TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 01/12/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1404/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ZA
Volontaria Giurisdizione civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale nelle persone di:
dott. Andrea Pappalardo - Presidente relatore dott. Morris Recla - Giudice
dott. Magdalena Costa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1404/2025
promossa da
, rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1
in atti, dall'avv. AROMOLO GUIDO, domiciliatario;
- ricorrente -
nei confronti di , Controparte_1
- parte convenuta -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
in punto: adozione di maggiorenne
CONCLUSIONI
del ricorrente:
“dichiarare l'adozione del sig. Controparte_1
nato a [...] il [...], residente in 39021 Laces
(BZ), in Vicolo della Ischietta, n. 3, C.F. da C.F._1
parte del sig. , nato a [...] il Parte_1
07.02.1974, residente in 39021 Laces (BZ), in Vicolo della Ischietta,
n. 3, C.F. ai sensi e per gli effetti degli artt. C.F._2
291 ss. c.c. con tutti gli effetti di legge, ordinando all'Ufficiale di
Stato Civile competente di provvedere ad ogni conseguente
adempimento”;
del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero, letto il ricorso e visti gli allegati;
letto l'art. 44, legge n. 184/1983;
associandosi alle conclusioni contenute nel ricorso introduttivo,
formula parere favorevole all'adozione nei termini richiesti dalle
parti ricorrenti“. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Presenti personalmente all'udienza del 18.9.2025,
prestavano il previsto consenso l'adottante e l'adottando –
celibe e senza figli - mentre il padre dell'adottando manifestava il proprio assenso.
Può prescindersi dall'assenso della madre dell'adottando (cfr. art. 297, comma 2 c.c.), stante l'affidamento esclusivo dell'adottando al padre, disposto dalla
Corte di Giustizia di Bolintin Vale Provincia di Giurgiu (doc.
3) con sentenza dd. 3.10.2001, che attesta il sostanziale disinteresse della madre alle vicende del figlio e rende credibile quanto affermato in ricorso, ovvero che la stessa aveva subordinato il proprio assenso alla corresponsione di cospicua somma di denaro, facendo pertanto scadere una delicata vicenda personale in una occasione di lucro.
Non rileva il fatto che non si tratti di adozione di minore bensì di maggiorenne.
Come condivisibilmente motivato dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Di Benevento, sent. N. 190/2025 dd.
21.2.2025, di cui infra), occorre procedere ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 291
c.c. e valorizzare i principi di effettività e tutela dei diritti affettivi e familiari sanciti dalla legge n. 76/2016,
conformandosi alla giurisprudenza nazionale nonché agli obblighi di tutela dei legami familiari sanciti dall'art. 8 della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Va rilevato che con legge nr. 76/2016 il legislatore ha regolamentato le unioni civili tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale, ciò in attuazione dei precetti programmatici di cui artt. 2 e 3 della Costituzione, di modo che è possibile affermare che anche a livello normativo la relazione di coppia omosessuale rientra nella nozione di
“vita privata”, nonché di “vita familiare”. Non vi è disciplina normativa dell'adozione del figlio del partner dello stesso sesso (cd. stepchild adoption), neppure in caso in cui l'adottando sia maggiorenne, atteso che la legge nr. 76/2016
non menziona l'art. 291 c.c. tra le norme applicabili alle unioni civili, ma ciò non esclude che tale lacuna possa essere colmata in via interpretativa per garantire il diritto dei figli alla certezza e stabilità del rapporto con coloro che effettivamente esercitano il ruolo genitoriale.
L'adozione di maggiorenni, infatti, ha la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva e identitaria, nonché di una storia personale tra adottante e adottando, diventando così uno strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali,
morali e civili. Se così è, non vi è ragione di escludere tale forma di adozione anche alle unioni civili, in mancanza di espressa preclusione normativa in tal senso. D'altronde, se tale possibilità è ammessa dalla giurisprudenza più recente nell'ipotesi, diversa e più complessa per la minore età
dell'adottando, dell'adozione del minore “in casi particolari”,
il collegio non veda ragione per non ammettere la stepchild adoption nel caso di adozione di maggiorenne, essendo la finalità perseguita sempre quella di consentire la formazione di famiglie tra soggetti legati di fatto da saldi vincoli personali.
Anche questo Collegio ritiene pertanto che l'orientamento giurisprudenziale venutosi a creare in materia di adozione di minorenne di coppia dello stesso sesso (cd.
stepchild adoption;
Tribunale Minorenni Roma, 23.12.2015)
possa essere applicato all'adozione di maggiorenne di coppia dello stesso sesso, come nella fattispecie.
Del resto, dalla legge 76/2016 non emerge affatto una volontà del Legislatore di delimitare più rigidamente i confini interpretativi dell'adozione in casi particolari ma, semmai,
emerge la volontà contraria.
In applicazione dell'art. 299 c.c., l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.
Nulla vi è da provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione reietta o assorbita,
dichiara
l'adozione da parte del sig. , nato a Parte_1
Uzwil (CHZ) il 07.02.1974 del sig. CP_1
nato a [...] il [...], che pertanto
[...]
anteporrà al proprio il cognome Pt_1
ordina
all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere ad ogni conseguente adempimento.
