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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 22/11/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 432/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 432/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LORENZO Parte_1 P.IVA_1 PITTALUGA, elettivamente domiciliato in CORSO FRANCIA, N. 80, TORINO, presso il difensore avv. LORENZO PITTALUGA OPPONENTE contro
CO. (C.F. ), Parte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. GLORIA SCARPELLINI, elettivamente domiciliato in VIA QUINTO BUCCI, N. 51, CESENA, presso il difensore avv. GLORIA SCARPELLINI
OPPOSTO
COCLUSIONI
Parte opposta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 9.09.2025, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejiectis: in via preliminare - confermare la provvisoria esecutorietà del decreto Ingiuntivo n. 6/2024 (R.G. 3354/23) emesso dal Tribunale di Forlì, Dott.ssa Maria Cecilia Branca, in quanto l'opposizione non è fondata né su prova scritta né di pronta soluzione e le somme richieste risultano incontestate per tutti i motivi esposti e inoltre riconosciute nelle scritture di accollo del debito e di riconoscimento dello stesso e prodotte al doc. 1 e 19 del fascicolo monitorio. Nel merito ed in via principale - respingere le richieste formulate nell'atto di opposizione proposto dalla Società in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, in quanto assolutamente infondate sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi sopra esposti e pertanto, - accertare e dichiarare che le somme richieste sia per capitale, sia per interessi nel ricorso per decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo e pedissequo atto di precetto qui opposto sono dovute a favore del in persona del legale rappresentante pro- tempore, e pertanto - CP_1 CP_2 confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 6/2024 – R.G.N. 3354/2023 decurtando dalla sola sorte la somma di €. 21.200,00 versata da parte opponente nelle more del giudizio ed imputabile alla sola presente causa e non anche alla causa avanti codesto Tribunale e portante l'R.G. 642/2024; - respingere anche la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno richiesta da parte opponente nella somma di €. 50.000,00 e/o della somma maggiore e/o minore richiesta in quanto infondata sia in fatto che in diritto per tutti i motivi sopra esposti oltre che non provata, inoltre - pagina 1 di 8 respingere la richiesta di condanna della convenuta al pagamento della somma di €. 60.587,59 in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto oltre che assolutamente non dovuta e - condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento a Controparte_3 favore di in persona del legale rappresentante pro-tempore, per lite temeraria ex CP_1 CP_2 art. 96 c.p.c. con pagamento della somma che verrà ritenuta congrua secondo giustizia. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di procedura, spese generali, IVA e CPA come per legge. Si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori come richiesti nelle memorie ex art. 183 c.p.c., comma 6°, n. 2 e n. 3 regolarmente depositare”. Parte opponente costituita non ha depositato nel termine perentorio assegnato (11.06.2025) le proprie note scritte di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 189 c.p.c., ma ha successivamente depositato comparsa conclusionale e memoria di replica, dovendo comunque intendersi che la medesima parte opponente non abbia abbandonato ma in ogni caso insistito per l'accoglimento delle conclusioni ritualmente formulate in atto di citazione in opposizione depositato in data 22.02.2024 (cfr. Cass. 26523 del 20.11.2020 e Cass. n. 5018 del 4.03.2014 pronunciate con specifico riferimento al rito previgente, ma applicabili estensivamente al caso di specie), ovvero: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della suestesa opposizione, per tutti i motivi esposti e/o per ogni altro motivo che si appaleserà equo e di giustizia: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, Previa in ogni caso la revoca del decreto ingiuntivo emesso, Previo accoglimento dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà, nonchè, ove l'esecuzione sia già in essere al momento della decisione, della provvisoria esecuzione, del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione è basata su eccezioni documentali e/o di pronta soluzione come in narrativa, nonchè sussistono i gravi motivi previsti dall'art. 649 cpc IN VIA PRINCIPALE 1. NEL MERITO, dichiarare nullo ed illegittimo e/o annullare e/o revocare, con ogni miglior formula, il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, improponibile, carente nei presupposti di emissione, nonché del tutto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
2. NEL MERITO accertare e dichiarare l'inadempimento del Contir, per come eccepito in narrativa;
3. NEL MERITO condannare controparte a rendere il conto delle prestazioni ad essa affidate in virtù del contratto intercorso, in particolare con riferimento alle tariffe applicate per il calcolo delle somme a proprio credito e delle somme retrocesse all'opponente a titolo di sconto previa, ove del caso, nomina di CTU 4. NEL MERITO accertare, in ogni caso, l'insussistenza del presunto credito vantato da controparte ovvero che l'opponente nulla devono alla opposta per CP_4 le causali in narrativa per l'effetto rigettare le pretese della convenuta opposta;
IN VIA SUBORDINATA 5. nell'ipotesi di non accoglimento delle domande formulate in via principale, previo esperimento di CTU contabile, per l'effetto condannare al pagamento della minor somma l'opponente, previa in ogni caso revoca del decreto ingiuntivo opposto. IN VIA RICOVENZIONALE 6. Condannare la convenuta opposta al risarcimento dei danni patiti da a causa Parte_1 della sospensione unilaterale ed ingiustificata delle prestazioni e del mancato rendiconto, quantificabile nella misura di € 50.000 ovvero nella somma veriore accertanda 7. Condannare la convenuta opposta al pagamento, in favore della della somma totale di € Parte_1
60.587,59 o veriore accertanda per le causali di cui in narrativa Il tutto, compensando con l'eventuale credito accertato in favore di controparte. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato”.
COCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato, (di seguito anche senza Parte_1 indicazione del tipo sociale) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6/2024, con cui il Tribunale di Forlì, su ricorso di CO. (di seguito anche senza indicazione del tipo sociale CP_2
o anche solo consorzio), ingiungeva il pagamento di euro 68.786,22, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale somma – residua – dovuta in ragione del riconoscimento di debito pagina 2 di 8 sottoscritto da per accollo di debito maturato da Tark s.r.l. nei confronti dell'odierna Parte_1 società opposta, di cui alle fatture emesse tra il mese di febbraio 2019 e il mese di febbraio 2020 per servizi legati ai pedaggi autostradali forniti dal consorzio. Preliminarmente, dava atto di aver aderito al consorzio opposto in data Parte_1 21.02.2020 e, alla luce delle vicende intercorse durante il predetto rapporto contrattuale, eccepiva l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto e del presunto credito vantato nei propri confronti da Contr Con
. , essendosi quest'ultima resa inadempiente. In particolare, parte opponente deduceva come parte opposta avesse applicato Parte_1 corrispettivi basati su tariffe calcolate arbitrariamente, con l'indicazione di voci di costo non pattuite contrattualmente, non avesse applicato la scontistica prevista, non avesse inviato le note di credito relative agli sconti sulle tariffe autostradali, nonché avesse indebitamente trattenuto la cauzione versata al momento della sottoscrizione della scrittura privata, la quale avrebbe dovuto invece essere restituita a fronte della conclusione del rapporto contrattuale in essere fra le parti in data 20.08.2022. Con Inoltre, si doleva inoltre del fatto che avesse disposto, nel mese di luglio Parte_1 CP_1
2022, un blocco arbitrario e unilaterale dei servizi, avendo disattivato tutti i Telepass intestati all'odierna società opponente, con preavviso di un solo giorno lavorativo e a fronte di un proprio presunto ed irrilevante inadempimento. Da ultimo e in via riconvenzionale, per le ragioni suddette, parte opponente formulava richiesta di risarcimento del danno e di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2.05.2024, si costituiva il CP_5 Con
, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito in fatto e in diritto.
