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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 03/11/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Michele Moggi Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice O.P.
nell'odierna camera di consiglio ha la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Cessazione effetti civili) iscritto al n. 2106/2025 V.G. promosso da
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti C.F._2 dall'Avv. Cinzia Sandrucci ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
V.le G. Marconi n. 58, Poggibonsi (SI)
PARTI RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni: “1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
1
2. In merito all'abitazione coniugale i ricorrenti concordano che essa sarà messa in vendita ed il relativo ricavato, al netto del residuo mutuo fondiario da corrispondere all'Istituto bancario mutuante, sarà diviso al 50% tra i ricorrenti. Medio tempore il sig. resterà ad abitare nell'ex abitazione Pt_2 familiare mentre la sig.ra si trasferirà altrove con le figlie Parte_1 al momento in cui avrà reperito idonea abitazione;
3. In considerazione del fatto che entrambi i coniugi godono di redditi propri, gli stessi rinunciano reciprocamente e vicendevolmente ad ogni pretesa di mantenimento.
I coniugi si danno reciprocamente atto di aver risolto prima della presentazione del presente ricorso tutte le loro questioni di carattere patrimoniale/economico
e dichiarano di non avere nulla a pretendere o esigere l'uno nei confronti dell'altra ad esclusione degli impegni assunti nel presente atto.
4. Le figlie minori e saranno affidate congiuntamente ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori e la loro residenza anagrafica sarà fissata presso la madre dove vivranno stabilmente.
Tenuto conto dell'affidamento condiviso e della sistemazione abitativa, nonché della situazione lavorativa dei coniugi e delle esigenze di vita, scolastiche e di salute delle minori, le stesse trascorreranno con il padre due giorni a settimana
(individuati nel martedì e giovedì) dall'uscita di scuola fino alla mattina successiva quando saranno accompagnate a scuola dal padre nonchè il fine settimana dal sabato mattina al lunedì mattina a settimane alternate con la madre.
Durante le vacanze estive, e le figlie trascorreranno periodi Per_3 Per_4 di medesima durata con ciascun genitore, preservando l'alternanza, fermo restando che per le vacanze estive i periodi saranno individuati entro il 31.05 di ogni anno compatibilmente con le esigenze di vita, scolastiche e di salute delle minori;
il giorno del compleanno lo trascorreranno alternativamente con ciascun genitore.
2 In merito al mantenimento delle figlie i genitori concordano che tutte le spese sia ordinarie che straordinarie necessarie per le stesse, nessuna esclusa saranno sostenute dagli stessi in misura pari al 50% per cui a fine mese le parti effettueranno i necessari conguagli rimborsando pro quota il genitore che avrà sostenuto la spesa o compensando le rispettive anticipazioni. Le parti concordano che l'Assegno Unico e Universale sarà percepito per l'intero dalla madre. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse.
5. Le decisioni di maggior interesse per le figlie, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse, mentre, per quanto riguarda le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
6. I ricorrenti si impegnano a collaborare nel rapporto educativo delle figlie, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute, l'istruzione e
l'educazione le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie.
7. I coniugi si impegnano fin d'ora a prestare reciproco consenso per
l'eventuale richiesta e/o rinnovo del passaporto per l'estero a favore delle figlie minori.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti per quanto occorrer possa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento,
3 ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11 c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
ritenuto che
anche dalle allegazioni processuali svolte hinc et inde da entrambi i coniugi, si evince che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.p.c., come da essi personalmente confermato con dichiarazione scritta;
considerato che
non emergono dagli atti elementi di riconciliazione, che importerebbero l'abbandono della domanda di separazione già proposta;
considerato che
difettano rilievi ostativi all'accoglimento della domanda di separazione personale da parte del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno formulato domande identiche e comuni inerenti ai loro rapporti economici e personali in costanza di separazione, ogni contraria o ulteriore istanza processuale e/o di merito rinunciata, né tale accordo contrasta con norme imperative;
rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio sono nate le figlie (23.07.2010) e (07.03.2017) e ritenuto che le condizioni Per_1 Per_2 inerenti alle stesse sono rispondenti al loro interesse morale e materiale;
solo con riferimento al punto sul passaporto deve rilevarsi che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 20 d.l. 13 giugno 2023 n. 69, anche in presenza di figli minori per entrambi i genitori non è più necessario il consenso dell'altro coniuge e, pertanto il Tribunale si limita a prendere atto della dichiarazione delle parti;
rilevato ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di separazione deve essere annotata nell'atto di matrimonio;
rilevato che i coniugi si unirono in matrimonio regolarmente trascritto nel registro del Comune di Aquilonia (AV), Atto N. 6 parte 2 serie A, anno 2009;
4 osservato che le parti hanno contestualmente proposto anche la domanda di divorzio e che, pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Istruttore, ai fini della relativa pronuncia, come da separata ordinanza;
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c., 151 e 155 e ss. c.c., 69 lett. d) d.P.R.
396/2000;
P.Q.M.
Omologa la separazione personale dei coniugi nata il Parte_1
02/01/1982 in Germania e , nato il [...] a [...] Parte_2
(AV), che si sono uniti in matrimonio in data 20/08/2009, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Aquilonia (AV), Atto N. 6 parte
2 serie A, anno 2009 alle condizioni in epigrafe;
dispone che il competente Ufficiale dello stato civile annoti la sentenza nell'atto di matrimonio;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di Aquilonia in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 24/10/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Michele Moggi)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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