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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 1886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1886 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1886/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17267/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giorgione N.159 00147 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia N.81 80132 Napoli NA
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259033251423000 TASSA AUTOMOBIL 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1351/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Tanto premesso in fatto e ritenuto fondato in diritto, il sig. Nominativo_1, come in epigrafe rappresentata, difeso e domiciliato chiede a codesta Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli, di voler accogliere le seguenti: conclusioni
1) IN VIA PRELIMINARE, PRESO ATTO CHE GLI ATTI IMPUGNATI DEVONO ESSERE SENZA ALCUN DUBBIO ANNULLATI (FUMUS BONI IURIS), SOSPENDERLI, ANCHE IN RAGIONE ED IN PREVISIONE DEL NOCUMENTO CHE ARRECANO ALL'ISTANTE I SUCCESSIVI ATTI DI ESECUZIONE (PERICULUM IN MORA);
2) NEL MERITO, ACCERTARE LA NON ESIGIBILITÀ DEL CREDITO VANTATO DALL'AMMINISTRAZIONE OPPOSTA E DALL'ENTE DI RISCOSSIONE, IN VIRTÙ DEI SUDDETTI MOTIVI ESPOSTI IN PREMESSA, E, PER LO EFFETTO, ANNULLARE TUTTI GLI ATTI IMPUGNATI;
3) IN OGNI CASO, CON VITTORIA DI SPESE, ANCHE GENERALI AL 15%, E COMPETENZE PROFESSIONALI DA ATTRIBUIRSI IN FAVORE DELLO SCRIVENTE PROCURATORE ANTISTATARIO, OLTRE IVA E C.P.A., COME PER LEGGE.
Ufficio resistente Agenzia delle Entrate – Riscossione: Per tutto quanto esposto ed eccepito, Agenzia delle Entrate Riscossione come in epigrafe rappresentata e difesa conclude affinché la Corte di Giustizia Tributaria adita, 1) rigettare ogni richiesta eventuale di sospensione in quanto solo dilatoria e assolutamente carente di fumus boni iuris e periculum in mora;
2) dichiarare la validità e l'efficacia della cartella di pagamento e del sollecito di pagamento;
3) Dichiarare inammissibile l'opposizione, ovvero -in subordine- rigettarla in quanto infondata in fatto ed in diritto;
2 4) dichiarare la iscrizione a ruolo valida ed efficace con vittoria di spese e oneri secondo legge a favore dell'avv.to Difensore_2 n.q. di procuratore costituito nel presente giudizio per averne fatto anticipo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente notificato , rappresentato e difeso come in atti, impugnava nei confronti della REGIONE CAMPANIA e della Agenzia delle Entrate – Riscossione un sollecito di pagamento in relazione ad una cartella di pagamento esattoriale nr. 071 2024 0110038617 000 del complessivo importo di € 216,69, come da documento n.
07120259033251423000, notificato in data 08/10/2025; detta cartella di pagamento si fonderebbe sul preteso mancato pagamento dei carichi iscritti al ruolo emesso dalla Regione
Campania per l'omesso versamento di Tasse automobilistiche art. 17 legge 449/97 relativa all'anno 2017. Il ricorrente dichiara di non aver mai ricevuto alcun altro avviso bonario e/o avviso di intimazione circa i tributi richiesti, prima dell'avviso di accertamento e, quindi, che tale atto è stato formato in spregio di qualsivoglia norma relativa all'iter-procedurale necessario per la sua emanazione e senza che sia stato notificato alcun atto prodromico eccependo la prescrizione e decadenza del tributo ed, infine, che l'atto così emesso è da ritenersi del tutto illegittimo ed infondato per difetto di motivazione, con il favore delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio la Agenzia delle Entrate – Riscossione che chiedeva in via preliminare:
1) rigettare ogni richiesta eventuale di sospensione in quanto solo dilatoria e assolutamente carente di fumus boni iuris e periculum in mora;
2) dichiarare la validità e l'efficacia della cartella di pagamento e del sollecito di pagamento;
3) Dichiarare inammissibile l'opposizione, ovvero -in subordine- rigettarla in quanto infondata in fatto ed in diritto;
3 4) dichiarare la iscrizione a ruolo valida ed efficace con vittoria di spese e oneri secondo legge a favore dell'avv.to Difensore_2 n.q. di procuratore costituito nel presente giudizio per averne fatto anticipo.
Non si costituiva ritualmente in giudizio la REGIONE CAMPANIA.
