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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/07/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Rosella Silvestri
Consigliere Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Marco Rossi
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 378/2025 R.G. promossa da
(COD. FISC. , nato in BULGARIA il Parte_1 C.F._1
14/09/1999, elettivamente domiciliato presso i difensori in VIA CESAREA 12/5 - 16121
GENOVA (GE), rappresentato e difeso dagli Avv.ti TONNARELLI ANDREA e
MAGGIORELLI ANDREA appellante nei confronti di
e OP [...]
, elettivamente domiciliati in VIALE BRIGATE PARTIGIANE 2 - 16129 CP_2
GENOVA (GE), rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO appellati
1
CONCLUSIONI
Per la parte appellante : “si chiede che codesta Corte d'Appello voglia annullare _1 la decisione indicata in epigrafe e disponga l'iscrizione del Sig. nelle Parte_1 liste elettorali di Genova. Con vittoria di spese e onorari”.
Per le parti appellate COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI GENOVA e
: “Voglia l'ecc.ma Corte adita, dichiarare inammissibile Controparte_2 ovvero rigettare l'impugnazione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29/04/2025 impugnava la Parte_1 decisione della COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI GENOVA emessa in data 18/04/2025, con cui veniva confermata la cancellazione del suddetto ricorrente dalle liste elettorali ex art. 2/E del d.P.R. 20/03/1967 n. 223. La cancellazione veniva disposta dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale in data 9/01/2025, a seguito della comunicazione della sentenza della Corte d'Appello di Genova, divenuta irrevocabile in data 19/09/2024, con la quale il ricorrente veniva dichiarato responsabile del reato di violenza sessuale nei confronti persona minore degli anni dieci e, quindi, condannato alla pena di anni 2 di reclusione e alla pena accessoria, tra le altre cose, dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena, con il beneficio della sospensione condizionale della pena ex artt. 163 e ss. c.p..
Col predetto ricorso, chiedeva l'annullamento della decisione della _1
, che confermava la cancellazione dell'iscrizione in quanto, ai sensi del CP_1 criterio di specialità e cronologico, la previsione contenuta nell'art. 2, comma 2, del d.P.R.
20/03/1967 n. 223 (secondo cui “Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato”) prevale su quella di cui all'art. 166 c.p. (secondo cui “La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie”). A sostegno dell'accoglimento del ricorso, richiamava una serie di _1 precedenti giurisprudenziali che estendono l'effetto sospensivo dell'art. 166 c.p. anche alle
2 sanzioni accessorie di natura elettorale qualora la condanna riguardi la commissione di reati comuni.
Con comparsa del 20/06/2025 si costituivano la OP
e il , i quali eccepivano
[...] Controparte_2
l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, ne chiedevano il rigetto.
All'esito dell'udienza del 2/07/2025, svoltasi in forma scritta ex art. 127-ter c.p.c., viene emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso della Corte, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1) Il ricorrente sostiene: «In data 18.04.2025, la commissione elettorale confermava la cancellazione dalla lista elettorale del sig. e rigettava il ricorso. In Parte_1 particolare, la decisione riportava in sintesi che l'applicazione della normativa di settore da un lato è temporalmente successiva a quella di cui all'art. 166 c.p. e dall'altro è norma speciale. Detta problematica pur affrontata dalla Cassazione con decisione che, previa ricostruzione logico giuridica della successione delle Leggi, ha finito per ritenere applicabile la disposizione di cui all'art. 166 c.p., laddove estende l'effetto sospensivo anche alle sanzioni accessorie, qualora si tratti di reati comuni, ritagliando l'applicabilità della normativa di settore ai soli reati elettorali, è stata dalla Commissione elettorale disattesa. Il presupposto per discostarsi da detto principio di diritto, promanante dalla
Suprema Corte, è stato individuato nella circostanza che “...in assenza di convalida di convalida delle Sezioni Unite” si può aderire ad un'interpretazione di segno opposto. Al di là della considerazione che le Sentenze della Suprema Corte non necessitino di alcuna
“convalida” dalle Sezioni Unite che , proprio in assenza di contrasti interpretativi, non hanno ragione di intervenire, il ragionamento utilizzato trova conferma nell'interpretazione dottrinaria nonché nella logica giuridica che vuole che le norme introdotte abbiano un significato e non siano norme inutili, come finirebbero per essere se si adottasse la diversa interpretazione pretesa dalla Commissione Elettorale. La corte, infatti, anche in altra
(rispetto alla Cassazione penale sez. I, 16/01/2018, (ud.16/01/2018, dep. 21/11/2018), n.
