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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/10/2025, n. 1749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1749 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 991/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Antonella Romano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 991/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MA IO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA EDUARDO DE
FILIPPO 18 AVERSApresso il difensore avv. MA IO
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. MEDIANI FULVIO e dell'avv. , elettivamente P.IVA_2 domiciliato in VIA A. MORO 26 42013 CASALGRANDEpresso il difensore avv. MEDIANI
FULVIO
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 539 del 2023 del Tribunale di Reggio Emilia pubblicata il 10 maggio 2023.
Conclusioni come da note.
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato presso il Tribunale di Reggio Emilia, Controparte_2 otteneva in data 8.10.2021 il decreto ingiuntivo n. 1776/2021, intimante nei confronti
[...] della il Controparte_1
pagina 1 di 6 pagamento dell'importo di € 16.470,00, oltre accessori e spese del procedimento monitorio, per la prestazione di lavori effettuati dalla prima Società in favore della seconda, in virtù di un contratto di appalto, secondo quanto meglio indicato nella fattura n. 42 del 10.10.2020.
2. Avverso detto decreto, proponeva opposizione, chiedendo al Tribunale Controparte_1 di revocare il decreto ingiuntivo, nulla essendo dovuto alla controparte.
3. In via riconvenzionale, l'opponente formulava le seguenti richieste:
“a) accertato e dichiarato che ha addebitato a Controparte_2 [...]
il costo dei beni elencati nelle Controparte_1 fatture dell'impresa nn. 629, 713 e 819 indicate in premessa, accertare e Controparte_3 dichiarare quali dei predetti beni siano stati effettivamente impiegati per la realizzazione delle opere oggetto di causa, nonché quali degli stessi costituiscano mezzi necessari dell'appaltatore nella realizzazione dell'opera sulla base della legge e degli usi, condannando
a rifondere a Controparte_2 Controparte_1
, il costo dei beni non impiegati, nonché di quelli che costituiscono
[...] mezzi necessari dell'appaltatore; b) accertare e dichiarare i vizi e difetti delle opere realizzate da come descritti nelle premesse al presente atto, salvi Controparte_2 ulteriori verificabili nel corso dell'istruttoria, nonché l'ammontare dei costi necessari al loro ripristino, con conseguente condanna di al pagamento della Controparte_2 somma necessaria all'eliminazione dei vizi. c) condannare l'impresa Controparte_2 al pagamento, in favore di
[...] Controparte_1
, della somma di euro 3.737,00…”.
[...]
4. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo e condanna di parte attrice alla rifusione delle spese processuali.
5. Secondo il Tribunale, l'opposizione dalla ra parzialmente fondata. Controparte_1
6. Il credito di portato dal decreto ingiuntivo, era, secondo il Controparte_2 tribunale, inesistente.
7. L'azione monitoria proposta da si fondava sul presunto Controparte_2 mancato pagamento, ad opera dell'opponente, dei lavori effettuati in suo favore dalla Società opposta e indicati nella fattura n. 42 del 10.10.2020 (“Demolizione cortile. Gettata, lavorazione generale e posa autobloccanti”), recante appunto un importo complessivo pari a €
16.470,00 (cfr. doc. 1, fascicolo monitorio).
pagina 2 di 6 8. Costituendosi in giudizio, tuttavia, aveva negato la sussistenza della Controparte_1 pretesa creditoria, allegando in particolare: di aver incaricato la Società opposta di realizzare nella primavera del 2020 “una pavimentazione in autobloccanti sulla porzione cortiliva esterna, a ridosso del muro sovrastante il magazzino interrato”, nonché di rimuovere “la presenza di un'infiltrazione di acqua nel portico antistante l'ingresso del negozio”; di aver allo scopo anticipato il costo dei materiali necessari per l'esecuzione dei predetti lavori, acquistandoli da una società terza (la per la somma totale di € 7.796,24; Controparte_3 che i lavori commissionati alla erano stati dalla stessa Controparte_2 eseguiti tra il luglio e il settembre del 2020; che, a fronte dei lavori commissionati,
l'opponente aveva provveduto a versare in favore dell'appaltatrice il dovuto risultante dalle fatture nn. 31 del 25.9.2020 e 40 del 10.10.2020 (rispettivamente sub docc. 13 e 15, fascicolo di parte attrice); che, pertanto, nulla era più dovuto in favore della Società opposta, non comprendendosi le causali di pagamento delle ulteriori opere di cui alla fattura n. 42 del
10.10.2020, prontamente contestata dall'opponente già in data 13.01.2021, quindi in epoca antecedente rispetto all'introduzione del giudizio monitorio ad opera della controparte.
