CASS
Sentenza 5 agosto 2024
Sentenza 5 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/08/2024, n. 31915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31915 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PI DR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/05/2023 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AF IU, che ha chiesto inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte dell'avvocato AU Faiulli, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Roma, in data 8 giugno 2022, il quale, all'esito di rito abbreviato, condannava PI DR alla Penale Sent. Sez. 6 Num. 31915 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 30/04/2024 pena di anni due e mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 326 e 615-ter cod. pen., assolvendolo dal reato di corruzione. I giudici di merito hanno ritenuto provato che il militare del NOE, PI DR, fornisse informazioni sulle indagini in corso, per traffico illecito di rifiuti, nei confronti della società Italferro, ad EL ER, ex comandante del NOE di Bologna, in rapporti con la famiglia RI, proprietaria della società suddetta. Le informazioni coperte da segreto investigativo erano veicolate al luogotenente ER attraverso la casella di posta elettronica rbario@libero.it , fittiziamente intestata a tale BA Rubens. Le intercettazioni telefoniche e ambientali, l'analisi dei file di log, gli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria, l'esame dei tabulati avevano consentito di ricostruire che PI acquisiva le informazioni riservate, condivise con il ER, il quale le riferiva ad EL ER. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione PI, deducendo i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen. Rileva il ricorrente che il AO non era stato riconosciuto colpevole dal G.u.p., in quanto la posizione era stata stralciata ed è ancora sub judice in primo grado, avendo tale imputato optato per il rito ordinario;
il Luogotenente ER NT non era in servizio al NOE, ma ai Servizi Segreti;
il PI aveva sì accesso alla casella rbario@libero.it , ma non esiste alcuna evidenza, se non erronee deduzioni, che con quella casella avesse trasferito i documenti coperti da segreto al ER. Nella sentenza di primo grado si dice, senza sapere di cosa avessero parlato, che il 28 dicembre 2017 ER e PI si erano confrontati sui loro traffici illeciti, ma il 29 dicembre ER, intercettato in ambientale, riferiva ad EL che la sua fonte non era riuscita a ottenere le informazioni richieste. Nella sentenza non si menziona l'appartenenza dell'imputato al SOC, ritenendolo erroneamente appartenente al NOE, motivo per cui il ricorrente non aveva accesso alla rete e alle cartelle del NOE. Le indagini del maggiore SI non sono rilevanti: lo stesso non ha seguito la presunta appropriazione di PI in quanto avrebbe dovuto farlo per il tramite della funzione video che non ha funzionato. Il video telematico non è, inoltre, attestato dalla polizia giudiziaria ed è stato seguito da tecnici non particolarmente capaci. 2.2. Violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis e 133 cod. pen. 2 L'imputato è stato sempre presente in udienza e ha reso ampia deposizione. Le pene dei coimputati ER e TI, in sede di patteggiamento, sono più lievi di quella comminata a PI. 2.3. La difesa ha depositato conclusioni scritte, reiterative dei motivi di ricorso, nella quali si sottolinea che il Procuratore Generale, erroneamente, nella sua requisitoria continua a richiamare come veri i fatti censurati da questa difesa, ovvero l'appartenenza del ER ai Servizi Segreti e non all'Arma dei IN e l'appartenenza del PI al NOE e non al SOC. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso appare declinato interamente in fatto e generico. Come, puntualmente evidenziato nella sentenza impugnata, nel procedimento in esame le prove sono costituite, in larga parte, da captazioni di conversazioni. Sul punto, occorre ricordare che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Contrariamente all'assunto difensivo, la sentenza non incorre nei vizi denunciati, in quanto risulta esaminata ogni censura difensiva e confutata la prospettazione riduttiva o alternativa proposta e nuovamente reiterata, senza minimamente confrontarsi con il coerente percorso giustificativo della sentenza impugnata. Va osservato che i rilievi