52522 ,citata nel ricorso alla commissione) precedente Sentenza (Cassazione penale sez.
I, 12/05/2010, n.31708) aveva preso in esame sia il problema della successione delle
Leggi nel tempo sia il rapporto di specialità fra le due normative e così aveva concluso
3 “Poiché la regola posta dall'art. 166 c.p., a seguito delle modificazioni introdotte dalle l. n.
19 del 1990, secondo la quale la sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie e tali devono considerarsi la sospensione dal diritto elettorale e dai pubblici uffici conseguente a condanne per reati elettorali previsti dal d.P.R. 16 maggio
1960 n. 570 (testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), anche di queste ultime è sospesa l'esecuzione, una volta che sia stato concesso il beneficio in ordine alla pena principale, in quanto la circostanza che la legge sulle elezioni locali contiene l'opposto principio, del divieto di sospendere le predette pene accessorie, non incide sul principio generale per cui la legge posteriore prevale, in caso di difformità, su quella antecedente, anche se speciale”. Allo stesso modo, sempre in argomento, è la Cassazione penale sez. I, 04/06/2013, (ud. 04/06/2013, dep.
22/07/2013), n.31499 secondo la quale “La privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità per la durata non inferiore ad anni cinque e non superiore ad anni dieci, che, ai sensi dell'art. 113, commi primo e secondo, d. P.R. n. 361 del 1957, scaturisce da una sentenza irrevocabile di condanna pronunciata per reati elettorali nei confronti di un candidato, costituisce effetto extrapenale della condanna (e non pena accessoria), in relazione al quale non opera la sospensione condizionale della pena principale eventualmente disposta”. Quest'ultima precisazione non avrebbe senso giuridico se non fosse chiaro come la modifica dell'art.2 della L. 15/1992 operi solo per i reati elettorali. SulI'argomento sono intervenute, ovviamente, anche le sezioni Civili della Suprema Corte. Nella Sentenza
Cassazione civile sez. I, 01/12/2011, n.25732 si afferma che “la pena accessoria della privazione dei diritti elettorali, conseguente alla commissione del delitto di turbativa delle elezioni politiche ed amministrative, rimane efficace anche quando sia stata disposta la sospensione condizionale della pena detentiva inflitta, atteso che il principio dell'estensione del beneficio alla pena accessoria, stabilito in via generale nell'art. 166
c.p., è stato espressamente derogato, con riferimento ai reati elettorali, dall'art. 2, comma
2, d.P.R. 20 marzo 1967 n. 223, come sostituito dall'art. 1 l. 16 gennaio 1992 n. 15 ai sensi del quale "la sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato". Risulta di tutta evidenza come il limite all'applicazione della sospensione della pena, anche accessoria, resti confinato ai soli reati elettorali e non a quelli comuni».
LA CORTE OSSERVA:
I) Si legge nel provvedimento impugnato
4 II) L'art. 2, co. 2, d.p.r. 223/1967 prevede: “Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate ingiudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato”.
III) La Giurisprudenza civile citata dal ricorrente ha stabilito: “La pena accessoria della privazione dei diritti elettorali, conseguente alla commissione del delitto di turbativa delle elezioni politiche ed amministrative, rimane efficace anche quando sia stata disposta la sospensione condizionale della pena detentiva inflitta, atteso che il principio dell'estensione del beneficio alla pena accessoria, stabilito in via generale nell'art. 166 cod. pen., è stato espressamente derogato, con riferimento ai reati elettorali, dall'art. 2, comma secondo, del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, come sostituito dall'art. 1 della legge
16 gennaio 1992, n. 15 ai sensi del quale "la sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato"” (Cass. Sez. 1, 01/12/2011, n. 25732,
Rv. 620753 - 01). In verità tale decisione ribadisce solo l'applicabilità della deroga in 5 questione alle condanne per reati elettorali e non si pronuncia in ordine alle condanne per altre categorie di reati.
IV) La Giurisprudenza penale citata dal ricorrente [“La perdita del diritto elettorale conseguente all'interdizione dai pubblici uffici disposta in relazione a reati comuni è soggetta alla sospensione condizionale della pena in base alla previsione generale di cui all'art.166 cod.pen, in quanto la diversa disciplina prevista dall'art. 113, commi 1 e 2, d.
