Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/01/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, all'udienza di discussione del 17 gennaio 2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5523/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, Parte_1 dall'avv. Federico Arena;
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Pier Luigi Tomaselli, giusta procura generale alle liti;
-Resistente-
Motivazione
Con ricorso depositato in data 7 giugno 2024, esponeva: che a Parte_1
partire dal mese di novembre 2020 sino ad aprile 2022 a seguito di domanda amministrativa presentata nell'anno 2020 percepiva per se e per i propri familiari la pensione di cittadinanza;
che con provvedimento datato 23.03.2023 l'istituto resistente comunicava la revoca del beneficio, nonché l'immediata restituzione delle somme regolarmente erogate nel periodo che andava da novembre 2020 ad aprile 2022 per un
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RDC o non comunicazioni di variazione di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo;
che detta motivazione risulta essere non veritiera in quanto i componenti del nucleo familiare della signora sono rimasti sempre invariati ed uguali come da Pt_1
attestazione ISEE allegata;
che la signora CA viene privata di un diritto fondamentale in quanto, nonostante si trovi nelle condizioni socio economiche richieste dal decreto legge, l'istituto ha proceduto a revocare la sua unica fonte di sostentamento.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse, in via principale,
CP_ ordinare all' di revocare con effetto immediato la comunicazione di decadenza della pensione di cittadinanza e conseguentemente l'ordine di restituzione delle somme pari ad € 16.137,34.
CP_ Fissata l'udienza di discussione si costituiva la resistente svolgendo ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto, nonché spiegando domanda riconvenzionale di condanna della ricorrente alla restituzione all' di €.16.173,34, oltre rivalutazione e interessi dal dì del pagamento CP_1
delle prestazioni indebite e fino al soddisfo.
La causa, istruita con prova documentale, perveniva all'udienza odierna dove, dopo la discussione delle parti veniva decisa mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione.
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Osserva il decidente che l'art. 1, comma 1, d.l. n. 4/2019 conv. in legge n. 26/2019, istituisce il “reddito di cittadinanza” e lo definisce “quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro”. L'art. 2 individua i beneficiari e i requisiti necessari, prevedendo, in sintesi, che sono beneficiari dell'accesso al RdC i nuclei familiari in possesso di taluni requisiti che concorrono cumulativamente al riconoscimento della prestazione, riferiti al criterio della residenza e del soggiorno, del reddito e del patrimonio e della disponibilità di beni durevoli. Ulteriore requisito per la
2 fruizione del RdC è la mancata sottoposizione (per il richiedente del beneficio) a misura cautelare personale, anche adottata all'esito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanna definitiva, intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti di cui all'art. 7, comma 3. Il Reddito è costituito da un beneficio economico, ripartito su dodici mensilità, con un importo variabile a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare, erogato mensilmente attraverso una carte di pagamento elettronica (Carte RdC), la quale permette di soddisfare le esigenze previste per la carte acquisti, nonché di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore a 100 euro per un individui singoli, nonché di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo nel caso delle integrazioni previste per i nuclei familiari residenti in abitazione in locazione o in proprietà ( v. art.5, comma 6).
L'art. 5 disciplina le modalità di presentazione della domanda, stabilendo che “il Rdc è riconosciuto dall' ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del
CP_1 beneficio, l' verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione di
CP_1 cui al comma 1, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle informazioni pertinenti. disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati . A tal fine l' acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la
CP_1 finanza pubblica, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni necessarie ai fini della concessione del Rdc. Con provvedimento dell' , sentito il Garante per la
CP_1
protezione dei dati personali, sono definite, ove non già disciplinate, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati. In ogni caso il riconoscimento da parte dell' avviene entro la fine del mese successivo alla CP_1 trasmissione della domanda all'Istituto” (v. art. 5, comma 3). Come è dato leggere nella
Circolare n. 100 del 05/07/2019 (doc. 1), è stata inserita dalla legge di CP_1
conversione la nuova lettera c-bis), che prevede per il richiedente il beneficio, al momento della presentazione della domanda, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto- legge. Tale disposizione va letta in combinato disposto con l'art. 3, comma 13, del
Decreto-Legge n. 4/2019, che in tema di “beneficio economico” precisa che “Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre
3 strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3”. Ad esempio, un nucleo familiare di 3 maggiorenni, di cui uno sottoposto ad una misura cautelare e/o condannato in via definitiva, il parametro della s.e. è pari a 1,4, così calcolato : 1 (primo maggiorenne) + 0,4 (per il secondo maggiorenne), senza considerare il terzo componente sottoposto alle predette.
Rileva il decidente che la prestazione risulta revocata in quanto la Sig.ra alla Pt_1
CP_ data della Dsu (v. all.
2-3 DSU e attestazione ISEE anno 2020 fascicolo , cioè alla data del 20/01/2020, faceva parte di un più ampio nucleo familiare residente in [...] (v. all. 4 e 5 – consultazione anpr fascicolo . Tuttavia, nella
DSU dell'anno 2020, la ricorrente indicava solamente i due figli e il Sig. R_
, qualificando quest'ultimo come proprio coniuge, e di contro ometteva di
[...] indicare gli altri componenti conviventi, con ciò violando quanto previsto dall'art 3 del citato D.P.C.M. 159/2013. Dalle risultanze anagrafiche e dalle verifiche effettuate dalla
CP_ sede è emersa una situazione differente da quella indicata in DSU/ISEE. Anzitutto risulta che la ricorrente non è coniugata con il Sig. (c.f. R_
), padre della propria figlia minore (v. all. 6 - C.F._1 Per_2
consultazione anpr- stato civile) fascicolo Insp. La Sig.ra inoltre, alla data Pt_1
della presentazione della domanda di rdc e alla data della DSU sottesa alla domanda, appare convivere con la famiglia della Sig. ra all'indirizzo sopra Parte_2
indicato. Sulla scorta delle verifiche e dei riscontri anagrafici, accertata la discordanza del nucleo dichiarato in Dsu rispetto a quello censito in ANPR, la sede ha adottato il
CP_ provvedimento di revoca (all. 7 fascicolo da cui è scaturito l'indebito di €
16.173,34 ( v. all.
8 - comunicazione inviata per la restituzione delle somme
CP_ indebitamente percepite fascicolo .
Osserva il decidente che l'art. 7, comma 4, D.L. 4/2019, prevede : “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'Amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza, ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con
4 efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.”. Il comma 6 del medesimo art. 7 recita : “La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.”.
Da quanto sopra esposto si evince chiaramente che la legge prevede la sanzione della revoca del beneficio in toto allorché l'Amministrazione erogante accerti la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni rese in sede di domanda amministrativa ovvero l'omessa comunicazione di informazioni rilevanti per l'attribuzione del beneficio;
inoltre la stessa legge prevede l'obbligo del beneficiario di restituire quanto indebitamente percepito.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
CP_ Deve, invece, trovare accoglimento la domanda riconvenzionale spiegata dall' ed in conseguenza la ricorrente va condannata alla restituzione in favore dell'Istituto previdenziale dell'importo di € 16.173,34, oltre accessori come per legge.
Per quanto riguarda le spese di lite si osserva che essendo la ricorrente stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato ricorrono i presupposti previsti dall'art. 152 disp. att.
c.p.c. per dichiararne l'irripetibilità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla restituzione all' di €.16.173,34, oltre accessori come CP_1
per legge, dal dì del pagamento delle prestazioni indebite e fino al soddisfo;
dichiara irripetibili le spese di lite.
5 Catania, 17 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
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