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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 19/12/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1514 / 2025 promossa tra le parti:
RICORRENTE
c.f. , con l'avv. SERENA BORELLI, Controparte_1 CodiceFiscale_1 presso il cui Studio ha eletto domicilio
CONVENUTA
c.f. , con l'avv. ADRIANO DI Controparte_2 C.F._2
FALCO, presso il cui Studio ha eletto domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione giudiziale (con cumulo di domanda di divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio)
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente e per parte convenuta congiuntamente: chiedono “dichiararsi la separazione personale e la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio in via consensuale alle seguenti condizioni: a. i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto e la comunione dei beni, attualmente tra gli stessi vigente, è sciolta, con contestuale separazione dei patrimoni;
b. la casa familiare sita in Montemurlo, via A.
Balducci n. 18, di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata provvisoriamente al
1 padre, che ivi risiede attualmente con il figlio , già maggiorenne e studente, sino a Per_1 quando lo stesso non raggiungerà l'autosufficienza economica, ovvero deciderà di trasferirsi a vivere altrove;
c. il padre provvederà in via esclusiva al mantenimento del Per_ figlio;
all'eventuale mantenimento della GL , che svolge attività lavorativa Per_1 seppur saltuaria e con contratti a termine, provvederà la sig.ra le spese CP_1 straordinarie, per la cui identificazione si rimanda al Protocollo sottoscritto presso il
Tribunale di Prato (all. 13 ricorso), saranno poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 70% a carico del e del 30% a carico della d. L'assegno CP_2 CP_1 unico, fino a quando sarà corrisposto, continuerà ad essere utilizzato direttamente dal figlio , tramite utilizzo della carta Postepay Evolution di cui in precedenza, sulla Per_1 quale tale assegno viene accreditato mensilmente;
e. La sig.ra continuerà a CP_1
CP_ provvedere in via esclusiva alle spese di gestione del cane f. i coniugi, in quanto ciascuno autosufficiente e titolare di autonomo reddito, provvederanno ciascuno a sé stesso, e non saranno tenuti a corrispondere alcunché l'uno all'altro a titolo di mantenimento;
g. ciascuno dei coniugi resta titolare e proprietario esclusivo di quanto contenuto nel conto corrente allo stesso intestato. Il libretto postale cointestato rimarrà tale fino alla decisione di chiuderlo, con divisione a metà di quanto ivi presente;
h. quanto alle autovetture e motoveicoli, gli stessi restano intestati agli attuali proprietari che ne hanno
l'uso. i. le spese del presente giudizio si intendono compensate ed i procuratori delle parti rinunciano espressamente alla solidarietà di cui all'art. 13 della Legge Professionale”
Per il Pubblico Ministero: “Visto in data 16.12.2025 ”
Fatto e diritto Con ricorso depositato in data 18.07.2025 e ritualmente notificato, Controparte_1 ha proposto domanda volta ad ottenere cumulativamente, in primis, la pronuncia di separazione personale dal coniuge sposato con rito concordatario Controparte_2 in Prato, il 29.07.2000 (atto n. 270, parte II, serie A, anno 2000, Comune di Prato), e, in secundis, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in combinato disposto degli artt. 473bis.51 e 473bis.49 c.p.c..
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto: (1) che dal matrimonio sono nati i figli Per_
in data 21.9.2000 e in data 11.1.2006, entrambi maggiorenni;
(2) che i coniugi Per_1 avevano ottenuto la separazione personale con decreto di omologa del Tribunale di Prato cron. 1866/2025 del 28.05.2015 all'esito della procedura di separazione consensuale n. RG
210/2015; (3) che dopo un grave incidente in moto nel qual è rimasto coinvolto CP_2
i coniugi si sono riconciliati ed hanno ripreso la convivenza;
(4) che, a causa
[...] di condotte discutibili del marito (dedito al gioco e in conflitto con la GL) nel 2023,
2 Per_ CP_ unitamente alla GL (già maggiorenne) ed al cane di famiglia ha interrotto la convivenza e si è trasferita presso l'abitazione della di lei madre;
(5) che in seguito ha preso in affitto un appartamento nel quale attualmente vive da sola, mentre la GL è tornata a Per_ vivere nella casa familiare con il padre ed il fratello;
(6) che la GL svolge attività lavorativa da alcuni anni seppur in maniera discontinua ed il figlio frequenta un Per_1 istituto alberghiero e svolge lavoretti saltuari;
(7) che lavora come collaboratrice domestica, con un reddito annuo lordo di circa € 9.497,49 e sostiene un canone di locazione mensile di
€ 550,00; (8) che il convenuto svolge attività di lavoro dipendente come autista, percependo uno stipendio di circa € 2.000,00 mensili, e risiede presso la casa familiare del quale è comproprietario con la moglie;
(9) che l'assegno unico per il figlio viene versato su Per_1 una postepay intestata alla ricorrente e l'intera somma è utilizzata direttamente dal figlio
. Per_1
La ricorrente, quali domande accessorie, ha chiesto: (1) l'assegnazione provvisoria al padre della casa familiare sita in Montemurlo, via A. Balducci n. 18, ove rimarranno a vivere i figli;
(2) di porre esclusivamente a carico del padre l'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni e non economicamente autosufficienti, oltre spese straordinarie da porsi per il
70% a carico del padre e per il restante 30% a carico della madre, con assegno unico da accreditarsi sulla postepay intestata alla madre ma i cui importi saranno utilizzati direttamente dal figlio;
(3) di non porre a carico dei coniugi alcun assegno di Per_1 mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
Si è costituito tempestivamente in giudizio associandosi in toto Controparte_2 alla richiesta di separazione personale nonché, passata in giudicato la relativa pronuncia, alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex adverso avanzata.
