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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/12/2025, n. 3831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3831 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1919/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1919/2023 promossa da:
nato a [...] il [...] (C.f.: ), Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...] (C.F: ), in proprio e nella Parte_2 C.F._2 qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore nata a [...] il Persona_1
20.12.2015 (C.F: ) e nata a [...] il [...], (C.F: C.F._3 Parte_3
tutti in qualità di eredi di nato a [...] il [...] C.F._4 Persona_2 ed ivi deceduto il 30.07.2020, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Mario Fazzini del foro di Lecce
- attori
Contro
(Partita Iva ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t-, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Conte
- convenuta nonché
, nato a [...] il [...] CP_2
- convenuto contumace
OGGETTO: risarcimento del danno da sinistro stradale
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Con atto di citazione gli odierni attori hanno citato in giudizio le parti convenute per sentire accolte le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, che il sinistro per cui è causa fu determinato da colpa esclusiva del conducente del veicolo FIAT PUNTO tg.BG794SL, Sig. CP_2
;
[...]
2. accertare e dichiarare che in dipendenza della morte del congiunto gli attori hanno maturato un diritto al risarcimento del danno non patrimoniale di tipo terminale e da perdita parentale pari alla complessiva somma di €731.187,70 od in quell'altra maggiore o minor somma che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria;
3. per l'effetto condannare il sig. residente in [...]
10/A, in qualità di proprietario e conducente del veicolo FIAT PUNTO tg. BG794SL e la compagnia assicurativa in qualità di garante per la RCA del veicolo FIAT PUNTO tg. Controparte_3
BG794SL, in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di € 731.187,70=
(settecentotrentunomilacentoottantasette/70), come in narrativa determinata, od in quell'altra minor
o maggior somma che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate, dal dì del dovuto al soddisfo, a titolo di risarcimento danni per la perdita del congiunto;
4. con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Si è costituita la convenuta che ha concluso nei seguenti termini: Controparte_1
“Piaccia alla Giustizia dell'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, e previa ogni declaratoria, così provvedere:
1) Dichiarare infondata, in fatto ed in diritto, la domanda degli attori e, per l'effetto, rigettarla.
2) In subordine, dichiarare concorsuale e prevalente le responsabilità del Sig. , nel Persona_2 verificarsi del sinistro, riducendo in proporzione l'eventuale risarcimento dovuto.
3) Dare atto, sempre ed in ogni caso, che, in parte, non dovute e, comunque, esagerate e sproporzionate sono le somme richieste, riducendole alla luce delle risultanze istruttorie.
4) Dichiarare non dovuto il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria.
5) Disporre il rinnovo della CTU cinematica, al fine di ricostruire la corretta dinamica dell'incidente.
6) Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Il convenuto non si è costituito in giudizio. CP_2
Nel corso del giudizio le parti hanno depositato i loro rispettivi scritti difensivi.
Trattenuta la causa in decisione, le parti sono state invitate alla discussione ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. e hanno rassegnato conclusioni così come risultanti dagli atti di causa e dai verbali d'udienza.
2. Nel merito: svolgimento dei fatti Sulla scorta degli atti di causa i fatti oggetto dell'odierna vicenda possono essere riassunti nei seguenti termini.
In data 20.07.2020, alle ore 17.50 circa, , alla guida della propria bicicletta, percorreva Persona_2 via Fili di Monteroni di Lecce quando, in prossimità dell'intersezione con via Postumia, veniva tamponato da tergo dal veicolo Fiat Punto tg. BG794SL, di proprietà e condotto dal sig. CP_2
.
[...]
Sul luogo dell'occorso intervenivano gli agenti della Polizia Locale di Monteroni
A causa del contatto tra il velocipede e la vettura il cadeva a terra che, in ragione delle lesioni Per_2 riportate, veniva trasportato presso l'Ospedale “Sacro Cuore di Gesù” di Gallipoli al fine di essere sottoposto a ricovero d'urgenza ed essere poi trasferito, il giorno seguente, presso il Nosocomio “Vito
Fazzi” di Lecce – in ragione del grave quadro clinico -.
