Articolo 6 della Legge 1 aprile 1999, n. 91
Articolo 5Articolo 6 bis
Versione
16 aprile 1999
Art. 6. (Trapianto terapeutico) 1. I prelievi di organi e di tessuti disciplinati dalla presente legge sono effettuati esclusivamente a scopo di trapianto terapeutico.
Entrata in vigore il 16 aprile 1999
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