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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/08/2025, n. 2815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2815 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. V.G. 10414/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est. Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 25.09.2024 da 1) Parte_1
Nata a IZ PR (MI) il 20.11.1980 Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Chiara Bigaroli presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e 2) Parte_2
Nato a Milano il 27.10.1983 Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Chiara Bigaroli presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in ZZ (MI) in data 10.05.2014 (anno 2014, atto n. 7, parte II, serie A) in regime di separazione dei beni.
separati consensualmente con Sentenza n. 168/2025 emessa in data 04.12.2024 dal Tribunale di Milano – sezione IX civile, pubblicata il successivo 16.01.2025 e passata in giudicato in pari data pagina 1 di 5 con i seguenti figli minori: (C.F. nata a [...] il [...], cittadina italiana Parte_3 C.F._3
(C.F. nato a [...] il [...], cittadina italiana Parte_4 C.F._4
(C.F. ), nata a [...] il [...], cittadina italiana Parte_5 C.F._5
Tutti residenti in [...]
FATTO I coniugi sopra indicati con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 02.07.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni: 1. i figli minori , e sono affidati ad entrambi i genitori, con collocamento Pt_3 Pt_4 Pt_5 prevalente presso la madre, presso l'abitazione famigliare sita in ZZ (MI), in via Ugo Foscolo n. 16; 1. assegnare la casa coniugale sita in ZZ (MI) in via Ugo Foscolo n. 16 alla signora
[...]
unitamente ai mobili e agli arredi che la compongono, affinché la Parte_1 stessa possa viverci insieme ai figli;
2. i signori e eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, Parte_1 Pt_2 assumendo le decisioni più importanti in materia di salute, istruzione ed educazione, in accordo tra loro e nella considerazione delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni dei figli;
3. quanto alle decisioni quotidiane e/o di ordinaria amministrazione, la responsabilità sarà esercitata separatamente dal genitore presso il quale i minori si trovano al momento della questione;
i genitori si impegnano a comunicare tempestivamente le questioni sanitarie e ad evitare comportamenti che mettano a rischio la salute e/o la sicurezza e/o il benessere dei figli;
4. i coniugi si impegnano reciprocamente a favorire una serena e costruttiva relazione dei minori con l'altro genitore, informandosi l'un l'altro in merito alle esigenze ed eventuali problemi comunicati dai minori e/o dal personale scolastico o familiare al quale i medesimi siano temporaneamente affidati;
i coniugi si impegnano altresì ad ottemperare ai doveri di cura, educazione ed istruzione connessi all'esercizio condiviso dell'affidamento, nonché a consentire ai minori di conservare rapporti qualitativamente e quantitativamente significativi con le rispettive famiglie d'origine;
5. il padre, quale misura minima dell'esercizio di affidamento condiviso, starà con , Pt_3
e : Pt_4 Pt_5
- due fine settimana alternati al mese, dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola;
- nella settimana in cui , e trascorreranno il fine settimana con la mamma, il padre Pt_3 Pt_4 Pt_5 starà con i figli il martedì ed il giovedì, dall'uscita da scuola sino al mattino successivo quando li accompagnerà a scuola;
- nella settimana che termina con il weekend di spettanza paterna, il padre potrà tenere con sé i figli dal martedì dall'uscita di scuola sino al giovedì mattina, quando li accompagnerà a scuola. Dette modalità di visita potranno essere variate, previo congruo preavviso all'altro genitore e su accordo degli stessi;
7. durante le vacanze estive , e trascorreranno con ciascuno dei genitori tre Pt_3 Pt_4 Pt_5 settimane, due delle quali anche consecutive;
il calendario di detto periodo sarà stabilito di anno in anno dai genitori, i quali si comunicheranno i piani delle ferie entro il 15 maggio di ogni anno, comunicandosi reciprocamente la destinazione prescelta, nonché i recapiti telefonici;
8. le vacanze natalizie, le vacanze pasquali, i ponti e le altre festività infra-annuali verranno suddivise equamente tra i genitori e secondo il criterio dell'alternanza.