Dopo un'agonia durata 10 giorni, il sig. decedeva in data 30.07.2020. Persona_2
In data 01.12.2021, il Tribunale di Lecce- sez. penale, in persona del Gip. Dott.ssa Simona Panzera, con sentenza n. 1197/21 R. sent., emessa nell'ambito del procedimento penale n. 5980/2020 RGNR, condannava il sig. per il reato di cui all'art. 589 bis co. 1 c.p., a norma dell'art. CP_2
444 e ss. c.p.p.
Con comunicazioni del 10.01.2021 gli eredi del de cuius, provvedevano alla messa in mora della essendo quest'ultima compagnia assicuratrice garante per la RCA del Controparte_1 veicolo FIAT PUNTO tg BG794SL, chiedendo quindi il risarcimento dei danni da perdita del congiunto.
***
Nell'ambito del procedimento penale veniva disposta consulenza tecnica su richiesta del P.M. che, in relazione alla dinamica del sinistro addiveniva ai seguenti esiti.
In primo luogo, veniva individuato come responsabile esclusivo il conducente del veicolo Fiat mod.
Punto – l'odierno convenuto – e in, secondo luogo si individuava la condotta CP_2 colposa nella violazione dell'art. 148 cds.
In particolare, secondo l'ausiliario del P.M., il tamponava il velocipede allorquando tentava CP_2 di superarlo non rispettando la distanza laterale.
Si richiama per maggiore completezza la relazione:
il giorno 20.07.2020, verso le ore 17.50, alla guida dell'autovettura Fiat Punto, CP_2 targata BG794SL, senza trasportati a bordo, viaggiava su Via S. Fili dell'abitato di Monteroni di
Lecce, con direzione di marcia centro-periferia. Giunto in prossimità del civico 60, posto sulla sua destra, affiancava il velocipede da donna, condotto da che lo precedeva e che, Persona_2 per la presenza di auto in sosta a spina di pesce sulla sua destra, si stava leggermente spostando sulla sinistra. In seguito alla lieve collisione, il cadeva a terra, riportando gravi lesioni per Pt_4 le quali decedeva successivamente al ricovero in Ospedale. Il , dopo l'urto, si fermava CP_2 immediatamente. (v, planimetria, scala 1:200, allegata con indicazione dei moti ante e post urto e della posizione assoluta d'urto, e sotto riprodotta), dunque concludendo che “le cause del sinistro vanno ricercate nella condotta di guida dell'indagato, il quale, alla guida della CP_2 vettura Fiat Punto, targata BG794SL, nell'accingersi a sorpassare il velocipede condotto da
che lo precedeva, non rispettava la distanza laterale e collideva con lo stesso, Persona_2 violando così la norma dell'art. 148/3° comma N.C.D.S. [il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia , dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superar/o rapidamente tenendosi da questo ad un'adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio .......... ] .-
Si ritiene che nessuna responsabilità ricada sul conducente del velocipede, . Persona_2
***
Parimenti la consulenza tecnica medica disposta dal P.M. ha ritenuto che le condizioni cliniche che portavano al decesso la vittima traessero la loro origine nel sinistro stradale del 20 luglio 2020.
Lo specialista ha ritenuto corretto l'operato dei sanitari che avevano in cura il danneggiato.
***
Agli atti è stata inoltre acquisita consulenza tecnica redatta nell'interesse della convenuta compagnia che ha concluso nei seguenti termini:
“Sicchè, dagli inopinabili elementi tecnici e caratteristici del sinistro, non si individuano violazioni agli articoli del Codice della Strada a carico del conducente l'autovettura che abbiano CP_4 avuto efficacia causale nella produzione dell'evento, allorquando il suo comportamento è risultato essere assolutamente passivo ovvero ha tenuto un comportamento tale da partecipare suo malgrado, senza poterlo evitare e/o prevenire, non potendosi pertanto allo stesso ascrivere alcuna aliquota circa la responsabilità relativa alla causazione del sinistro stradale in esame, posta l'intersecante deviazione sinistrorsa dell'anziano ciclista (originata da movimento di altra vettura in ripartenza da sosta) rispetto l'affiancata .” CP_4
3. Diritto
Preliminarmente ritiene il giudice di dover specificare la superfluità dell'attività istruttoria richiesta da parte attrice.