[...] Preliminarmente, parte opposta ribadiva la fondatezza della propria pretesa creditoria, evidenziando come la società Tark s.r.l. avesse usufruito dei servizi telepass erogati dal consorzio – oggetto di accollo da parte di – e come non fosse mai stata sollevata alcuna contestazione nel Parte_1 corso del rapporto fra le due società. Con Inoltre, evidenziava come i presunti danni ex adverso lamentati non fossero attinenti con CP_1 l'accollo di debito oggetto di causa, bensì inerenti al rapporto instaurato fra il e CP_5 [...]
. In ogni caso, parte opposta contestava specificamente le eccezioni avversarie, dando atto di Pt_1 aver correttamente emesso le dovute note di credito degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore di
[...]
, poi andate a decurtazione del debito di quest'ultima, nonché dando atto di come, invece, il Pt_1 deposito cauzionale di euro 39.863,28 era stato trasferito da Tark s.r.l. a favore di al Parte_1 momento dell'accollo del debito. Parimenti, parte opposta evidenziava come il “blocco dei servizi” dalla stessa operato a carico di veniva effettuato con congruo preavviso ed a seguito del protratto mancato pagamento Parte_1 di fatture emesse a carico della stessa parte opponente, dunque non già a seguito del mancato pagamento dell'accollo di debito;
evidenziava, altresì, come una tale possibilità fosse espressamente prevista dal contratto in essere fra le parti contraenti. Con Da ultimo, CO. contestava la richiesta di risarcimento del danno avversaria, affermando la mancata sussistenza di alcun inadempimento in capo alla stessa. Con decreto ex art. 171 bis, comma 3, c.p.c. depositato in data 4.05.2024, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio fra le parti, il giudice differiva la data della prima udienza al giorno 17.09.2024 e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c..
Le parti provvedevano poi al deposito delle rispettive memorie integrative. All'udienza del 17.09.2024, all'esito di ampio e preliminare tentativo obbligatorio di conciliazione, il giudice prendeva atto della distanza – allo stato non superabile – tra le posizioni delle parti, rilevando l'impossibilità per le stesse di concludere un accordo conciliativo;
di seguito, i difensori delle parti si riportavano integralmente ai propri atti difensivi, contestando quelli avversari e insistendo parte opponente nella propria istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c., cui si opponeva parte opposta.
pagina 3 di 8 Con ordinanza del 22.09.2024, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il giudice rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione formulata da parte opponente, non ammetteva le istanze istruttorie richieste dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, nonché dato atto della necessità di dare prioritaria definizione alle cause di iscrizione a ruolo più risalente (anni 2021 e 2022) e del protrarsi del proprio impegno presso la sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio, fissava per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c. l'udienza del 10.09.2025, assegnando a ritroso i termini perentori di cui all'art. 189, comma 1, c.p.c. per il deposito delle note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che le parti provvedevano poi a depositare. All'udienza del 10.09.2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 22.09.2024, visto l'art. 189 c.p.c., il giudice con ordinanza del 12.09.2025 tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.
***
L'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 6/2024 è Parte_1 infondata e, pertanto, dovrà essere rigettata per tutte le ragioni di seguito esposte;
parimenti infondate risultano, inoltre, le domande riconvenzionali avanzate da nei confronti del Parte_1
che dovranno essere rigettate per tutte le seguenti ragioni. CP_5 CP_2
1. In merito alla prova del credito azionato in sede monitoria, nonché alle domande formulate in via riconvenzionale e alle eccezioni sollevate da parte opponente 1.1 Innanzitutto ed in via generale ai fini del decidere, è necessario ricordare che, come noto e per pacifica giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del 20.01.2015). Parimenti, sempre in via preliminare, occorre richiamare i seguenti principi giuridici generali, applicabili al caso di specie. Da un lato, si ricorda che le circostanze non specificamente contestate dalle parti, costituiscono circostanze fattuali pacifiche che devono essere poste a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c. e, dall'altro lato, che “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. ex multis Cass. n. 17889 del 27.08.2020). Ciò doverosamente premesso, nella specie, si deve rilevare come debbano considerarsi circostanze fattuali pacifiche e non in contestazione fra le parti ai sensi dell'art. 115 c.p.c. in relazione al thema decidendum quelle relative alla sottoscrizione, da parte dell'odierna società opponente
[...]
, di duplici scritture private di riconoscimento di debito in favore del Pt_1 Controparte_6 Tali assorbenti circostanze, oltre a non essere state smentite dall'odierna parte opponente, rappresentano l'univoca manifestazione di volontà della parte contraente e si fondano su una duplice e convergente prova scritta. Per un verso, risulta prodotta in atti scrittura privata datata 11.02.2020 - non disconosciuta ai sensi dell'art. 214 c.p.c. in questa sede dallo stesso sottoscrittore opponente -, nella quale, richiamata testualmente la puntuale fonte creditizia (fatture emesse da IR nei confronti del consorziato CP_1 Tark s.r.l. fino al 8 febbraio 2020), dichiarava di accollarsi il debito di originari e Parte_1 Con complessivi euro 165.894,98 maturato dal terzo Tark s.r.l. nei confronti dell'odierna opposta CP_1 e di impegnarsi a corrispondere la predetta somma mediante modalità espressamente definite, ovvero in parte mediante assegni bancari ed in parte mediante rate mensili (cfr. doc. n. 1 del fascicolo monitorio). Per altro verso, parimenti prodotta in atti e non formalmente disconosciuta è la successiva scrittura privata datata 25.03.2021 nell'ambito della quale, “riportandosi integralmente a quanto pattuito tra le pagina 4 di 8 parti con scrittura dell'11.02.2020” – dunque, con richiamo espresso alla precedente manifestazione di volontà - parte opponente si riconosceva nuovamente debitrice dell'odierna opposta Parte_1 CO.TIR del minor importo residuo pari ad euro 86.688,62 e manifestava, altresì, la propria intenzione di “definire il pagamento del proprio debito mediante rateizzazione a partire da Maggio 2021” (cfr. doc. n. 19 del fascicolo monitorio). Inoltre, preme evidenziare, in via analogamente dirimente, che costituisce circostanza fattuale parimenti non in contestazione, quella relativa alla corresponsione mediante sei bonifici bancari Con effettuati ante causam, ad opera di in favore di , della somma di euro Parte_1 CP_1 18.000,00 a titolo di acconto sulla somma di cui al riconoscimento di debito sottoscritto in data 25.03.2021 (cfr. Cass. n. 7820 del 27.03.2017).