9. Il Tribunale così provvedeva:
“revoca il decreto ingiuntivo n. 1776/2021 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data
8.10.2021 nell'ambito del procedimento n. 3540/2021 R.G.
Condanna al pagamento in favore di Controparte_2 [...] della somma di € 3.737,00 oltre Controparte_1 interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Condanna, infine, a rifondere a Controparte_2 [...] le spese del presente giudizio, da Controparte_1 liquidarsi in € 237,00 per esborsi, nonché € 5.077,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge”.
10. Secondo il tribunale, a fronte delle contestazioni svolte dall'opponente, sarebbe stato onere della creditrice, in accordo con i generali principi processualcivilistici di cui all'art. 2697 c.c., fornire dimostrazione dell'esistenza del proprio credito, offrendo prova di aver eseguito i lavori indicati nella fattura posta a base del provvedimento monitorio emesso.
11. Nella vicenda in esame, tuttavia, on aveva in alcun modo Controparte_2 assolto l'onere probatorio posto a suo carico.
La Società opposta, da una parte non aveva in alcun modo specificato le ragioni del proprio credito alla luce delle doglianze sollevate dall'opponente, omettendo quindi di esplicitare i pagina 3 di 6 presunti lavori che sarebbero stati da riferire alla fattura n. 42 e mancando, di conseguenza, di individuare nella sostanza la fonte della propria pretesa di credito;
dall'altra, la Società opposta aveva altresì omesso in radice di contestare le prospettazioni di controparte, sia con riferimento alla materiale inesistenza di ulteriori lavori eseguiti dalla medesima
[...] sia con riguardo al già effettuato pagamento delle prestazioni Controparte_2 indicate nelle fatture nn. 31 del 25.9.2020 e 40 del 10.10.2020.
Ciò comportava l'accoglimento in parte qua dell'opposizione azionata da CP_1
risultando indimostrato all'esito del giudizio il credito portato dal decreto ingiuntivo
[...] opposto.
12. L'opponente, in via riconvenzionale, aveva formulato ulteriori tre diverse richieste condannatorie nei confronti della Società convenuta.
13. Meritava accoglimento la domanda riconvenzionale di cui al punto C) delle conclusioni, avente per oggetto la condanna di parte convenuta al pagamento di € 3.737,00 per un pregresso debito non assolto dalla Controparte_2
14. Doveva essere rigettata ogni altra pretesa riconvenzionale.
15. Proponeva appello Controparte_2
16. Con unico motivo di gravame parte appellante deduceva quanto segue.
“Inoltre, si ricorda come la Società opposta abbia regolarmente emesso fattura per i lavori svolti, che è peraltro stata regolarmente recapitata alla Parte_2
e EL LL S. n. c., la quale, peraltro, non ha in alcun modo negato
[...]
l'esistenza del debito nei riguardi della ed infatti, sussiste Pt_2 Parte_1 ampia corrispondenza telematica tra le due Società, dalla quale si evince come la Società opponente abbia confermato d'impegnarsi al pagamento dell'importo afferente il credito vantato dalla … Soltanto per mero scrupolo difensivo, Parte_3 questa difesa vuole porre all'attenzione dell'On. Organo Giudicante la circostanza in base alla quale, tenuto conto del tenore e del contenuto della messaggistica che si produce in atti,
l'Amm.re della Società opponente abbia posto in essere, quale atto unilaterale recettizio, la ricognizione del debito, di cui all'art. 1988 c.c., che testualmente prevede: “la ricognizione del debito, al pari della promessa di pagamento, dispensa colui in favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza viene presunta fino a prova contraria”.
pagina 4 di 6 Secondo l'appellante, dunque, parte appellata non aveva contestato in fase stragiudiziale il credito azionato ed anzi la corrispondenza inter partes conteneva una ricognizione di debito da parte dell'appellata.
