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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 10/11/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Anna Rita Pasca Presidente
Consigliere reldott. Maurizio Petrelli
dott. Carolina Elia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 825/2022 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 21.5.2025,
promossa da:
) e Parte 1 (C.F.: C.F. 1
(C.F.: Parte 2
C.F. 2 ), rappresentati e difesi dall'Avv. Armando
D'OL e dall'Avv. Claudia D'OL;
APPELLANTI
Contro
Controparte 1 (C.F. P.IVA 1 ) e
Controparte 2 (C.F. P.IVA 2 ), rappresentati e difesi rispettivamente dall'Avv. Stefania Lacitignola e dall'Avv.
Leonardo Blandino;
APPELLATI
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di
Brindisi nel seguente modo: "1.- Con atto di citazione ritualmente notificato Parte 1 e Parte 2
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
593/2017 emesso il 20.11.2017, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento in favore della Controparte 1
della somma di € 22.030,37, oltre interessi di mora sulla sorte capitale al tasso convenzionale indicato nel ricorso proposto in sede monitoria. Con l'atto di opposizione gli opponenti eccepivano preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della società opposta, allegando che il credito azionato in via monitoria era stato da essa ceduto alla CP 3 , la quale, attraverso la sua procuratrice Tardiva s.p.a., aveva nominato la TE IT
s.r.l. (ora per procedere al recupero Controparte_4
del credito ceduto.
Sempre preliminarmente, gli opponenti eccepivano l'illegittimità del decreto ingiuntivo perché emesso in favore di un soggetto (la
) diverso da quello ( [...]Controparte_1
Controparte 4 che aveva proposto il ricorso monitorio. Eccepiva inoltre il difetto di ius postulandi dell'avv. Stefania Lacitignola in quanto priva di mandato da parte della Controparte_5
Nel merito eccepivano la nullità del contratto di finanziamento per illiceità della causa in ragione della previsione di interessi usurari e contestavano il quantum dell'importo residuo richiesto.
Riguardo alla posizione di Parte 2 sostenevano la nullità del rapporto obbligatorio non essendo la stessa beneficiaria del finanziamento, né garante o fideiussore. , e per essa la procuratrice 2.-La Controparte 1
si è costituita in giudizio deducendo Controparte 4
che il 3.11.2009 gli odierni opponenti avevano sottoscritto il suindicato contratto di finanziamento, chiedendo l'importo di €
20.000,00 da rimborsare, unitamente al costo del finanziamento pari a € 5.399,00, in quarantotto rate da € 529,15 ciascuna;
che il contratto prevedeva un tan del 12,25% e un taeg del 13,25%; che l'importo finanziato era stato erogato il 6 novembre successivo tramite bonifico;
che gli opponenti, effettuato il pagamento di sole ventuno rate (talvolta con notevole ritardo), a decorrere dal
3.10.2012 non avevano più versato alcunché.
Aggiungeva che il credito azionato in via monitoria non era stato mai oggetto di cessione da parte della Controparte 1 ora in liquidazione e, richiamando le varie procure rilasciate nel corso del tempo per la gestione dei crediti di titolarità della medesima società, sosteneva che la Controparte_5 aveva
regolarmente conferito mandato all'avv. Lacitignola per agire in sede monitoria.
Riguardo al merito dell'opposizione, la società opposta sosteneva la genericità delle doglienze afferenti l'applicazione di interessi usurari, rappresentando che, comunque, il Taeg contrattualmente previsto era del 13,25 %, inferiore al tasso soglia pari al 16,41 %.
Con particolare riferimento alla posizione dell'opponente evidenziava che la medesima aveva Parte 2
sottoscritto il contratto di finanziamento in qualità di coobbligata e che conseguentemente ella era obbligata ex art. 1292 c.c. a nulla rilevando che il finanziamento, per scelta degli opponenti, fosse stato erogato al solo Parte 1
3. Con ordinanza del 2.8.2018 veniva concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alla somma di € 9.348,31.
Con la medesima ordinanza, il giudice istruttore, vertendo la causa in tema di contratti bancari e finanziari, assegnava ex art. 5, co. 1 bis e 3 del d.l.vo n. 28/2010 il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Il procedimento di mediazione veniva chiuso per inattività della parte istante. 4. Con comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c si costituiva la
Controparte_2 e in sua vece la procuratrice CP 5
rappresentando che la stessa, in data 5.12.2018, era
[...] divenuta cessionaria del credito oggetto del giudizio.