P.R. n. 361 del 1957, in base al quale la condanna per un reato elettorale comporta sempre la perdita dell'elettorato attivo e passivo, si applica solo a tale tipologia di reati. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'irrilevanza della sospensione condizionale della pena sulla privazione del diritto di elettorato del condannato per reato elettorale non costituisce un aspetto del trattamento sanzionatorio del reato, bensì integra il difetto di un requisito soggettivo per l'esercizio del diritto di elettorato)” Cass. pen.Sez. 1, n. 52522 del
16/01/2018, P., Rv. 274112 – 01] in motivazione precisa: “In tale contesto, vanno quindi distinti i due profili della privazione del diritto elettorale e di eleggibilità quale effetto extrapenale scaturente dalla sentenza irrevocabile di condanna alla pena della reclusione per un reato elettorale pronunziata nei confronti del candidato (ai sensi dei primi due commi dell'art. 113 cit.) e della privazione del diritto elettorale conseguente alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. Tenendo presente la distinzione di questi due profili, relativamente alla privazione del diritto elettorale conseguente all'interdizione dai pubblici uffici, l'interpretazione corretta del principio di cui al primo comma dell'art. 166 cod. pen. deve tener conto delle successive modifiche normative e, in particolare, dell'art. 2, secondo comma, d.P.R. n. 223 del 1967, come sostituito dall'art. 1 legge n. 15 del 1992, che ha introdotto un'espressa clausola derogatoria alla regola generale contenuta nell'art. 166 cit., prevedendo espressamente che le condanne penali per reati elettorali, in presenza dell'applicazione della pena della reclusione, producono sempre la perdita del diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici, una volta passate in giudicato e che "la sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato". La lettura logico-sistematica dell'art. 2 d.P.R. n. 223 del 1967 cit. (come sostituito dall'art. 1 legge n. 15 del 1992) e dell'art. 166 cod. pen. (come a sua volta modificato dall'art. 4 legge n. 19 del 1990) ha condotto alla conclusione che, in applicazione del generale principio di successione delle leggi nel tempo di cui all'art. 11 disp. prel. cod. civ., la deroga all'estensione del beneficio della sospensione condizionale alla privazione temporanea dei diritti elettorali, introdotta dell'art. 2 cit. - siccome è stata apportata dalla legge n. 15 del 1992, successiva alla modifica dell'art. 166 cit. ad opera
6 della legge n. 19 del 1990 - conserva senza dubbio la sua validità e la sua efficacia e non consente di richiamare, per il relativo ambito, le disposizioni di segno contrario contenute nella legge n. 19 del 1990, per sostenere l'applicabilità della sospensione condizionale della pena disposta per la sanzione principale della reclusione anche alla privazione dei diritti elettorali”. Nello stesso senso Cass. pen. Sez. 1, Sentenza n. 31499 del 04/06/2013
Cc. (dep. 22/07/2013 ) Rv. 256794 – 01, la quale precisa la deroga alla regola di cui all'art. 166 c.p. sarebbe da ravvisarsi nel fatto che la privazione del diritto elettorale conseguente alla condanna per reati elettorali non sarebbe una pena accessoria: “La privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità per la durata non inferiore ad anni cinque e non superiore ad anni dieci, che, ai sensi dell'art. 113, commi primo e secondo, d. P.R. n.
361 del 1957, scaturisce da una sentenza irrevocabile di condanna pronunciata per reati elettorali nei confronti di un candidato, costituisce effetto extrapenale della condanna (e non pena accessoria), in relazione al quale non opera la sospensione condizionale della pena principale eventualmente disposta”.
IV) Tale Giurisprudenza fa riferimento alla norma di cui all'art. 113 DPR n. 361 del 1957
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 88): “Le condanne per reati elettorali, ove venga dal
Giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici. Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci”. In definitiva la Giurisprudenza citata dal ricorrente ritiene che l'art. 2 comma 2 DPR 223/1967, in forza della quale “La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato” sarebbe da intendersi riferita esclusivamente solo alla specifica previsione art. 113 DPR n.
361 del 1957, concernente “la sospensione del diritto elettorale” conseguente alla condanna per reati elettorali.
V) Tuttavia, il testo integrale dell'art. 2 DPR 223 del 1967, come modificato dalla LEGGE
16 gennaio 1992, n. 15 è il seguente:
"Art. 2. - 1. Non sono elettori:
a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N.5));;
b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
7 c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.
2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato".
VI) Appare evidente che il comma 2 di detta norma va letto in correlazione con il comma 1 lettere d) ed e), in forza del quale “Non sono elettori …. d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata”. In altre parole, la norma in questione non solo non contiene alcun riferimento alla previsione dell'art. 113 DPR n.