17. L'assunto è infondato.
18. È infondata l'allegazione di omessa contestazione ante causam della debenza del credito di cui alla fattura n. 42 del 10.10.2020, in effetti contestata quantomeno con la lettera del difensore in data 13 gennaio 2021.
19. Inoltre, la messaggistica in atti, a tutto volere concedere, comprova una trattativa in atto tra le parti, nell'ambito della quale il legale rappresentante di parte appellata proponeva una sorta di soluzione transattiva mediante pagamento della somma di 3500 euro.
Peraltro, non emerge dalle conversazioni alcun elemento certo, idoneo all'individuazione della fattura (e dunque della pretesa creditoria) in relazione alla quale si stava svolgendo la trattativa.
Deve escludersi, dunque, la prova che quella trattativa facesse riferimento al credito indicato nella fattura n. 42 azionata in giudizio.
Ciò anche in considerazione del fatto che la fattura n. 42 è stata emessa il 10 ottobre 2020, unitamente ad altre fatture e note di credito, tutte emesse in pari data, ciò determinando ulteriore difetto di valenza probatoria della messaggistica de qua, non riferibile con certezza all'una o all'altra operazione consacrata nelle varie fatture o note di credito emesse il 10 ottobre 2020.
20. Infine, è inammissibile la prova per testi della sussistenza di “corrispondenza telematica”, da cui emergerebbe l'impegno della società appellata di pagare l'importo della fattura azionata in monitorio.
In tal modo viene demandato al teste una dichiarazione di contenuto inammissibilmente valutativo, tale da escludere la ritualità del mezzo istruttorio.
Tale corrispondenza telematica doveva esser prodotta in giudizio, alla stessa stregua della messaggistica whatsapp sopra esaminata.
In mancanza di tale produzione, l'accertamento del contenuto effettivo della corrispondenza telematica non può essere attendibilmente affidato alla valutazione di un teste.
21. Al rigetto del gravame consegue la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al DM
55/2014, in conformità ai valori medi dello scaglione determinato dal valore della causa.
pagina 5 di 6 22. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
II – condanna alla refusione in favore di Parte_1 [...]
delle spese del grado di Controparte_1 appello, che liquida in € 5.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
III - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 14 ottobre
2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Manuela Velotti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Antonella Romano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 991/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MA IO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA EDUARDO DE
FILIPPO 18 AVERSApresso il difensore avv. MA IO
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. MEDIANI FULVIO e dell'avv. , elettivamente P.IVA_2 domiciliato in VIA A. MORO 26 42013 CASALGRANDEpresso il difensore avv. MEDIANI
FULVIO
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 539 del 2023 del Tribunale di Reggio Emilia pubblicata il 10 maggio 2023.
Conclusioni come da note.
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato presso il Tribunale di Reggio Emilia, Controparte_2 otteneva in data 8.10.2021 il decreto ingiuntivo n. 1776/2021, intimante nei confronti
[...] della il Controparte_1
pagina 1 di 6 pagamento dell'importo di € 16.470,00, oltre accessori e spese del procedimento monitorio, per la prestazione di lavori effettuati dalla prima Società in favore della seconda, in virtù di un contratto di appalto, secondo quanto meglio indicato nella fattura n. 42 del 10.10.2020.
2. Avverso detto decreto, proponeva opposizione, chiedendo al Tribunale Controparte_1 di revocare il decreto ingiuntivo, nulla essendo dovuto alla controparte.
3. In via riconvenzionale, l'opponente formulava le seguenti richieste:
“a) accertato e dichiarato che ha addebitato a Controparte_2 [...]
il costo dei beni elencati nelle Controparte_1 fatture dell'impresa nn. 629, 713 e 819 indicate in premessa, accertare e Controparte_3 dichiarare quali dei predetti beni siano stati effettivamente impiegati per la realizzazione delle opere oggetto di causa, nonché quali degli stessi costituiscano mezzi necessari dell'appaltatore nella realizzazione dell'opera sulla base della legge e degli usi, condannando
a rifondere a Controparte_2 Controparte_1
, il costo dei beni non impiegati, nonché di quelli che costituiscono
[...] mezzi necessari dell'appaltatore; b) accertare e dichiarare i vizi e difetti delle opere realizzate da come descritti nelle premesse al presente atto, salvi Controparte_2 ulteriori verificabili nel corso dell'istruttoria, nonché l'ammontare dei costi necessari al loro ripristino, con conseguente condanna di al pagamento della Controparte_2 somma necessaria all'eliminazione dei vizi. c) condannare l'impresa Controparte_2 al pagamento, in favore di
[...] Controparte_1
, della somma di euro 3.737,00…”.