difensivi sono stati già proposti in sede di appello e sono stati convincentemente superati dal Collegio, che ha ricostruito in modo puntuale la genesi dell'indagine e gli accertamenti effettuati. La Corte d'appello, attraverso un poderoso compendio probatorio, quali le intercettazioni telefoniche ed ambientali, i servizi di osservazione, pedinamento e controllo, l'attività tecnica del Maggiore SI, l'analisi dei file di log di accesso alla casella di posta elettronica rbario@libero.it , l'esame del materiale informatico sequestrato a ER NT, i dati dei tabulati telefonici e "le prenotazioni aree" (idonee a ricostruire gli spostamenti e gli incontri intercorsi fra EL e ER), ha accertato con certezza che PI, maresciallo Maggiore presso il Reparto operativa del Comando dei IN per la Tutela 3 ambientale, ha rivelato le notizie relative alle indagini svolte dal NOE, le ha condivise con il ER, il quale le riferiva all'EL, che riceveva ulteriori informazioni anche da AO RO. L'Annatiello, poi, riportava le notizie così apprese a RI LE, RI MA e TI AU, Presidente del Consiglio di amministrazione della RI Metalli s.p.a., oltre che consigliere della Italferro S.r.l., della Italmetalli S.r.l., società anch'esse riconducibili alla famiglia RI. La Corte di appello ha, altresì, sottolineato che: - era emerso che lo scambio di informazioni illecitamente acquisite dal PI avveniva attraverso la casella di posta elettronica rbario@libero.it , in uso al ER;
- i controlli sui file di log avevano permesso di appurare che alla casella di posta accedevano esclusivamente il ER e il PI, da postazioni loro riconducibili ovvero dalle abitazioni o dai posti di lavoro;
- l'attività istruttoria compiuta in data 6 marzo 2018, consentiva di accertare che, mediante un'intercettazione telematica sul computer del Maggiore SI, su cui il PI era stato autorizzato ad operare, era stata monitorata l'attività compiuta da quest'ultimo, il quale aveva effettuato delle ricerche dei documenti presenti nel Desktop, aveva copiato i file, servendosi di una chiave USB, e aveva trasferito tale materiale nel cestino della casella di posta elettronica rbario@libero.it . 2.1. Ciò posto, va rilevato che le obiezioni formulate dal ricorrente riguardano, come si è accennato, questioni di fatto e contestano specifici aspetti della ricostruzione operata dalla Corte d'appello. Quest'ultima ha espressamente sottolineato che la circostanza che gli informatori fossero plurimi, poco rileverebbe, posto che, con riferimento alle specifiche notizie riservate oggetto del delitto di cui al capo B), le risultanze illustrate consentono di ritenere, senza alcun dubbio, che era stato il PI a parteciparle al ER, il quale le aveva successivamente condivise con l'EL, per poi farle pervenire ai vertici della società Italferro. Il Collegio ha, dunque, offerto una risposta non illogica a tutti i rilievi difensivi "in fatto", riproposti in sede di ricorso. Le censure operate dal ricorrente tendono dunque ad una rilettura del compendio istruttorio non sindacabile in questa sede. 2.2. Manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso nella parte in cui ritiene che i fatti accertati non integrino il reato di cui all'art. 326 cod. pen., avendo il PI riferito le notizie ad un suo superiore. Al riguardo, come ben evidenziato dalla pronuncia impugnata, risulta che l'imputato ha divulgato notizie d'ufficio ancora segrete, in quanto relative all'attività di indagini in corso di svolgimento da parte dei militari del NOE, in relazione a violazioni della normativa in materia di rifiuti. Il ER, pur 4 Il Pre idente essendo un appartenente all'Arma dei IN, superiore in grado rispetto al PI, non era autorizzato a ricevere le informazioni in questione, poiché estraneo all'attività di indagine, delegata ad altri militari operanti. 3. La doglianza avente ad oggetto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è generica e manifestamente infondata, facendo esclusivo e apodittico riferimento al comportamento processuale dell'imputato, caratterizzato dalla presenza a tutte le udienze e all'interrogatorio da lui reso, elementi che non appaiono rilevanti e tali da delineare un comportamento collaborativo. I giudici di merito, peraltro, si sono correttamente conformati al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), facendo riferimento alla gravità della condotta e alla mancanza di elementi positivi di particolare pregnanza. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 aprile 2024
