Ordinanza cautelare 7 dicembre 2017
Sentenza breve 22 giugno 2018
Ordinanza collegiale 5 aprile 2019
Sentenza 3 marzo 2020
Ordinanza collegiale 8 febbraio 2021
Accoglimento
Sentenza 23 dicembre 2021
Ordinanza collegiale 12 agosto 2022
Sentenza 17 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 17/01/2023, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/01/2023
N. 00877/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03525/2018 REG.RIC.
N. 10455/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3525 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AN AL, IO OS, rappresentati e difesi dagli avvocati PI Anello, Marcello Macaluso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marcello Macaluso in Roma, via Po 102;
contro
Consiglio Nazionale dei Biologi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Umberto Meo, Gennaro Terracciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Arturo Umberto Meo in Roma, Lungotevere Michelangelo 9;
Ordine Nazionale dei Biologi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato LU Rubinacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via S. Lucia, n. 15, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Gaetano Scoca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
CE D'NA, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Abbamonte, Federico Tedeschini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federico Tedeschini in Roma, largo Messico 7;
sul ricorso numero di registro generale 10455 del 2017, proposto da
AN AL, IO OS, RO CI, IC Di Martino, IC RD, IC LU DI, IE GO, rappresentati e difesi dagli avvocati PI Anello, Marcello Macaluso, con domicilio eletto presso lo studio PI Anello in Roma, via Po,102;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ordine Nazionale dei Biologi, rappresentato e difeso dall'avvocato LU Rubinacci, con domicilio eletto presso lo studio LU Rubinacci in Napoli, via S. Lucia, n. 15;
GI TI, non costituito in giudizio;
nei confronti
RG IA, US VI, FF CA, NT TO, EN RI, AL TI, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 10455 del 2017:
1) del Decreto del Ministro della Giustizia del 18 settembre 2017, che ha disposto il differimento della data per le elezioni dei componenti del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio Nazionale dei Biologi (provvedimento impugnato in via principale;
2) della Determina n. 34, prot. n. 33/17 del 19 settembre 2017, del Commissario straordinario dell'Ordine nazionale dei Biologi, che ha disposto anch'essa il rinvio delle elezioni dei componenti del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio Nazionale dei Biologi;
3) della Determina n. 32 del 5 settembre 2017, del Commissario straordinario dell'Ordine nazionale dei Biologi, recante l'avviso di convocazione per le elezioni del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio Nazionale dei Biologi;
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali a quelli impugnati.
quanto al ricorso n. 3525 del 2018:
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del silenzio inadempimento serbato dal Consiglio Nazionale dei Biologi sul ricorso proposto dagli odierni ricorrenti ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 396/1967, diretto ad ottenere l'annullamento degli atti del procedimento elettorale per il rinnovo dei componenti del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi e del Consiglio Nazionale dei Biologi e conclusosi con i Verbali di proclamazione sotto indicati e, ove necessario, per l'adozione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 31, comma 3, e dell'art. 117, comma 2, del cod. proc. amm.;
NONCHÉ OVE OCCORRA PER L'ANNULLAMENTO IN VIA DIRETTA, PREVIA CONCESSIONE DELLE MISURE CAUTELARI DI CUI ALL'ART. 55, COMMA 10 C.P.A.