[...]
4. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo e condanna di parte attrice alla rifusione delle spese processuali.
5. Secondo il Tribunale, l'opposizione dalla ra parzialmente fondata. Controparte_1
6. Il credito di portato dal decreto ingiuntivo, era, secondo il Controparte_2 tribunale, inesistente.
7. L'azione monitoria proposta da si fondava sul presunto Controparte_2 mancato pagamento, ad opera dell'opponente, dei lavori effettuati in suo favore dalla Società opposta e indicati nella fattura n. 42 del 10.10.2020 (“Demolizione cortile. Gettata, lavorazione generale e posa autobloccanti”), recante appunto un importo complessivo pari a €
16.470,00 (cfr. doc. 1, fascicolo monitorio).
pagina 2 di 6 8. Costituendosi in giudizio, tuttavia, aveva negato la sussistenza della Controparte_1 pretesa creditoria, allegando in particolare: di aver incaricato la Società opposta di realizzare nella primavera del 2020 “una pavimentazione in autobloccanti sulla porzione cortiliva esterna, a ridosso del muro sovrastante il magazzino interrato”, nonché di rimuovere “la presenza di un'infiltrazione di acqua nel portico antistante l'ingresso del negozio”; di aver allo scopo anticipato il costo dei materiali necessari per l'esecuzione dei predetti lavori, acquistandoli da una società terza (la per la somma totale di € 7.796,24; Controparte_3 che i lavori commissionati alla erano stati dalla stessa Controparte_2 eseguiti tra il luglio e il settembre del 2020; che, a fronte dei lavori commissionati,
l'opponente aveva provveduto a versare in favore dell'appaltatrice il dovuto risultante dalle fatture nn. 31 del 25.9.2020 e 40 del 10.10.2020 (rispettivamente sub docc. 13 e 15, fascicolo di parte attrice); che, pertanto, nulla era più dovuto in favore della Società opposta, non comprendendosi le causali di pagamento delle ulteriori opere di cui alla fattura n. 42 del
10.10.2020, prontamente contestata dall'opponente già in data 13.01.2021, quindi in epoca antecedente rispetto all'introduzione del giudizio monitorio ad opera della controparte.
9. Il Tribunale così provvedeva:
“revoca il decreto ingiuntivo n. 1776/2021 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data
8.10.2021 nell'ambito del procedimento n. 3540/2021 R.G.
Condanna al pagamento in favore di Controparte_2 [...] della somma di € 3.737,00 oltre Controparte_1 interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Condanna, infine, a rifondere a Controparte_2 [...] le spese del presente giudizio, da Controparte_1 liquidarsi in € 237,00 per esborsi, nonché € 5.077,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge”.
10. Secondo il tribunale, a fronte delle contestazioni svolte dall'opponente, sarebbe stato onere della creditrice, in accordo con i generali principi processualcivilistici di cui all'art. 2697 c.c., fornire dimostrazione dell'esistenza del proprio credito, offrendo prova di aver eseguito i lavori indicati nella fattura posta a base del provvedimento monitorio emesso.
11. Nella vicenda in esame, tuttavia, on aveva in alcun modo Controparte_2 assolto l'onere probatorio posto a suo carico.
La Società opposta, da una parte non aveva in alcun modo specificato le ragioni del proprio credito alla luce delle doglianze sollevate dall'opponente, omettendo quindi di esplicitare i pagina 3 di 6 presunti lavori che sarebbero stati da riferire alla fattura n. 42 e mancando, di conseguenza, di individuare nella sostanza la fonte della propria pretesa di credito;
dall'altra, la Società opposta aveva altresì omesso in radice di contestare le prospettazioni di controparte, sia con riferimento alla materiale inesistenza di ulteriori lavori eseguiti dalla medesima
[...] sia con riguardo al già effettuato pagamento delle prestazioni Controparte_2 indicate nelle fatture nn. 31 del 25.9.2020 e 40 del 10.10.2020.