In particolare, il fatto storico del sinistro è stato accertato nell'ambito del procedimento penale nel corso del quale, nella fase delle indagini preliminari, venivano inoltre rese attività investigative quali rilievi della P.G. e consulenza sulla dinamica del sinistro. Tali prove, secondo la giurisprudenza di legittimità sono liberamente valutabili dal giudice e, peraltro, si osserva che il fatto storico non è nemmeno oggetto di contestazione.
A ciò si aggiunga che le prove orali articolate da parte convenuta sono in ogni caso inammissibili in quanto suscettibili di prova documentale ed è stata acquisita relazione tecnica di consulente della convenuta.
Sul punto, si osserva che la CTU – per costante interpretazione giurisprudenziale – non è un mezzo di prova ma un ausilio per il giudice con la conseguenza che la decisione circa l'espletamento della stessa è liberamente valutabile dal giudice.
Nel caso di specie si osserva che tutti gli elementi per decidere sono stati acquisiti e non presentano profili tali da rendere necessario l'espletamento della C.T.U.
In secondo luogo, si osserva la natura tabellare della liquidazione del danno da perdita parentale per cui è causa con conseguente irrilevanza delle questioni sollevate dalla convenuta assicurazione, in merito alle qualità fisiche ed eventuali patologie della vittima.
Peraltro, dalla documentazione in atti è emerso con chiarezza che il decesso avveniva per le conseguenze del sinistro.
Quanto alla documentazione richiesta all' , da quanto sopra esposto, ne emerge la superfluità vai CP_5 fini del decidere.
***
Chiarite le superiori considerazioni ritiene il giudice di fare proprie le considerazioni in merito al sinistro operate dal consulente della Procura che ha ricostruito in maniera precisa la dinamica del sinistro, sulla scorta di rigorosi accertamenti e rilievi.
Non può ritenersi, come sostiene il consulente della compagnia assicuratrice che alcuna responsabilità può essere ascritta al conducente del veicolo per il sinistro in ragione degli specifici obblighi gravanti sugli utenti della strada.
In primo luogo, il conducente avrebbe dovuto tenere un'andatura tale da garantire la sicurezza CP_2 degli altri utenti della strada e in particolare, avrebbe dovuto effettuare il sorpasso del mezzo solo una volta accertato di avere spazio a sufficienza per evitare di impattare con il velocipede.
A tal proposito non può nemmeno invocarsi un'eventuale repentinità della manovra essendo il principio di affidamento sottoposto a limitazioni nell'ambio della circolazione stradale.
Peraltro, appare maggiormente condivisibile la ricostruzione fornita dal consulente della Procura atteso che individuava sul velocipede i punti d'urto nella parte posteriore sinistra del portapacchi sconfessando non solo la ricostruzione del ma anche quella del consulente della convenuta. CP_2
Alla luce delle superiori considerazioni – derivanti da emerge che il convenuto teneva una condotta tale da essere responsabile del sinistro all'esito del quale decedeva. Per parte loro, parti attrici hanno fornito prova degli elementi necessari ai fini della liquidazione del danno richiesto.
4. Sul risarcimento del danno
Venendo ora alla liquidazione dei danni si osserva quanto segue.
Facendo riferimento alle tabelle milanesi tenuto conto dell'età della vittima, dell'età del parente e della convivenza deve essere liquidato il danno come segue.
Euro 289.414,00 per il figlio (punti per età della vittima 8; punti per età del Parte_1 congiunto 20; punti aggiuntivi per convivenza 16; punti aggiuntivi per intensità della relazione 30);
€ 258.126,00 per la moglie (punti per età della vittima 8; punti per età del Parte_3 congiunto 12; punti aggiuntivi per convivenza 16; punti aggiuntivi per intensità della relazione 30),
€ 125.652,00 per la nipote, (punti per età della vittima 4; punti per età del Persona_1 congiunto 20; punti aggiuntivi per la convivenza 20; punti aggiuntivi per intensità della relazione
30).
La somma totale è quindi pari a euro 673.192,00
***
Quanto alla richiesta di risarcimento per il danno non patrimoniale di tipo terminale si osserva quanto segue.
Il danno richiesto consiste nella sofferenza patita dal soggetto che abbia subito lesioni personali nella che matura la consapevolezza della propria prossima morte.
Esso è risarcibile, in favore degli eredi, solo se le condizioni del danneggiato siano state tali da consentirgli di rendersi conto della progressiva perdita delle proprie funzioni vitali.
