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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 17635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17635 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
1
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma
XI Sezione civile
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 19092 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 e rimessa in decisione all'udienza del 16.12.25, vertente
TRA
in persona del Dott. Parte_1
, nella qualità di Amministratore Unico e Parte_2
come tale legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati
EP NF (PEC
) e FA Email_1
NT (PEC ) Email_2
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma,
Via Angelo Secchi 4, giusta procura speciale posta in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
PARTE OPPONENTE 2
E
in persona del legale rappresentante e Controparte_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione CP_2
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al
[...]
ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Fabrizio Ravagli del
Foro di RL SE (PEC
) Email_3
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 24.2.25 chiedeva: “accertata la Parte_1
sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 153 comma 2 c.p.c., previo ogni opportuno provvedimento e/o declaratoria, di essere rimessa in termini per l'iscrizione a ruolo della causa, riconoscendo, ove occorra, che la mancata iscrizione a ruolo nei termini di cui all'art. 165 c.p.c. è dipesa da cause indipendenti dalla volontà della parte opponente.
Si costituiva in giudizio chiedendo il CP_1
rigetto della 'istanza di remissione in termini proposta da
, con ogni conseguente Parte_1
provvedimento ivi compresa la cancellazione della 3
annotazione di avvenuta iscrizione a ruolo di opposizione presente nel fascicolo monitorio distinto al n. 46196/2024
RG. In via di estremo subordine e per la denegata ipotesi di accoglimento dell'istanza di remissione in termini al fine dell'iscrizione a ruolo della causa di opposizione al decreto ingiuntivo proposta da , Parte_1
assegnare a congrui termini di legge per potersi CP_1
costituire.
Instaurato il contraddittorio, previa discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281sexies cpc, la stessa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 24.02.2025, parte opponente notificava atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 61/2025, depositando, il 22.04.2025, istanza di rimessione in termini per l'iscrizione a ruolo della suddetta opposizione. Con la predetta istanza, nello specifico, la eccepiva Parte_1
l'illegittimità del rifiuto opposto dalla cancelleria in data
05.03.2025 all'iscrizione del 04.03.2025 per omesso versamento del contributo unificato nella misura minima pari ad € 43 ai sensi dell'art. 14 comma 3.1. D.P.R. 30 maggio
2002 n. 115 così come novellato dalla legge n. 207 del
31/12/2024 (legge di bilancio 2025), atteso che tale diniego, nel caso di specie, non risultava giustificato in quanto la parte aveva provveduto al versamento integrale di tale contributo, 4
anche se con modalità analogica, tramite F23, e non in via telematica come tuttavia disposto dagli artt. 192 e 196 del
T.U. spese di giustizia, come modificato dal D.Lgs. 149/2022.
Ciò posto, deve rilevarsi che, ai sensi del comma 3.1 dell'art. 14 del d.P.R. n. 115/2002, recentemente inserito dall'art. 1, comma 812 lettera a) della Legge n. 207/2024, con decorrenza dall'1.01.2025, nell'ambito dei procedimenti civili, fatta eccezione nei casi di esenzione previsti dalla legge, la causa non può essere iscritta a ruolo “se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a) o il minor contributo dovuto per legge”; ai sensi, poi, dell'art. 192 T.U. spese giustizia, la corresponsione del contributo unificato deve effettuarsi tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma
2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, laddove il pagamento attraverso canali diversi non libera la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14 succitato e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal predetto pagamento.
L'omesso pagamento del contributo unificato o del minor importo dovuto per legge risulta ormai indispensabile ai fini della regolare costituzione del rapporto processuale, atteso che la cancelleria, per espressa previsione di legge, come peraltro precisato dal con le Controparte_3 5
circolari del 30.10.2024 e del 24.03.2025 aventi ad oggetto le prime indicazioni operative circa le novità introdotte dalla
Legge bilancio 2025, è tenuta a rifiutare l'iscrizione a ruolo in difetto del pagamento ex lege richiesto.
Ciò posto, parte opponente ha, nel caso di specie, documentato di aver corrisposto tale contributo (all. f, g all'istanza di rimessione in termini), seppure con modalità non telematica, e di avere provveduto ad iscrivere l'opposizione a ruolo tempestivamente in data 04.03.2025, ricevendo le tre PEC di accettazione, consegna ed esito controlli automatici (all. b, c, d), rilevando che, in data
05.03.2025, quando il termine per la tempestiva iscrizione a ruolo della causa non risultava ancora spirato, la cancelleria del Tribunale comunicava la mancata iscrizione con la quarta
PEC (all. e).