pagina 2 di 5 Indicativamente si prevede che per le prossime festività natalizie , e Pt_3 Pt_4 Pt_5 trascorreranno con la mamma il periodo dalla chiusura della scuola sino al 31 dicembre 2025, mentre la successiva settimana dal 31 dicembre e sino alla ripresa delle lezioni scolastiche i figli staranno con il papà; il giorno della Vigilia e del Santo Natale verranno trascorsi in via alternata con ciascun genitore, così come la sera/notte di San Silvestro;
9. nei giorni in cui i figli sono con uno dei genitori, salvo che l'altro genitore abbia un vincolo specifico di orario, sarà cura del genitore collocatario individuare il momento della telefonata ed attivare ogni cura affinché , e possano comunicare con l'altro genitore con la Pt_3 Pt_4 Pt_5 massima libertà possibile;
10. i coniugi nell'esclusivo interesse dei figli minori, si impegnano reciprocamente ad inserire gradualmente nella vita di , e terze persone con le quali i medesimi dovessero Pt_3 Pt_4 Pt_5 intrattenere stabili relazioni sentimentali;
11. le parti, ora per allora, prestano reciproco consenso all'emissione o al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per loro e per i minori, senza autorizzazione del Giudice Tutelare;
12. il signor corrisponderà alla signora la somma di € 450,00 Pt_2 Parte_1 (quattrocentocinquanta) a titolo di contributo al mantenimento per i figli, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese alle coordinate bancarie già note;
detta somma è soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
13. i genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno gli importi delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i minori, come da Linee Guida della Corte d'Appello di Milano del 12.06.2025, e specificamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal S.S.N. anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori ed altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal S.S.N.;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal ovvero previsti dal S.S.N. ma effettuati privatamente, compreso il CP_1 supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo, c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione in istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o enti territoriali); c) il servizio di baby-sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
pagina 3 di 5 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue, b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo pittura, teatro, scoutismo ecc); e) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per il conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
h) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito netto mensile di uno dei genitori, entrambi sosterranno direttamente tale spesa nella percentuale del 50%;
14. le parti concordano che l'assegno unico erogato da INPS venga incamerato al 100% dalla madre;
15. le parti dichiarano di non avere null'altro a che pretendere l'una dall'altra, avendo già definito ogni altro rapporto economico e patrimoniale;
16. le parti dichiarano altresì di essere in grado di provvedere in modo autonomo al proprio mantenimento;
17. spese legali integralmente compensate tra le parti. Le parti hanno, inoltre, con le note scritte autorizzate e congiuntamente depositate, hanno allegato dichiarazioni di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c., nonché rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 10.05.2014 in ZZ
pagina 4 di 5 (MI) tra e Parte_1 Parte_2
1) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZZ (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 09.07.2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est. Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 25.09.2024 da 1) Parte_1
Nata a IZ PR (MI) il 20.11.1980 Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Chiara Bigaroli presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e 2) Parte_2
Nato a Milano il 27.10.1983 Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Chiara Bigaroli presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in ZZ (MI) in data 10.05.2014 (anno 2014, atto n. 7, parte II, serie A) in regime di separazione dei beni.
separati consensualmente con Sentenza n. 168/2025 emessa in data 04.12.2024 dal Tribunale di Milano – sezione IX civile, pubblicata il successivo 16.01.2025 e passata in giudicato in pari data pagina 1 di 5 con i seguenti figli minori: (C.F. nata a [...] il [...], cittadina italiana Parte_3 C.F._3
(C.F. nato a [...] il [...], cittadina italiana Parte_4 C.F._4
(C.F. ), nata a [...] il [...], cittadina italiana Parte_5 C.F._5
Tutti residenti in [...]
FATTO I coniugi sopra indicati con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 02.07.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni: 1. i figli minori , e sono affidati ad entrambi i genitori, con collocamento Pt_3 Pt_4 Pt_5 prevalente presso la madre, presso l'abitazione famigliare sita in ZZ (MI), in via Ugo Foscolo n. 16; 1. assegnare la casa coniugale sita in ZZ (MI) in via Ugo Foscolo n. 16 alla signora
[...]
unitamente ai mobili e agli arredi che la compongono, affinché la Parte_1 stessa possa viverci insieme ai figli;
2. i signori e eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, Parte_1 Pt_2 assumendo le decisioni più importanti in materia di salute, istruzione ed educazione, in accordo tra loro e nella considerazione delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni dei figli;
3. quanto alle decisioni quotidiane e/o di ordinaria amministrazione, la responsabilità sarà esercitata separatamente dal genitore presso il quale i minori si trovano al momento della questione;
i genitori si impegnano a comunicare tempestivamente le questioni sanitarie e ad evitare comportamenti che mettano a rischio la salute e/o la sicurezza e/o il benessere dei figli;
4. i coniugi si impegnano reciprocamente a favorire una serena e costruttiva relazione dei minori con l'altro genitore, informandosi l'un l'altro in merito alle esigenze ed eventuali problemi comunicati dai minori e/o dal personale scolastico o familiare al quale i medesimi siano temporaneamente affidati;
i coniugi si impegnano altresì ad ottemperare ai doveri di cura, educazione ed istruzione connessi all'esercizio condiviso dell'affidamento, nonché a consentire ai minori di conservare rapporti qualitativamente e quantitativamente significativi con le rispettive famiglie d'origine;
5. il padre, quale misura minima dell'esercizio di affidamento condiviso, starà con , Pt_3
e : Pt_4 Pt_5
- due fine settimana alternati al mese, dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola;
- nella settimana in cui , e trascorreranno il fine settimana con la mamma, il padre Pt_3 Pt_4 Pt_5 starà con i figli il martedì ed il giovedì, dall'uscita da scuola sino al mattino successivo quando li accompagnerà a scuola;
- nella settimana che termina con il weekend di spettanza paterna, il padre potrà tenere con sé i figli dal martedì dall'uscita di scuola sino al giovedì mattina, quando li accompagnerà a scuola. Dette modalità di visita potranno essere variate, previo congruo preavviso all'altro genitore e su accordo degli stessi;
7. durante le vacanze estive , e trascorreranno con ciascuno dei genitori tre Pt_3 Pt_4 Pt_5 settimane, due delle quali anche consecutive;
il calendario di detto periodo sarà stabilito di anno in anno dai genitori, i quali si comunicheranno i piani delle ferie entro il 15 maggio di ogni anno, comunicandosi reciprocamente la destinazione prescelta, nonché i recapiti telefonici;
8. le vacanze natalizie, le vacanze pasquali, i ponti e le altre festività infra-annuali verranno suddivise equamente tra i genitori e secondo il criterio dell'alternanza.
pagina 2 di 5 Indicativamente si prevede che per le prossime festività natalizie , e Pt_3 Pt_4 Pt_5 trascorreranno con la mamma il periodo dalla chiusura della scuola sino al 31 dicembre 2025, mentre la successiva settimana dal 31 dicembre e sino alla ripresa delle lezioni scolastiche i figli staranno con il papà; il giorno della Vigilia e del Santo Natale verranno trascorsi in via alternata con ciascun genitore, così come la sera/notte di San Silvestro;
9. nei giorni in cui i figli sono con uno dei genitori, salvo che l'altro genitore abbia un vincolo specifico di orario, sarà cura del genitore collocatario individuare il momento della telefonata ed attivare ogni cura affinché , e possano comunicare con l'altro genitore con la Pt_3 Pt_4 Pt_5 massima libertà possibile;
10. i coniugi nell'esclusivo interesse dei figli minori, si impegnano reciprocamente ad inserire gradualmente nella vita di , e terze persone con le quali i medesimi dovessero Pt_3 Pt_4 Pt_5 intrattenere stabili relazioni sentimentali;
11. le parti, ora per allora, prestano reciproco consenso all'emissione o al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per loro e per i minori, senza autorizzazione del Giudice Tutelare;
12. il signor corrisponderà alla signora la somma di € 450,00 Pt_2 Parte_1 (quattrocentocinquanta) a titolo di contributo al mantenimento per i figli, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese alle coordinate bancarie già note;
detta somma è soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
13. i genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno gli importi delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i minori, come da Linee Guida della Corte d'Appello di Milano del 12.06.2025, e specificamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal S.S.N. anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori ed altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal S.S.N.;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal ovvero previsti dal S.S.N. ma effettuati privatamente, compreso il CP_1 supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo, c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione in istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o enti territoriali); c) il servizio di baby-sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
pagina 3 di 5 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue, b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo pittura, teatro, scoutismo ecc); e) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per il conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
h) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito netto mensile di uno dei genitori, entrambi sosterranno direttamente tale spesa nella percentuale del 50%;
14. le parti concordano che l'assegno unico erogato da INPS venga incamerato al 100% dalla madre;
15. le parti dichiarano di non avere null'altro a che pretendere l'una dall'altra, avendo già definito ogni altro rapporto economico e patrimoniale;
16. le parti dichiarano altresì di essere in grado di provvedere in modo autonomo al proprio mantenimento;
17. spese legali integralmente compensate tra le parti. Le parti hanno, inoltre, con le note scritte autorizzate e congiuntamente depositate, hanno allegato dichiarazioni di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c., nonché rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 10.05.2014 in ZZ
pagina 4 di 5 (MI) tra e Parte_1 Parte_2
1) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZZ (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 09.07.2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
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