1.2 Contenendo tali pacifiche scritture private indubbi e duplici riconoscimenti titolati di debito, occorre poi richiamare, con specifico riferimento al caso di specie, l'art. 1988 c.c. rubricato “promessa di pagamento e ricognizione di debito” e che, come noto, prevede che “la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”. Inoltre, a tale proposito, si ritiene opportuno riportare una recente e condivisibile pronuncia della Corte di Cassazione, la quale ha statuito che “il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà” (cfr. Cass. n. 22948 del 20.08.2024), nonché più in generale il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità nell'affermare che “la promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento” (cfr. Cass. n. 2091 del 25.01.2022 e Cass. n. 20689 del 13.10.2016) e ancora che “la promessa di pagamento ha il solo effetto di sollevare il promissario dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e deve essere, oltre che esistente, valido. Ne consegue che essa è priva di effetti se si accerti giudizialmente che il rapporto non è sorto, è invalido o si è estinto” (cfr. Cass. n. 21098 del 16.09.2013). Tutto ciò doverosamente premesso in diritto, dalla lettura tanto della scrittura privata datata 11.02.2020, quanto della scrittura privata datata 25.03.2021, emerge senza dubbio non già solo la consapevolezza dell'esistenza e della natura del debito – originariamente facente capo alla società consorziata Tark s.r.l. –, bensì anche un'evidente intenzione ricognitiva, essendo dal debitore
[...]
esplicitata la propria volontà di accollarsi il debito del terzo, debitamente titolato, nonché Pt_1 l'assunzione del proprio obbligo restitutorio (cfr. doc. nn. 1 e 19 del fascicolo monitorio). Con In aggiunta, si rileva come, seppur il destinatario della promessa di pagamento CO. risulti dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale sotteso al duplice riconoscimento di debito titolato azionato in sede monitoria, parte opposta abbia comunque di fatto fornito idonea prova in tal senso, avendo fatture emesse dal 2019 al 2020 a carico della società consorziata Tark s.r.l. per i servizi di pedaggio autostradale resi (cfr. doc. nn. 3 – 15 del fascicolo pagina 5 di 8 monitorio), nonché estratti delle scritture contabili degli anni 2019 e 2020 autenticati da Notaio (cfr. doc. nn. 16 e 17 del fascicolo monitorio).
1.3 Ciò posto, occorre a questo punto verificare se il debitore dichiarante abbia Parte_1 idoneamente fornito, nel corso del presente giudizio, prova contraria ovvero abbia dimostrato l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale sotteso. Nello svolgimento delle proprie difese, parte opponente – si ribadisce – non ha provveduto a contestare e/o a disconoscere formalmente tali scritture private e neppure a metterne in discussione la validità, bensì si è limitata, da un lato, ad avanzare doglianze in ordine al rapporto contrattuale intercorso fra e il , pertanto estranee al rapporto fondamentale sotteso e oggetto delle Parte_1 CP_5 predette scritture private per cui è causa e, d'altro lato, ad eccepire unicamente l'erroneo calcolo del Con credito ancora dovuto da al , non avendo quest'ultima scorporato Parte_1 CP_5 dall'ammontare complessivo del dovuto la cauzione versata da . Parte_1 Sul punto, preme evidenziare come parimenti tale questione relativa al deposito cauzionale sia oggetto di separato rapporto sostanziale rispetto a quello oggetto di riconoscimento di debito / accollo di debito di Tark s.r.l.. In particolare, dalla scrittura privata datata 11.02.2020, emerge come il credito originariamente in capo a Tark s.r.l. di euro 39.863,28 a titolo di deposito cauzionale sia stato ceduto a
(cfr. pagg. 2 e 3 doc. n. 1 del fascicolo monitorio) e come la stessa lo Parte_1 Parte_1 abbia già conteggiato nella contabilità relativa al rapporto dare – avere tra le parti (cfr. doc. n. 37 di parte opposta – non specificamente contestata dall'odierno opponente) nell'ambito del distinto rapporto Con contrattuale in essere fra la nuova consorziata e il di cui al Parte_1 CP_5 contratto stipulato tra le predette parti contraenti in data 21.02.2020 (cfr. doc. n. 24 di parte opposta). Dunque, ferma la validità delle due scritture private di riconoscimento titolato di debito, è certamente emerso in atti che parte opponente non abbia onorato l'impegno restitutorio Parte_1 assunto, in accollo, in favore del Controparte_6
Per un verso, il debitore non ha allegato in maniera specifica – e nemmeno conseguentemente provato
– di aver onorato i pagamenti concordati in sede di ricognizione di debito (ad eccezione dell'importo complessivo pari ad euro 18.000,00 restituiti per esplicita ammissione del creditore opposto). Per altro verso, non sussiste nemmeno prova che le parti contraenti abbiano eventualmente differito e/o prorogato il termine originariamente pattuito per l'adempimento dell'obbligazione restitutoria assunta, termine che dunque risulta scaduto senza che la parte vi abbia adempiuto (cfr. punto 5 pag. 2 doc. n. 19 del fascicolo monitorio). Con Pertanto e per tutte le predette ragioni, mentre il creditore CO. ha fornito idonea prova del credito azionato in sede monitoria e la certezza, l'esigibilità e la liquidità dello stesso, invero il debitore non ha dimostrato né che il rapporto sottostante alle dichiarazioni titolate di Parte_1 riconoscimento di debito non sia sorto, sia invalido o si sia estinto, né alcun altro fatto modificativo, impeditivo e/o estintivo dell'altrui pretesa creditoria. 1.4 Da ultimo, si rileva altresì, come, sempre per esplicita ammissione del creditore, CP_5 parte opponente abbia, nelle more del giudizio, provveduto a versare in favore di Parte_1 Con
la somma complessiva di euro 21.200,00, imputabile al rapporto oggetto di causa. CP_1
Conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto dovrà essere revocato e il debitore condannato al pagamento, in favore del , della differenza risultante fra l'ammontare oggetto dell'originaria CP_5 ingiunzione di pagamento e la somma nelle more restituita al da . CP_5 Parte_1
2. In merito alle domande formulate in via riconvenzionale e alle ulteriori eccezioni sollevate da parte opponente Accertata la fondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria, nei limiti e per le ragioni in precedenza descritte, occorre passare all'analisi delle doglianze dispiegate dal debitore
, oggetto delle domande riconvenzionali tempestivamente formulate da quest'ultima. Parte_1 Nel proporre opposizione, ha eccepito plurimi inadempimenti in capo al Parte_1 CP_5 IR, riguardanti presunti ritardi, importi privi di giustificazione, tariffe applicate arbitrariamente,
[...]
