso di mancata realizzazione della stessa, a vantaggio degli altri condomini;
la piscina comune non era stata realizzata, dato che uno dei condomini ( CP_3
era inadempiente per il saldo di quanto dovuto, l'altro condomino (soc.
[...]
Autotrasporti Alberini) non era al momento interessata, essendo il suo immobile ancora al rustico e la terza (la stessa ) aveva ritenuto per tali ragioni CP_1
necessario rimandare la sua edificazione;
nessun titolo aveva l'avv , non comunista e come tale privo di un reale Pt_1
interesse, di sindacare la decisione degli altri proprietari e l'exeptio inadimpleti sollevata nei confronti della debitrice . CP_3
La causa rg. 14696/2015 riguarda invece l'opposizione proposta dall'avv. Pt_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 5084/2015 ottenuto da nei suoi confronti per CP_1
l'importo di € 5.500,00, iva compresa, a saldo della fatt. n. 36 del 20/09/2013 per la piscina privata realizzata nell'area giardino di sua esclusiva proprietà.
Deduceva l'opponente che nulla era dovuto, sia perché la citata fattura del Pt_1
20/09/2013 era stata emessa ben quattro mesi dopo il rogito (30/05/2013), sia perché
era già stata pagata ad , ma non installata la variante extracapitolato n. 4 CP_1
pagina 3 di 8 (relativa al sistema di aspirazioni d 7 bocchette + motore per € 2.065, oltre iva).
Le due cause venivano riunite.
Con la sentenza gravata il tribunale revocava il D.I. n. 4206/2015 (€ 15.000) emesso
contro
; confermava il decreto ingiuntivo n. 5084/2015 a favore di a CP_1 CP_1
saldo della fattura n. 36 del 20/09/2013 con condanna dell'opponente Avv. a Pt_1
pagarne la relativa somma;
condannava altresì l'Avv. alle spese di Parte_1
lite a favore dell'Avv. quale antistatario. CP_2
Riteneva il giudice che:
nel rogito stipulato il 30/05/2013 si dava atto che il prezzo convenuto tra le parti e pagato era di complessivi € 750.000 (di cui € 647.500 per l'abitazione principale;
€
97.500 per l'autorimessa ed € 5000 per il posto auto);
non veniva nel rogito menzionato il costo (€ 25.000) per la piscina privata, ciò che deponeva per un autonomo titolo negoziale alla base della pretesa, come dimostrerebbero le autonome fatture emesse di cui residua il saldo di € 5.500
azionato da (D.I n. 5084/2015); CP_1
quanto alla richiesta penale nel rogito non appariva che il costo complessivo comprendesse una quota (ideale) della piscina comune, pertanto la scelta di non realizzarla non determinava alcun danno alla struttura condominiale nel suo insieme,
né poteva ravvisarsi in capo all'avv. un reale interesse a detta prestazione Pt_1
(che sarebbe stata comune solo agli altri tre condomini) tale da giustificare l'applicazione della penale a suo vantaggio;
la clausola, per quanto affermato dall'opposto, sarebbe stata inserita per recuperare pagina 4 di 8 una pretesa quota da lui pagata per la realizzazione della piscina comune, ma detta causa non è esplicitata nel rogito e la clausola penale non trova quindi giustificazione nei confronti dell'avv. non essendo motivata da un'obbligazione nel suo Pt_1
interesse.
Avverso tale sentenza l'avv proponeva appello eccependo in primis la Pt_1
nullità della sentenza per l'intervenuto fallimento (25/10/2019) dichiarato dopo la l'udienza di p.c. (18/07/2019) ma prima della scadenza dei termini per le repliche, e reiterando nel merito le domande già svolte in primo grado unitamente alla contestazione delle spese liquidate in primo grado a favore dell'avvocato antistatario della controparte.
Nelle more del giudizio interveniva un accordo con la Rag. , curatrice CP_4
fallimentare dell'appellata, sulle posizioni relative ai due decreti ingiuntivi, pertanto l'appellante rinunciava in relazione a ciò all'appello, che veniva proseguito solo in punto alla sua condanna alle spese di primo grado (€ 4.835, oltre accessori) a favore dell'avv. antistatario. CP_2
Per il nessuno si costituiva. Controparte_1
All'udienza collegiale del 29/01/2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto l'accordo intervenuto con il fallimento (mediante il quale l'importo CP_1
di € 5.500,00 veniva compensato con parte del credito di € 15.000,00 riconosciuto all'appellante e ammesso allo stato passivo del fallimento) e la conseguente rinuncia all'impugnazione sul punto va dichiarata cessata la materia del contendere.
pagina 5 di 8 La causa pertanto prosegue unicamente in ordine al solo nodo delle spese legali di causa riconosciute (complessivi € 8.138,03) all'avv. dichiaratosi CP_2
antistatario.
L'appellante eccepiva in primis la nullità della sentenza in quanto emessa dopo la dichiarazione di fallimento intervenuta (25/10/2019) prima della scadenza dei termini concessi per il deposito delle memorie conclusive.
Il motivo è fondato.
La pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento, al pari dei casi previsti ex art. 301 cpc per l'impedimento del procuratore, comporta ipso iure automaticamente l'interruzione del processo senza che occorra alcun provvedimento del giudice con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata (Cass. 10112/2009).
L'operatività di questo automatismo presuppone pur sempre che l'evento non sopravvenga oltre il limite temporale - costituito dalla scadenza dei termini per le conclusionali e le repliche o dalla chiusura della discussione orale - che segna il momento finale per l'ingresso di fatti rilevanti per il processo al di fuori del contraddittorio delle parti.
La Corte di Cassazione (n. 7076/2022) ha infatti chiarito che: ” La dichiarazione di
fallimento di una delle parti che si sia verificata dopo l'udienza di precisazione delle
conclusioni e la scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e
le repliche non produce alcun effetto ai fini della interruzione del processo, sicchè il
giudizio prosegue tra le parti originarie e la sentenza pronunciata nei confronti della
pagina 6 di 8 parte successivamente fallita non è nulla, né "inutiliter data".
Nel caso di specie è documentato che l'udienza di p.c. è avvenuta il 18/07/2019 con concessione dei termini di legge (al 17/10/2019 per conclusionali e 06/11/2019 per repliche), la dichiarazione di fallimento data 25/10/2019 quindi prima della scadenza dei termini per il deposito delle memorie di replica.
Si è pertanto verificata l'interruzione ipso iure del processo a cui consegue la nullità
della sentenza e, per quanto qui di interesse, della pronuncia di condanna al rimborso all'avv. quale antistatario, delle spese di lite. CP_2
L'attività da quest'ultimo svolta prima della dichiarazione di fallimento, in assenza di nomina e conferma da parte del curatore, comporta l'insinuazione al passivo del fallimento del credito relativo alle sue prestazioni.
L'esito del giudizio, la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo delle parti in ordine al merito della vertenza e l'accoglimento della richiesta nullità della sentenza depongono per la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 1458/2023 del Tribunale di
Brescia terza sezione in data 07/06/2023 così dispone:
dichiara cessata la materia del contendere quanto al merito delle domande rivolte nei confronti del fallimento per intervenuto accordo delle parti;
CP_1
accoglie per il resto l'appello e dichiara nulla la sentenza gravata;
pagina 7 di 8 compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 21 marzo 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 8 di 8