di tutti gli atti del procedimento elettorale sopra menzionato, come da apposito ricorso ex art. 22 Legge n. 396/1967, presentato in data 13 dicembre 2017 e avente ad oggetto l'ANNULLAMENTO:
1) del Verbale pubblicato il 14 novembre 2017, recante “Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi – Anno 2017”, a cura del Presidente del seggio elettorale;
2) del Verbale pubblicato il 14 novembre 2017, recante “Elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale dei Biologi – Anno 2017”, a cura del Presidente del seggio elettorale;
3) del Verbale di “chiusura delle votazioni” del 28 ottobre 2017, a cura del Presidente del seggio elettorale;
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali a quelli impugnati, ivi compresi:
4) il Decreto del Ministro della Giustizia del 18 settembre 2017, che ha disposto il differimento della data per le elezioni dei componenti del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio Nazionale dei Biologi;
5) la Determina n. 34, prot. n. 33/17 del 19 settembre 2017, del Commissario Straordinario, che ha disposto anch'essa il rinvio delle elezioni dei componenti del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio Nazionale dei Biologi;
6) la Determina n. 32 del 5 settembre 2017, del Commissario Straordinario, recante l'avviso di convocazione per le elezioni del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio Nazionale dei Biologi (doc. 6 ric.);
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LL MA il 15\3\2019 :
Ricorso per motivi aggiunti per l'annullamento:
1) della Sentenza del Consiglio Nazionale dei Biologi del 7 febbraio 2019 (doc. 14) che ha deciso sul ricorso elettorale ex art. 22 Legge n. 396/1967, presentato dagli odierni ricorrenti in data 13 dicembre 2017 e avente ad oggetto l'annullamento dell'intera procedura elettorale come meglio specificato nell'epigrafe del predetto ricorso; nonché:
2) del Verbale pubblicato il 14 novembre 2017, recante “Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi – Anno 2017”, a cura del Presidente del seggio elettorale;
3) del Verbale pubblicato il 14 novembre 2017, recante “Elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale dei Biologi – Anno 2017”, a cura del Presidente del seggio elettorale;
4) del Verbale di “chiusura delle votazioni” del 28 ottobre 2017, a cura del Presidente del seggio elettorale;
5) del Verbale del 3 ottobre 2017, a cura del Presidente del seggio elettorale;
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali a quelli impugnati, ivi compresi:
6) il Decreto del Ministro della Giustizia del 18 settembre 2017, che ha disposto il differimento della data per le elezioni dei componenti del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio Nazionale dei Biologi;
7) la Determina n. 34, prot. n. 33/17 del 19 settembre 2017, del Commissario Straordinario, che ha disposto anch'essa il rinvio delle elezioni dei componenti del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio Nazionale dei Biologi;
8) la Determina n. 32 del 5 settembre 2017, del Commissario Straordinario, recante l'avvisodi convocazione per le elezioni del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio Nazionale dei Biologi e la nomina dei componenti del seggio elettorale;
9) il Decreto del Ministro della Salute del 23 marzo 2018, pubblicato in GU, Serie Generale del n. 129 del 6 giugno 2018, che ha istituito gli ordini territoriali dei biologi nonché di nomina dei commissari straordinari;
10) la (non conosciuta) Nota del 22 marzo 2018 del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi, che ha indicato i nominativi dei commissari straordinari dei costituendi ordini territoriali dei biologi, di cui al predetto Decreto Ministeriale;
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da D'NN CE il 15\5\2019 :
PER L'ANNULLAMENTO,
1) della sentenza del Consiglio Nazionale dei Biologi – di seguito CNB - del 7.2.2019 cha ha deciso sul ricorso elettorale ex art. 22 L. n. 396/67, presentato dal Dott. AN AL e dal Dott. IO OS in data 13.12.2017 e avente ad oggetto l'annullamento dell'intera procedura elettorale;
2) del Verbale pubblicato il 14.11.2017, recante “Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi – Anno 2017”, a cura del Presidente del seggio elettorale;
3) del Verbale pubblicato il 14.11.2017, recante “Elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale dei Biologi – Anno 2017”, a cura del Presidente del seggio elettorale;
4) del Verbale di “chiusura delle votazioni” del 28.10.2017, a cura del Presidente del seggio elettorale;
5) del Verbale del 3.10.2017, a cura del Presidente del seggio elettorale nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziale a quelli impugnati, ivi compresi
6) il Decreto del Ministro della Giustizia del 18.9.2017, che ha disposto il differimento della data per le elezioni dei componenti del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio Nazionale dei Biologi;
7) La determina n. 34, prot. n. 33/17 del 19.9.2017, del Commissario Straordinario, che ha disposto anch'essa il rinvio delle elezioni dei componenti del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio Nazionale dei Biologi;
8) La Determina n. 32 del 5.9.2017, del Commissario Straordinario, recante l'avviso di convocazione per le elezioni del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio Nazionale dei Biologi e la nomina dei componenti del seggio elettorale;
9) Il Decreto del Ministro della Salute del 23.3.2018, pubblicato in GU, Serie Generale del n. 129 del 6.06.2018, che ha istituito gli ordini territoriali dei biologi nonché di nomina dei Commissari Straordinari;
10) La (non conosciuta) nota del 22.3.2018 del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi, che ha indicato i nominativi dei Commissari Straordinari dei costituendi Ordini Territoriali dei Biologi, di cui al predetto Decreto Ministeriale.
NONCHÉ IN VIA INCIDENTALE
11) della sentenza del Consiglio Nazionale dei Biologi del 7.2.2019 cha ha deciso sul ricorso elettorale ex art. 22 L. n. 396/67, presentato dal Dott. AN AL e dal Dott. IO OS in data 13.12.2017 e avente ad oggetto l'annullamento dell'intera procedura elettorale, nella parte in cui non ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti eletti all'Ordine Nazionale dei Biologi.