pagina 6 di 8 nonché un blocco arbitrario dei mezzi unilateralmente disposto dal , con un solo giorno di CP_5 preavviso, a fronte di un irrilevante inadempimento della società opponente. A tale ultimo proposito, dava inoltre atto di aver subito ingenti danni, quantificati in Parte_1 euro 50.000,00, avendo dovuto fermare i propri mezzi per diversi giorni in ragione del dedotto
“improvviso” blocco dei Telepass disposto da CP_6 Inoltre, deduceva vantare un controcredito nei confronti dell'odierna opposta pari ad Parte_1 euro 60.587,59, come risultante dalla nota di credito di euro 20.724,31 non scontata e dall'importo di cui al deposito cauzionale non restituito di euro 39.863,28.
Orbene, alla luce delle complessive risultanze emerse nel corso dell'istruttoria espletata, tali domande riconvenzionali non possono trovare in questa sede accoglimento, in primo luogo, non essendo dipendenti dallo specifico rapporto contrattuale oggetto di causa, derivante dall'accollo di debito posto in essere da di cui alle scritture private di riconoscimento titolato di debito Parte_1 sottoscritte dalle odierne parti in causa in data 11.02.2020 (cfr. doc. n. 1 del fascicolo monitorio) e in data 25.03.2021 (cfr. doc. n. 19 del fascicolo monitorio). Infatti, l'oggetto delle doglianze avanzate in questa sede da parte opponente è del tutto ultroneo e non è rappresentato da danni relativi al rapporto contrattuale in essere fra IR e Tark s.r.l. – in cui debito residuo è stato oggetto di accollo (e, CP_1 dunque, di riconoscimento di debito) -, bensì riguarda pretesi inadempimenti del nell'ambito CP_5 dell'autonomo e diretto rapporto contrattuale in essere fra e IR (cfr. doc. n. 2 Parte_1 CP_1 parte opponente – adesione dell'odierna parte opponente al in data 21.02.2020). CP_5
In secondo luogo ed in via in ogni caso assorbente, si deve poi rilevare come il dedotto controcredito vantato da e i danni asseritamente patiti da quest'ultima non siano stati adeguatamente Parte_1 provati in questa sede dall'odierna parte opponente trattandosi, con specifico riferimento alla domanda di risarcimento del danno, di generiche deduzioni sprovviste di prove a sostegno, non sufficienti ai fini dello stringente accertamento relativo all'esatta prova dell'an del danno subito – inadempimento della controparte rispetto alle obbligazioni contrattualmente assunte e univoco nesso di causalità tra l'inadempimento e il pregiudizio economico lamentato -, né tantomeno in relazione all'entità di un effettivo e specifico pregiudizio subito dal consorziato , già inadempiente nei confronti Parte_1 del . Quanto all'inammissibilità delle istanze istruttorie orali formulate dalla medesima parte CP_5 opponente, si richiama integralmente quanto già rilevato nell'ordinanza istruttoria del 22.09.2024.
3. In merito alle spese di lite e alla responsabilità aggravata di parte opponente ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiesta da parte opposta 3.1 Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in base al valore della controversia, come indicato in dispositivo, nei valori medi per tutte le fasi, ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria che viene liquidata nei minimi, in quanto si è limitata al deposito delle sole memorie istruttorie, senza necessità di compiere ulteriori accertamenti. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla soccombenza di parte Parte_1 come meglio chiarito nei precedenti paragrafi di motivazione, tanto con riferimento alla pretesa creditoria azionata con ricorso per decreto ingiuntivo, quanto con riferimento alle domande a propria volta proposte in via riconvenzionale nei confronti di parte opposta. 3.2 Per quanto riguarda, da ultimo, la domanda formulata da parte oppostaa di condanna di parte opponente per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. non si ravvisano gli estremi per una pronuncia in tal senso, in quanto ne mancano in ogni caso gli elementi costitutivi di natura soggettiva della mala fede o della colpa grave quale indice di una condotta difensiva pagina 7 di 8 oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo (cfr. Cass. S.U. n. 22405 del 13.09.2018, Cass. n. 90812 del 18.11.2019 e più di recente Cass. n. 20018 del 24.09.2020), anche tenuto conto della necessità di risolvere plurime e controverse questioni giuridiche sollevate reciprocamente dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 432/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'opposizione proposta da nei confronti di per le Parte_1 CP_1 CP_2 ragioni di cui in motivazione.
2. ACCERTA E DICHIARA che nelle more del presente giudizio di opposizione parte opposta CO. ha ricevuto ed incassato a titolo di acconto sulla maggior somma dovuta, CP_2 l'importo in linea capitale pari ad euro 21.200,00 versata da parte opponente Parte_1
3. REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 6/2024 nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione.
4. CODANNA, per l'effetto, parte opponente al pagamento a favore di parte Parte_1 opposta CO. dell'importo residuo, rimasto insoluto, pari ad euro 47.586,22, oltre CP_2 interessi di cui agli artt. 4 e 5 d. lgs. 231/2002 dalla data del 11.02.2020 sino alla data della proposizione della domanda giudiziale, nonché interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.p.c. dalla data della proposizione della domanda giudiziale sino all'effettivo saldo.
5. RIGETTA le domande riconvenzionali formulate da parte opponente nei Parte_1 confronti di parte opposta CO. per le ragioni di cui in motivazione. CP_2
6. CODANNA parte opponente al pagamento a favore di parte opposta Parte_1 CO. delle spese di lite, anche relative al procedimento monitorio, che si liquidano in CP_2 complessivi euro 12.638,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine, IVA e CPA sull'imponibile come per legge.
