TRIB
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/06/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio , all'udienza del 25 giugno 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1851/25 Reg.Gen.Sez.Lavoro, e vertente
TRA
c.f. in qualità di L.R.p.t. della Parte_1 C.F._1 Controparte_1
con sede alla Via Bosco I n. 65 – 84044 Albanella (SA), rappresentata e
[...] difesa dall'avv. Giuseppe Bisantis del Foro di Nocera Inferiore, come da procura alle liti in calce ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Capaccio (SA) alla Via
Ermes n. 21
Opponente
E
, con sede in alla via Controparte_2 CP_2
Irno n.ro 109, codice fiscale nella persona del Presidente e legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Dario Cesarano, elettivamente domiciliato presso il suo studio in alla via Matteo Ripa n. 10, giusta procura in calce alla memoria difensiva CP_2
Opposto
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo Conclusioni rassegnate all'odierna udienza: i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 21 marzo 2025 proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 167/25 reso dal Giudice del Tribunale di Salerno, sezione Lavoro, in data
12.2.2025 e notificato il 13.2.2025, con il quale si ingiungeva il pagamento in favore della
[...]
della somma di € 36.846,46 per omessi Parte_2 accantonamenti, contributi e versamenti inerenti il mese di gennaio 2024 nonché il periodo da giugno a dicembre 2024, oltre alle spese e competenze della procedura. L'opponente eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo per incertezza del credito e la inesatta determinazione del quantum debeatur, nonché l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento dell'invito a concludere negoziazione assistita violazione dell'art. 4, comma 1, d.l. 132/2014, conv. con mod. in l. 162/2014; tanto premesso concludeva chiedendo al giudice adito di “in via preliminare: revocare ed annullare totalmente/parzialmente il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Salerno – Sezione
Lavoro -, nella persona del Giudice Dott. Antonio Cantillo , nel quale si ingiungeva il pagamento la somma di € 36.846,46 (euro trentaseimilaottocentoquarantasei/46) per la causale di cui al ricorso, oltre alle spese e competenze della presente procedura che si liquidavano in € 900,00 per compensi professionali, € 21,50 per esborsi, oltre il rimborso per spese generali nella misura del 15% di cui all'art.2 D.M. NR. 55 del 10.03.2014, Cpa ed Iva, come per legge. - Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposta ribadendo la CP_2 legittimità della pretesa azionata con il ricorso monitorio;
concludeva quindi chiedendo al giudice adito “previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO - rigettare l'opposizione avversaria poiché infondata in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni ampiamente spiegate in narrativa;
munendo il decreto ingiuntivo n.
167/2025, emesso dal Tribunale di Salerno – sez. lavoro (dott. Antonio CANTILLO – R.G. 758/2025) in data 12 febbraio 2025, di efficacia esecutiva;
- condannare la ditta Controparte_1
, con sede in Albanella alla via Bosco Primo n. 65 (codice fiscale
[...]
e partita Iva , al pagamento in favore della C.F._1 P.IVA_2 Parte_3
dell'importo di euro 36.846,46 (e/o della diversa somma risultante di giustizia), oltre
[...] agli interessi legali e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo. Con condanna per parte opponente al pagamento di spese, competenze e onorari del presente giudizio.”. La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
********
L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento .
In punto di competenza è ormai pacifico che le controversie tra datore di lavoro e cassa edile di mutualità ed assistenza, aventi ad oggetto l'accertamento degli obblighi del primo di accantonare presso la seconda il trattamento economico dovuto ai lavoratori edili per ferie, festività e gratifica natalizia, sono devolute alla competenza funzionale del giudice del lavoro, anche se si registrano divergenze sulla collocazione delle controversie medesime tra quelle di cui all'art. 409 cpc (Cass.,
11.1.88, n. 77; Cass. 11.2.87, n. 1442) ovvero tra quelle di cui all'art. 442, 2° co., cpc (Cass., 10.2.87,
n. 1459).
I CC.CC.NN.LL. per le imprese edili ed affini che si sono succeduti nel tempo hanno previsto l'istituzione, in ciascuna circoscrizione territoriale, delle casse edili quali strumento per l'attuazione dei contratti ed accordi collettivi stipulati dalle contrapposte organizzazioni di categoria.
Tra i vari compiti attribuiti dalla disciplina collettiva alle casse vi è quello di ricevere gli accantonamenti da parte delle imprese degli importi della percentuale prevista per il trattamento economico spettante agli operai per i riposi annui, per le ferie, per la gratifica natalizia.
