Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 387
CGT2
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, poiché l'Agenzia delle Entrate ha prodotto in appello la prova della notifica delle cartelle di pagamento e degli atti interruttivi, inclusa un'istanza di rateazione presentata dalla contribuente nel 2009. Inoltre, ha confermato che per i tributi erariali si applica il termine decennale di prescrizione e non quello quinquennale invocato dalla contribuente.

  • Rigettato
    Legittimità della produzione documentale in appello

    La Corte ha ritenuto ammissibile la produzione documentale in appello da parte dell'Agenzia delle Entrate, non costituita in primo grado, in quanto si trattava di mere difese opposte alla prima occasione utile e indispensabili ai fini della decisione.

  • Rigettato
    Irregolarità della notifica dell'atto interruttivo

    La Corte ha ritenuto perfettamente rituale la notifica dell'atto interruttivo dell'ottobre 2018, stante la spedizione alla contribuente della raccomandata informativa dopo la consegna dell'atto al cognato.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione degli avvisi di intimazione

    La Corte ha ritenuto infondata la contestazione, poiché ogni indicazione di dettaglio circa la causale del credito tributario doveva essere ricavata dalle cartelle di pagamento presupposte, che erano state ritualmente notificate e conosciute dalla contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 387
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 387
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

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