L'interventrice chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione, previa estromissione dal giudizio della Controparte_1
istruita esclusivamente con acquisizioni 5. - La causa,
documentali, all'udienza dell'1.12.2021 è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.".
Con sentenza in data 21.6.2022, il Tribunale ha rigettato l'opposizione.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello gli opponenti, chiedendone l'integrale riforma.
Con comparsa di costituzione e risposta, hanno resistito in giudizio
CP 1 e CP 2 che hanno concluso per il rigetto dell'appello.
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Con il primo motivo d'appello si deduce che "la sentenza è manifestamente erronea nella parte in cui omette di verificare se la società CP 1 si sia costituita nel procedimento di ingiunzione quale richiedente il decreto ingiuntivo."
Il motivo è infondato.
Premesso che le motivazioni della sentenza di primo grado e di quella di appello fondendosi, s'integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Cass. n. 16504/2019; Cass. n. 10937/2016; Cass. n. 6694/2009; Cass. n. 3636/2007; Cass. n.
3066/2002), si rileva che, come ampiamente ed analiticamente evidenziato dal primo giudice, la CP_1 ha richiesto espressamente il decreto ingiuntivo in qualità di titolare del credito azionato, tramite la sua mandataria, Controparte_4
Con il secondo motivo si censura la sentenza “nella parte in cui omette di considerare che il procedimento di mediazione, cui era onerata la parte costituita in giudizio, viene chiesto da altra società diversa, quale la Controparte_5 , non costituita in giudizio, tramite l'avv.
Lacitignola, priva di mandato alle liti da parte di quest'ultima".
Il motivo è infondato.
Anche questa questione è stata adeguatamente trattata dal Tribunale, che ha rilevato che la CP 4, come si evince inequivocabilmente dagli atti, ha richiesto la mediazione quale mandataria con rappresentanza della CP_1 con apposita procura alle liti conferita all'Avv.
Laticignola.
Con il terzo motivo si deduce che "la sentenza è illegittima oltre che erronea nella parte in cui ha omesso di considerare gli acconti versati dal Parte 2 per l'importo di €. 10.651,69 come documentalmente provato e non contestato da parte della società opposta."
Anche questo motivo è infondato, essendo incontestato il versamento del predetto importo da parte dell'opponente, che però non ha provato di aver versato le ulteriori rate del finanziamento e gli interessi di mora indicati nell'estratto conto prodotto dalla CP 4, il cui importo complessivo è quello richiesto col ricorso per decreto ingiuntivo.
Con il quarto motivo si sostiene che il giudice di prime cure avrebbe
"errato nel riconoscere come legittimi gli interessi richiesti con il decreto ingiuntivo, nonostante che gli stessi fossero sopra soglia usuraria tenuto conto del tasso soglia applicabile alle società finanziarie come quella intervenuta nel presente giudizio."
Il motivo è inammissibile in quanto censura solo genericamente ed in astratto il capo impugnato, senza alcuna concreta indicazione dei presunti errori del Tribunale, che sul punto ha fatto precisi riferimenti al tasso soglia applicabile nel periodo di concessione del finanziamento, che in effetti non risulta affatto superato dal Taeg convenuto nella fattispecie.
Con il quinto motivo, infine, si deduce altresì che la sentenza impugnata sarebbe "erronea nelle parti in cui rigetta l'opposizione che aveva contestatosvolta dalla sig.ra Parte 2
Parte 2 il suo obbligo solidale nel oltre ai motivi addotti dal pagamento dei ratei di finanziamento richiesto ed ottenuto esclusivamente dal sig. Parte 1
Il motivo è infondato, essendo incontestato e comunque documentato che ha sottoscritto il contratto diParte 2
finanziamento in qualità di “coobbligato”, cioè impegnandosi espressamente e solidalmente alla restituzione della somma mutuata unitamente a Parte 1
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore degli appellati, che liquida, per ciascuno, in euro 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
3) Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico degli appellanti, in solido, di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 10.11.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Anna Rita Pasca)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Anna Rita Pasca Presidente
Consigliere reldott. Maurizio Petrelli
dott. Carolina Elia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 825/2022 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 21.5.2025,
promossa da:
) e Parte 1 (C.F.: C.F. 1
(C.F.: Parte 2
C.F. 2 ), rappresentati e difesi dall'Avv. Armando
D'OL e dall'Avv. Claudia D'OL;
APPELLANTI
Contro
Controparte 1 (C.F. P.IVA 1 ) e
Controparte 2 (C.F. P.IVA 2 ), rappresentati e difesi rispettivamente dall'Avv. Stefania Lacitignola e dall'Avv.