Forlì, 22 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 432/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LORENZO Parte_1 P.IVA_1 PITTALUGA, elettivamente domiciliato in CORSO FRANCIA, N. 80, TORINO, presso il difensore avv. LORENZO PITTALUGA OPPONENTE contro
CO. (C.F. ), Parte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. GLORIA SCARPELLINI, elettivamente domiciliato in VIA QUINTO BUCCI, N. 51, CESENA, presso il difensore avv. GLORIA SCARPELLINI
OPPOSTO
COCLUSIONI
Parte opposta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 9.09.2025, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejiectis: in via preliminare - confermare la provvisoria esecutorietà del decreto Ingiuntivo n. 6/2024 (R.G. 3354/23) emesso dal Tribunale di Forlì, Dott.ssa Maria Cecilia Branca, in quanto l'opposizione non è fondata né su prova scritta né di pronta soluzione e le somme richieste risultano incontestate per tutti i motivi esposti e inoltre riconosciute nelle scritture di accollo del debito e di riconoscimento dello stesso e prodotte al doc. 1 e 19 del fascicolo monitorio. Nel merito ed in via principale - respingere le richieste formulate nell'atto di opposizione proposto dalla Società in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, in quanto assolutamente infondate sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi sopra esposti e pertanto, - accertare e dichiarare che le somme richieste sia per capitale, sia per interessi nel ricorso per decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo e pedissequo atto di precetto qui opposto sono dovute a favore del in persona del legale rappresentante pro- tempore, e pertanto - CP_1 CP_2 confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 6/2024 – R.G.N. 3354/2023 decurtando dalla sola sorte la somma di €. 21.200,00 versata da parte opponente nelle more del giudizio ed imputabile alla sola presente causa e non anche alla causa avanti codesto Tribunale e portante l'R.G. 642/2024; - respingere anche la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno richiesta da parte opponente nella somma di €. 50.000,00 e/o della somma maggiore e/o minore richiesta in quanto infondata sia in fatto che in diritto per tutti i motivi sopra esposti oltre che non provata, inoltre - pagina 1 di 8 respingere la richiesta di condanna della convenuta al pagamento della somma di €. 60.587,59 in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto oltre che assolutamente non dovuta e - condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento a Controparte_3 favore di in persona del legale rappresentante pro-tempore, per lite temeraria ex CP_1 CP_2 art. 96 c.p.c. con pagamento della somma che verrà ritenuta congrua secondo giustizia. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di procedura, spese generali, IVA e CPA come per legge. Si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori come richiesti nelle memorie ex art. 183 c.p.c., comma 6°, n. 2 e n. 3 regolarmente depositare”. Parte opponente costituita non ha depositato nel termine perentorio assegnato (11.06.2025) le proprie note scritte di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 189 c.p.c., ma ha successivamente depositato comparsa conclusionale e memoria di replica, dovendo comunque intendersi che la medesima parte opponente non abbia abbandonato ma in ogni caso insistito per l'accoglimento delle conclusioni ritualmente formulate in atto di citazione in opposizione depositato in data 22.02.2024 (cfr. Cass. 26523 del 20.11.2020 e Cass. n. 5018 del 4.03.2014 pronunciate con specifico riferimento al rito previgente, ma applicabili estensivamente al caso di specie), ovvero: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della suestesa opposizione, per tutti i motivi esposti e/o per ogni altro motivo che si appaleserà equo e di giustizia: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, Previa in ogni caso la revoca del decreto ingiuntivo emesso, Previo accoglimento dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà, nonchè, ove l'esecuzione sia già in essere al momento della decisione, della provvisoria esecuzione, del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione è basata su eccezioni documentali e/o di pronta soluzione come in narrativa, nonchè sussistono i gravi motivi previsti dall'art. 649 cpc IN VIA PRINCIPALE 1. NEL MERITO, dichiarare nullo ed illegittimo e/o annullare e/o revocare, con ogni miglior formula, il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, improponibile, carente nei presupposti di emissione, nonché del tutto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
2. NEL MERITO accertare e dichiarare l'inadempimento del Contir, per come eccepito in narrativa;
3. NEL MERITO condannare controparte a rendere il conto delle prestazioni ad essa affidate in virtù del contratto intercorso, in particolare con riferimento alle tariffe applicate per il calcolo delle somme a proprio credito e delle somme retrocesse all'opponente a titolo di sconto previa, ove del caso, nomina di CTU 4. NEL MERITO accertare, in ogni caso, l'insussistenza del presunto credito vantato da controparte ovvero che l'opponente nulla devono alla opposta per CP_4 le causali in narrativa per l'effetto rigettare le pretese della convenuta opposta;
IN VIA SUBORDINATA 5. nell'ipotesi di non accoglimento delle domande formulate in via principale, previo esperimento di CTU contabile, per l'effetto condannare al pagamento della minor somma l'opponente, previa in ogni caso revoca del decreto ingiuntivo opposto. IN VIA RICOVENZIONALE 6. Condannare la convenuta opposta al risarcimento dei danni patiti da a causa Parte_1 della sospensione unilaterale ed ingiustificata delle prestazioni e del mancato rendiconto, quantificabile nella misura di € 50.000 ovvero nella somma veriore accertanda 7. Condannare la convenuta opposta al pagamento, in favore della della somma totale di € Parte_1
60.587,59 o veriore accertanda per le causali di cui in narrativa Il tutto, compensando con l'eventuale credito accertato in favore di controparte. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato”.
COCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato, (di seguito anche senza Parte_1 indicazione del tipo sociale) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6/2024, con cui il Tribunale di Forlì, su ricorso di CO. (di seguito anche senza indicazione del tipo sociale CP_2
o anche solo consorzio), ingiungeva il pagamento di euro 68.786,22, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale somma – residua – dovuta in ragione del riconoscimento di debito pagina 2 di 8 sottoscritto da per accollo di debito maturato da Tark s.r.l. nei confronti dell'odierna Parte_1 società opposta, di cui alle fatture emesse tra il mese di febbraio 2019 e il mese di febbraio 2020 per servizi legati ai pedaggi autostradali forniti dal consorzio. Preliminarmente, dava atto di aver aderito al consorzio opposto in data Parte_1 21.02.2020 e, alla luce delle vicende intercorse durante il predetto rapporto contrattuale, eccepiva l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto e del presunto credito vantato nei propri confronti da Contr Con
. , essendosi quest'ultima resa inadempiente. In particolare, parte opponente deduceva come parte opposta avesse applicato Parte_1 corrispettivi basati su tariffe calcolate arbitrariamente, con l'indicazione di voci di costo non pattuite contrattualmente, non avesse applicato la scontistica prevista, non avesse inviato le note di credito relative agli sconti sulle tariffe autostradali, nonché avesse indebitamente trattenuto la cauzione versata al momento della sottoscrizione della scrittura privata, la quale avrebbe dovuto invece essere restituita a fronte della conclusione del rapporto contrattuale in essere fra le parti in data 20.08.2022. Con Inoltre, si doleva inoltre del fatto che avesse disposto, nel mese di luglio Parte_1 CP_1
2022, un blocco arbitrario e unilaterale dei servizi, avendo disattivato tutti i Telepass intestati all'odierna società opponente, con preavviso di un solo giorno lavorativo e a fronte di un proprio presunto ed irrilevante inadempimento. Da ultimo e in via riconvenzionale, per le ragioni suddette, parte opponente formulava richiesta di risarcimento del danno e di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2.05.2024, si costituiva il CP_5 Con
, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito in fatto e in diritto.
