Ordinanza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, ordinanza 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 11082/2024 R.G
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.3.2025 nell'ambito dell'intestato procedimento avente ad oggetto intimazione di sfratto per morosità, ha emesso la seguente
ORDINANZA esaminati gli atti ed i documenti di causa;
considerato che
con atto di citazione, ritualmente notificato il 4.11.2024 per l'udienza del
5.12.2024 (differita d'ufficio all'11.12.2024), ha dedotto che: Parte_1
- ella è proprietaria dell'immobile sito in Bitritto alla via Turati n. 12 (rettificato a verbale di udienza del 19.3.2025 come civico n. 1), condotto in locazione ad uso abitativo da , CP_1 giusta contratto dell'1.6.2019, regolarmente registrato;
- in base al contratto, il canone mensile di locazione ammonta ad euro 550,00;
- il conduttore ha omesso il versamento dei canoni da ottobre 2019 ad ottobre 2024, per un ammontare complessivo di euro 33.000,00;
considerato che
, pertanto, l'intimante ha chiesto di convalidare lo sfratto per morosità, con emissione di decreto ingiuntivo per i canoni scaduti oltre interessi e, in caso di opposizione, con emissione di ordinanza di rilascio dell'immobile;
considerato che
all'udienza dell'11.12.2024 l'intimato è comparso personalmente, instando per la concessione del termine per sanare la morosità, mentre l'intimante ha rappresentato che la morosità persiste (essendo pari ad euro 33.000,00), insistendo per la convalida dello sfratto e per l'emissione di decreto di ingiunzione per i canoni scaduti ed a scadere;
dato atto che con ordinanza resa a verbale di udienza dell'11.12.2024 è stato concesso alla parte intimata termine fino al 5.3.2025 per sanare la morosità, rinviando la causa all'udienza del
19.3.2025 per la verifica dell'adempimento; dato atto che all'udienza del 19.3.2025 è comparsa solo parte intimante, che ha dedotto che l'intimato non ha provveduto a sanare la morosità, persistendo nella misura di euro 35.750,00 (ivi compreso il canone fino a marzo 2025), ragion per cui ha insistito nelle proprie richieste;
valutate le ragioni addotte e ritenuto che ricorrano le condizioni di legge (art. 5 L. n. 392/1978) per pronunciare la richiesta convalida, data la evidente ed oggettiva gravità dell'inadempimento di parte intimata in ordine alle obbligazioni di cui al contratto di locazione;
rilevato, altresì, che:
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l'art. 56 c. 2 L. n. 392/1978 dispone che il rilascio sia fissato entro 60 giorni dalla scadenza del termine concesso per il pagamento;
- secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di locazione di immobili urbani, il conduttore che, convenuto in un giudizio di sfratto per morosità, chieda la concessione del cosiddetto termine di grazia, manifesta in tal modo una volontà incompatibile con quella di opporsi alla convalida, cosicché al mancato adempimento nel termine fissato dal giudice, segue ipso facto l'emissione dell'ordinanza di convalida prevista dall' art. 663 c.p.c., senza che possa aver luogo l'ulteriore trattazione nel merito (Cass. n. 24764/2008); applicati gli artt. 663 c.p.c. e 56 Legge n. 392/1978;
P.Q.M.
- convalida lo sfratto per morosità intimato da nei confronti di Parte_1 CP_1 relativamente all'immobile sito in Bitritto alla via Turati n. 1;
- fissa per l'esecuzione del rilascio la data del 2.5.2025;
- dispone che le spese della presente procedura siano liquidate come da separato e richiesto decreto di ingiunzione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 19.3.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
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