Così deciso in Bolzano, 26/11/2025
Il Presidente
dott. Andrea Pappalardo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ZA
Volontaria Giurisdizione civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale nelle persone di:
dott. Andrea Pappalardo - Presidente relatore dott. Morris Recla - Giudice
dott. Magdalena Costa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1404/2025
promossa da
, rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1
in atti, dall'avv. AROMOLO GUIDO, domiciliatario;
- ricorrente -
nei confronti di , Controparte_1
- parte convenuta -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
in punto: adozione di maggiorenne
CONCLUSIONI
del ricorrente:
“dichiarare l'adozione del sig. Controparte_1
nato a [...] il [...], residente in 39021 Laces
(BZ), in Vicolo della Ischietta, n. 3, C.F. da C.F._1
parte del sig. , nato a [...] il Parte_1
07.02.1974, residente in 39021 Laces (BZ), in Vicolo della Ischietta,
n. 3, C.F. ai sensi e per gli effetti degli artt. C.F._2
291 ss. c.c. con tutti gli effetti di legge, ordinando all'Ufficiale di
Stato Civile competente di provvedere ad ogni conseguente
adempimento”;
del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero, letto il ricorso e visti gli allegati;
letto l'art. 44, legge n. 184/1983;
associandosi alle conclusioni contenute nel ricorso introduttivo,
formula parere favorevole all'adozione nei termini richiesti dalle
parti ricorrenti“. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Presenti personalmente all'udienza del 18.9.2025,
prestavano il previsto consenso l'adottante e l'adottando –
celibe e senza figli - mentre il padre dell'adottando manifestava il proprio assenso.
Può prescindersi dall'assenso della madre dell'adottando (cfr. art. 297, comma 2 c.c.), stante l'affidamento esclusivo dell'adottando al padre, disposto dalla
Corte di Giustizia di Bolintin Vale Provincia di Giurgiu (doc.
3) con sentenza dd. 3.10.2001, che attesta il sostanziale disinteresse della madre alle vicende del figlio e rende credibile quanto affermato in ricorso, ovvero che la stessa aveva subordinato il proprio assenso alla corresponsione di cospicua somma di denaro, facendo pertanto scadere una delicata vicenda personale in una occasione di lucro.
Non rileva il fatto che non si tratti di adozione di minore bensì di maggiorenne.
Come condivisibilmente motivato dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Di Benevento, sent. N. 190/2025 dd.
21.2.2025, di cui infra), occorre procedere ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 291
c.c. e valorizzare i principi di effettività e tutela dei diritti affettivi e familiari sanciti dalla legge n. 76/2016,
conformandosi alla giurisprudenza nazionale nonché agli obblighi di tutela dei legami familiari sanciti dall'art. 8 della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Va rilevato che con legge nr. 76/2016 il legislatore ha regolamentato le unioni civili tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale, ciò in attuazione dei precetti programmatici di cui artt. 2 e 3 della Costituzione, di modo che è possibile affermare che anche a livello normativo la relazione di coppia omosessuale rientra nella nozione di
“vita privata”, nonché di “vita familiare”. Non vi è disciplina normativa dell'adozione del figlio del partner dello stesso sesso (cd. stepchild adoption), neppure in caso in cui l'adottando sia maggiorenne, atteso che la legge nr. 76/2016
non menziona l'art. 291 c.c. tra le norme applicabili alle unioni civili, ma ciò non esclude che tale lacuna possa essere colmata in via interpretativa per garantire il diritto dei figli alla certezza e stabilità del rapporto con coloro che effettivamente esercitano il ruolo genitoriale.
L'adozione di maggiorenni, infatti, ha la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva e identitaria, nonché di una storia personale tra adottante e adottando, diventando così uno strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali,
morali e civili. Se così è, non vi è ragione di escludere tale forma di adozione anche alle unioni civili, in mancanza di espressa preclusione normativa in tal senso. D'altronde, se tale possibilità è ammessa dalla giurisprudenza più recente nell'ipotesi, diversa e più complessa per la minore età
dell'adottando, dell'adozione del minore “in casi particolari”,
il collegio non veda ragione per non ammettere la stepchild adoption nel caso di adozione di maggiorenne, essendo la finalità perseguita sempre quella di consentire la formazione di famiglie tra soggetti legati di fatto da saldi vincoli personali.
Anche questo Collegio ritiene pertanto che l'orientamento giurisprudenziale venutosi a creare in materia di adozione di minorenne di coppia dello stesso sesso (cd.
stepchild adoption;
Tribunale Minorenni Roma, 23.12.2015)
possa essere applicato all'adozione di maggiorenne di coppia dello stesso sesso, come nella fattispecie.
Del resto, dalla legge 76/2016 non emerge affatto una volontà del Legislatore di delimitare più rigidamente i confini interpretativi dell'adozione in casi particolari ma, semmai,
emerge la volontà contraria.
In applicazione dell'art. 299 c.c., l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.
Nulla vi è da provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione reietta o assorbita,
dichiara
l'adozione da parte del sig. , nato a Parte_1
Uzwil (CHZ) il 07.02.1974 del sig. CP_1
nato a [...] il [...], che pertanto
[...]
anteporrà al proprio il cognome Pt_1
ordina
all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere ad ogni conseguente adempimento.
Così deciso in Bolzano, 26/11/2025
Il Presidente
dott. Andrea Pappalardo