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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 19/02/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, all'udienza del 19.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1143 /2024 R.G. promossa da:
ON SC , rappresentato e difeso dall'Avv.ANSELMI VITTORIO ANTONIO
RICORRENTE
contro
:
I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Sebastiano
Maugeri e dall'Avv.Martina Iannetti
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il signor RN ha riassunto il giudizio, a suo tempo promosso avanti al Tribunale di Caserta, avanti a questo il Giudice del lavoro al fine di sentire - ordinare all'INAIL di esibire e depositare tutta la documentazione relativa alla parte ricorrente;
- accertare e dichiarare che il ricorrente in data 10.08.2022 subiva un infortunio lavorativo con le modalità descritte al capitolo n. 2 del presente ricorso;
- accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, presenta, sin dalla data dell'infortunio, un grado di invalidità permanente pari almeno al 20% o una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica D'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione;
- per l'effetto condannare l'I.N.A.I.L., in persona del legale rappr.te pro tempore, alla corresponsione della rendita lavoro o dell'indennità una tantum per l'inabilità permanente nella misura del 20% o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica D'Ufficio, detratto quanto già percepito, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi moratori dalla data dell'evento al soddisfo.
Si costituiva l'istituto convenuto chiedendo contestando la quantificazione operata dal ricorrente del danno permanente e temporaneo subito a causa dell'infortunio sul lavoro.
Nel corso dell'istruttoria veniva effettuata CTU medico legale sulla persona del ricorrente.
La domanda formulata dal ricorrente è risultata solo in minima parte fondata. Il CTU incaricato dott. ha accertato che: “ nell'infortunio lavorativo subito in data 10.08.2022 e sopra ricordato, ON SC riportò un valido trauma contusivo lombare con frattura dei processi spinosi di L3 L4 e L5, con lieve spondilolistesi anteriore di L4 su L5 in relazione alla frattura peduncolare.
Tale quadro lesivo è compatibile, quanto a modalità produttive, con l'inquadramento circostanziale dei fatti così come prospettato in atti.
2) Il periodo di inabilità lavorativa è stato di 163 (centosessantatré) giorni (riconosciuti in ambito INAIL). La durata della inabilità biologica temporanea, assoluta e relativa, conseguita all'infortunio è così schematizzabile:
- 30 (trenta) giorni di inabilità temporanea biologica parziale al 75%
- 60 (sessanta) giorni di inabilità temporanea biologica parziale al 50%
- 60 (sessanta) giorni di inabilità temporanea biologica parziale al 25%.
3) I postumi come sopra descritti, integrano un danno biologico permanente quantificabile nella misura dell'
11% (undici per cento), con riferimento ai parametri propri dell'infortunistica lavorativa (DLGS 38 del
23.02.00) ”.
La valutazione del CTU non si è di molto discostata da quella fatta, a suo tempo, dal consulente dell'INAIL
(danno biologico 6%).
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 66 e segg. T.U. n.1124/65 ed art. 13 D.Lgs. n.38/2000 ( v. art. 74 T.U.) il diritto all'indennizzo in capitale da danno biologico non può che decorrere dal primo giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta: Nella fattispecie in esame, quindi, dal 25.01.2023
(v. doc. provvedimento INAIL 26.01.2023).
Le spese di CTu vanno poste a carico dell'istituto convenuto e le spese di lite compensate stante l'esito della lite e la dichiarazione ex art.152 disp.att.cp.c. in atti.
P.Q.M.
Accerta e dichiara la sussistenza dei postumi invalidanti nella misura di 11 punti percentuali e per l'effetto, condanna l'I.N.A.I.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo da infortunio sul lavoro assumendo come parametro la percentuale di invalidità ai sensi dell'art. 80 T.U. del 11 % con decorrenza 25.1.2023 , oltre interessi legali.
Spese di lite compensate fra le parti.
Spese di CTU in via definitiva a carico di Inail.