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AF IU, che ha chiesto inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte dell'avvocato AU Faiulli, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Roma, in data 8 giugno 2022, il quale, all'esito di rito abbreviato, condannava PI DR alla Penale Sent. Sez. 6 Num. 31915 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 30/04/2024 pena di anni due e mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 326 e 615-ter cod. pen., assolvendolo dal reato di corruzione. I giudici di merito hanno ritenuto provato che il militare del NOE, PI DR, fornisse informazioni sulle indagini in corso, per traffico illecito di rifiuti, nei confronti della società Italferro, ad EL ER, ex comandante del NOE di Bologna, in rapporti con la famiglia RI, proprietaria della società suddetta. Le informazioni coperte da segreto investigativo erano veicolate al luogotenente ER attraverso la casella di posta elettronica rbario@libero.it , fittiziamente intestata a tale BA Rubens. Le intercettazioni telefoniche e ambientali, l'analisi dei file di log, gli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria, l'esame dei tabulati avevano consentito di ricostruire che PI acquisiva le informazioni riservate, condivise con il ER, il quale le riferiva ad EL ER. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione PI, deducendo i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen. Rileva il ricorrente che il AO non era stato riconosciuto colpevole dal G.u.p., in quanto la posizione era stata stralciata ed è ancora sub judice in primo grado, avendo tale imputato optato per il rito ordinario;
il Luogotenente ER NT non era in servizio al NOE, ma ai Servizi Segreti;
il PI aveva sì accesso alla casella rbario@libero.it , ma non esiste alcuna evidenza, se non erronee deduzioni, che con quella casella avesse trasferito i documenti coperti da segreto al ER. Nella sentenza di primo grado si dice, senza sapere di cosa avessero parlato, che il 28 dicembre 2017 ER e PI si erano confrontati sui loro traffici illeciti, ma il 29 dicembre ER, intercettato in ambientale, riferiva ad EL che la sua fonte non era riuscita a ottenere le informazioni richieste. Nella sentenza non si menziona l'appartenenza dell'imputato al SOC, ritenendolo erroneamente appartenente al NOE, motivo per cui il ricorrente non aveva accesso alla rete e alle cartelle del NOE. Le indagini del maggiore SI non sono rilevanti: lo stesso non ha seguito la presunta appropriazione di PI in quanto avrebbe dovuto farlo per il tramite della funzione video che non ha funzionato. Il video telematico non è, inoltre, attestato dalla polizia giudiziaria ed è stato seguito da tecnici non particolarmente capaci. 2.2. Violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis e 133 cod. pen. 2 L'imputato è stato sempre presente in udienza e ha reso ampia deposizione. Le pene dei coimputati ER e TI, in sede di patteggiamento, sono più lievi di quella comminata a PI. 2.3. La difesa ha depositato conclusioni scritte, reiterative dei motivi di ricorso, nella quali si sottolinea che il Procuratore Generale, erroneamente, nella sua requisitoria continua a richiamare come veri i fatti censurati da questa difesa, ovvero l'appartenenza del ER ai Servizi Segreti e non all'Arma dei IN e l'appartenenza del PI al NOE e non al SOC. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso appare declinato interamente in fatto e generico. Come, puntualmente evidenziato nella sentenza impugnata, nel procedimento in esame le prove sono costituite, in larga parte, da captazioni di conversazioni. Sul punto, occorre ricordare che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Contrariamente all'assunto difensivo, la sentenza non incorre nei vizi denunciati, in quanto risulta esaminata ogni censura difensiva e confutata la prospettazione riduttiva o alternativa proposta e nuovamente reiterata, senza minimamente confrontarsi con il coerente percorso giustificativo della sentenza impugnata. Va osservato che i rilievi difensivi sono stati già proposti in sede di appello e sono stati convincentemente superati dal Collegio, che ha ricostruito in modo puntuale la