CGT2
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 387/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 4, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
ROLLERO GIOVANNI BATTISTA, Presidente e Relatore PIOMBO DOMENICO, Giudice VICINI GIANLUCA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2189/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Milano - Viale Dell'Innovazione 20100 Milano MI
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 215/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 20 e pubblicata il 17/01/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820229027239824000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820060205747457000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820060275510401000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 354/2026 depositato il 18/02/2026
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza nr. 215/2024 la CGT di primo grado di Milano, Sez. 20^ ha accolto il ricorso Resistente_1della contribuente avverso una pluralità di avvisi di intimazione in atti puntualmente elencati, relativi ad Irpef ed addizionali regionale e comunale per i redditi degli anni 2002 e 2003.
Non essendosi costituita in primo grado l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, i primi giudici hanno accolto l'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria, opposta dalla contribuente, in difetto della prova della notifica delle cartelle di pagamento che costituiscono il presupposto degli avvisi impugnati in questa sede e della notifica di atti successivi alla presunta notifica delle cartelle di pagamento, con effetto interruttivo della prescrizione.
Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, producendo le relazioni di notifica delle due cartelle di pagamento che rappresentano il presupposto degli avvisi impugnati in questa sede: la notifica di entrambe le cartelle avvenne a mani di familiari conviventi della sig.ra Resistente_1, rispettivamente in data 20/10/2006 ed in data 18/1/2017, come risulta dalle relazioni di notifica delle due cartelle, prodotte in questa sede dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione appellante, che, del resto, osserva che le due cartelle erano certamente note alla contribuente, dal momento che costei presentò in data 15/6/2009 istanza di rateazione del pagamento del dovuto per queste causali, atto che ha certamente efficacia interruttiva della prescrizione del debito tributario.
In mancanza del pagamento delle rate, l'Amministrazione notificò il 26/10/2018 una nuova Resistente_1intimazione di pagamento, consegnata ad un familiare della sig.ra e seguita dalla regolare spedizione della raccomandata informativa.
Non essendo intervenuta alcuna impugnazione e non potendosi ritenere prescritto, in forza di ripetuti atti interruttivi, l'ordinario termine decennale di prescrizione previsto per i tributi erariali, si è proceduto alla notifica degli avvisi impugnati in questa sede, dei quali l'appellante chiede sia confermata la piena legittimità.
La contribuente appellata eccepisce la legittimità della produzione in grado di appello dei documenti comprovanti la rituale notifica delle cartelle di pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione sopra menzionati.
Sostiene inoltre che in materia varrebbe il termine abbreviato quinquennale di prescrizione e che sarebbe in ogni caso irrituale la notifica dell'atto interruttivo dell'ottobre 2018, eseguita a mani del cognato della sig.ra Resistente_1, familiare non convivente e che gli avvisi qui impugnati sarebbero in ogni caso nulli, per difetto della motivazione richiesta per gli atti impositivi.
L'appello è fondato.
Si deve in primo luogo osservare che l'Amministrazione, non costituita in primo grado, ben può produrre in questa sede la prova della notifica di tutti gli atti (cartelle di pagamento e successivi atti interruttivi) che evidenziano la manifesta infondatezza dell'eccezione di prescrizione, con la quale la contribuente cerca di paralizzare una pretesa tributaria mai contestata nel merito ed a lei ben nota, dal momento che fin dal 2009 chiese la rateazione del pagamento di quanto dovuto al Fisco in forza delle cartelle notificatele nel 2006 e 2007.
Si tratta, infatti, non già di nuove prove (la cui produzione sarebbe, in ogni caso, ammissibile in appello, ex art. 58 d.lgs. nr. 546/1992, perché indispensabili ai fini della decisione della causa, senza considerare che la nuova più restrittiva formulazione della norma in esame non sarebbe in ogni caso applicabile al caso di specie, per ragioni di ordine temporale), ma di mere difese, sempre ammissibili e ritualmente opposte dall'appellante, non costituita in primo grado, alla prima occasione utile e, quindi, con l'atto di appello ora in esame.
Perfettamente rituali paiono, inoltre, tutte le notifiche di cui alle produzioni dell'appellante, ivi Resistente_1compresa quella dell'atto interruttivo dell'ottobre 2018, stante la spedizione alla sig.ra della raccomandata informativa, dopo la consegna dell'atto al cognato.
Consolidato, infine, è il principio secondo il quale la prescrizione del credito del Fisco per tributi erariali matura nell'ordinario termine decennale e non già nel termine abbreviato invocato dalla contribuente.
Infondata è anche la contestazione inerente il difetto di motivazione degli avvisi impugnati in questa sede, dal momento che ogni indicazione di dettaglio circa la causale del credito tributario doveva essere ricavata dalle cartelle di pagamento presupposte che, si ripete, erano state ritualmente notificate alla contribuente e che costei ben conosceva, tanto da aver presentato un'istanza per la rateazione del pagamento del debito, poi evidentemente non onorato.
