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Sentenza 24 luglio 2024
Sentenza 24 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 24/07/2024, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1044/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1044/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 24 Luglio 2024 ad ore 12 innanzi al dott. Donata Romano, sono comparsi:
Per l'avv. MAZZA FRANCESCA IA la quale precisa le conclusioni come da Parte_1 memoria integrativa e si riporta integralmente ai propri atti difensivi insistendo per il loro accoglimento. A oggi la morosità persiste pertanto insiste per l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento a carico del conduttore.
Per l'avv. FORNACIARI MARCO sostituito dall'Avv. Giacomo Fornaciari il Controparte_1 quale precisa le conclusioni come da memoria integrativa alla quale si riporta integralmente.
Dopo ampia discussione il Giudice si ritira in camera di Consiglio .
Il Giudice al rientro dalla Camera di Consiglio, dando atto che nessuno è presente , pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. allegata al presente verbale.
Verbale chiuso ore 15,30
Il Giudice
dott. Donata Romano
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Donata Romano ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1044/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZA FRANCESCA Parte_1 C.F._1
IA elettivamente domiciliato in VIA EMILIA SAN PIETRO 1 42121 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. MAZZA FRANCESCA IA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FORNACIARI Controparte_1 C.F._2
MARCO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FORNACIARI MARCO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità conveniva avanti al Tribunale di Reggio Parte_1
Emilia, Lotto Gianmaria nella sua qualità di conduttore dell'immobile sito in Reggio Emilia via Papa
Giovanni XXIII, 44 – NCEU foglio 174 map. 402 sub 10 e 4 - concesso in locazione a uso abitativo con contratto del 26 Gennaio 2016, regolarmente registrato, deducendo che il conduttore si era reso moroso dal mese di febbraio 2019 per le annualità 2019, 2020, 2021 e 2023 per un importo di €
19.000, già detratti acconti versati dal conduttore, oltre a spese condominiali per € 5.064,89 al luglio
2023 chiedendo la convalida dello sfratto a tale titolo.
In narrativa l'intimante allegava la circostanza di aver inviato disdetta del 30/6/2022 per la scadenza del contratto al 25/1/2023, con raccomandata con ricevuta di ritorno restituita al mittente per compiuta giacenza (doc. 8 fascicolo intimante).
Ciò premesso, gli intimavano sfratto per morosità, contestualmente citandolo per la convalida.
pagina 2 di 4 Parte intimata, nulla opponendo sulla regolarità della disdetta del contratto di locazione e quindi dell'intervenuta risoluzione dello stesso, si opponeva alla convalida dell'intimato sfratto per morosità contestando unicamente la sussistenza della morosità per aver il sig. versato a favore CP_1 dell'intimante somme di denaro superiori a quelle indicate in citazione, quale acconto sul Parte_1
prezzo di vendita dell'immobile locato versato in occasione della sottoscrizione di un contratto di preliminare di vendita (doc. 1 fascicolo intimato) producendo i relativi assegni. La difesa invoca la mutazione dell'originario contratto di locazione in un nuovo contratto di preliminare di vendita, mai andato a buon fine con il contratto definitivo.
A seguito dell'opposizione allo sfratto il rito viene convertito ex artt. 667 e 426 c.p.c..
La parte intimante opposta con la memoria integrativa depositata, insiste per la propria domanda di accertamento dell'inadempimento del conduttore e conseguente dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione dedotto con condanna al rilascio e/o, in alternativa, di accertamento di avvenuta risoluzione del detto contratto per intervenuta disdetta con conseguente condanna al rilascio.
Parte convenuta intimante opponente, pure, deposita memoria integrativa confermando quanto dedotto, allegato e concluso in memoria di costituzione di opposizione allo sfratto, chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
Le istanze di prova testimoniali formulate dalle parti vengono rigettate perché inammissibili e la causa viene mandata in decisione e discussione.
Ciò premesso la domanda svolta da parte attrice per sentir accertare la risoluzione del contratto per finita locazione e il conseguente rilascio dell'immobile da parte del resistente, è fondata e merita accoglimento.
Si ritiene che con la conversione del rito si verifica l'instaurazione di un autonomo processo di cognizione ordinaria, con la conseguenza che il locatore intimante può introdurre a fondamento della domanda una “causa petendi” diversa da quella originariamente formulata, purchè la nuova domanda risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta con l'atto introduttivo del procedimento sommario
(Cass. ord. 5955 del 28/2/2023). Ciò come nel caso di specie, atteso che parte intimante aveva già allegato la circostanza dell'avvenuta disdetta del contratto, disdetta non contestata dalla parte conduttrice e resa validamente, come in allegato.
Quindi alla declaratoria di finita locazione segue la condanna del conduttore al rilascio dell'immobile che si ritiene congruo fissare entro il 24 Settembre 2024 considerato il lungo tempo trascorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa,
pagina 3 di 4 DICHIARA che il contratto di locazione intercorrente tra le parti è cessato alla data del 25/1/2023 con termine per il rilascio entro il 24/9/2024
DA parte resistente alla rifusione delle spese legali a favore dei ricorrenti che liquida in €
3.500 per compensi, € 165,00 per esborsi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Reggio Emilia, 24 Luglio 202431 luglio 2024
Il Giudice dott. Donata Romano
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1044/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 24 Luglio 2024 ad ore 12 innanzi al dott. Donata Romano, sono comparsi:
Per l'avv. MAZZA FRANCESCA IA la quale precisa le conclusioni come da Parte_1 memoria integrativa e si riporta integralmente ai propri atti difensivi insistendo per il loro accoglimento. A oggi la morosità persiste pertanto insiste per l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento a carico del conduttore.