All'esito della discussione, sentite le parti presenti, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Indirizzo_1In va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Il ricorso proposto è infondato e, in conseguenza, deve essere rigettato.
L'atto contiene tutti gli elementi suoi propri e la motivazione è soddisfatta con il richiamo degli atti precedenti che contengono le ragioni della pretesa, nella misura in cui si possa sostenere che essi siano conosciuti dal destinatario.
Si precisa l'avviso di accertamento si fonda su un precedente atto non impugnato e quindi ormai definitivo in quanto correttamente notificato presso l'indirizzo di residenza del contribuente.
Risulta evidente l'INAMMISSIBILITA' della presente opposizione, in quanto, il ricorrente sostiene di aver ricevuto la notifica della cartella di pagamento prima del sollecito di
4 pagamento. Ebbene, egli ha notificato il presente ricorso in data 14.10.2025 impugnando congiuntamente sia la cartella di pagamento, che il sollecito, sollevando eccezione che avrebbe dovuto e potuto semmai sollevare impugnando la cartella di pagamento a suo tempo.
Ciò detto, egli in questa fase avrebbe si potuto impugnare come avvenuto il sollecito di pagamento, ma senza averne la possibilità di entrane nel merito.
Infatti, il ricorrente in data 06.03.2025 ha ricevuto la notifica della cartella di pagamento n. 07120240110038617000 e non l'ha impugnata, pertanto il sollecito oggi opposto poteva essere impugnato solo per vizi propri e non poteva, come invece avvenuto, il ricorrente contestare “entrando nel merito” la pretesa fiscale originaria che è divenuta oramai definitiva
Si evidenzia che i tributi dovuti non sono alla data di notifica del ricorso assolutamente prescritti. Ciò perché l'Ente impositore dei tributi ha provveduto, con propri atti, a notificare e contestare al contribuente inadempiente il loro mancato pagamento con avviso di accertamento.
Dunque, giova rimarcare che il caso concreto rientra nell'ipotesi in cui gli avvisi accertamento sono stati notificati in perfetta osservanza del termine di prescrizione che è stabilito dal d.P.R. n. 39 del 1953 (Testo Unico delle tasse automobilistiche) e dall'art. 5, comma 52, del d.l. n. 953 del 1982, convertito con l. n. 53 del 1993 e s.m.i.
In base a tali norme nel caso di omesso o carente versamento della tassa automobilistica
“l'azione dell'amministrazione per il recupero delle tasse dovute si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
È evidente, pertanto, che la norma afferma in modo inequivoco che il termine di prescrizione si compie al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento (Cass., sez. VI, 10.8.2022, n. 24595). E nel caso concreto, per le tasse dovute e non pagate dal ricorrente gli avvisi sono stati notificati entro il suddetto termine, e non sono stati impugnati nei 60 gg. successivi.
5 È evidente, pertanto, che la norma afferma in modo inequivoco che il termine di prescrizione si compie al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento (v., da ultimo, Cass., sez. VI, 10.8.2022, n. 24595).
Si aggiunga poi che, a far data dal mese di marzo dell'anno 2020 è entrata in vigore la legislazione speciale sulla sospensione dei termini delle notifiche delle cartelle esattoriali, dei termini di prescrizione e di formazioni dei ruoli esattoriali, cui si rimanda. Ne consegue che nessuna prescrizione dei tributi in contestazione è maturata. Infatti il c.d. Decreto Italia, nonché il Decreto milleproroghe, in uno a tutta la legislazione dell'emergenza hanno sospeso, dal 9 Marzo 2021, i termini di prescrizione delle cartelle esattoriali: ne consegue che nessuna prescrizione è maturata. Pertanto nemmeno l'eccezione di decadenza e prescrizione può trovare accoglimento.
Inoltre, tenuto conto della regolarità della notifica, si rileva che non sussiste alcun onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa tutte le volte in cui l'opponente si sia limitato a contestare di non aver ricevuto la cartella;
in tal caso resta preclusa anche la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti
(Cass. 10326/2014).
Ed anche nei casi in cui abbia contestato la integrità del plico od il suo contenuto, secondo recentissima giurisprudenza di legittimità (Cass. 2016, n. 5397) spetta al contribuente fornire la prova circa l'incompletezza del contenuto del plico.
Il Collegio ritiene di aderire a tale ultimo orientamento consapevole dell'esistenza di orientamento difforme (in base al quale spetta al mittente l'onere di provare il contenuto del plico e, dunque nel caso in cui il contribuente contesti l'integrità o il contenuto della busta della cartella esattoriale, spetta ad Equitalia dimostrare, con la cosiddetta “prova contraria”, cosa la stessa conteneva;
Cass. ord. n. 9533/2015; Cass. sent. n. 4482/2015; Cass. sent. n. 2625/2015).
