Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 03/02/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce – sede distaccata di Taranto, sezione civile, in persona dei magistrati
1) dott. Pietro Genoviva Presidente
2) dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere
3) dott. Michele Campanale Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.160/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n.
2610/2022 del Tribunale di Taranto pubblicata il 24.10.2022, tra domiciliato in Taranto presso l'avv. Gaetano Parte_1
Polignano dal quale è rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente all'avv.
Nicola Mazzia;
appellante principale e
domiciliato in Grottaglie (TA) presso l'avv. Giovanni Controparte_1
Monaco dal quale è rappresentato e difeso;
appellato appellante incidentale
All'udienza del 17.01.2025 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti, come da nota di precisazione delle conclusioni per e come da atto di appello per , atti ai Controparte_1 Parte_1 quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 24/04/2023 ha proposto appello, Parte_1 relativamente alla sola parte in cui sono state compensate le spese di lite di primo grado, avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n.2610/2022, con cui sono state rigettate le domande proposte nei suoi confronti dal AN , Controparte_1 domande dirette ad accertare il confine tra le rispettive unità immobiliari un tempo costituenti un unico compendio di proprietà del genitore e Controparte_2 ad ottenere il rilascio della porzione dell'unità immobiliare di Controparte_1 (asseritamente) occupata da con l'abbattimento di un precedente Parte_1 muro divisorio realizzato in contraddittorio tra i due e la realizzazione di un nuovo muro divisorio all'interno della proprietà di . Controparte_1 Parte_1
allega che la pronuncia di compensazione delle spese di lite non sarebbe
[...]
1
è costituito con comparsa di risposta depositata il 22.09.2023 Controparte_1 contestando la fondatezza dell'appello avverso e proponendo appello incidentale avverso quella parte della sentenza nella quale si è ritenuto non sussistere il paventato sconfinamento nella sua proprietà.
Ritenuto di esaminare prima l'appello incidentale con cui Controparte_1 impugna il rigetto delle sue domande in quanto l'eventuale loro accoglimento comporterebbe una diversa regolamentazione delle spese di lite di primo grado (la cui regolamentazione è stata oggetto dell'appello principale) e l'assorbimento dell'appello principale, si rileva che un unico motivo di appello incidentale impugna la pronuncia del Tribunale di Taranto nella parte in Controparte_1 cui è stata negata l'esistenza del lamentato sconfinamento di , Parte_1 mediante la realizzazione di un muro divisorio di circa 10 cm di spessore tra i due vani di loro proprietà prospicienti via Faggiano e con sconfinamento del muro allo interno della proprietà di . A dire di costui, avrebbe errato il Controparte_1 tribunale nel recepire le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio essendo dette conclusioni basate sulle errate planimetrie catastali allegate all'atto di divisione ereditaria e redatte nel 1979 dal geom. L'appellante incidentale fa Parte_2 rilevare che nella Figura n.1 (v. copia nella relazione del c.t.u.) del geom. Parte_2 raffigurante la planimetria dell'intero compendio un tempo di CP_2
, il muro di confine (cerchiato in blu dal c.t.u.), sulla cui linea (facciata)
[...] esterna - rispetto alla proprietà di - si è individuata la linea di Parte_1 confine tra le due unità immobiliari, si troverebbe a sinistra rispetto alla linea di confine del retrostante ortale e spostato nella proprietà di Controparte_1 mentre nella Figura n.3 (v. copia nella relazione del c.t.u.) del geom. Parte_2 raffigurante l'unità immobiliare di , detto muro si troverebbe Parte_1
a destra rispetto alla linea di confine del retrostante ortale e spostato nella proprietà di . Considerato il contrasto tra le planimetrie 1 e 3, Parte_1
allega che il c.t.u. sarebbe incorso nello stesso errore di Controparte_1 rappresentazione in cui sarebbe caduto il geom. nel 1979. L'appellante Parte_2 incidentale allega altresì che lo stato dei luoghi e il confine tra le due proprietà sarebbero diversi da quelli rappresentati nelle planimetrie e nella relazione peritale e che il c.t.u. avrebbe anche rappresentato un muro divisorio dello spessore di 20 cm in corrispondenza della veranda di che in realtà non esiste, essendovi Pt_1 solo un pannello divisorio di lamiera coibentata. Cellammare deduce infine CP_1 che la linea di confine tra le due proprietà sarebbe data dal pilastro in cemento armato dello spessore di 30 cm e dalla sovrastante trave in c.a. dello stesso spessore che si incastra nel suo vano cucina.
Il motivo di appello non è condivisibile.
È pacifico che le due unità immobiliari oggi delle parti in giudizio costituivano un unico compendio di proprietà del genitore , che - dopo il Controparte_2 decesso di costui nel 1971 – e hanno Controparte_1 Parte_1 convenuto la divisione con atto per notaio del 27.12.1979, che in detto Per_1 atto è stata individuata l'unità immobiliare attribuita a ciascuno dei condividenti mediante rinvio alle planimetrie catastali redatte dal geom. nel 1979 e Parte_2 presentate al catasto per la denuncia di variazione catastale.