361/1957, ma stabilisce espressamente: a) che le sentenze penali in questione, vale a dire quelle che comportano l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e quelle che comportano l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, producono la perdita del diritto elettorale quando sono passate in giudicato;
b) che la sospensione condizionale non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato.
VII) Nulla autorizza, nel tenore elettorale di detta norma, così come modificata dalla
LEGGE 16 gennaio 1992, n. 15, a ritenere che la relativa previsione debba intendersi riferita esclusivamente alla “privazione del diritto elettorale” conseguente alla condanna per reati elettorali, di cui all'art. 113 DPR 361/1957. Al contrario, stante la stretta correlazione con le lettere d) ed e), la previsione deve necessariamente intendersi riferita a tutte le condanni penali che comportano la perdita del diritto elettorale, e non solo alla perdita del diritto elettorale conseguente alla condanna per reati elettorali.
VIII) Di ciò si ha ulteriore conferma dalla considerazione che:
a) il testo originale dell'art. 166 c.p. prevedeva: “La sospensione condizionale della pena non si estende alle pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna, né alle obbligazioni civili derivanti dal reato”;
b) la LEGGE 7 febbraio 1990, n. 19 ha modificato l'art. 166 c.p. stabilendo che “La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie”;
8 c) a seguito di tale modifica dell'art. 166 c.p., la LEGGE 16 gennaio 1992, n. 15 ha modificato l'art. 2 DPR 223/1967, stabilendo che "la sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato” e quindi espressamente introducendo una deroga alla previsione dell'art. 166 c.p.;
d) detta deroga concerne tutte le condanne penali che comportano la perdita del diritto elettorale, e quindi non solo la privazione del diritto elettorale conseguente alla condanna per reati elettorali.
IX) Come affermato in motivazione da Cass. Sez. 1, 01/12/2011, n. 25732, Rv. 620753 –
01, sopra citata: “la deroga alla estensione del beneficio della sospensione condizionale alla privazione temporanea dei diritti elettorali, di cui al secondo comma dell'art. 2, è stata introdotta dall'art. 1 della legge 16 gennaio 1992 n. 15, successiva alla modifica dell'art. 166 с.р. e pertanto permane pienamente efficace”.
X) Con riguardo, poi, alle affermazioni secondo cui: “Nel ricorso … si contestava, inoltre, la intempestività del provvedimento notificato con estremo ritardo nonché l'omessa motivazione del provvedimento ma, sul punto, nessuna motivazione”, la Corte osserva che:
i) l'art. 32 del d.p.r. 223/1967 prevede che: “Le deliberazioni relative alle cancellazioni di cui ai numeri 2) e 3) [perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria] devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni”;
ii) il suddetto termine è da considerarsi meramente ordinatorio, non essendo del resto prevista alcuna sanzione per il caso di notifica oltre il decimo giorno;
ii) quanto all'asserita omessa motivazione del provvedimento di cancellazione dalle liste elettorali adottato dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale, ogni questione al riguardo è superata dal motivato provvedimento adottato dalla Commissione elettorale, considerando altresì che, dal testo del ricorso, si evince chiaramente che il ricorrente avesse ben compreso le ragioni del provvedimento adottato nei suoi confronti (pag. 1 ricorso alla Commissione elettorale):
9 XI) Non sussistono i pressupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale solo genericamente sollevata dal ricorrente nelle note depositate in relazione all'udienza del 2/7/2025, nei termini di seguito riportati: «In subordine, qualora la S.V. ritenesse l'interpretazione offerta da controparte l'unica possibile, trattandosi di interpretazione non orientata ai dettami costituzionali, si insta affinché la S.V. Ill.ma voglia proporre questione di costituzionalità della norma di cui all'art. 2 dpr 223/67 nella parte in cui alla lettera e) non prevede che siano salvi gli effetti della sospensione condizionale della pena, perché in contrasto con gli artt. 3 e 43 cost.».
TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, IL RICORSO DEVE ESSERE
RIGETTATO.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte ricorrente le spese del presente grado di giudizio, liquidate come di seguito in favore della parte resistente, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod. dal DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare;.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
Compenso tabellare (valori medi) € 9.991,00
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso proposto da , avverso il provvedimento Parte_1 impugnato emesso dalla COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI GENOVA.
2) Condanna il ricorrente a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in €
9991,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA,
10 CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) in favore della parte resistente.
3) Ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto dell'infondatezza dell'impugnazione.
Genova, 23/07/2025.
Il Consigliere estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
Il Presidente
Dott. Rosella Silvestri
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