Sul punto, secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, si è riconosciuto il risarcimento del danno anche in ipotesi di brevi lassi di tempo tra l'evento dannoso e la morte purché vi sia lucida consapevolezza della morte.
Tale voce di danno deve essere liquidata in via equitativa.
Nel caso di specie, si osserva che tra il sinistro e l'evento morte intercorreva un lasso di tempo considerevole tale, quindi, da consentire al danneggiato di prendere consapevolezza della gravità del proprio quadro clinico con conseguente sofferenza per la progressiva perdita della vita.
La richiesta risarcitoria avanzata dalle parti appare essere correttamente parametrata rispetto al pregiudizio effettivamente patito.
Pertanto, alla somma di euro 673.192,00 deve essere aggiunta l'ulteriore somma di euro 40.204,50 per un totale di euro 713.396,50
A detto importo deve essere sottratta la somma di 160.000,00 euro oggetto di offerta accettata dagli attori. Pertanto, la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore delle parti attrici della complessiva somma di euro 553.396,50
5. Spese del giudizio.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono determinati secondo il D.M. 55/2014 (valori minimi in ragione delle questioni sollevate per cause di valore fino a 1.000.000,00).
Pertanto, la soccombente deve essere condannata, in favore delle parti Controparte_6 attrici, al pagamento della somma di euro 14.598,00 per compensi professionali ed euro 2.189,70 per spese
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accoglie le domande in proprio e nella Parte_1 Parte_2 qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore e Persona_1 Parte_3
promosse nei confronti della e;
[...] Controparte_7 CP_2
Per l'effetto condanna la convenuta e , in solido tra loro, Controparte_7 CP_2 al pagamento della somma di euro 553.396,50 in favore di Parte_1 [...]
in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore Parte_2
e Persona_1 Parte_3
Condanna la e , in solido tra loro, al pagamento delle Controparte_7 CP_2 spese di lite che si quantificano in 14.598,00 per compensi professionali ed euro 2.189,70 per spese in favore delle parti attrici, da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c. oltre iva e cpa se dovuti.
Lecce, 20 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1919/2023 promossa da:
nato a [...] il [...] (C.f.: ), Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...] (C.F: ), in proprio e nella Parte_2 C.F._2 qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore nata a [...] il Persona_1
20.12.2015 (C.F: ) e nata a [...] il [...], (C.F: C.F._3 Parte_3
tutti in qualità di eredi di nato a [...] il [...] C.F._4 Persona_2 ed ivi deceduto il 30.07.2020, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Mario Fazzini del foro di Lecce
- attori
Contro
(Partita Iva ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t-, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Conte
- convenuta nonché
, nato a [...] il [...] CP_2
- convenuto contumace
OGGETTO: risarcimento del danno da sinistro stradale
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Con atto di citazione gli odierni attori hanno citato in giudizio le parti convenute per sentire accolte le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, che il sinistro per cui è causa fu determinato da colpa esclusiva del conducente del veicolo FIAT PUNTO tg.BG794SL, Sig. CP_2
;
[...]
2. accertare e dichiarare che in dipendenza della morte del congiunto gli attori hanno maturato un diritto al risarcimento del danno non patrimoniale di tipo terminale e da perdita parentale pari alla complessiva somma di €731.187,70 od in quell'altra maggiore o minor somma che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria;
3. per l'effetto condannare il sig. residente in [...]
10/A, in qualità di proprietario e conducente del veicolo FIAT PUNTO tg. BG794SL e la compagnia assicurativa in qualità di garante per la RCA del veicolo FIAT PUNTO tg. Controparte_3
BG794SL, in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di € 731.187,70=
(settecentotrentunomilacentoottantasette/70), come in narrativa determinata, od in quell'altra minor
o maggior somma che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate, dal dì del dovuto al soddisfo, a titolo di risarcimento danni per la perdita del congiunto;
4. con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Si è costituita la convenuta che ha concluso nei seguenti termini: Controparte_1
“Piaccia alla Giustizia dell'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, e previa ogni declaratoria, così provvedere:
1) Dichiarare infondata, in fatto ed in diritto, la domanda degli attori e, per l'effetto, rigettarla.