Orbene, in tema di deposito telematico, la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (cd. seconda pec) individua il momento di perfezionamento del deposito, al fine di verificarne la tempestività, ma ha un effetto anticipato meramente provvisorio, essendo subordinata al generarsi, con esito positivo, delle pec successive, la cui mancanza rende definitivamente inefficace il deposito medesimo e fa sorgere, a carico della parte, l'onere di attivarsi tempestivamente, reiterando la procedura o formulando tempestiva istanza di rimessione in termini, 6
indipendentemente dalla legittimità o meno del rifiuto al deposito opposto dalla cancelleria (Cass., Sez. I, 03 gennaio
2025, n. 69, in motivazione: “a fronte del mancato ricevimento della c.d. “quarta pec” (in conseguenza del rifiuto della cancelleria), il profilo della tempestività del gravame è risultato travolto dalla irritualità del suo deposito, non potendosi considerare come tempestiva un'opposizione che, seppur in conseguenza di un rifiuto non consentito, sia stata sottratta all'esame sia dell'organo giurisdizionale sia della controparte opposta. L'opponente, a fronte del mancato ricevimento della quarta pec, aveva, dunque, due possibilità:
- reiterare la procedura di deposito telematico (che, ove effettuata con esito positivo, si sarebbe posta in continuità con la prima procedura di deposito ed avrebbe potuto quindi essere considerata tempestiva, dovendosi valorizzare non la data del secondo deposito telematico eseguito dopo il rifiuto della “busta”, ma la data della “RdAC” del primo deposito
(sempre Cass. n. 6743 del 2021)); - oppure (in difetto di deposito con esito positivo) presentare un'istanza di rimessione in termini, che, peraltro, eÌ ammissibile solo se presentata entro un lasso di tempo contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, tenendo altresì conto della necessità di svolgere accertamenti e verifiche presso la cancelleria (Cass. n. 1348 del 2024, in motiv.)”). 7
Nella predetta prospettiva, premesso che l'odierna parte opponente formulava istanza di rimessione in termini solo in data 22.04.2025, dunque n. 48 giorni dopo la scoperta dell'impedimento, la stessa avrebbe dovuto dimostrare, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, non solo che l'atto era stato rifiutato dalla cancelleria per un errore non imputabile alla parte, ma anche che l'istante si fosse trovata nell'impossibilità, per causa alla medesima non imputabile, di perfezionare il deposito entro detto termine e, in seguito, di essersi immediatamente e diligentemente attivata per effettuare l'attività necessaria e chiedere contestualmente la rimessione in termini (Cass., Sez. II, 17 febbraio 2025, n.
4034, ai sensi della quale “l'istituto della rimessione in termini, ex art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo”). Sul punto,
i rilievi svolti da parte opponente – segnatamente, la necessità di effettuare interlocuzioni con la cancelleria a fronte dell'illegittimo rifiuto al deposito sprovvisto di base normativa e di procedere ad approfondimenti normativi e giurisprudenziali sulla questione – non valgono a provare la tempestività dell'istanza di rimessione posto che gli stessi risultano generici e non circostanziati e, comunque, inidonei 8
a giustificare la presentazione dell'istanza dopo 48 giorni dalla scoperta della mancata iscrizione a ruolo.
Di talchè, a prescindere dalle ragioni per cui il rifiuto all'iscrizione a ruolo è avvenuto e dalla fondatezza o meno delle stesse e con carattere assorbente rispetto ad ogni ulteriore eccezione e domanda, non vi è prova che la richiesta di rimessione in termini sia stata tempestiva.
Posto quanto sopra, infine, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la costituzione tardiva dell'opponente equivale alla mancata costituzione e determina l'improcedibilità dell'opposizione (Cass. sez. un., 9/9/2010,
n. 19246)
Trattandosi di provvedimento potenzialmente idoneo a divenire definitivo agli effetti di quanto prevede l'art. 91
c.p.c., occorre provvedere sulle spese del giudizio, laddove l'assenza di giurisprudenza sul punto e l'assoluta novità della normativa introdotta dalla l. 207/2024 con decorrenza dall'1.01.2025 giustificano la compensazione per intero delle spese a norma dell'art. 92, 2° co., c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 19092/25, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ RIGETTA l'istanza di rimessione in termini per l'iscrizione a ruolo e, per l'effetto, dichiara 9
l'improcedibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 61/2025 emesso dal Tribunale di Roma in data
03.01.2025;
❖ Compensa le spese di lite
Così deciso in Roma il 16.12.2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma
XI Sezione civile
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 19092 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 e rimessa in decisione all'udienza del 16.12.25, vertente
TRA
in persona del Dott. Parte_1
, nella qualità di Amministratore Unico e Parte_2
come tale legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati
EP NF (PEC
) e FA Email_1
NT (PEC ) Email_2
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma,
Via Angelo Secchi 4, giusta procura speciale posta in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
PARTE OPPONENTE 2
E
in persona del legale rappresentante e Controparte_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione CP_2
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al
[...]
ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Fabrizio Ravagli del
Foro di RL SE (PEC
) Email_3
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 24.2.25 chiedeva: “accertata la Parte_1
sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 153 comma 2 c.p.c., previo ogni opportuno provvedimento e/o declaratoria, di essere rimessa in termini per l'iscrizione a ruolo della causa, riconoscendo, ove occorra, che la mancata iscrizione a ruolo nei termini di cui all'art. 165 c.p.c. è dipesa da cause indipendenti dalla volontà della parte opponente.
Si costituiva in giudizio chiedendo il CP_1
rigetto della 'istanza di remissione in termini proposta da
, con ogni conseguente Parte_1
provvedimento ivi compresa la cancellazione della 3
annotazione di avvenuta iscrizione a ruolo di opposizione presente nel fascicolo monitorio distinto al n. 46196/2024
RG. In via di estremo subordine e per la denegata ipotesi di accoglimento dell'istanza di remissione in termini al fine dell'iscrizione a ruolo della causa di opposizione al decreto ingiuntivo proposta da , Parte_1
assegnare a congrui termini di legge per potersi CP_1
costituire.
Instaurato il contraddittorio, previa discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281sexies cpc, la stessa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 24.02.2025, parte opponente notificava atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 61/2025, depositando, il 22.04.2025, istanza di rimessione in termini per l'iscrizione a ruolo della suddetta opposizione. Con la predetta istanza, nello specifico, la eccepiva Parte_1
l'illegittimità del rifiuto opposto dalla cancelleria in data
05.03.2025 all'iscrizione del 04.03.2025 per omesso versamento del contributo unificato nella misura minima pari ad € 43 ai sensi dell'art. 14 comma 3.1. D.P.R. 30 maggio
2002 n. 115 così come novellato dalla legge n. 207 del
31/12/2024 (legge di bilancio 2025), atteso che tale diniego, nel caso di specie, non risultava giustificato in quanto la parte aveva provveduto al versamento integrale di tale contributo, 4
anche se con modalità analogica, tramite F23, e non in via telematica come tuttavia disposto dagli artt. 192 e 196 del
T.U. spese di giustizia, come modificato dal D.Lgs. 149/2022.
Ciò posto, deve rilevarsi che, ai sensi del comma 3.1 dell'art. 14 del d.P.R. n. 115/2002, recentemente inserito dall'art. 1, comma 812 lettera a) della Legge n. 207/2024, con decorrenza dall'1.01.2025, nell'ambito dei procedimenti civili, fatta eccezione nei casi di esenzione previsti dalla legge, la causa non può essere iscritta a ruolo “se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a) o il minor contributo dovuto per legge”; ai sensi, poi, dell'art. 192 T.U. spese giustizia, la corresponsione del contributo unificato deve effettuarsi tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma
2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, laddove il pagamento attraverso canali diversi non libera la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14 succitato e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal predetto pagamento.
L'omesso pagamento del contributo unificato o del minor importo dovuto per legge risulta ormai indispensabile ai fini della regolare costituzione del rapporto processuale, atteso che la cancelleria, per espressa previsione di legge, come peraltro precisato dal con le Controparte_3 5
circolari del 30.10.2024 e del 24.03.2025 aventi ad oggetto le prime indicazioni operative circa le novità introdotte dalla
Legge bilancio 2025, è tenuta a rifiutare l'iscrizione a ruolo in difetto del pagamento ex lege richiesto.
Ciò posto, parte opponente ha, nel caso di specie, documentato di aver corrisposto tale contributo (all. f, g all'istanza di rimessione in termini), seppure con modalità non telematica, e di avere provveduto ad iscrivere l'opposizione a ruolo tempestivamente in data 04.03.2025, ricevendo le tre PEC di accettazione, consegna ed esito controlli automatici (all. b, c, d), rilevando che, in data
05.03.2025, quando il termine per la tempestiva iscrizione a ruolo della causa non risultava ancora spirato, la cancelleria del Tribunale comunicava la mancata iscrizione con la quarta
PEC (all. e).