Nel caso di specie la notifica della cartella è avvenuta ai sensi della speciale disciplina dettata dall'art. 26 del DPR 602/73, a mente del quale: “La notifica (della cartella esattoriale) può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data
6 indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”.
Al riguardo la Suprema Corte ha chiarito che: “ La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D. P, R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del
Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio
Banca_1del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell' se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente” (Cass. civ. Sez. V, 27-05-2011, n. 11708, in CED Cassazione, 2011; conformi: Cass. civ. Sez. V, 17-01-2013, n. 1091, in Fisco on line, 2013; Cass. civ. Sez. V, 19-09-2012,
n. 15746, in GT Riv. Giur. Trib., 2012, 12, 938).
In assenza di querela di falso, pertanto, le predette notifiche devono ritenersi regolarmente eseguite ed andate a buon fine.
Dette notifiche, oltre ad essere avvenute nel rispetto delle norme procedurali in materia di riscossione, hanno determinato in capo al contribuente la piena ed esauriente conoscenza delle indicazioni relative alla natura dei tributi, all'importo, all'oggetto della riscossione, alla autorità alla quale rivolgersi per eventuali contestazioni.
La Suprema Corte di Cassazione, sul punto ha chiarito che: “premesso che la notifica a mezzo posta non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte dell'agente postale, l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149, comma 2, c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita la consegna;
ne consegue che la mancanza di firma dell'agente postale sull'avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente, e non soltanto nulla, la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l'unico elemento valido a riferire la paternità dell'atto all'agente notificante”.
7 Alla luce dei rilievi che precedono sono infondate le eccezioni e deduzioni difensive proposte dalla parte ricorrente e, in conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rigettato anche nel merito in quanto infondato.
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte ricorrente come liquidate in separato dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore di ADER in euro 300,00 oltre iva, Cpa ed altri oneri come per legge con attribuzione al legale per fattone anticipo.
Così deciso in Napoli, in data 26 gennaio 2026.
Il Giudice Tributario Unico dott. Maurizio Stanziola
8
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17267/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giorgione N.159 00147 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia N.81 80132 Napoli NA
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259033251423000 TASSA AUTOMOBIL 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1351/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Tanto premesso in fatto e ritenuto fondato in diritto, il sig. Nominativo_1, come in epigrafe rappresentata, difeso e domiciliato chiede a codesta Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli, di voler accogliere le seguenti: conclusioni
1) IN VIA PRELIMINARE, PRESO ATTO CHE GLI ATTI IMPUGNATI DEVONO ESSERE SENZA ALCUN DUBBIO ANNULLATI (FUMUS BONI IURIS), SOSPENDERLI, ANCHE IN RAGIONE ED IN PREVISIONE DEL NOCUMENTO CHE ARRECANO ALL'ISTANTE I SUCCESSIVI ATTI DI ESECUZIONE (PERICULUM IN MORA);
2) NEL MERITO, ACCERTARE LA NON ESIGIBILITÀ DEL CREDITO VANTATO DALL'AMMINISTRAZIONE OPPOSTA E DALL'ENTE DI RISCOSSIONE, IN VIRTÙ DEI SUDDETTI MOTIVI ESPOSTI IN PREMESSA, E, PER LO EFFETTO, ANNULLARE TUTTI GLI ATTI IMPUGNATI;
3) IN OGNI CASO, CON VITTORIA DI SPESE, ANCHE GENERALI AL 15%, E COMPETENZE PROFESSIONALI DA ATTRIBUIRSI IN FAVORE DELLO SCRIVENTE PROCURATORE ANTISTATARIO, OLTRE IVA E C.P.A., COME PER LEGGE.
Ufficio resistente Agenzia delle Entrate – Riscossione: Per tutto quanto esposto ed eccepito, Agenzia delle Entrate Riscossione come in epigrafe rappresentata e difesa conclude affinché la Corte di Giustizia Tributaria adita, 1) rigettare ogni richiesta eventuale di sospensione in quanto solo dilatoria e assolutamente carente di fumus boni iuris e periculum in mora;
2) dichiarare la validità e l'efficacia della cartella di pagamento e del sollecito di pagamento;
3) Dichiarare inammissibile l'opposizione, ovvero -in subordine- rigettarla in quanto infondata in fatto ed in diritto;
2 4) dichiarare la iscrizione a ruolo valida ed efficace con vittoria di spese e oneri secondo legge a favore dell'avv.to Difensore_2 n.q. di procuratore costituito nel presente giudizio per averne fatto anticipo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente notificato , rappresentato e difeso come in atti, impugnava nei confronti della REGIONE CAMPANIA e della Agenzia delle Entrate – Riscossione un sollecito di pagamento in relazione ad una cartella di pagamento esattoriale nr. 071 2024 0110038617 000 del complessivo importo di € 216,69, come da documento n.