Per l'avv. FORNACIARI MARCO sostituito dall'Avv. Giacomo Fornaciari il Controparte_1 quale precisa le conclusioni come da memoria integrativa alla quale si riporta integralmente.
Dopo ampia discussione il Giudice si ritira in camera di Consiglio .
Il Giudice al rientro dalla Camera di Consiglio, dando atto che nessuno è presente , pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. allegata al presente verbale.
Verbale chiuso ore 15,30
Il Giudice
dott. Donata Romano
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Donata Romano ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1044/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZA FRANCESCA Parte_1 C.F._1
IA elettivamente domiciliato in VIA EMILIA SAN PIETRO 1 42121 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. MAZZA FRANCESCA IA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FORNACIARI Controparte_1 C.F._2
MARCO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FORNACIARI MARCO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità conveniva avanti al Tribunale di Reggio Parte_1
Emilia, Lotto Gianmaria nella sua qualità di conduttore dell'immobile sito in Reggio Emilia via Papa
Giovanni XXIII, 44 – NCEU foglio 174 map. 402 sub 10 e 4 - concesso in locazione a uso abitativo con contratto del 26 Gennaio 2016, regolarmente registrato, deducendo che il conduttore si era reso moroso dal mese di febbraio 2019 per le annualità 2019, 2020, 2021 e 2023 per un importo di €
19.000, già detratti acconti versati dal conduttore, oltre a spese condominiali per € 5.064,89 al luglio
2023 chiedendo la convalida dello sfratto a tale titolo.
In narrativa l'intimante allegava la circostanza di aver inviato disdetta del 30/6/2022 per la scadenza del contratto al 25/1/2023, con raccomandata con ricevuta di ritorno restituita al mittente per compiuta giacenza (doc. 8 fascicolo intimante).
Ciò premesso, gli intimavano sfratto per morosità, contestualmente citandolo per la convalida.
pagina 2 di 4 Parte intimata, nulla opponendo sulla regolarità della disdetta del contratto di locazione e quindi dell'intervenuta risoluzione dello stesso, si opponeva alla convalida dell'intimato sfratto per morosità contestando unicamente la sussistenza della morosità per aver il sig. versato a favore CP_1 dell'intimante somme di denaro superiori a quelle indicate in citazione, quale acconto sul Parte_1
prezzo di vendita dell'immobile locato versato in occasione della sottoscrizione di un contratto di preliminare di vendita (doc. 1 fascicolo intimato) producendo i relativi assegni. La difesa invoca la mutazione dell'originario contratto di locazione in un nuovo contratto di preliminare di vendita, mai andato a buon fine con il contratto definitivo.
A seguito dell'opposizione allo sfratto il rito viene convertito ex artt. 667 e 426 c.p.c..
La parte intimante opposta con la memoria integrativa depositata, insiste per la propria domanda di accertamento dell'inadempimento del conduttore e conseguente dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione dedotto con condanna al rilascio e/o, in alternativa, di accertamento di avvenuta risoluzione del detto contratto per intervenuta disdetta con conseguente condanna al rilascio.
Parte convenuta intimante opponente, pure, deposita memoria integrativa confermando quanto dedotto, allegato e concluso in memoria di costituzione di opposizione allo sfratto, chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
Le istanze di prova testimoniali formulate dalle parti vengono rigettate perché inammissibili e la causa viene mandata in decisione e discussione.
Ciò premesso la domanda svolta da parte attrice per sentir accertare la risoluzione del contratto per finita locazione e il conseguente rilascio dell'immobile da parte del resistente, è fondata e merita accoglimento.
Si ritiene che con la conversione del rito si verifica l'instaurazione di un autonomo processo di cognizione ordinaria, con la conseguenza che il locatore intimante può introdurre a fondamento della domanda una “causa petendi” diversa da quella originariamente formulata, purchè la nuova domanda risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta con l'atto introduttivo del procedimento sommario
(Cass. ord. 5955 del 28/2/2023). Ciò come nel caso di specie, atteso che parte intimante aveva già allegato la circostanza dell'avvenuta disdetta del contratto, disdetta non contestata dalla parte conduttrice e resa validamente, come in allegato.
Quindi alla declaratoria di finita locazione segue la condanna del conduttore al rilascio dell'immobile che si ritiene congruo fissare entro il 24 Settembre 2024 considerato il lungo tempo trascorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa,
pagina 3 di 4 DICHIARA che il contratto di locazione intercorrente tra le parti è cessato alla data del 25/1/2023 con termine per il rilascio entro il 24/9/2024
DA parte resistente alla rifusione delle spese legali a favore dei ricorrenti che liquida in €
3.500 per compensi, € 165,00 per esborsi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Reggio Emilia, 24 Luglio 202431 luglio 2024
Il Giudice dott. Donata Romano
pagina 4 di 4