[...] Preliminarmente, parte opposta ribadiva la fondatezza della propria pretesa creditoria, evidenziando come la società Tark s.r.l. avesse usufruito dei servizi telepass erogati dal consorzio – oggetto di accollo da parte di – e come non fosse mai stata sollevata alcuna contestazione nel Parte_1 corso del rapporto fra le due società. Con Inoltre, evidenziava come i presunti danni ex adverso lamentati non fossero attinenti con CP_1 l'accollo di debito oggetto di causa, bensì inerenti al rapporto instaurato fra il e CP_5 [...]
. In ogni caso, parte opposta contestava specificamente le eccezioni avversarie, dando atto di Pt_1 aver correttamente emesso le dovute note di credito degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore di
[...]
, poi andate a decurtazione del debito di quest'ultima, nonché dando atto di come, invece, il Pt_1 deposito cauzionale di euro 39.863,28 era stato trasferito da Tark s.r.l. a favore di al Parte_1 momento dell'accollo del debito. Parimenti, parte opposta evidenziava come il “blocco dei servizi” dalla stessa operato a carico di veniva effettuato con congruo preavviso ed a seguito del protratto mancato pagamento Parte_1 di fatture emesse a carico della stessa parte opponente, dunque non già a seguito del mancato pagamento dell'accollo di debito;
evidenziava, altresì, come una tale possibilità fosse espressamente prevista dal contratto in essere fra le parti contraenti. Con Da ultimo, CO. contestava la richiesta di risarcimento del danno avversaria, affermando la mancata sussistenza di alcun inadempimento in capo alla stessa. Con decreto ex art. 171 bis, comma 3, c.p.c. depositato in data 4.05.2024, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio fra le parti, il giudice differiva la data della prima udienza al giorno 17.09.2024 e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c..
Le parti provvedevano poi al deposito delle rispettive memorie integrative. All'udienza del 17.09.2024, all'esito di ampio e preliminare tentativo obbligatorio di conciliazione, il giudice prendeva atto della distanza – allo stato non superabile – tra le posizioni delle parti, rilevando l'impossibilità per le stesse di concludere un accordo conciliativo;
di seguito, i difensori delle parti si riportavano integralmente ai propri atti difensivi, contestando quelli avversari e insistendo parte opponente nella propria istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c., cui si opponeva parte opposta.
pagina 3 di 8 Con ordinanza del 22.09.2024, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il giudice rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione formulata da parte opponente, non ammetteva le istanze istruttorie richieste dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, nonché dato atto della necessità di dare prioritaria definizione alle cause di iscrizione a ruolo più risalente (anni 2021 e 2022) e del protrarsi del proprio impegno presso la sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio, fissava per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c. l'udienza del 10.09.2025, assegnando a ritroso i termini perentori di cui all'art. 189, comma 1, c.p.c. per il deposito delle note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che le parti provvedevano poi a depositare. All'udienza del 10.09.2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 22.09.2024, visto l'art. 189 c.p.c., il giudice con ordinanza del 12.09.2025 tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.
***
L'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 6/2024 è Parte_1 infondata e, pertanto, dovrà essere rigettata per tutte le ragioni di seguito esposte;
parimenti infondate risultano, inoltre, le domande riconvenzionali avanzate da nei confronti del Parte_1
che dovranno essere rigettate per tutte le seguenti ragioni. CP_5 CP_2
1. In merito alla prova del credito azionato in sede monitoria, nonché alle domande formulate in via riconvenzionale e alle eccezioni sollevate da parte opponente 1.1 Innanzitutto ed in via generale ai fini del decidere, è necessario ricordare che, come noto e per pacifica giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del 20.01.2015). Parimenti, sempre in via preliminare, occorre richiamare i seguenti principi giuridici generali, applicabili al caso di specie. Da un lato, si ricorda che le circostanze non specificamente contestate dalle parti, costituiscono circostanze fattuali pacifiche che devono essere poste a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c. e, dall'altro lato, che “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. ex multis Cass. n. 17889 del 27.08.2020). Ciò doverosamente premesso, nella specie, si deve rilevare come debbano considerarsi circostanze fattuali pacifiche e non in contestazione fra le parti ai sensi dell'art. 115 c.p.c. in relazione al thema decidendum quelle relative alla sottoscrizione, da parte dell'odierna società opponente
[...]
, di duplici scritture private di riconoscimento di debito in favore del Pt_1 Controparte_6 Tali assorbenti circostanze, oltre a non essere state smentite dall'odierna parte opponente, rappresentano l'univoca manifestazione di volontà della parte contraente e si fondano su una duplice e convergente prova scritta. Per un verso, risulta prodotta in atti scrittura privata datata 11.02.2020 - non disconosciuta ai sensi dell'art. 214 c.p.c. in questa sede dallo stesso sottoscrittore opponente -, nella quale, richiamata testualmente la puntuale fonte creditizia (fatture emesse da IR nei confronti del consorziato CP_1 Tark s.r.l. fino al 8 febbraio 2020), dichiarava di accollarsi il debito di originari e Parte_1 Con complessivi euro 165.894,98 maturato dal terzo Tark s.r.l. nei confronti dell'odierna opposta CP_1 e di impegnarsi a corrispondere la predetta somma mediante modalità espressamente definite, ovvero in parte mediante assegni bancari ed in parte mediante rate mensili (cfr. doc. n. 1 del fascicolo monitorio). Per altro verso, parimenti prodotta in atti e non formalmente disconosciuta è la successiva scrittura privata datata 25.03.2021 nell'ambito della quale, “riportandosi integralmente a quanto pattuito tra le pagina 4 di 8 parti con scrittura dell'11.02.2020” – dunque, con richiamo espresso alla precedente manifestazione di volontà - parte opponente si riconosceva nuovamente debitrice dell'odierna opposta Parte_1 CO.TIR del minor importo residuo pari ad euro 86.688,62 e manifestava, altresì, la propria intenzione di “definire il pagamento del proprio debito mediante rateizzazione a partire da Maggio 2021” (cfr. doc. n. 19 del fascicolo monitorio). Inoltre, preme evidenziare, in via analogamente dirimente, che costituisce circostanza fattuale parimenti non in contestazione, quella relativa alla corresponsione mediante sei bonifici bancari Con effettuati ante causam, ad opera di in favore di , della somma di euro Parte_1 CP_1 18.000,00 a titolo di acconto sulla somma di cui al riconoscimento di debito sottoscritto in data 25.03.2021 (cfr. Cass. n. 7820 del 27.03.2017).
