Art. 8.
Effettuato il collaudo, con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, e' consentito l'esercizio dell'impianto nucleare.
Nel decreto possono essere stabilite particolari prescrizioni che l'esercente e' tenuto ad osservare.
Effettuato il collaudo, con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, e' consentito l'esercizio dell'impianto nucleare.
Nel decreto possono essere stabilite particolari prescrizioni che l'esercente e' tenuto ad osservare.