2 Si rileva altresì che la controversia tra le parti riguarda l'accertamento del confine tra le due proprietà prospiciente via Faggiano e il presunto sconfinamento operato da nel realizzare un muro dello spessore di 10 cm per la Parte_1 divisione materiale del vano (un tempo di ) prospiciente Via Controparte_2 Faggiano (v. “Figura 1 - Planimetria pre frazionamento” nella relazione della c.t.u.). Secondo , il AN l'avrebbe realizzato non seguendo la Controparte_1 esatta linea di confine tra le unità immobiliari e avrebbe così occupato una fascia
(dove è stato eretto detto muro) di sua pertinenza. Il muro di 10 cm di spessore è raffigurato in rosso nelle figure 4 e 5 della relazione di c.t.u.
Posto che lo sconfinamento sarebbe stato realizzato con la realizzazione di detto muro, che la controversia riguarda il solo posizionamento di detto muro (che ora divide il “disimpegno” di dal “vano pranzo” di Controparte_1 Parte_1
, v. figura 9 della relazione di c.t.u. e le planimetrie delle due proprietà
[...] allegate alla relazione di c.t.u., nelle quali il detto muro è raffigurato in rosso), per l'individuazione della linea di confine tra le due proprietà sulla parte prospiciente Via Faggiano è possibile prendere come riferimento il muro che divide le due proprietà e prospiciente l'ortale retrostante, poiché tale muro, cerchiato in blu nelle figure 1 e 3 della relazione di c.t.u., divide oggi il vano cucina di CP_1
e il vano letto di (v. figure 4 e 5 della relazione di
[...] Parte_1
c.t.u., nonché le due planimetrie allegate alla relazione di c.t.u.), esisteva quando la proprietà era unica e non ha subito modifiche a seguito della divisione.
Come fatto rilevare da , le planimetrie catastali allegate allo Controparte_1 atto di divisione e redatte nel 1979 dal geom. sono contrastanti. Nella Parte_2 planimetria pre-frazionamento (v. figura n.1 nella relazione del c.t.u.) del geom.
raffigurante l'intero compendio un tempo di , il Parte_2 Controparte_2 muro di confine (cerchiato in blu dal c.t.u.), sulla cui linea (facciata) esterna - rispetto alla proprietà di - si è individuata in prosecuzione Parte_1 verso via Faggiano la linea di confine tra le due unità immobiliari, è posizionato a sinistra rispetto alla linea di confine del retrostante ortale e spostato verso la proprietà di mentre nella planimetria (v. figura 3 nella Controparte_1 relazione del c.t.u.) del geom. raffigurante l'unità immobiliare di Parte_2
detto muro è posizionato a destra rispetto alla linea di confine Parte_1 del retrostante ortale e spostato verso la proprietà di . Parte_1
Nonostante tale errore di posizionamento nelle planimetrie catastali, detto muro, tuttavia, non essendone contestata l'esistenza originaria, costituisce valido punto di riferimento per individuare la linea del confine prospiciente via Faggiano. Posto infatti che nelle planimetrie catastali allegate all'atto di divisione e ivi richiamate, dunque parti integranti dell'atto di divisione, al di là del posizionamento del muro che divide il vano cucina di dal vano letto di , il confine CP_1 Pt_1 prospiciente via Faggiano è rappresentato da una linea retta che parte dalla facciata di detto muro esterna rispetto alla proprietà di ed interna rispetto alla Pt_1 proprietà di correttamente il c.t.u. ha individuato in detta linea il confine CP_1 prospiciente via Faggiano. E considerato che a tale allineamento è conforme il muro di 10 cm di spessore realizzato da per dividere il vano Parte_1 originariamente di prospiciente Via Faggiano, correttamente Controparte_2 il tribunale ha escluso lo sconfinamento ad opera di e ritenuto Parte_1 il confine prospiciente via Faggiano coincidere con la facciata esterna (rispetto all'unità immobiliare di ) del muro di 10 cm eretto da Parte_1
. Controparte_3
3 In sintesi, la raffigurazione nella pianta catastale (v. figura 3 della relazione di c.t.u.) del confine tra le due unità immobiliari (nello specifico, tra il disimpegno di e il vano pranzo del AN ) prospicienti via Controparte_1 Pt_1
Faggiano con una linea retta che parte dalla facciata del muro prospiciente l'ortale
(posto tra il vano cucina di e il vano letto del AN Controparte_1
) interna rispetto alla proprietà di ed esterna rispetto alla proprietà Pt_1 CP_1 di , considerato che la planimetria della porzione di è Pt_1 Parte_1 parte integrante dell'atto di divisione e dunque “vincolante”, è decisiva per concludere nel senso della esclusione dello sconfinamento essendosi il AN
attenuto a quella linea nel realizzare il detto muretto. Pt_1
Tale conclusione trova peraltro importante conferma nella planimetria raffigurante la porzione attribuita in sede di divisione a (v. Figura 2 della relazione di CP_1
c.t.u.). Da tale planimetria si rileva, infatti, che nella porzione spettata a CP_1 sul confine con la proprietà di , non è raffigurato alcun muro. Tale Pt_1 circostanza porta a ritenere (1) che il muro prospiciente l'ortale (posto tra il vano cucina di e il vano letto del AN , la cui facciata Controparte_1 Pt_1 esterna - rispetto alla proprietà di - ha consentito di individuare la linea di Pt_1 confine prospiciente via Faggiano), in sede di divisione, non è stato attribuito a ma è stato compreso nella porzione di proprietà di , come risultante CP_1 Pt_1 dalla planimetria di cui alla figura 3 della relazione peritale, (2) che seguendo la linea retta in continuazione dalla facciata esterna (rispetto alla proprietà di ) Pt_1
ha correttamente realizzato il muretto per la cui posizione è Parte_1 causa.