1.2 Contenendo tali pacifiche scritture private indubbi e duplici riconoscimenti titolati di debito, occorre poi richiamare, con specifico riferimento al caso di specie, l'art. 1988 c.c. rubricato “promessa di pagamento e ricognizione di debito” e che, come noto, prevede che “la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”. Inoltre, a tale proposito, si ritiene opportuno riportare una recente e condivisibile pronuncia della Corte di Cassazione, la quale ha statuito che “il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà” (cfr. Cass. n. 22948 del 20.08.2024), nonché più in generale il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità nell'affermare che “la promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento” (cfr. Cass. n. 2091 del 25.01.2022 e Cass. n. 20689 del 13.10.2016) e ancora che “la promessa di pagamento ha il solo effetto di sollevare il promissario dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e deve essere, oltre che esistente, valido. Ne consegue che essa è priva di effetti se si accerti giudizialmente che il rapporto non è sorto, è invalido o si è estinto” (cfr. Cass. n. 21098 del 16.09.2013). Tutto ciò doverosamente premesso in diritto, dalla lettura tanto della scrittura privata datata 11.02.2020, quanto della scrittura privata datata 25.03.2021, emerge senza dubbio non già solo la consapevolezza dell'esistenza e della natura del debito – originariamente facente capo alla società consorziata Tark s.r.l. –, bensì anche un'evidente intenzione ricognitiva, essendo dal debitore
[...]
esplicitata la propria volontà di accollarsi il debito del terzo, debitamente titolato, nonché Pt_1 l'assunzione del proprio obbligo restitutorio (cfr. doc. nn. 1 e 19 del fascicolo monitorio). Con In aggiunta, si rileva come, seppur il destinatario della promessa di pagamento CO. risulti dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale sotteso al duplice riconoscimento di debito titolato azionato in sede monitoria, parte opposta abbia comunque di fatto fornito idonea prova in tal senso, avendo fatture emesse dal 2019 al 2020 a carico della società consorziata Tark s.r.l. per i servizi di pedaggio autostradale resi (cfr. doc. nn. 3 – 15 del fascicolo pagina 5 di 8 monitorio), nonché estratti delle scritture contabili degli anni 2019 e 2020 autenticati da Notaio (cfr. doc. nn. 16 e 17 del fascicolo monitorio).
1.3 Ciò posto, occorre a questo punto verificare se il debitore dichiarante abbia Parte_1 idoneamente fornito, nel corso del presente giudizio, prova contraria ovvero abbia dimostrato l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale sotteso. Nello svolgimento delle proprie difese, parte opponente – si ribadisce – non ha provveduto a contestare e/o a disconoscere formalmente tali scritture private e neppure a metterne in discussione la validità, bensì si è limitata, da un lato, ad avanzare doglianze in ordine al rapporto contrattuale intercorso fra e il , pertanto estranee al rapporto fondamentale sotteso e oggetto delle Parte_1 CP_5 predette scritture private per cui è causa e, d'altro lato, ad eccepire unicamente l'erroneo calcolo del Con credito ancora dovuto da al , non avendo quest'ultima scorporato Parte_1 CP_5 dall'ammontare complessivo del dovuto la cauzione versata da . Parte_1 Sul punto, preme evidenziare come parimenti tale questione relativa al deposito cauzionale sia oggetto di separato rapporto sostanziale rispetto a quello oggetto di riconoscimento di debito / accollo di debito di Tark s.r.l.. In particolare, dalla scrittura privata datata 11.02.2020, emerge come il credito originariamente in capo a Tark s.r.l. di euro 39.863,28 a titolo di deposito cauzionale sia stato ceduto a
(cfr. pagg. 2 e 3 doc. n. 1 del fascicolo monitorio) e come la stessa lo Parte_1 Parte_1 abbia già conteggiato nella contabilità relativa al rapporto dare – avere tra le parti (cfr. doc. n. 37 di parte opposta – non specificamente contestata dall'odierno opponente) nell'ambito del distinto rapporto Con contrattuale in essere fra la nuova consorziata e il di cui al Parte_1 CP_5 contratto stipulato tra le predette parti contraenti in data 21.02.2020 (cfr. doc. n. 24 di parte opposta). Dunque, ferma la validità delle due scritture private di riconoscimento titolato di debito, è certamente emerso in atti che parte opponente non abbia onorato l'impegno restitutorio Parte_1 assunto, in accollo, in favore del Controparte_6
Per un verso, il debitore non ha allegato in maniera specifica – e nemmeno conseguentemente provato
– di aver onorato i pagamenti concordati in sede di ricognizione di debito (ad eccezione dell'importo complessivo pari ad euro 18.000,00 restituiti per esplicita ammissione del creditore opposto). Per altro verso, non sussiste nemmeno prova che le parti contraenti abbiano eventualmente differito e/o prorogato il termine originariamente pattuito per l'adempimento dell'obbligazione restitutoria assunta, termine che dunque risulta scaduto senza che la parte vi abbia adempiuto (cfr. punto 5 pag. 2 doc. n. 19 del fascicolo monitorio). Con Pertanto e per tutte le predette ragioni, mentre il creditore CO. ha fornito idonea prova del credito azionato in sede monitoria e la certezza, l'esigibilità e la liquidità dello stesso, invero il debitore non ha dimostrato né che il rapporto sottostante alle dichiarazioni titolate di Parte_1 riconoscimento di debito non sia sorto, sia invalido o si sia estinto, né alcun altro fatto modificativo, impeditivo e/o estintivo dell'altrui pretesa creditoria. 1.4 Da ultimo, si rileva altresì, come, sempre per esplicita ammissione del creditore, CP_5 parte opponente abbia, nelle more del giudizio, provveduto a versare in favore di Parte_1 Con
la somma complessiva di euro 21.200,00, imputabile al rapporto oggetto di causa. CP_1
Conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto dovrà essere revocato e il debitore condannato al pagamento, in favore del , della differenza risultante fra l'ammontare oggetto dell'originaria CP_5 ingiunzione di pagamento e la somma nelle more restituita al da . CP_5 Parte_1
2. In merito alle domande formulate in via riconvenzionale e alle ulteriori eccezioni sollevate da parte opponente Accertata la fondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria, nei limiti e per le ragioni in precedenza descritte, occorre passare all'analisi delle doglianze dispiegate dal debitore
, oggetto delle domande riconvenzionali tempestivamente formulate da quest'ultima. Parte_1 Nel proporre opposizione, ha eccepito plurimi inadempimenti in capo al Parte_1 CP_5 IR, riguardanti presunti ritardi, importi privi di giustificazione, tariffe applicate arbitrariamente,
[...]