genesi dell'indagine e gli accertamenti effettuati. La Corte d'appello, attraverso un poderoso compendio probatorio, quali le intercettazioni telefoniche ed ambientali, i servizi di osservazione, pedinamento e controllo, l'attività tecnica del Maggiore SI, l'analisi dei file di log di accesso alla casella di posta elettronica rbario@libero.it , l'esame del materiale informatico sequestrato a ER NT, i dati dei tabulati telefonici e "le prenotazioni aree" (idonee a ricostruire gli spostamenti e gli incontri intercorsi fra EL e ER), ha accertato con certezza che PI, maresciallo Maggiore presso il Reparto operativa del Comando dei IN per la Tutela 3 ambientale, ha rivelato le notizie relative alle indagini svolte dal NOE, le ha condivise con il ER, il quale le riferiva all'EL, che riceveva ulteriori informazioni anche da AO RO. L'Annatiello, poi, riportava le notizie così apprese a RI LE, RI MA e TI AU, Presidente del Consiglio di amministrazione della RI Metalli s.p.a., oltre che consigliere della Italferro S.r.l., della Italmetalli S.r.l., società anch'esse riconducibili alla famiglia RI. La Corte di appello ha, altresì, sottolineato che: - era emerso che lo scambio di informazioni illecitamente acquisite dal PI avveniva attraverso la casella di posta elettronica rbario@libero.it , in uso al ER;
- i controlli sui file di log avevano permesso di appurare che alla casella di posta accedevano esclusivamente il ER e il PI, da postazioni loro riconducibili ovvero dalle abitazioni o dai posti di lavoro;
- l'attività istruttoria compiuta in data 6 marzo 2018, consentiva di accertare che, mediante un'intercettazione telematica sul computer del Maggiore SI, su cui il PI era stato autorizzato ad operare, era stata monitorata l'attività compiuta da quest'ultimo, il quale aveva effettuato delle ricerche dei documenti presenti nel Desktop, aveva copiato i file, servendosi di una chiave USB, e aveva trasferito tale materiale nel cestino della casella di posta elettronica rbario@libero.it . 2.1. Ciò posto, va rilevato che le obiezioni formulate dal ricorrente riguardano, come si è accennato, questioni di fatto e contestano specifici aspetti della ricostruzione operata dalla Corte d'appello. Quest'ultima ha espressamente sottolineato che la circostanza che gli informatori fossero plurimi, poco rileverebbe, posto che, con riferimento alle specifiche notizie riservate oggetto del delitto di cui al capo B), le risultanze illustrate consentono di ritenere, senza alcun dubbio, che era stato il PI a parteciparle al ER, il quale le aveva successivamente condivise con l'EL, per poi farle pervenire ai vertici della società Italferro. Il Collegio ha, dunque, offerto una risposta non illogica a tutti i rilievi difensivi "in fatto", riproposti in sede di ricorso. Le censure operate dal ricorrente tendono dunque ad una rilettura del compendio istruttorio non sindacabile in questa sede. 2.2. Manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso nella parte in cui ritiene che i fatti accertati non integrino il reato di cui all'art. 326 cod. pen., avendo il PI riferito le notizie ad un suo superiore. Al riguardo, come ben evidenziato dalla pronuncia impugnata, risulta che l'imputato ha divulgato notizie d'ufficio ancora segrete, in quanto relative all'attività di indagini in corso di svolgimento da parte dei militari del NOE, in relazione a violazioni della normativa in materia di rifiuti. Il ER, pur 4 Il Pre idente essendo un appartenente all'Arma dei IN, superiore in grado rispetto al PI, non era autorizzato a ricevere le informazioni in questione, poiché estraneo all'attività di indagine, delegata ad altri militari operanti. 3. La doglianza avente ad oggetto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è generica e manifestamente infondata, facendo esclusivo e apodittico riferimento al comportamento processuale dell'imputato, caratterizzato dalla presenza a tutte le udienze e all'interrogatorio da lui reso, elementi che non appaiono rilevanti e tali da delineare un comportamento collaborativo. I giudici di merito, peraltro, si sono correttamente conformati al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), facendo riferimento alla gravità della condotta e alla mancanza di elementi positivi di particolare pregnanza. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 aprile 2024