2) In subordine, dichiarare concorsuale e prevalente le responsabilità del Sig. , nel Persona_2 verificarsi del sinistro, riducendo in proporzione l'eventuale risarcimento dovuto.
3) Dare atto, sempre ed in ogni caso, che, in parte, non dovute e, comunque, esagerate e sproporzionate sono le somme richieste, riducendole alla luce delle risultanze istruttorie.
4) Dichiarare non dovuto il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria.
5) Disporre il rinnovo della CTU cinematica, al fine di ricostruire la corretta dinamica dell'incidente.
6) Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Il convenuto non si è costituito in giudizio. CP_2
Nel corso del giudizio le parti hanno depositato i loro rispettivi scritti difensivi.
Trattenuta la causa in decisione, le parti sono state invitate alla discussione ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. e hanno rassegnato conclusioni così come risultanti dagli atti di causa e dai verbali d'udienza.
2. Nel merito: svolgimento dei fatti Sulla scorta degli atti di causa i fatti oggetto dell'odierna vicenda possono essere riassunti nei seguenti termini.
In data 20.07.2020, alle ore 17.50 circa, , alla guida della propria bicicletta, percorreva Persona_2 via Fili di Monteroni di Lecce quando, in prossimità dell'intersezione con via Postumia, veniva tamponato da tergo dal veicolo Fiat Punto tg. BG794SL, di proprietà e condotto dal sig. CP_2
.
[...]
Sul luogo dell'occorso intervenivano gli agenti della Polizia Locale di Monteroni
A causa del contatto tra il velocipede e la vettura il cadeva a terra che, in ragione delle lesioni Per_2 riportate, veniva trasportato presso l'Ospedale “Sacro Cuore di Gesù” di Gallipoli al fine di essere sottoposto a ricovero d'urgenza ed essere poi trasferito, il giorno seguente, presso il Nosocomio “Vito
Fazzi” di Lecce – in ragione del grave quadro clinico -.
Dopo un'agonia durata 10 giorni, il sig. decedeva in data 30.07.2020. Persona_2
In data 01.12.2021, il Tribunale di Lecce- sez. penale, in persona del Gip. Dott.ssa Simona Panzera, con sentenza n. 1197/21 R. sent., emessa nell'ambito del procedimento penale n. 5980/2020 RGNR, condannava il sig. per il reato di cui all'art. 589 bis co. 1 c.p., a norma dell'art. CP_2
444 e ss. c.p.p.
Con comunicazioni del 10.01.2021 gli eredi del de cuius, provvedevano alla messa in mora della essendo quest'ultima compagnia assicuratrice garante per la RCA del Controparte_1 veicolo FIAT PUNTO tg BG794SL, chiedendo quindi il risarcimento dei danni da perdita del congiunto.
***
Nell'ambito del procedimento penale veniva disposta consulenza tecnica su richiesta del P.M. che, in relazione alla dinamica del sinistro addiveniva ai seguenti esiti.
In primo luogo, veniva individuato come responsabile esclusivo il conducente del veicolo Fiat mod.
Punto – l'odierno convenuto – e in, secondo luogo si individuava la condotta CP_2 colposa nella violazione dell'art. 148 cds.
In particolare, secondo l'ausiliario del P.M., il tamponava il velocipede allorquando tentava CP_2 di superarlo non rispettando la distanza laterale.
Si richiama per maggiore completezza la relazione:
il giorno 20.07.2020, verso le ore 17.50, alla guida dell'autovettura Fiat Punto, CP_2 targata BG794SL, senza trasportati a bordo, viaggiava su Via S. Fili dell'abitato di Monteroni di
Lecce, con direzione di marcia centro-periferia. Giunto in prossimità del civico 60, posto sulla sua destra, affiancava il velocipede da donna, condotto da che lo precedeva e che, Persona_2 per la presenza di auto in sosta a spina di pesce sulla sua destra, si stava leggermente spostando sulla sinistra. In seguito alla lieve collisione, il cadeva a terra, riportando gravi lesioni per Pt_4 le quali decedeva successivamente al ricovero in Ospedale. Il , dopo l'urto, si fermava CP_2 immediatamente. (v, planimetria, scala 1:200, allegata con indicazione dei moti ante e post urto e della posizione assoluta d'urto, e sotto riprodotta), dunque concludendo che “le cause del sinistro vanno ricercate nella condotta di guida dell'indagato, il quale, alla guida della CP_2 vettura Fiat Punto, targata BG794SL, nell'accingersi a sorpassare il velocipede condotto da
che lo precedeva, non rispettava la distanza laterale e collideva con lo stesso, Persona_2 violando così la norma dell'art. 148/3° comma N.C.D.S. [il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia , dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superar/o rapidamente tenendosi da questo ad un'adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio .......... ] .-
Si ritiene che nessuna responsabilità ricada sul conducente del velocipede, . Persona_2
***
Parimenti la consulenza tecnica medica disposta dal P.M. ha ritenuto che le condizioni cliniche che portavano al decesso la vittima traessero la loro origine nel sinistro stradale del 20 luglio 2020.