07120259033251423000, notificato in data 08/10/2025; detta cartella di pagamento si fonderebbe sul preteso mancato pagamento dei carichi iscritti al ruolo emesso dalla Regione
Campania per l'omesso versamento di Tasse automobilistiche art. 17 legge 449/97 relativa all'anno 2017. Il ricorrente dichiara di non aver mai ricevuto alcun altro avviso bonario e/o avviso di intimazione circa i tributi richiesti, prima dell'avviso di accertamento e, quindi, che tale atto è stato formato in spregio di qualsivoglia norma relativa all'iter-procedurale necessario per la sua emanazione e senza che sia stato notificato alcun atto prodromico eccependo la prescrizione e decadenza del tributo ed, infine, che l'atto così emesso è da ritenersi del tutto illegittimo ed infondato per difetto di motivazione, con il favore delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio la Agenzia delle Entrate – Riscossione che chiedeva in via preliminare:
1) rigettare ogni richiesta eventuale di sospensione in quanto solo dilatoria e assolutamente carente di fumus boni iuris e periculum in mora;
2) dichiarare la validità e l'efficacia della cartella di pagamento e del sollecito di pagamento;
3) Dichiarare inammissibile l'opposizione, ovvero -in subordine- rigettarla in quanto infondata in fatto ed in diritto;
3 4) dichiarare la iscrizione a ruolo valida ed efficace con vittoria di spese e oneri secondo legge a favore dell'avv.to Difensore_2 n.q. di procuratore costituito nel presente giudizio per averne fatto anticipo.
Non si costituiva ritualmente in giudizio la REGIONE CAMPANIA.
All'esito della discussione, sentite le parti presenti, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Indirizzo_1In va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Il ricorso proposto è infondato e, in conseguenza, deve essere rigettato.
L'atto contiene tutti gli elementi suoi propri e la motivazione è soddisfatta con il richiamo degli atti precedenti che contengono le ragioni della pretesa, nella misura in cui si possa sostenere che essi siano conosciuti dal destinatario.
Si precisa l'avviso di accertamento si fonda su un precedente atto non impugnato e quindi ormai definitivo in quanto correttamente notificato presso l'indirizzo di residenza del contribuente.
Risulta evidente l'INAMMISSIBILITA' della presente opposizione, in quanto, il ricorrente sostiene di aver ricevuto la notifica della cartella di pagamento prima del sollecito di
4 pagamento. Ebbene, egli ha notificato il presente ricorso in data 14.10.2025 impugnando congiuntamente sia la cartella di pagamento, che il sollecito, sollevando eccezione che avrebbe dovuto e potuto semmai sollevare impugnando la cartella di pagamento a suo tempo.
Ciò detto, egli in questa fase avrebbe si potuto impugnare come avvenuto il sollecito di pagamento, ma senza averne la possibilità di entrane nel merito.
Infatti, il ricorrente in data 06.03.2025 ha ricevuto la notifica della cartella di pagamento n. 07120240110038617000 e non l'ha impugnata, pertanto il sollecito oggi opposto poteva essere impugnato solo per vizi propri e non poteva, come invece avvenuto, il ricorrente contestare “entrando nel merito” la pretesa fiscale originaria che è divenuta oramai definitiva
Si evidenzia che i tributi dovuti non sono alla data di notifica del ricorso assolutamente prescritti. Ciò perché l'Ente impositore dei tributi ha provveduto, con propri atti, a notificare e contestare al contribuente inadempiente il loro mancato pagamento con avviso di accertamento.
Dunque, giova rimarcare che il caso concreto rientra nell'ipotesi in cui gli avvisi accertamento sono stati notificati in perfetta osservanza del termine di prescrizione che è stabilito dal d.P.R. n. 39 del 1953 (Testo Unico delle tasse automobilistiche) e dall'art. 5, comma 52, del d.l. n. 953 del 1982, convertito con l. n. 53 del 1993 e s.m.i.