Ha contestato i motivi addotti a sostegno del ricorso, negando la presunta ludopatia e la Per_ conflittualità con la GL , la quale, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente
è autosufficiente economicamente e vive con la madre, riservandosi altresì di provare la relazione extra-coniugale intrapresa dalla ricorrente prima della separazione di fatto.
Ha quindi domandato di porre a suo carico esclusivamente il mantenimento del figlio con il medesimo convivente, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
Con atto congiuntamente depositato in data 01.12.2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e con provvedimento del 02.12.2025, il Giudice ha fissato in sostituzione dell'udienza di comparizione personale dei coniugi del 10.12.2025, termine per il deposito note scritte entro la medesima data.
3 All'esito dell'udienza di trattazione scritta del 10.12.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni come indicate in epigrafe, previa trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di separazione – Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. I medesimi, infatti, hanno condotto vite autonome ancor prima dell'instaurazione del presente giudizio. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente procedimento sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita.
Mantenimento della prole - Il Collegio ritiene che le modalità di mantenimento dei figli, Per_
e , entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, pattuite Per_1 dalle parti, siano adeguate;
pertanto, rileva l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni concordate le quali appaiono anzi confacenti al superiore interesse dei figli, in relazione alle loro età, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore.
Tale accordo può essere pertanto omologato.
Sulla proposizione cumulativa della domanda di separazione e di divorzio in via consensuale – In applicazione del disposto di cui all'art. 473bis.49 c.p.c., la ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione delle parti ed in cumulo la pronuncia di divorzio, ed il resistente si è associato;
le parti, avendo raggiunto un accordo nel corso del giudizio, hanno in tal senso formulato conclusioni congiunte. Da un punto di vista sistematico, con riferimento ai principi generali, non si rinvengono ostacoli all'ammissibilità del cumulo di domande, sebbene la trattazione della domanda congiunta di divorzio sarà condizionata ex lege al passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione previsto dalla legge. Dunque, non essendo la domanda di divorzio ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. B) della legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore - come da separata ordinanza - affinché questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge
898/1970, e la conferma delle condizioni già formulate con riferimento al divorzio, se del caso mediante deposito di note scritte.
4 A tal proposito, il Collegio ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale delle suddette condizioni già congiuntamente rassegnate sarà ritenuta ammissibile solo in ipotesi di allegazione di fatti nuovi.
Ulteriori pattuizioni – il Tribunale prende infine atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti, specificando che sulle stesse non vi sarà pronuncia giurisdizionale, trattandosi di accordi di natura privata rientranti nella libertà negoziale delle parti.
Spese processuali -Le spese di lite saranno decise con la pronuncia della sentenza definitiva di divorzio.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la separazione personale tra i coniugi e Controparte_1 CP_2
sposati con matrimonio concordatario contratto in Prato, in data 29.07.2000,
[...] trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune, nel Registro atti di matrimonio dell'Anno 2000, parte II, Serie A, Atto n. 270;
- omologa l'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni che di seguito si riportano:
a. i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto e la comunione dei beni, attualmente tra gli stessi vigente, è sciolta, con contestuale separazione dei patrimoni;
b. la casa familiare sita in Montemurlo, via A. Balducci n. 18, di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata provvisoriamente al padre, che ivi risiede attualmente con il figlio
, già maggiorenne e studente, sino a quando lo stesso non raggiungerà Per_1
l'autosufficienza economica, ovvero deciderà di trasferirsi a vivere altrove;
c. il padre provvederà in via esclusiva al mantenimento del figlio;
all'eventuale Per_1
Per_ mantenimento della GL , che svolge attività lavorativa seppur saltuaria e con contratti a termine, provvederà la sig.ra le spese straordinarie, per la cui CP_1 identificazione si rimanda al Protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Prato (all. 13 ricorso), saranno poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 70% a carico del e del 30% a carico della CP_2 CP_1
d. L'assegno unico, fino a quando sarà corrisposto, continuerà ad essere utilizzato direttamente dal figlio , tramite utilizzo della carta Postepay Evolution di cui in Per_1 precedenza, sulla quale tale assegno viene accreditato mensilmente;
f. i coniugi, in quanto ciascuno autosufficiente e titolare di autonomo reddito, provvederanno ciascuno a sé stesso, e non saranno tenuti a corrispondere alcunché l'uno all'altro a titolo di mantenimento;
- prende atto delle condizioni che di seguito si riportano:
5 e. La sig.ra continuerà a provvedere in via esclusiva alle spese di gestione del CP_1 CP_ cane g. ciascuno dei coniugi resta titolare e proprietario esclusivo di quanto contenuto nel conto corrente allo stesso intestato. Il libretto postale cointestato rimarrà tale fino alla decisione di chiuderlo, con divisione a metà di quanto ivi presente;
h. quanto alle autovetture e motoveicoli, gli stessi restano intestati agli attuali proprietari che ne hanno l'uso.
i. le spese del presente giudizio si intendono compensate ed i procuratori delle parti rinunciano espressamente alla solidarietà di cui all'art. 13 della Legge Professionale.
Spese di lite al definitivo.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato (PO) di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice delegato.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti Il giudice rel. dott. Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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