Lo specialista ha ritenuto corretto l'operato dei sanitari che avevano in cura il danneggiato.
***
Agli atti è stata inoltre acquisita consulenza tecnica redatta nell'interesse della convenuta compagnia che ha concluso nei seguenti termini:
“Sicchè, dagli inopinabili elementi tecnici e caratteristici del sinistro, non si individuano violazioni agli articoli del Codice della Strada a carico del conducente l'autovettura che abbiano CP_4 avuto efficacia causale nella produzione dell'evento, allorquando il suo comportamento è risultato essere assolutamente passivo ovvero ha tenuto un comportamento tale da partecipare suo malgrado, senza poterlo evitare e/o prevenire, non potendosi pertanto allo stesso ascrivere alcuna aliquota circa la responsabilità relativa alla causazione del sinistro stradale in esame, posta l'intersecante deviazione sinistrorsa dell'anziano ciclista (originata da movimento di altra vettura in ripartenza da sosta) rispetto l'affiancata .” CP_4
3. Diritto
Preliminarmente ritiene il giudice di dover specificare la superfluità dell'attività istruttoria richiesta da parte attrice.
In particolare, il fatto storico del sinistro è stato accertato nell'ambito del procedimento penale nel corso del quale, nella fase delle indagini preliminari, venivano inoltre rese attività investigative quali rilievi della P.G. e consulenza sulla dinamica del sinistro. Tali prove, secondo la giurisprudenza di legittimità sono liberamente valutabili dal giudice e, peraltro, si osserva che il fatto storico non è nemmeno oggetto di contestazione.
A ciò si aggiunga che le prove orali articolate da parte convenuta sono in ogni caso inammissibili in quanto suscettibili di prova documentale ed è stata acquisita relazione tecnica di consulente della convenuta.
Sul punto, si osserva che la CTU – per costante interpretazione giurisprudenziale – non è un mezzo di prova ma un ausilio per il giudice con la conseguenza che la decisione circa l'espletamento della stessa è liberamente valutabile dal giudice.
Nel caso di specie si osserva che tutti gli elementi per decidere sono stati acquisiti e non presentano profili tali da rendere necessario l'espletamento della C.T.U.
In secondo luogo, si osserva la natura tabellare della liquidazione del danno da perdita parentale per cui è causa con conseguente irrilevanza delle questioni sollevate dalla convenuta assicurazione, in merito alle qualità fisiche ed eventuali patologie della vittima.
Peraltro, dalla documentazione in atti è emerso con chiarezza che il decesso avveniva per le conseguenze del sinistro.
Quanto alla documentazione richiesta all' , da quanto sopra esposto, ne emerge la superfluità vai CP_5 fini del decidere.
***
Chiarite le superiori considerazioni ritiene il giudice di fare proprie le considerazioni in merito al sinistro operate dal consulente della Procura che ha ricostruito in maniera precisa la dinamica del sinistro, sulla scorta di rigorosi accertamenti e rilievi.
Non può ritenersi, come sostiene il consulente della compagnia assicuratrice che alcuna responsabilità può essere ascritta al conducente del veicolo per il sinistro in ragione degli specifici obblighi gravanti sugli utenti della strada.
In primo luogo, il conducente avrebbe dovuto tenere un'andatura tale da garantire la sicurezza CP_2 degli altri utenti della strada e in particolare, avrebbe dovuto effettuare il sorpasso del mezzo solo una volta accertato di avere spazio a sufficienza per evitare di impattare con il velocipede.