Orbene, in tema di deposito telematico, la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (cd. seconda pec) individua il momento di perfezionamento del deposito, al fine di verificarne la tempestività, ma ha un effetto anticipato meramente provvisorio, essendo subordinata al generarsi, con esito positivo, delle pec successive, la cui mancanza rende definitivamente inefficace il deposito medesimo e fa sorgere, a carico della parte, l'onere di attivarsi tempestivamente, reiterando la procedura o formulando tempestiva istanza di rimessione in termini, 6
indipendentemente dalla legittimità o meno del rifiuto al deposito opposto dalla cancelleria (Cass., Sez. I, 03 gennaio
2025, n. 69, in motivazione: “a fronte del mancato ricevimento della c.d. “quarta pec” (in conseguenza del rifiuto della cancelleria), il profilo della tempestività del gravame è risultato travolto dalla irritualità del suo deposito, non potendosi considerare come tempestiva un'opposizione che, seppur in conseguenza di un rifiuto non consentito, sia stata sottratta all'esame sia dell'organo giurisdizionale sia della controparte opposta. L'opponente, a fronte del mancato ricevimento della quarta pec, aveva, dunque, due possibilità:
- reiterare la procedura di deposito telematico (che, ove effettuata con esito positivo, si sarebbe posta in continuità con la prima procedura di deposito ed avrebbe potuto quindi essere considerata tempestiva, dovendosi valorizzare non la data del secondo deposito telematico eseguito dopo il rifiuto della “busta”, ma la data della “RdAC” del primo deposito
(sempre Cass. n. 6743 del 2021)); - oppure (in difetto di deposito con esito positivo) presentare un'istanza di rimessione in termini, che, peraltro, eÌ ammissibile solo se presentata entro un lasso di tempo contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, tenendo altresì conto della necessità di svolgere accertamenti e verifiche presso la cancelleria (Cass. n. 1348 del 2024, in motiv.)”). 7
Nella predetta prospettiva, premesso che l'odierna parte opponente formulava istanza di rimessione in termini solo in data 22.04.2025, dunque n. 48 giorni dopo la scoperta dell'impedimento, la stessa avrebbe dovuto dimostrare, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, non solo che l'atto era stato rifiutato dalla cancelleria per un errore non imputabile alla parte, ma anche che l'istante si fosse trovata nell'impossibilità, per causa alla medesima non imputabile, di perfezionare il deposito entro detto termine e, in seguito, di essersi immediatamente e diligentemente attivata per effettuare l'attività necessaria e chiedere contestualmente la rimessione in termini (Cass., Sez. II, 17 febbraio 2025, n.
4034, ai sensi della quale “l'istituto della rimessione in termini, ex art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo”). Sul punto,
i rilievi svolti da parte opponente – segnatamente, la necessità di effettuare interlocuzioni con la cancelleria a fronte dell'illegittimo rifiuto al deposito sprovvisto di base normativa e di procedere ad approfondimenti normativi e giurisprudenziali sulla questione – non valgono a provare la tempestività dell'istanza di rimessione posto che gli stessi risultano generici e non circostanziati e, comunque, inidonei 8
a giustificare la presentazione dell'istanza dopo 48 giorni dalla scoperta della mancata iscrizione a ruolo.
Di talchè, a prescindere dalle ragioni per cui il rifiuto all'iscrizione a ruolo è avvenuto e dalla fondatezza o meno delle stesse e con carattere assorbente rispetto ad ogni ulteriore eccezione e domanda, non vi è prova che la richiesta di rimessione in termini sia stata tempestiva.
Posto quanto sopra, infine, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la costituzione tardiva dell'opponente equivale alla mancata costituzione e determina l'improcedibilità dell'opposizione (Cass. sez. un., 9/9/2010,
n. 19246)
Trattandosi di provvedimento potenzialmente idoneo a divenire definitivo agli effetti di quanto prevede l'art. 91
c.p.c., occorre provvedere sulle spese del giudizio, laddove l'assenza di giurisprudenza sul punto e l'assoluta novità della normativa introdotta dalla l. 207/2024 con decorrenza dall'1.01.2025 giustificano la compensazione per intero delle spese a norma dell'art. 92, 2° co., c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 19092/25, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ RIGETTA l'istanza di rimessione in termini per l'iscrizione a ruolo e, per l'effetto, dichiara 9
l'improcedibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 61/2025 emesso dal Tribunale di Roma in data
03.01.2025;
❖ Compensa le spese di lite
Così deciso in Roma il 16.12.2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)