pagina 6 di 8 nonché un blocco arbitrario dei mezzi unilateralmente disposto dal , con un solo giorno di CP_5 preavviso, a fronte di un irrilevante inadempimento della società opponente. A tale ultimo proposito, dava inoltre atto di aver subito ingenti danni, quantificati in Parte_1 euro 50.000,00, avendo dovuto fermare i propri mezzi per diversi giorni in ragione del dedotto
“improvviso” blocco dei Telepass disposto da CP_6 Inoltre, deduceva vantare un controcredito nei confronti dell'odierna opposta pari ad Parte_1 euro 60.587,59, come risultante dalla nota di credito di euro 20.724,31 non scontata e dall'importo di cui al deposito cauzionale non restituito di euro 39.863,28.
Orbene, alla luce delle complessive risultanze emerse nel corso dell'istruttoria espletata, tali domande riconvenzionali non possono trovare in questa sede accoglimento, in primo luogo, non essendo dipendenti dallo specifico rapporto contrattuale oggetto di causa, derivante dall'accollo di debito posto in essere da di cui alle scritture private di riconoscimento titolato di debito Parte_1 sottoscritte dalle odierne parti in causa in data 11.02.2020 (cfr. doc. n. 1 del fascicolo monitorio) e in data 25.03.2021 (cfr. doc. n. 19 del fascicolo monitorio). Infatti, l'oggetto delle doglianze avanzate in questa sede da parte opponente è del tutto ultroneo e non è rappresentato da danni relativi al rapporto contrattuale in essere fra IR e Tark s.r.l. – in cui debito residuo è stato oggetto di accollo (e, CP_1 dunque, di riconoscimento di debito) -, bensì riguarda pretesi inadempimenti del nell'ambito CP_5 dell'autonomo e diretto rapporto contrattuale in essere fra e IR (cfr. doc. n. 2 Parte_1 CP_1 parte opponente – adesione dell'odierna parte opponente al in data 21.02.2020). CP_5
In secondo luogo ed in via in ogni caso assorbente, si deve poi rilevare come il dedotto controcredito vantato da e i danni asseritamente patiti da quest'ultima non siano stati adeguatamente Parte_1 provati in questa sede dall'odierna parte opponente trattandosi, con specifico riferimento alla domanda di risarcimento del danno, di generiche deduzioni sprovviste di prove a sostegno, non sufficienti ai fini dello stringente accertamento relativo all'esatta prova dell'an del danno subito – inadempimento della controparte rispetto alle obbligazioni contrattualmente assunte e univoco nesso di causalità tra l'inadempimento e il pregiudizio economico lamentato -, né tantomeno in relazione all'entità di un effettivo e specifico pregiudizio subito dal consorziato , già inadempiente nei confronti Parte_1 del . Quanto all'inammissibilità delle istanze istruttorie orali formulate dalla medesima parte CP_5 opponente, si richiama integralmente quanto già rilevato nell'ordinanza istruttoria del 22.09.2024.
3. In merito alle spese di lite e alla responsabilità aggravata di parte opponente ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiesta da parte opposta 3.1 Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in base al valore della controversia, come indicato in dispositivo, nei valori medi per tutte le fasi, ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria che viene liquidata nei minimi, in quanto si è limitata al deposito delle sole memorie istruttorie, senza necessità di compiere ulteriori accertamenti. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla soccombenza di parte Parte_1 come meglio chiarito nei precedenti paragrafi di motivazione, tanto con riferimento alla pretesa creditoria azionata con ricorso per decreto ingiuntivo, quanto con riferimento alle domande a propria volta proposte in via riconvenzionale nei confronti di parte opposta. 3.2 Per quanto riguarda, da ultimo, la domanda formulata da parte oppostaa di condanna di parte opponente per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. non si ravvisano gli estremi per una pronuncia in tal senso, in quanto ne mancano in ogni caso gli elementi costitutivi di natura soggettiva della mala fede o della colpa grave quale indice di una condotta difensiva pagina 7 di 8 oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo (cfr. Cass. S.U. n. 22405 del 13.09.2018, Cass. n. 90812 del 18.11.2019 e più di recente Cass. n. 20018 del 24.09.2020), anche tenuto conto della necessità di risolvere plurime e controverse questioni giuridiche sollevate reciprocamente dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 432/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'opposizione proposta da nei confronti di per le Parte_1 CP_1 CP_2 ragioni di cui in motivazione.
2. ACCERTA E DICHIARA che nelle more del presente giudizio di opposizione parte opposta CO. ha ricevuto ed incassato a titolo di acconto sulla maggior somma dovuta, CP_2 l'importo in linea capitale pari ad euro 21.200,00 versata da parte opponente Parte_1
3. REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 6/2024 nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione.
4. CODANNA, per l'effetto, parte opponente al pagamento a favore di parte Parte_1 opposta CO. dell'importo residuo, rimasto insoluto, pari ad euro 47.586,22, oltre CP_2 interessi di cui agli artt. 4 e 5 d. lgs. 231/2002 dalla data del 11.02.2020 sino alla data della proposizione della domanda giudiziale, nonché interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.p.c. dalla data della proposizione della domanda giudiziale sino all'effettivo saldo.
5. RIGETTA le domande riconvenzionali formulate da parte opponente nei Parte_1 confronti di parte opposta CO. per le ragioni di cui in motivazione. CP_2
6. CODANNA parte opponente al pagamento a favore di parte opposta Parte_1 CO. delle spese di lite, anche relative al procedimento monitorio, che si liquidano in CP_2 complessivi euro 12.638,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine, IVA e CPA sull'imponibile come per legge.
Forlì, 22 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
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