A tal proposito non può nemmeno invocarsi un'eventuale repentinità della manovra essendo il principio di affidamento sottoposto a limitazioni nell'ambio della circolazione stradale.
Peraltro, appare maggiormente condivisibile la ricostruzione fornita dal consulente della Procura atteso che individuava sul velocipede i punti d'urto nella parte posteriore sinistra del portapacchi sconfessando non solo la ricostruzione del ma anche quella del consulente della convenuta. CP_2
Alla luce delle superiori considerazioni – derivanti da emerge che il convenuto teneva una condotta tale da essere responsabile del sinistro all'esito del quale decedeva. Per parte loro, parti attrici hanno fornito prova degli elementi necessari ai fini della liquidazione del danno richiesto.
4. Sul risarcimento del danno
Venendo ora alla liquidazione dei danni si osserva quanto segue.
Facendo riferimento alle tabelle milanesi tenuto conto dell'età della vittima, dell'età del parente e della convivenza deve essere liquidato il danno come segue.
Euro 289.414,00 per il figlio (punti per età della vittima 8; punti per età del Parte_1 congiunto 20; punti aggiuntivi per convivenza 16; punti aggiuntivi per intensità della relazione 30);
€ 258.126,00 per la moglie (punti per età della vittima 8; punti per età del Parte_3 congiunto 12; punti aggiuntivi per convivenza 16; punti aggiuntivi per intensità della relazione 30),
€ 125.652,00 per la nipote, (punti per età della vittima 4; punti per età del Persona_1 congiunto 20; punti aggiuntivi per la convivenza 20; punti aggiuntivi per intensità della relazione
30).
La somma totale è quindi pari a euro 673.192,00
***
Quanto alla richiesta di risarcimento per il danno non patrimoniale di tipo terminale si osserva quanto segue.
Il danno richiesto consiste nella sofferenza patita dal soggetto che abbia subito lesioni personali nella che matura la consapevolezza della propria prossima morte.
Esso è risarcibile, in favore degli eredi, solo se le condizioni del danneggiato siano state tali da consentirgli di rendersi conto della progressiva perdita delle proprie funzioni vitali.
Sul punto, secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, si è riconosciuto il risarcimento del danno anche in ipotesi di brevi lassi di tempo tra l'evento dannoso e la morte purché vi sia lucida consapevolezza della morte.
Tale voce di danno deve essere liquidata in via equitativa.
Nel caso di specie, si osserva che tra il sinistro e l'evento morte intercorreva un lasso di tempo considerevole tale, quindi, da consentire al danneggiato di prendere consapevolezza della gravità del proprio quadro clinico con conseguente sofferenza per la progressiva perdita della vita.
La richiesta risarcitoria avanzata dalle parti appare essere correttamente parametrata rispetto al pregiudizio effettivamente patito.
Pertanto, alla somma di euro 673.192,00 deve essere aggiunta l'ulteriore somma di euro 40.204,50 per un totale di euro 713.396,50
A detto importo deve essere sottratta la somma di 160.000,00 euro oggetto di offerta accettata dagli attori. Pertanto, la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore delle parti attrici della complessiva somma di euro 553.396,50
5. Spese del giudizio.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono determinati secondo il D.M. 55/2014 (valori minimi in ragione delle questioni sollevate per cause di valore fino a 1.000.000,00).
Pertanto, la soccombente deve essere condannata, in favore delle parti Controparte_6 attrici, al pagamento della somma di euro 14.598,00 per compensi professionali ed euro 2.189,70 per spese
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accoglie le domande in proprio e nella Parte_1 Parte_2 qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore e Persona_1 Parte_3
promosse nei confronti della e;
[...] Controparte_7 CP_2
Per l'effetto condanna la convenuta e , in solido tra loro, Controparte_7 CP_2 al pagamento della somma di euro 553.396,50 in favore di Parte_1 [...]
in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore Parte_2
e Persona_1 Parte_3
Condanna la e , in solido tra loro, al pagamento delle Controparte_7 CP_2 spese di lite che si quantificano in 14.598,00 per compensi professionali ed euro 2.189,70 per spese in favore delle parti attrici, da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c. oltre iva e cpa se dovuti.
Lecce, 20 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me