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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/10/2025, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1182/2018
REPU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
-in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del
LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte 1
- parte ricorrente -
Avv. Vincenzo IA
Email 1
[...] IA ZI IA
CONTRO
Controparte 1
- parte resistente-
Avv. Mirella ARLOTTA
Email 2 t
ADER
- contumace - FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 28.3.2018 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria effettuata in data 6.10.2017 e notificata in data 19.1.2018, lamentando la mancata notifica dei titoli posti a fondamento dell'iscrizione nonché la mancata notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria. Ha dedotto, inoltre, la prescrizione del credito per decorrenza dei termini ex art. 3, commi 9 e 10,
L. 335/1995.
CP Si è costituito in giudizio 1 contestando, preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito la fondatezza dell'opposizione.
Non si è costituita in giudizio la convenuta CP 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve premettere che l'esame devoluto con il presente ricorso, in quanto limitato alla cognizione dei soli crediti di natura previdenziale fra gli atti presupposti all'iscrizione ipotecaria, rientra nelle attribuzioni giurisdizionali di questo giudice. In ogni caso, va rammentato che vi è giurisdizione del giudice del lavoro solo in relazione ai suddetti debiti di natura previdenziale.
Ancora, in via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'ente impositore in quanto tale giudizio, pur incardinato avverso l'iscrizione ipotecaria, ha natura di azione di accertamento negativo delle pretese contributive vantate dall'Istituto.
Nel merito, a fondamento dell'opposizione l'istante ha sostenuto che, prima del provvedimento di iscrizione di ipoteca, non gli era stata inoltrata la necessaria comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Ebbene la disamina di tale motivo di opposizione è dirimente ai fini del decidere.
Difatti la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che prima di iscrivere ipoteca su beni immobili, ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, l'amministrazione finanziaria deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione e deve concedere al medesimo un termine, determinabile in 30 giorni, al fine di presentare osservazioni od effettuare il pagamento (tale orientamento giurisprudenziale è stato recepito dall'art. 77 comma 2 bis del citato d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dal d.l. n. 70 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2011, di natura interpretativa e quindi applicabile anche all'iscrizione ipotecaria in esame, anteriore alla sua entrata in vigore).
Inoltre, è stato chiarito che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporta la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantita anche dagli artt. 41, 47 e 48 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, fermo restando che l'iscrizione ipotecaria, attesa la sua natura reale, mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità
(in termini Cass. civ. n. 18964/2020, n. 30534/2019, n. 23875/2015 etc.). Di conseguenza, non essendo stato dimostrato da parte della convenuta CP_3 rimasta contumace
l'adempimento di tale onere prodromico, l'iscrizione ipotecaria oggi contestata deve ritenersi illegittima, con conseguente annullamento.
Da ciò discende l'accoglimento dell'opposizione e la declaratoria di illegittimità dell'iscrizione ipotecaria opposta.
Nel caso di specie l'accoglimento dell'opposizione costituisce la conseguenza dell'accertata illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per mancata comunicazione del preavviso di iscrizione, sicchè le spese di lite devono essere imputate esclusivamente all'agente della riscossione, e liquidate come da dispositivo. Per lo stesso motivo le spese devono essere compensate nei confronti di CP 2.
P.Q.M.
II TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela
Esposito, in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta e dichiara l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria opposta;
- condanna l' CP 3 alla rifusione delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che si liquidano in euro
1.865,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatati.
-compensa lespesedi lite nei confronti di CP_2.
Castrovillari, 20.10.2025
Il GIUDICE del LAVORO
dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
REPU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
-in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del
LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte 1
- parte ricorrente -
Avv. Vincenzo IA
Email 1
[...] IA ZI IA
CONTRO
Controparte 1
- parte resistente-
Avv. Mirella ARLOTTA
Email 2 t
ADER
- contumace - FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 28.3.2018 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria effettuata in data 6.10.2017 e notificata in data 19.1.2018, lamentando la mancata notifica dei titoli posti a fondamento dell'iscrizione nonché la mancata notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria. Ha dedotto, inoltre, la prescrizione del credito per decorrenza dei termini ex art. 3, commi 9 e 10,
L. 335/1995.
CP Si è costituito in giudizio 1 contestando, preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito la fondatezza dell'opposizione.
Non si è costituita in giudizio la convenuta CP 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve premettere che l'esame devoluto con il presente ricorso, in quanto limitato alla cognizione dei soli crediti di natura previdenziale fra gli atti presupposti all'iscrizione ipotecaria, rientra nelle attribuzioni giurisdizionali di questo giudice. In ogni caso, va rammentato che vi è giurisdizione del giudice del lavoro solo in relazione ai suddetti debiti di natura previdenziale.
Ancora, in via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'ente impositore in quanto tale giudizio, pur incardinato avverso l'iscrizione ipotecaria, ha natura di azione di accertamento negativo delle pretese contributive vantate dall'Istituto.
Nel merito, a fondamento dell'opposizione l'istante ha sostenuto che, prima del provvedimento di iscrizione di ipoteca, non gli era stata inoltrata la necessaria comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Ebbene la disamina di tale motivo di opposizione è dirimente ai fini del decidere.
Difatti la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che prima di iscrivere ipoteca su beni immobili, ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, l'amministrazione finanziaria deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione e deve concedere al medesimo un termine, determinabile in 30 giorni, al fine di presentare osservazioni od effettuare il pagamento (tale orientamento giurisprudenziale è stato recepito dall'art. 77 comma 2 bis del citato d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dal d.l. n. 70 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2011, di natura interpretativa e quindi applicabile anche all'iscrizione ipotecaria in esame, anteriore alla sua entrata in vigore).
Inoltre, è stato chiarito che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporta la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantita anche dagli artt. 41, 47 e 48 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, fermo restando che l'iscrizione ipotecaria, attesa la sua natura reale, mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità
(in termini Cass. civ. n. 18964/2020, n. 30534/2019, n. 23875/2015 etc.). Di conseguenza, non essendo stato dimostrato da parte della convenuta CP_3 rimasta contumace
l'adempimento di tale onere prodromico, l'iscrizione ipotecaria oggi contestata deve ritenersi illegittima, con conseguente annullamento.
Da ciò discende l'accoglimento dell'opposizione e la declaratoria di illegittimità dell'iscrizione ipotecaria opposta.
Nel caso di specie l'accoglimento dell'opposizione costituisce la conseguenza dell'accertata illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per mancata comunicazione del preavviso di iscrizione, sicchè le spese di lite devono essere imputate esclusivamente all'agente della riscossione, e liquidate come da dispositivo. Per lo stesso motivo le spese devono essere compensate nei confronti di CP 2.
P.Q.M.
II TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela
Esposito, in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta e dichiara l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria opposta;
- condanna l' CP 3 alla rifusione delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che si liquidano in euro
1.865,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatati.
-compensa lespesedi lite nei confronti di CP_2.
Castrovillari, 20.10.2025
Il GIUDICE del LAVORO
dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.