In base a tali norme nel caso di omesso o carente versamento della tassa automobilistica
“l'azione dell'amministrazione per il recupero delle tasse dovute si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
È evidente, pertanto, che la norma afferma in modo inequivoco che il termine di prescrizione si compie al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento (Cass., sez. VI, 10.8.2022, n. 24595). E nel caso concreto, per le tasse dovute e non pagate dal ricorrente gli avvisi sono stati notificati entro il suddetto termine, e non sono stati impugnati nei 60 gg. successivi.
5 È evidente, pertanto, che la norma afferma in modo inequivoco che il termine di prescrizione si compie al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento (v., da ultimo, Cass., sez. VI, 10.8.2022, n. 24595).
Si aggiunga poi che, a far data dal mese di marzo dell'anno 2020 è entrata in vigore la legislazione speciale sulla sospensione dei termini delle notifiche delle cartelle esattoriali, dei termini di prescrizione e di formazioni dei ruoli esattoriali, cui si rimanda. Ne consegue che nessuna prescrizione dei tributi in contestazione è maturata. Infatti il c.d. Decreto Italia, nonché il Decreto milleproroghe, in uno a tutta la legislazione dell'emergenza hanno sospeso, dal 9 Marzo 2021, i termini di prescrizione delle cartelle esattoriali: ne consegue che nessuna prescrizione è maturata. Pertanto nemmeno l'eccezione di decadenza e prescrizione può trovare accoglimento.
Inoltre, tenuto conto della regolarità della notifica, si rileva che non sussiste alcun onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa tutte le volte in cui l'opponente si sia limitato a contestare di non aver ricevuto la cartella;
in tal caso resta preclusa anche la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti
(Cass. 10326/2014).
Ed anche nei casi in cui abbia contestato la integrità del plico od il suo contenuto, secondo recentissima giurisprudenza di legittimità (Cass. 2016, n. 5397) spetta al contribuente fornire la prova circa l'incompletezza del contenuto del plico.
Il Collegio ritiene di aderire a tale ultimo orientamento consapevole dell'esistenza di orientamento difforme (in base al quale spetta al mittente l'onere di provare il contenuto del plico e, dunque nel caso in cui il contribuente contesti l'integrità o il contenuto della busta della cartella esattoriale, spetta ad Equitalia dimostrare, con la cosiddetta “prova contraria”, cosa la stessa conteneva;
Cass. ord. n. 9533/2015; Cass. sent. n. 4482/2015; Cass. sent. n. 2625/2015).
Nel caso di specie la notifica della cartella è avvenuta ai sensi della speciale disciplina dettata dall'art. 26 del DPR 602/73, a mente del quale: “La notifica (della cartella esattoriale) può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data
6 indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”.
Al riguardo la Suprema Corte ha chiarito che: “ La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D. P, R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del
Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio
Banca_1del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell' se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente” (Cass. civ. Sez. V, 27-05-2011, n. 11708, in CED Cassazione, 2011; conformi: Cass. civ. Sez. V, 17-01-2013, n. 1091, in Fisco on line, 2013; Cass. civ. Sez. V, 19-09-2012,
n. 15746, in GT Riv. Giur. Trib., 2012, 12, 938).
In assenza di querela di falso, pertanto, le predette notifiche devono ritenersi regolarmente eseguite ed andate a buon fine.
Dette notifiche, oltre ad essere avvenute nel rispetto delle norme procedurali in materia di riscossione, hanno determinato in capo al contribuente la piena ed esauriente conoscenza delle indicazioni relative alla natura dei tributi, all'importo, all'oggetto della riscossione, alla autorità alla quale rivolgersi per eventuali contestazioni.
La Suprema Corte di Cassazione, sul punto ha chiarito che: “premesso che la notifica a mezzo posta non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte dell'agente postale, l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149, comma 2, c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita la consegna;
ne consegue che la mancanza di firma dell'agente postale sull'avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente, e non soltanto nulla, la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l'unico elemento valido a riferire la paternità dell'atto all'agente notificante”.
7 Alla luce dei rilievi che precedono sono infondate le eccezioni e deduzioni difensive proposte dalla parte ricorrente e, in conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rigettato anche nel merito in quanto infondato.
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte ricorrente come liquidate in separato dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore di ADER in euro 300,00 oltre iva, Cpa ed altri oneri come per legge con attribuzione al legale per fattone anticipo.
Così deciso in Napoli, in data 26 gennaio 2026.
Il Giudice Tributario Unico dott. Maurizio Stanziola
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