La soccombenza della contribuente ne comporta la condanna al pagamento delle spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Collegio definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta o assorbita ogni altra domanda, eccezione, deduzione, così provvede:
· Accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione ed in riforma della sentenza nr. 215/2024 della CGT di primo grado di Milano, Sez. 20^, conferma la piena legittimità degli avvisi di Resistente_1intimazione in atti precisamente indicati, impugnati dalla contribuente e
· Condanna l'appellata a rifondere all'appellante Agenzia delle Entrate – Riscossione le spese di lite del presente grado, liquidate in € 3.500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Milano, il 16/2/2026
G.B. Rollero – pres. est.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 4, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
ROLLERO GIOVANNI BATTISTA, Presidente e Relatore PIOMBO DOMENICO, Giudice VICINI GIANLUCA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2189/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Milano - Viale Dell'Innovazione 20100 Milano MI
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 215/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 20 e pubblicata il 17/01/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820229027239824000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820060205747457000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820060275510401000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 354/2026 depositato il 18/02/2026
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza nr. 215/2024 la CGT di primo grado di Milano, Sez. 20^ ha accolto il ricorso Resistente_1della contribuente avverso una pluralità di avvisi di intimazione in atti puntualmente elencati, relativi ad Irpef ed addizionali regionale e comunale per i redditi degli anni 2002 e 2003.
Non essendosi costituita in primo grado l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, i primi giudici hanno accolto l'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria, opposta dalla contribuente, in difetto della prova della notifica delle cartelle di pagamento che costituiscono il presupposto degli avvisi impugnati in questa sede e della notifica di atti successivi alla presunta notifica delle cartelle di pagamento, con effetto interruttivo della prescrizione.
Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, producendo le relazioni di notifica delle due cartelle di pagamento che rappresentano il presupposto degli avvisi impugnati in questa sede: la notifica di entrambe le cartelle avvenne a mani di familiari conviventi della sig.ra Resistente_1, rispettivamente in data 20/10/2006 ed in data 18/1/2017, come risulta dalle relazioni di notifica delle due cartelle, prodotte in questa sede dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione appellante, che, del resto, osserva che le due cartelle erano certamente note alla contribuente, dal momento che costei presentò in data 15/6/2009 istanza di rateazione del pagamento del dovuto per queste causali, atto che ha certamente efficacia interruttiva della prescrizione del debito tributario.
In mancanza del pagamento delle rate, l'Amministrazione notificò il 26/10/2018 una nuova Resistente_1intimazione di pagamento, consegnata ad un familiare della sig.ra e seguita dalla regolare spedizione della raccomandata informativa.
Non essendo intervenuta alcuna impugnazione e non potendosi ritenere prescritto, in forza di ripetuti atti interruttivi, l'ordinario termine decennale di prescrizione previsto per i tributi erariali, si è proceduto alla notifica degli avvisi impugnati in questa sede, dei quali l'appellante chiede sia confermata la piena legittimità.
La contribuente appellata eccepisce la legittimità della produzione in grado di appello dei documenti comprovanti la rituale notifica delle cartelle di pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione sopra menzionati.
Sostiene inoltre che in materia varrebbe il termine abbreviato quinquennale di prescrizione e che sarebbe in ogni caso irrituale la notifica dell'atto interruttivo dell'ottobre 2018, eseguita a mani del cognato della sig.ra Resistente_1, familiare non convivente e che gli avvisi qui impugnati sarebbero in ogni caso nulli, per difetto della motivazione richiesta per gli atti impositivi.
L'appello è fondato.
Si deve in primo luogo osservare che l'Amministrazione, non costituita in primo grado, ben può produrre in questa sede la prova della notifica di tutti gli atti (cartelle di pagamento e successivi atti interruttivi) che evidenziano la manifesta infondatezza dell'eccezione di prescrizione, con la quale la contribuente cerca di paralizzare una pretesa tributaria mai contestata nel merito ed a lei ben nota, dal momento che fin dal 2009 chiese la rateazione del pagamento di quanto dovuto al Fisco in forza delle cartelle notificatele nel 2006 e 2007.
Si tratta, infatti, non già di nuove prove (la cui produzione sarebbe, in ogni caso, ammissibile in appello, ex art. 58 d.lgs. nr. 546/1992, perché indispensabili ai fini della decisione della causa, senza considerare che la nuova più restrittiva formulazione della norma in esame non sarebbe in ogni caso applicabile al caso di specie, per ragioni di ordine temporale), ma di mere difese, sempre ammissibili e ritualmente opposte dall'appellante, non costituita in primo grado, alla prima occasione utile e, quindi, con l'atto di appello ora in esame.
Perfettamente rituali paiono, inoltre, tutte le notifiche di cui alle produzioni dell'appellante, ivi Resistente_1compresa quella dell'atto interruttivo dell'ottobre 2018, stante la spedizione alla sig.ra della raccomandata informativa, dopo la consegna dell'atto al cognato.
Consolidato, infine, è il principio secondo il quale la prescrizione del credito del Fisco per tributi erariali matura nell'ordinario termine decennale e non già nel termine abbreviato invocato dalla contribuente.
Infondata è anche la contestazione inerente il difetto di motivazione degli avvisi impugnati in questa sede, dal momento che ogni indicazione di dettaglio circa la causale del credito tributario doveva essere ricavata dalle cartelle di pagamento presupposte che, si ripete, erano state ritualmente notificate alla contribuente e che costei ben conosceva, tanto da aver presentato un'istanza per la rateazione del pagamento del debito, poi evidentemente non onorato.
La soccombenza della contribuente ne comporta la condanna al pagamento delle spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Collegio definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta o assorbita ogni altra domanda, eccezione, deduzione, così provvede:
· Accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione ed in riforma della sentenza nr. 215/2024 della CGT di primo grado di Milano, Sez. 20^, conferma la piena legittimità degli avvisi di Resistente_1intimazione in atti precisamente indicati, impugnati dalla contribuente e
· Condanna l'appellata a rifondere all'appellante Agenzia delle Entrate – Riscossione le spese di lite del presente grado, liquidate in € 3.500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Milano, il 16/2/2026
G.B. Rollero – pres. est.