Ciò comportava l'accoglimento in parte qua dell'opposizione azionata da CP_1
risultando indimostrato all'esito del giudizio il credito portato dal decreto ingiuntivo
[...] opposto.
12. L'opponente, in via riconvenzionale, aveva formulato ulteriori tre diverse richieste condannatorie nei confronti della Società convenuta.
13. Meritava accoglimento la domanda riconvenzionale di cui al punto C) delle conclusioni, avente per oggetto la condanna di parte convenuta al pagamento di € 3.737,00 per un pregresso debito non assolto dalla Controparte_2
14. Doveva essere rigettata ogni altra pretesa riconvenzionale.
15. Proponeva appello Controparte_2
16. Con unico motivo di gravame parte appellante deduceva quanto segue.
“Inoltre, si ricorda come la Società opposta abbia regolarmente emesso fattura per i lavori svolti, che è peraltro stata regolarmente recapitata alla Parte_2
e EL LL S. n. c., la quale, peraltro, non ha in alcun modo negato
[...]
l'esistenza del debito nei riguardi della ed infatti, sussiste Pt_2 Parte_1 ampia corrispondenza telematica tra le due Società, dalla quale si evince come la Società opponente abbia confermato d'impegnarsi al pagamento dell'importo afferente il credito vantato dalla … Soltanto per mero scrupolo difensivo, Parte_3 questa difesa vuole porre all'attenzione dell'On. Organo Giudicante la circostanza in base alla quale, tenuto conto del tenore e del contenuto della messaggistica che si produce in atti,
l'Amm.re della Società opponente abbia posto in essere, quale atto unilaterale recettizio, la ricognizione del debito, di cui all'art. 1988 c.c., che testualmente prevede: “la ricognizione del debito, al pari della promessa di pagamento, dispensa colui in favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza viene presunta fino a prova contraria”.
pagina 4 di 6 Secondo l'appellante, dunque, parte appellata non aveva contestato in fase stragiudiziale il credito azionato ed anzi la corrispondenza inter partes conteneva una ricognizione di debito da parte dell'appellata.
17. L'assunto è infondato.
18. È infondata l'allegazione di omessa contestazione ante causam della debenza del credito di cui alla fattura n. 42 del 10.10.2020, in effetti contestata quantomeno con la lettera del difensore in data 13 gennaio 2021.
19. Inoltre, la messaggistica in atti, a tutto volere concedere, comprova una trattativa in atto tra le parti, nell'ambito della quale il legale rappresentante di parte appellata proponeva una sorta di soluzione transattiva mediante pagamento della somma di 3500 euro.
Peraltro, non emerge dalle conversazioni alcun elemento certo, idoneo all'individuazione della fattura (e dunque della pretesa creditoria) in relazione alla quale si stava svolgendo la trattativa.
Deve escludersi, dunque, la prova che quella trattativa facesse riferimento al credito indicato nella fattura n. 42 azionata in giudizio.
Ciò anche in considerazione del fatto che la fattura n. 42 è stata emessa il 10 ottobre 2020, unitamente ad altre fatture e note di credito, tutte emesse in pari data, ciò determinando ulteriore difetto di valenza probatoria della messaggistica de qua, non riferibile con certezza all'una o all'altra operazione consacrata nelle varie fatture o note di credito emesse il 10 ottobre 2020.
20. Infine, è inammissibile la prova per testi della sussistenza di “corrispondenza telematica”, da cui emergerebbe l'impegno della società appellata di pagare l'importo della fattura azionata in monitorio.
In tal modo viene demandato al teste una dichiarazione di contenuto inammissibilmente valutativo, tale da escludere la ritualità del mezzo istruttorio.
Tale corrispondenza telematica doveva esser prodotta in giudizio, alla stessa stregua della messaggistica whatsapp sopra esaminata.
In mancanza di tale produzione, l'accertamento del contenuto effettivo della corrispondenza telematica non può essere attendibilmente affidato alla valutazione di un teste.
21. Al rigetto del gravame consegue la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al DM
55/2014, in conformità ai valori medi dello scaglione determinato dal valore della causa.
pagina 5 di 6 22. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
II – condanna alla refusione in favore di Parte_1 [...]
delle spese del grado di Controparte_1 appello, che liquida in € 5.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
III - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 14 ottobre
2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Manuela Velotti
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