E un'attenta visione delle piante catastali del 1979 raffiguranti le due proprietà individuali (v. figure 2 e 3 nella relazione di c.t.u.), piante catastali costituenti (si ribadisce) parti integranti dell'atto di divisione e dunque “vincolanti” per le parti, avrebbe consentito a di rilevare che sul confine prospiciente Controparte_1
Via Faggiano il AN ha rispettato la linea di confine stabilita nell'atto Pt_1 di divisione.
Con un unico motivo di appello principale allega la falsa Parte_1 applicazione dell'art.91 c. I e 92 c. II c.p.c. in cui sarebbe incorso il tribunale nel compensare le spese di lite di primo grado nonostante non sussistere i presupposti previsti dall'art.92 c. II c.p.e. come integrato da Corte Cost. 19.04.2018 n. 77.
Il motivo di appello è condivisibile.
Premesso infatti brevemente che la compensazione può essere giustificata da soccombenza reciproca, dall'assoluta novità della questione trattata, dal mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti e da “altre gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle tipizzate nella norma, nel senso di pari o maggiore gravità ed eccezionalità” (Corte Cost. 19.04.2018 n.77), si rileva che: (1) nel caso in esame non vi è stata soccombenza reciproca poiché il convenuto non ha in primo grado proposto domande e quelle attoree non sono state accolte, non sussistendo per le ragioni esposte (la rilevabilità della linea del confine prospiciente Via Faggiano mediante l'esame delle planimetrie catastali delle proprietà individuali di e CP_1 redatte nel 1979 e costituenti parti integranti dell'atto di Parte_1 divisione) l'incertezza del confine prospiciente via Faggiano che potesse giustificare l'azione di regolamento del confine, né il paventato sconfinamento;
(2)
4 il tribunale non ha affrontato questioni giuridiche caratterizzate da novità; (3) non ha trattato questioni dirimenti per le quali vi sia stato mutamento di giurisprudenza;
(4) non ricorrevano ragioni eccezionali e gravi, intese quali le sopravvenienze relative alle questioni decisive o l'incertezza della lite. Sarebbe stato sufficiente (si ribadisce) l'esame delle planimetrie catastali delle proprietà individuali di CP_1 e redatte nel 1979 e costituenti parti integranti dell'atto di Parte_1 divisione per individuare il confine per cui è causa.
Alla mancanza di alcuno dei presupposti per la compensazione consegue che l'attore andava e va condannato al rimborso delle spese di lite di primo grado. Tali spese possono liquidarsi considerando la causa di valore indeterminabile non essendo in atti elementi per desumere il valore della parte di proprietà controversa, applicando i parametri di cui al DM 10.03.2014 n.55 tra i minimi e i medi non essendo state trattate questioni giuridiche complesse.
Secondo soccombenza, va condannato altresì al rimborso in Controparte_1 favore della controparte delle spese di appello, da liquidarsi anche queste secondo i parametri tra i minimi e i medi per la non complessità delle questioni trattate.
Al rigetto dell'appello incidentale consegue anche l'obbligo di Controparte_1 di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13 c.1quater D.P.R. 30.05.2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.2610/2022 del
Tribunale di Taranto proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 con atto di citazione notificato il 24.04.2023 e sull'appello incidentale
[...] proposto da con comparsa di risposta depositata il 22.09.2023, Controparte_1 così provvede:
1) rigetta l'appello incidentale;
2) accoglie l'appello principale e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza appellata, condanna a rimborsare a le Controparte_1 Parte_1 spese di lite di primo grado liquidate in € 3.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge;
3) conferma per il resto la sentenza appellata;
4) condanna a rimborsare a le spese di Controparte_1 Parte_1 lite di appello, liquidate in € 382,50 per spese non imponibili ed € 2.500,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge.
Sussistono i presupposti affinché versi un ulteriore importo a Controparte_1 titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dello art.13 c.1quater D.P.R. 30.05.2002 n.115.
Così deciso in Taranto il 29.01.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Michele Campanale) (dott. Pietro Genoviva)
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