Articolo 8 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1860
Articolo 7Articolo 9
Versione
14 febbraio 1963
Art. 8.
Effettuato il collaudo, con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, e' consentito l'esercizio dell'impianto nucleare.
Nel decreto possono essere stabilite particolari prescrizioni che l'esercente e' tenuto ad osservare.
Entrata in vigore il 14 febbraio 1963