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consiglio Nazionale dei Biologi e di Ordine Nazionale dei Biologi e di Ministero della Giustizia e di CE D'NA e di Ministero della Giustizia e di Ordine Nazionale dei Biologi;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di proposto dal ricorrente incidentale PI Sapia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 il dott. RO Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il giudizio posto all’attenzione del Collegio attiene alla procedura elettorale dei componenti del Consiglio dell’Ordine e del Consiglio Nazionale dei Biologi;
2. Con un primo ricorso, contraddistinto con il nrg° 10455/2017, i ricorrenti dott.ri AN AL, IO OS, RO CI, IC Di Martino, IC RD, IC LU Laurenti, IE GO, hanno impugnato il differimento della data delle elezioni disposto con Decreto del Ministro della Giustizia del 18 settembre 2017 e con determina n° 34/17 del 19 settembre 2017 del Commissario straordinario dell’Ordine nazionale dei Biologi, nonchè la Determina n° 32 del 5 settembre 2017, del Commissario Straordinario, recante l’avviso di convocazione per la procedura elettorale in questione;
2.1. Con il predetto gravame i ricorrenti si dolevano dell’assenza del presupposto legittimante per l’esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministro; della arrecata lesione all’autonomia regolamentare dell’ONB; dell’incompetenza del Ministro a disporre il rinvio delle elezioni, prerogativa del commissario straordinario; del difetto di istruttoria degli atti impugnati stante l’affermata non sussistenza delle circostanze che, sole, avrebbero potuto giustificare il rinvio delle elezioni;
3. Una seconda impugnativa, contraddistinta dal nrg n° 3525 del 2018, afferiva, invece, all’espletamento e all’esito delle predette operazioni elettorali;
3.1. I ricorrenti dottori AL e OS eccepivano il fatto che il procedimento elettorale fosse risultato viziato da irregolarità afferenti, in particolare, all’espletamento delle operazioni elettorali svoltesi senza pubblicità e trasparenza, in modo da impedire agli stessi candidati di poter accedere al seggio, nonché alla mancanza di verifiche sulle schede di voto giunte a mezzo posta in modalità spesso irrituali e “cumulative”;
3.2. Gli stessi, pertanto, al fine di proporre successivo ricorso in via amministrativa al CNB ex art. 22, Legge n. 396 del 24 maggio 1967, inoltravano all’Ordine Nazionale dei Biologi apposita istanza di accesso a tutti gli atti riguardanti il procedimento elettorale e le relative operazioni di scrutinio, senza ottenere però l’ostensione dei documenti richiesti nel termine previsto dalle disposizioni in materia di accesso. A ciò seguiva, pertanto, il ricorso per l’accesso agli atti definito in separata sede da questo TAR con il riconoscimento della pretesa ostensiva dei ricorrenti;
3.3. In data 13 dicembre 2017, acquisita la documentazione, veniva depositato il ricorso ex art. 22 Legge n. 396 del 24 maggio 1967, avverso il procedimento elettorale e la proclamazione dei relativi risultati;
3.4. Con il richiamato gravame nrg n° 3525 del 2018, notificato il 16 marzo 2018, i dott.ri AN AL e IO OS insorgevano avverso il silenzio inadempimento serbato dal Consiglio Nazionale dei Biologi sul ricorso giustiziale proposto per ottenere l’annullamento degli atti del procedimento elettorale in questione, conclusosi con i verbali di proclamazione degli eletti domandando, contestualmente, l’annullamento in via diretta dei predetti atti, tra i quali i Verbali pubblicati il 14 novembre 2017 e quello di “chiusura delle votazioni” del 28 ottobre 2017;
3.5. Con sentenza non definitiva di questo Tribunale n° 6957 del 22 giugno 2018, resa nell’ambito del citato giudizio nrg 3525/18 veniva statuito l’obbligo del Consiglio Nazionale dei Biologi di pronunciarsi sul ricorso in materia elettorale proposta dai ricorrenti;
3.6. In ottemperanza alla predetta statuizione, il ricorso amministrativo veniva definito in data 8 settembre 2019 dal Consiglio Nazionale dei Biologi con la reiezione della rimedio giustiziale intentato;
3.7. Avverso tale decisione i ricorrenti proponevano ulteriore gravame formulando motivi aggiunti impugnando, altresì, gli ulteriori atti oggetto della decisione del CNB sul ricorso amministrativo elettorale (in particolare, i verbali delle operazioni di voto e gran parte dei voti per corrispondenza, nonchè gli atti conseguenziali all’insediamento del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Biologi);