Gli importi come sopra accantonati vengono corrisposti dalla cassa edile agli aventi diritto alle scadenze e secondo modalità stabilite da accordi locali.
Per il servizio che espletano sono, poi, previste a favore delle casse edili quote di contribuzione gravanti per 5/6 sui datori di lavoro e per 1/6 sui lavoratori in una misura percentuale della retribuzione;
le quote di contribuzione a carico degli operai sono trattenute dai datori sulle retribuzioni di ogni singolo periodo di paga per il successivo versamento alla cassa edile.
Infine, gli enti in questione provvedono ad incassare le quote di adesione contrattuale alle organizzazioni nazionali e territoriali dovute dai lavoratori e dai datori di lavoro per poi riversare gli importi alle associazioni di appartenenza.
L'intero sistema di obblighi così delineato trova fonte in una volontà negoziale che indichi, in modo espresso o per comportamenti concludenti, adesione alla disciplina collettiva ed agli impegni posti dalla cassa edile. L'art. 37, lett. b), del CCNL di settore così recita:
"Con l'iscrizione alla , i datori di lavoro e gli operai sono vincolati al rispetto del presente CP_2 contratto collettivo nazionale di lavoro, degli accordi locali adottati a norma del contratto medesimo nonché dello Statuto e del Regolamento della stessa, con l'impegno di osservare integralmente, CP_2
... , gli obblighi ed oneri derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi medesimi.
La raccoglierà, nelle occasioni e con modalità stabilite localmente ..., una dichiarazione CP_2 scritta ricognitiva dei predetti obblighi".
Alla lett. a) del medesimo articolo 37, al comma 5°, si legge:
“Gli obblighi di contribuzione e di versamento alle Casse Edili stabiliti per le imprese e per i lavoratori dai contratti e dagli accordi di cui al precedente comma sono correlativi ed inscindibili fra loro e pertanto non ne è ammesso il parziale adempimento.”
E comunque l'obbligo di iscrizione alla , quale organismo paritetico istituito dalla CP_2 contrattazione collettiva , è ribadito attualmente da norme legislative che ne hanno stabilito il citato obbligo:Legge n° 55/1990 art. 18;D. Lgs. n° 163/2006 artt. 40 comma 4 e 118 comma 6(l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la ..."); D.Lgs. n° CP_2
81/2008 art. 90 ("il committente o il responsabile dei lavori... chiede... gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro e alle casse edili) – nuova normativa sul DURC ON LINE.
Tali disposizioni normative sottolineano l'intervenuta evoluzione dell che , pur rimanendo CP_3 di derivazione privatistica , si vede oggi riconosciuta la qualità di “ esercente un servizio di pubblica utilità “ per la natura delle prestazioni erogate , soprattutto laddove le stesse vanno ad integrare trattamenti che sarebbero altrimenti normalmente corrisposti in misura inferiore rispetto alle retribuzioni correnti .
Depone in tal senso la sentenza della Cassazione Civile (sez. lavoro) n. 25888 del 28 ottobre 2008, che – richiamando a sua volta la sentenza n. 13300/2005 – dichiara fondato il verbale dei servizi ispettivi quale titolo ex art. 635, c. 2, c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo da parte della CP_2
nei confronti delle imprese inadempienti.
[...]
Tale convincimento è rafforzato dalla sentenza della Cassazione n. 39539 del 5 ottobre 2012 che, riconoscendo funzionari ed impiegati delle casse edili quali “incaricati di pubblico servizio”, estende anche a costoro la possibilità di condanna per il reato di peculato, in luogo della – più leggera – sanzione per l'appropriazione indebita.
Tanto meno questa ricostruzione viene smentita dalle sentenze di legittimità che negano la legittimazione del lavoratore ad agire direttamente verso la per la “tutela automatica”, in CP_2 quanto fondate:
1.sulle norme disciplinanti l'istituto della delegazione di pagamento (artt. 1269, 1270 e 1272 c.c.), ed illuminante è la lettura dell'ordinanza n. 5073 del 5 marzo 2018, nonché delle sentenze nn. 670 del
12 gennaio 2018 e 7050 del 28 marzo 2011, tutte della Cassazione;
2.sulla mancanza di uno specifico obbligo della ad insinuarsi nel passivo delle imprese CP_2 inadempienti fallite (Cass. nn. 1604 del 28 gennaio 2015 e 6869 del 7 maggio 2012);
3.sulla natura non privilegiata del credito delle Casse Edili verso le imprese inadempienti, non avendo questo natura contributiva (Cass., ord. n. 23520 del 9 ottobre 2017).