Leonardo Blandino;
APPELLATI
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di
Brindisi nel seguente modo: "1.- Con atto di citazione ritualmente notificato Parte 1 e Parte 2
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
593/2017 emesso il 20.11.2017, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento in favore della Controparte 1
della somma di € 22.030,37, oltre interessi di mora sulla sorte capitale al tasso convenzionale indicato nel ricorso proposto in sede monitoria. Con l'atto di opposizione gli opponenti eccepivano preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della società opposta, allegando che il credito azionato in via monitoria era stato da essa ceduto alla CP 3 , la quale, attraverso la sua procuratrice Tardiva s.p.a., aveva nominato la TE IT
s.r.l. (ora per procedere al recupero Controparte_4
del credito ceduto.
Sempre preliminarmente, gli opponenti eccepivano l'illegittimità del decreto ingiuntivo perché emesso in favore di un soggetto (la
) diverso da quello ( [...]Controparte_1
Controparte 4 che aveva proposto il ricorso monitorio. Eccepiva inoltre il difetto di ius postulandi dell'avv. Stefania Lacitignola in quanto priva di mandato da parte della Controparte_5
Nel merito eccepivano la nullità del contratto di finanziamento per illiceità della causa in ragione della previsione di interessi usurari e contestavano il quantum dell'importo residuo richiesto.
Riguardo alla posizione di Parte 2 sostenevano la nullità del rapporto obbligatorio non essendo la stessa beneficiaria del finanziamento, né garante o fideiussore. , e per essa la procuratrice 2.-La Controparte 1
si è costituita in giudizio deducendo Controparte 4
che il 3.11.2009 gli odierni opponenti avevano sottoscritto il suindicato contratto di finanziamento, chiedendo l'importo di €
20.000,00 da rimborsare, unitamente al costo del finanziamento pari a € 5.399,00, in quarantotto rate da € 529,15 ciascuna;
che il contratto prevedeva un tan del 12,25% e un taeg del 13,25%; che l'importo finanziato era stato erogato il 6 novembre successivo tramite bonifico;
che gli opponenti, effettuato il pagamento di sole ventuno rate (talvolta con notevole ritardo), a decorrere dal
3.10.2012 non avevano più versato alcunché.
Aggiungeva che il credito azionato in via monitoria non era stato mai oggetto di cessione da parte della Controparte 1 ora in liquidazione e, richiamando le varie procure rilasciate nel corso del tempo per la gestione dei crediti di titolarità della medesima società, sosteneva che la Controparte_5 aveva
regolarmente conferito mandato all'avv. Lacitignola per agire in sede monitoria.
Riguardo al merito dell'opposizione, la società opposta sosteneva la genericità delle doglienze afferenti l'applicazione di interessi usurari, rappresentando che, comunque, il Taeg contrattualmente previsto era del 13,25 %, inferiore al tasso soglia pari al 16,41 %.
Con particolare riferimento alla posizione dell'opponente evidenziava che la medesima aveva Parte 2
sottoscritto il contratto di finanziamento in qualità di coobbligata e che conseguentemente ella era obbligata ex art. 1292 c.c. a nulla rilevando che il finanziamento, per scelta degli opponenti, fosse stato erogato al solo Parte 1
3. Con ordinanza del 2.8.2018 veniva concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alla somma di € 9.348,31.
Con la medesima ordinanza, il giudice istruttore, vertendo la causa in tema di contratti bancari e finanziari, assegnava ex art. 5, co. 1 bis e 3 del d.l.vo n. 28/2010 il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Il procedimento di mediazione veniva chiuso per inattività della parte istante. 4. Con comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c si costituiva la
Controparte_2 e in sua vece la procuratrice CP 5
rappresentando che la stessa, in data 5.12.2018, era
[...] divenuta cessionaria del credito oggetto del giudizio.