Così deciso in data 19.2.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, all'udienza del 19.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1143 /2024 R.G. promossa da:
ON SC , rappresentato e difeso dall'Avv.ANSELMI VITTORIO ANTONIO
RICORRENTE
contro
:
I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Sebastiano
Maugeri e dall'Avv.Martina Iannetti
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il signor RN ha riassunto il giudizio, a suo tempo promosso avanti al Tribunale di Caserta, avanti a questo il Giudice del lavoro al fine di sentire - ordinare all'INAIL di esibire e depositare tutta la documentazione relativa alla parte ricorrente;
- accertare e dichiarare che il ricorrente in data 10.08.2022 subiva un infortunio lavorativo con le modalità descritte al capitolo n. 2 del presente ricorso;
- accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, presenta, sin dalla data dell'infortunio, un grado di invalidità permanente pari almeno al 20% o una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica D'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione;
- per l'effetto condannare l'I.N.A.I.L., in persona del legale rappr.te pro tempore, alla corresponsione della rendita lavoro o dell'indennità una tantum per l'inabilità permanente nella misura del 20% o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica D'Ufficio, detratto quanto già percepito, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi moratori dalla data dell'evento al soddisfo.
Si costituiva l'istituto convenuto chiedendo contestando la quantificazione operata dal ricorrente del danno permanente e temporaneo subito a causa dell'infortunio sul lavoro.
Nel corso dell'istruttoria veniva effettuata CTU medico legale sulla persona del ricorrente.
La domanda formulata dal ricorrente è risultata solo in minima parte fondata. Il CTU incaricato dott. ha accertato che: “ nell'infortunio lavorativo subito in data 10.08.2022 e sopra ricordato, ON SC riportò un valido trauma contusivo lombare con frattura dei processi spinosi di L3 L4 e L5, con lieve spondilolistesi anteriore di L4 su L5 in relazione alla frattura peduncolare.
Tale quadro lesivo è compatibile, quanto a modalità produttive, con l'inquadramento circostanziale dei fatti così come prospettato in atti.
2) Il periodo di inabilità lavorativa è stato di 163 (centosessantatré) giorni (riconosciuti in ambito INAIL). La durata della inabilità biologica temporanea, assoluta e relativa, conseguita all'infortunio è così schematizzabile:
- 30 (trenta) giorni di inabilità temporanea biologica parziale al 75%
- 60 (sessanta) giorni di inabilità temporanea biologica parziale al 50%
- 60 (sessanta) giorni di inabilità temporanea biologica parziale al 25%.
3) I postumi come sopra descritti, integrano un danno biologico permanente quantificabile nella misura dell'
11% (undici per cento), con riferimento ai parametri propri dell'infortunistica lavorativa (DLGS 38 del
23.02.00) ”.
La valutazione del CTU non si è di molto discostata da quella fatta, a suo tempo, dal consulente dell'INAIL
(danno biologico 6%).
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 66 e segg. T.U. n.1124/65 ed art. 13 D.Lgs. n.38/2000 ( v. art. 74 T.U.) il diritto all'indennizzo in capitale da danno biologico non può che decorrere dal primo giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta: Nella fattispecie in esame, quindi, dal 25.01.2023
(v. doc. provvedimento INAIL 26.01.2023).
Le spese di CTu vanno poste a carico dell'istituto convenuto e le spese di lite compensate stante l'esito della lite e la dichiarazione ex art.152 disp.att.cp.c. in atti.
P.Q.M.
Accerta e dichiara la sussistenza dei postumi invalidanti nella misura di 11 punti percentuali e per l'effetto, condanna l'I.N.A.I.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo da infortunio sul lavoro assumendo come parametro la percentuale di invalidità ai sensi dell'art. 80 T.U. del 11 % con decorrenza 25.1.2023 , oltre interessi legali.
Spese di lite compensate fra le parti.
Spese di CTU in via definitiva a carico di Inail.
Così deciso in data 19.2.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari