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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/04/2025, n. 5012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5012 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33849/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GUIDO MARCELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 33849/2023 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. DI FONSO SIMONA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, VIA FRANCESCO DE SANTIS 15 00195 ROMA
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. GERVASI FABIANA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Roma, VIALE DIAZ 29 09125 CAGLIARI
1 APPELLATO
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento (violazione codice strada) - appello
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note di udienza.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha interposto appello avverso la sentenza con la quale il Giudice di Pace Parte_1
aveva respinto l'opposizione proposta contro la cartella di pagamento n. 097 2015
0148248752 000, avente ad oggetto sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.
Ha dedotto l'appellante a sostegno del gravame che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, dalla data di notifica della cartella (30.7.2015) a quella dell'intimazione di pagamento (17.12.2021), pur considerando la sospensione di 64 giorni prevista dalla legislazione emergenziale, si era maturato il termine di prescrizione quinquennale.
Nessun rilievo, in tale quadro, potevano assumere le sentenze n. 1501/2017 e 1803/2020 rese dal Giudice di Pace sulla medesima cartella, nulla statuendosi in ordine alle domande proposte e limitandosi le pronunce ad affermare la tardività della domanda (rivestendo pertanto un valore di mero giudicato formale) ed essendo esse prive della formula di definitività.
Ha quindi concluso, in riforma della sentenza gravata, per la declaratoria di intervenuta prescrizione e di estinzione dell'obbligazione di pagamento delle somme ivi iscritte a ruolo,
2 con condanna di controparte alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita in giudizio deducendo che correttamente il Controparte_2
giudice di pace aveva rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata da controparte, perché la aveva già proposto due precedenti opposizioni alla medesima cartella, entrambe Pt_1
disattese con sentenze passate in giudicato e non potendo pertanto proporsi una terza volta la medesima questione. Inoltre, avendo la proposto con detti giudizi azione di Pt_1
accertamento negativo del credito portato in cartella, la prescrizione risultava interrotta dal
2015 al 18.7.2017 e dal 2019 al 16.10.2020 perché in detto periodo la questione della sussistenza ed esigibilità dei crediti era rimasta sub iudice. Inoltre doveva anche tenersi in conto la sospensione dei termini di notifica degli atti impositivi e dell'attività di riscossione di che non era di 64 giorni come dedotto dall'appellante, ma di 542 giorni, ovvero CP_3
dall'8.3.2020 al 31.8.2021.
Ha quindi concluso per il rigetto dell'appello con vittoria di spese del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
----------------------
L'appello è infondato e va respinto.
La censura la sentenza del giudice di pace con la quale è stata disattesa Pt_1
l'opposizione dalla medesima proposta contro la cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento. Va rammentato al riguardo che il giudice di prime cure ha ritenuto che la concessionaria avesse fornito la prova della regolare notifica della cartella a mezzo del servizio postale e che la prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione non si era maturato, stante l'effetto interruttivo del termine prodotto dalla notifica della cartella.
L'odierna appellante non pone nuovamente in discussione, con il presente gravame, la ritualità della notifica della cartella (che comunque risulta regolarmente notificata a mezzo del servizio postale in data 30.7.2015 con consegna a familiare convivente), ma reitera l'eccezione di prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione, assumendo essere trascorso il quinquennio tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione di pagamento
(17.12.2021).
3 Va subito precisato che non ha pregio l'argomentazione di secondo cui la prescrizione CP_3
sarebbe stata interrotta / sospesa dai due precedenti giudizi di accertamento negativo del credito proposti dalla stessa contro la medesima cartella e definiti con sentenze di Pt_1
rigetto. Infatti, come affermato da Cass. Ord. n. 15292 del 2020, la prescrizione non è interrotta dalla notificazione di un atto con il quale il debitore promuove un giudizio di accertamento negativo del credito, essendo invece necessario che la domanda provenga dal creditore.
L'appello va invece respinto per altro motivo, ovvero per non essere trascorso il termine quinquennale tra la notifica della cartella e la notifica dell'intimazione di pagamento, stante la sospensione dei termini di prescrizione previsti dalla legislazione emergenziale.
Occorre rilevare che nell'ambito dello stato di emergenza sanitaria nazionale è stata disposta la sospensione dell'attività di riscossione per il periodo compreso tra l'8.3.2020 e il
31.8.2021. Nel contempo è stata prevista anche la sospensione del termine di prescrizione dei crediti di natura tributaria e non tributaria, stante il richiamo operato dall'articolo 68, comma 1 del Dl 18/2020 alla previsione di natura generale di cui all'articolo 12 del d.lgs.
159/2015 in materia di sospensione dei termini per eventi eccezionali. E invero, l'art. 68 del
DL n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) nella versione attualmente vigente ha previsto che:
«1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli
29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo
1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
4 ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020».
Tali previsioni - che attengono la sospensione dei versamenti – vanno lette in una prospettiva sistematica e, quindi, anche alla luce delle disposizioni di carattere generale dettate in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali dall'art. 12 del
D.Lgs. n. 159/2015, peraltro espressamente richiamato dall'art. 68 del DL n. 18/2020.
Tale norma prevede che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento si applicano anche ai termini di prescrizione e decadenza previsti per l'attività di riscossione a favore degli Enti impositori:
«1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento […] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
L' non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il Controparte_4
periodo di sospensione di cui al Comma 1».
Pertanto, nel periodo intercorrente tra l'8.3.2020 (ovvero il 21.2.2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 28.2.2021, poi esteso al 31.8.2021 (v. D.l. 30 giugno
2021, n. 99), e quindi per un periodo di complessivi 541 giorni, sono stati oggetto di sospensione, non solo i termini di versamento, ma anche quelli di prescrizione e decadenza
5 relativi alle attività di recupero, anche coattivo, dei carichi affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell' , dell' Controparte_1 [...]
e dell' e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Controparte_5 CP_6
Legge n. 160/2019, ovvero da , in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in Parte_2
precedenza.
Orbene, tenuto conto di tale periodo di 541 giorni di sospensione, effettuando gli opportuni conteggi, risulta che tra la notifica della cartella e quella della intimazione di pagamento sono trascorsi 4 anni e 331 giorni. L'effetto interruttivo prodotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento è quindi avvenuto prima del maturarsi del termine di prescrizione, sicché
l'appello va respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 30.5.2002 n. 115), sussistono i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta l'appello e per l'effetto condanna a rifondere in favore di Parte_1 CP_3
le spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 120,00 per studio della controversia, euro 120,00 per fase introduttiva, euro 150 per fase di trattazione ed euro
160 per fase decisoria, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 30.5.2002 n. 115), dichiara che sussistono i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione.
Roma, 2 aprile 2025
6 Il Giudice
dott. Guido Marcelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GUIDO MARCELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 33849/2023 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. DI FONSO SIMONA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, VIA FRANCESCO DE SANTIS 15 00195 ROMA
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. GERVASI FABIANA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Roma, VIALE DIAZ 29 09125 CAGLIARI
1 APPELLATO
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento (violazione codice strada) - appello
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note di udienza.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha interposto appello avverso la sentenza con la quale il Giudice di Pace Parte_1
aveva respinto l'opposizione proposta contro la cartella di pagamento n. 097 2015
0148248752 000, avente ad oggetto sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.
Ha dedotto l'appellante a sostegno del gravame che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, dalla data di notifica della cartella (30.7.2015) a quella dell'intimazione di pagamento (17.12.2021), pur considerando la sospensione di 64 giorni prevista dalla legislazione emergenziale, si era maturato il termine di prescrizione quinquennale.
Nessun rilievo, in tale quadro, potevano assumere le sentenze n. 1501/2017 e 1803/2020 rese dal Giudice di Pace sulla medesima cartella, nulla statuendosi in ordine alle domande proposte e limitandosi le pronunce ad affermare la tardività della domanda (rivestendo pertanto un valore di mero giudicato formale) ed essendo esse prive della formula di definitività.
Ha quindi concluso, in riforma della sentenza gravata, per la declaratoria di intervenuta prescrizione e di estinzione dell'obbligazione di pagamento delle somme ivi iscritte a ruolo,
2 con condanna di controparte alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita in giudizio deducendo che correttamente il Controparte_2
giudice di pace aveva rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata da controparte, perché la aveva già proposto due precedenti opposizioni alla medesima cartella, entrambe Pt_1
disattese con sentenze passate in giudicato e non potendo pertanto proporsi una terza volta la medesima questione. Inoltre, avendo la proposto con detti giudizi azione di Pt_1
accertamento negativo del credito portato in cartella, la prescrizione risultava interrotta dal
2015 al 18.7.2017 e dal 2019 al 16.10.2020 perché in detto periodo la questione della sussistenza ed esigibilità dei crediti era rimasta sub iudice. Inoltre doveva anche tenersi in conto la sospensione dei termini di notifica degli atti impositivi e dell'attività di riscossione di che non era di 64 giorni come dedotto dall'appellante, ma di 542 giorni, ovvero CP_3
dall'8.3.2020 al 31.8.2021.
Ha quindi concluso per il rigetto dell'appello con vittoria di spese del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
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L'appello è infondato e va respinto.
La censura la sentenza del giudice di pace con la quale è stata disattesa Pt_1
l'opposizione dalla medesima proposta contro la cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento. Va rammentato al riguardo che il giudice di prime cure ha ritenuto che la concessionaria avesse fornito la prova della regolare notifica della cartella a mezzo del servizio postale e che la prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione non si era maturato, stante l'effetto interruttivo del termine prodotto dalla notifica della cartella.
L'odierna appellante non pone nuovamente in discussione, con il presente gravame, la ritualità della notifica della cartella (che comunque risulta regolarmente notificata a mezzo del servizio postale in data 30.7.2015 con consegna a familiare convivente), ma reitera l'eccezione di prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione, assumendo essere trascorso il quinquennio tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione di pagamento
(17.12.2021).
3 Va subito precisato che non ha pregio l'argomentazione di secondo cui la prescrizione CP_3
sarebbe stata interrotta / sospesa dai due precedenti giudizi di accertamento negativo del credito proposti dalla stessa contro la medesima cartella e definiti con sentenze di Pt_1
rigetto. Infatti, come affermato da Cass. Ord. n. 15292 del 2020, la prescrizione non è interrotta dalla notificazione di un atto con il quale il debitore promuove un giudizio di accertamento negativo del credito, essendo invece necessario che la domanda provenga dal creditore.
L'appello va invece respinto per altro motivo, ovvero per non essere trascorso il termine quinquennale tra la notifica della cartella e la notifica dell'intimazione di pagamento, stante la sospensione dei termini di prescrizione previsti dalla legislazione emergenziale.
Occorre rilevare che nell'ambito dello stato di emergenza sanitaria nazionale è stata disposta la sospensione dell'attività di riscossione per il periodo compreso tra l'8.3.2020 e il
31.8.2021. Nel contempo è stata prevista anche la sospensione del termine di prescrizione dei crediti di natura tributaria e non tributaria, stante il richiamo operato dall'articolo 68, comma 1 del Dl 18/2020 alla previsione di natura generale di cui all'articolo 12 del d.lgs.
159/2015 in materia di sospensione dei termini per eventi eccezionali. E invero, l'art. 68 del
DL n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) nella versione attualmente vigente ha previsto che:
«1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli
29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo
1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
4 ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020».
Tali previsioni - che attengono la sospensione dei versamenti – vanno lette in una prospettiva sistematica e, quindi, anche alla luce delle disposizioni di carattere generale dettate in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali dall'art. 12 del
D.Lgs. n. 159/2015, peraltro espressamente richiamato dall'art. 68 del DL n. 18/2020.
Tale norma prevede che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento si applicano anche ai termini di prescrizione e decadenza previsti per l'attività di riscossione a favore degli Enti impositori:
«1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento […] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
L' non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il Controparte_4
periodo di sospensione di cui al Comma 1».
Pertanto, nel periodo intercorrente tra l'8.3.2020 (ovvero il 21.2.2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 28.2.2021, poi esteso al 31.8.2021 (v. D.l. 30 giugno
2021, n. 99), e quindi per un periodo di complessivi 541 giorni, sono stati oggetto di sospensione, non solo i termini di versamento, ma anche quelli di prescrizione e decadenza
5 relativi alle attività di recupero, anche coattivo, dei carichi affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell' , dell' Controparte_1 [...]
e dell' e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Controparte_5 CP_6
Legge n. 160/2019, ovvero da , in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in Parte_2
precedenza.
Orbene, tenuto conto di tale periodo di 541 giorni di sospensione, effettuando gli opportuni conteggi, risulta che tra la notifica della cartella e quella della intimazione di pagamento sono trascorsi 4 anni e 331 giorni. L'effetto interruttivo prodotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento è quindi avvenuto prima del maturarsi del termine di prescrizione, sicché
l'appello va respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 30.5.2002 n. 115), sussistono i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta l'appello e per l'effetto condanna a rifondere in favore di Parte_1 CP_3
le spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 120,00 per studio della controversia, euro 120,00 per fase introduttiva, euro 150 per fase di trattazione ed euro
160 per fase decisoria, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 30.5.2002 n. 115), dichiara che sussistono i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione.
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