In questa prospettiva va ridimensionata la portata delle già citata ordinanza n. 9962/2018 e della sentenza n. 7050/2011, in quanto le stesse non decidono in ordine all'esistenza o meno di un obbligo di versamento degli accantonamenti alla cassa edile – e quale ne sia la natura – bensì sulla possibilità per le imprese destinatarie di un decreto ingiuntivo da parte di questa per gli accantonamenti non versati, di opporvi validamente l'intervenuto pagamento dei corrispondenti trattamenti direttamente al lavoratore (secondo gli artt. 1269 e ss. del codice civile).
Ed a voler procedere ad una ricostruzione normativa dell'istituto, non si può fare a meno di osservare come il citato obbligo trovi fondamento in tutte quelle norme che obbligano l'impresa esercente attività edile al rispetto integrale dei relativi CCNL, anche condizionandone il pagamento delle spettanze – in caso di appalto – all'emissione del Durc da parte delle stesse casse edili.
Si vedano all'uopo gli articoli 10 della L. n. 30/2003, 86 del D.Lgs. n. 276/2003, 29 del D.L. n.
244/1995 e 30, 80 e 105 del D.Lgs. n. 50/2016 (38 nel vecchio T.U. sui pubblici appalti), nonché la sentenza della Cassazione Civile a SS.UU. n. 4092 del 16 febbraio 2017 .
In una prospettiva più generale , la finalità perseguita dall' , che è quella della tutela del lavoro CP_3 regolare e della salvaguardia dei relativi diritti di previdenza e assistenza , con evidenti riflessi sulla tutela della concorrenza , induce a considerare di gran lunga prevalente tale profilo sostanziale rispetto al modesto onere amministrativo che ne scaturisce . ( v. Corte Costituzionale sent n. 51/2015 ; sent n. 59/2013 ). In conclusione deve essere chiaro che , una volta che l'impresa ha compilato la modulistica della cassa edile e si è impegnata ad osservare il CCNL a cui la stessa vincola il datore di lavoro , non ci sono più spazi per contestare .
L'adesione alla , che nasce per effetto dell'accoglimento della relativa domanda della ditta CP_2
(circostanza, è opportuno aggiungere, che fa sorgere l'obbligo di versamento da parte di questa degli accantonamenti solo a seguito di presentazione delle liste mensili degli operai con i dati prescritti nel regolamento), implica, una volta che sia sorto l'obbligo di accantonamento (ciò che avviene appunto per effetto della presentazione della denuncia mensile), una delegazione di pagamento vincolante per la ditta stessa, nel senso che questa non può più liberarsi da tale debito eseguendo la corresponsione diretta al lavoratore degli importi dovuti in base al CCNL. Il datore ha assunto, con l'adesione alla e l'applicazione del CCNL, del quale fa parte la regolamentazione relativa alla CP_2 CP_2 stessa, un insieme di obblighi funzionali alla realizzazione delle finalità proprie dell'istituto, che, per quanto qui interessa, concernono la regolare redazione e l'invio all'Ente paritetico di fonte collettiva delle denunce nominative mensili dei lavoratori occupati con i dati necessari al calcolo delle somme loro dovute. Si tratta di atti, bensì, preparatori dell'esecuzione della prestazione da parte della CP_2
, come tali estranei ancora all'adempimento, ma all'esecuzione dei quali il datore si è obbligato
[...] nei confronti della in guisa da rendere esigibile da essa il conseguente conferimento della CP_2 provvista per l'adempimento di un mandato ormai divenuto irrevocabile per volontà implicita ma inequivoca delle parti stesse.
Alla stregua della disciplina citata, non vi è alcun dubbio che, ove sia accertata l'adesione del datore di lavoro alla contrattazione collettiva del settore ed alla , quest'ultima abbia titolo per CP_2 ottenere, in proprio, il pagamento delle quote di contribuzione e, quale mandataria dei lavoratori
(Cass., 11.2.87, n. 1442; Cass., 28.4.81, n. 2559; Pret. Pistoia-Monsummano T., 11.7.90; Trib. Pistoia,
26.10.89), il versamento degli accantonamenti.
In ordine alla legittimazione ad agire occorre evidenziare che la – come precisato dalla CP_2 giurisprudenza di legittimità – è ente di fatto dotato di autonomia ed idoneo ad essere titolare di rapporti giuridici suoi propri , distinti dai soggetti che ad essa hanno dato vita e da coloro ( datori di lavoro e lavoratori) ai quali sono destinati i servizi e le prestazioni .