L'interventrice chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione, previa estromissione dal giudizio della Controparte_1
istruita esclusivamente con acquisizioni 5. - La causa,
documentali, all'udienza dell'1.12.2021 è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.".
Con sentenza in data 21.6.2022, il Tribunale ha rigettato l'opposizione.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello gli opponenti, chiedendone l'integrale riforma.
Con comparsa di costituzione e risposta, hanno resistito in giudizio
CP 1 e CP 2 che hanno concluso per il rigetto dell'appello.
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Con il primo motivo d'appello si deduce che "la sentenza è manifestamente erronea nella parte in cui omette di verificare se la società CP 1 si sia costituita nel procedimento di ingiunzione quale richiedente il decreto ingiuntivo."
Il motivo è infondato.
Premesso che le motivazioni della sentenza di primo grado e di quella di appello fondendosi, s'integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Cass. n. 16504/2019; Cass. n. 10937/2016; Cass. n. 6694/2009; Cass. n. 3636/2007; Cass. n.
3066/2002), si rileva che, come ampiamente ed analiticamente evidenziato dal primo giudice, la CP_1 ha richiesto espressamente il decreto ingiuntivo in qualità di titolare del credito azionato, tramite la sua mandataria, Controparte_4
Con il secondo motivo si censura la sentenza “nella parte in cui omette di considerare che il procedimento di mediazione, cui era onerata la parte costituita in giudizio, viene chiesto da altra società diversa, quale la Controparte_5 , non costituita in giudizio, tramite l'avv.
Lacitignola, priva di mandato alle liti da parte di quest'ultima".
Il motivo è infondato.
Anche questa questione è stata adeguatamente trattata dal Tribunale, che ha rilevato che la CP 4, come si evince inequivocabilmente dagli atti, ha richiesto la mediazione quale mandataria con rappresentanza della CP_1 con apposita procura alle liti conferita all'Avv.
Laticignola.
Con il terzo motivo si deduce che "la sentenza è illegittima oltre che erronea nella parte in cui ha omesso di considerare gli acconti versati dal Parte 2 per l'importo di €. 10.651,69 come documentalmente provato e non contestato da parte della società opposta."
Anche questo motivo è infondato, essendo incontestato il versamento del predetto importo da parte dell'opponente, che però non ha provato di aver versato le ulteriori rate del finanziamento e gli interessi di mora indicati nell'estratto conto prodotto dalla CP 4, il cui importo complessivo è quello richiesto col ricorso per decreto ingiuntivo.
Con il quarto motivo si sostiene che il giudice di prime cure avrebbe
"errato nel riconoscere come legittimi gli interessi richiesti con il decreto ingiuntivo, nonostante che gli stessi fossero sopra soglia usuraria tenuto conto del tasso soglia applicabile alle società finanziarie come quella intervenuta nel presente giudizio."
Il motivo è inammissibile in quanto censura solo genericamente ed in astratto il capo impugnato, senza alcuna concreta indicazione dei presunti errori del Tribunale, che sul punto ha fatto precisi riferimenti al tasso soglia applicabile nel periodo di concessione del finanziamento, che in effetti non risulta affatto superato dal Taeg convenuto nella fattispecie.
Con il quinto motivo, infine, si deduce altresì che la sentenza impugnata sarebbe "erronea nelle parti in cui rigetta l'opposizione che aveva contestatosvolta dalla sig.ra Parte 2
Parte 2 il suo obbligo solidale nel oltre ai motivi addotti dal pagamento dei ratei di finanziamento richiesto ed ottenuto esclusivamente dal sig. Parte 1
Il motivo è infondato, essendo incontestato e comunque documentato che ha sottoscritto il contratto diParte 2
finanziamento in qualità di “coobbligato”, cioè impegnandosi espressamente e solidalmente alla restituzione della somma mutuata unitamente a Parte 1
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore degli appellati, che liquida, per ciascuno, in euro 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
3) Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico degli appellanti, in solido, di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 10.11.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Anna Rita Pasca)