3.8. Costituitisi in giudizio nell’ambito di tale contenzioso anche i controinteressati Sen. Dott. CE D’NA e PI Sapia, risultati eletti (rispettivamente Presidente del ONB e componente del Direttivo) questi, con atto depositato il 15 maggio 2019, proponevano, altresì ricorso incidentale, dolendosi del fatto che il procedimento giustiziale nanti al Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Biologi si fosse svolto senza la partecipazione degli eletti al predetto Consiglio, fra i quali il Dott. Sapia ed il Pres. Sen. D’NA, così precludendo loro la possibilità di partecipare e controdedurre rispetto a censure che avrebbero potuto determinare, se accolte, il travolgimento dei risultati elettorali e dunque la loro elezione;
3.9. Con sentenza di questo TAR del 3 marzo 2020, n° 2802 veniva dichiarata l’improcedibilità del ricorso in ragione dell’omessa ottemperanza all’ordine di integrazione del contraddittorio impartito dalla Sezione, con l’ordinanza n. 4507 del 5 aprile 2019, a beneficio di tutti coloro che erano stati eletti componenti del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Biologi e del Consiglio Nazionale dei Biologi;
3.10. Con sentenza della Sezione Terza del CdS del 23.12.2021, n° 8570, veniva riformata la decisione di prime cure e rimessa la causa a questo Tribunale ex art. 105, comma 1 c.p.a. affinché fosse consentito il perfezionamento del contraddittorio “sulla scorta dell’ordine di integrazione in tal senso già emesso dal giudice di primo grado.”;
3.11. In data 25 gennaio 2022 veniva depositato dai ricorrenti il ricorso in riassunzione;
4. In entrambi i giudizi si costituivano le parti e i controinteressati depositando memorie;
5. Con Ordinanza 12.8.2022, n° 11159/2022, resa anch’essa nell’ambito del giudizio nrg n° 3525 del 2018, il Collegio avanzava richiesta al Presidente del TAR per la riunione del ricorso nrg 10455/2017 con quello di cui in trattazione e venivano disposti incombenti istruttori finalizzati all’acquisizione di pertinente documentazione dall’Ordine Nazionale dei Biologi e dal Consiglio Nazionale;
6. Con atto depositato il 12.12.2022, in pari data notificato, i ricorrenti, nel rilevare che, a decorrere dalla data del 4 dicembre 2022, l’Ordine Nazionale dei Biologi ha cessato di esistere ai sensi dell’art. 9, comma 3, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, risultando allo stato soppresso unitamente al relativo Albo nazionale, dichiaravano di rinunciare al ricorso nrg n° 3525 del 2018, per sopravvenuta carenza d’interesse, attesa la definitiva soppressione dell’ente inscindibilmente correlato al bene della vita oggetto del giudizio;
7. In occasione dell’udienza di merito, il legale di parte ricorrente ha altresì dichiarato l’intendimento degli assistiti di rinunziare anche al gravame nrg 10455/2017;
8. Il Collegio, nel prendere atto delle suddette dichiarazioni, rileva preliminarmente la sussistenza dei presupposti per disporre, ai sensi dell’art. 70 cpa, la riunione del ricorso nrg 3525/2018 a quello nrg 10455/2017, stante l’evidente connessione oggettiva degli atti impugnati afferenti al procedimento elettorale di cui all’epigrafe e la parziale identità soggettiva delle parti in causa;
9. Con riguardo ai predetti atti di rinuncia, osserva il Collegio che, con riguardo a quello afferente al ricorso nrg 3525/2018, questo, essendo stato reso in ossequio alle modalità e tempistiche di cui all’art. 84 cpa, non può che condurre, ai sensi dell’art. 35, co. 2, lett. c) c.p.a., alla declaratoria dell’estinzione del giudizio, mentre, avuto riguardo alla rinunzia manifestata in udienza relativa al giudizio nrg. 10455/2017, quest’ultima – pur non essendo stata notificata alla controparte- può considerarsi, ai sensi dell’art. 84 comma 4 cpa, come un’inequivoca manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente ad una pronuncia di merito, con conseguente declaratoria d’improcedibilità del ricorso;
10. La pronuncia in rito e la particolarità del contenzioso giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi, siccome riuniti, dichiara l’estinzione del giudizio nrg 3525/2018 per rinuncia e l’improcedibilità del ricorso nrg. 10455/2017 per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Alfonso Graziano, Presidente FF
Chiara Cavallari, Referendario
RO Montixi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO Montixi | Alfonso Graziano |
IL SEGRETARIO