Né dubbi sulla legittimazione della ad agire nei confronti del datore di lavoro per il pagamento CP_2 delle somme che questi aveva l'obbligo di versare possono sorgere alla luce della sentenza n.
5741/2001 della Suprema Corte di Cassazione. Ci corre l'obbligo di evidenziare, infatti , che la sentenza in questione è stata massimata in maniera non esattamente conforme al contenuto della suddetta decisione. In tale sentenza, infatti , la Corte riconosceva unicamente allo stesso lavoratore la legittimazione ad agire direttamente contro il proprio debitore - datore di lavoro - per ottenere il pagamento della quota di retribuzione non corrispostagli, non escludendo , comunque, il diritto alla riscossione anche in capo alla CP_2
Tanto chiarito , possiamo senz'altro affermare la vincolatività , nel caso di specie, nei confronti dell'opponente della contrattazione collettiva di settore e della regolamentazione del sistema contributivo della con l'obbligo per il datore di adempiere agli obblighi assunti versando CP_2 accantonamenti e contributi direttamente alla . CP_2
Nel caso di specie, infatti, non può farsi a meno di evidenziare che il diritto azionato trova ampia conferma , sul piano probatorio, nei modelli di denuncia inoltrati alla proprio dall'opponente. CP_2
Per quanto riguarda poi la prova scritta fornita a sostegno del credito azionato , in fase monitoria è stato prodotto l'estratto conto con il relativo attestato di conformità dei dati in esso riportati che costituisce , ai sensi dell'art. 635 , comma 2, c.p.c. , idonea prova scritta ai fini della emissione del decreto ingiuntivo ( Cass. Sez. Lav. n.25888/2008) . La circostanza che siano ormai pacificamente riconosciute le funzioni di mutualità ed assistenza consente alla di fruire del meccanismo CP_2 processuale per il quale l'attestazione del credito da parte dell'Ente costituisce idonea prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ex art. 635 cpc (cfr. Cass. n. 25888/2008). Ovviamente, i conteggi muniti di attestazione di conformità prodotti a sostegno del ricorso per ingiunzione riassumono analiticamente i dati delle denunce nominative mensili dei lavoratori occupati relative al credito oggetto del giudizio monitorio, inoltrate dal medesimo opponente tramite la piattaforma di denuncia telematica GEDI e con le quali dichiara che i dati esposti sono conformi a verità ed alle registrazioni effettuate sui libri paga e matricola . A ciò si aggiunga che nel presente giudizio vengono prodotte anche le denunce trasmesse telematicamente dall'impresa opposta , contenenti la quantificazione del debito ascrivibile all'opponente , corrispondente alla somma ingiunta per accantonamento e contributi , le quali costituiscono , oltre che prova scritta idonea all'emissione del decreto ingiuntivo , vero e proprio riconoscimento del debito . Le denunce in parola , trasmesse alla ai sensi dell'art. 1 del Regolamento , tra l'altro , non sono state affatto disconosciute o CP_2 impugnate dall'opponente . "Si ricorda che nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente
l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato, con la conseguenza che la mancata
o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la eventuale contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile." (Tribunale Catania sez. lav., 27/04/2016, n. 1811, Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 4051 del 18/02/2011 ).
Infondata , inoltre , è anche l'eccezione circa la improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento dell'invito a concludere negoziazione assistita .
In primo luogo va evidenziato che l'onere di avviare la mediazione sorge soltanto dopo l'opposizione a decreto ingiuntivo , vale a dire quando si instaura il giudizio a cognizione piena , e non anche per la fase monitoria. Ma , in ogni caso , l'onere di promuovere la procedura di mediazione sussiste solo nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 , comma 1-bis , del d.lgs.
n.28/2010 , tra le quali non rientrano quelle aventi ad oggetto obblighi contributivi e prestazioni previdenziali e/o assicurative . Ed anche per quanto riguarda le cause di lavoro , il d.lgs. 149/22 che ha inserito nel d.l. n. 132/14 un nuovo art.
2-ter, riconosce soltanto la facoltà per le parti di una controversia in materia di lavoro di ricorrere all'istituto della negoziazione assistita, senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
L'opposizione va pertanto interamente rigettata .
Le spese del giudizio seguono la soccombenza .
P.Q.M.
1.rigetta l'opposizione ;
2.condanna l'opponente al pagamento, in favore della parte opposta , delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 1453,00 , oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge .
Salerno 25 giugno 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio