Ordinanza cautelare 17 marzo 2022
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00008/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00274/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 274 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Scarmato, Nazzareno Latassa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio TO TA in Catanzaro, via Turco 12;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Vibo Valentia, Ministero della Difesa - Comando Provinciale dei Carabinieri Vibo Valentia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l’annullamento
- del decreto di divieto detenzione armi, munizioni ed esplosivi emesso dalla Prefettura di Vibo Valentia in data -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Vibo Valentia e di Ministero della Difesa - Comando Provinciale dei Carabinieri Vibo Valentia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. NG NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Si controverte, nel presente giudizio, della legittimità del decreto di divieto detenzione armi, munizioni ed esplosivi emesso dalla Prefettura di Vibo Valentia in data 6.12.2021 prot n. -OMISSIS-, motivato, tra l’altro, dalla ritenuta compromissione della completa affidabilità del ricorrente dovuta all’episodio ivi descritto, consistente nel rinvenimento, in esito a un controllo svolto presso la sua abitazione dai militari del Comando Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-, delle armi legalmente detenute dal medesimo in un luogo diverso da quello indicato in denuncia.
2. – Il decreto impugnato, secondo quanto dedotto in ricorso, sarebbe viziato, in primis, siccome non preceduto dalla comunicazione di avvio ex art. 7, L. n. 241/90 (motivo sub I); sarebbe inficiato, inoltre, da difetto d'istruttoria e di motivazione, non ravvisandosi, ad avviso del ricorrente, da parte dell'Amministrazione di P.S. alcuna attività di approfondimento sulla sua personalità, laddove, obietta, “ il pericolo di abuso delle armi non solo deve essere comprovato, ma richiede un’adeguata valutazione non del singolo episodio ma anche della personalità del soggetto sospettato ” (motivo sub II).
Di qui la sostenuta illegittimità della valutazione prognostica articolata dal Prefetto.
3. – Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio svolgendo specifiche controdeduzioni ai rilievi censorei sollevati in ricorso, del quale ha chiesto la reiezione per infondatezza.
4. – All’udienza straordinaria del 14 novembre 2025 la controversia è stata trattenuta in decisione.
5. – Il ricorso è immeritevole di accoglimento.
6. – L’omissione della comunicazione di avvio del procedimento non ha effetto invalidante giacché, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, tutti i provvedimenti in materia di armi, essendo preordinati alla salvaguardia dell'incolumità delle persone hanno di per sé, per condiviso orientamento, il carattere dell'urgenza e sono caratterizzati da particolari esigenze di celerità, in relazione alle quali può essere omessa la comunicazione dell'avvio del procedimento prevista dall'art. 7, L. n. 241 del 1990 (si v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. III, 17/01/2020, n. 435).
Il motivo sub I, pertanto, va disatteso.
7. – Nel merito dei rilievi critici mossi (con motivo sub II) al compendio motivazionale dell’impugnato provvedimento di diniego va rimarcato, come giustamente posto in risalto dalla difesa erariale, che la denuncia deve essere ripresentata, anche per via telematica, ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia e che siffatto obbligo di pronta segnalazione delle predette variazioni è funzionale a rendere effettiva la funzione di controllo affidata all’Autorità di pubblica sicurezza dall’art. 38, comma 7, del T.U.L.P.S., ove si dispone che detta Autorità può effettuare verifiche di controllo finalizzate anche all’adozione di misure di salvaguardia per la tutela dell’ordine pubblico.
7.1. – Di qui la conseguenza che l’omissione della denuncia imposta ex lege non può essere dequotata a mero ‘errore materiale’ o ‘dimenticanza’, ben potendo apparire, di contro, logicamente sintomatica dell’incuranza e della negligenza dimostrata dal ricorrente nell’osservanza degli obblighi cogenti di legge in materia di custodia delle armi; in altri termini, il fatto di aver indicato, in data 27 settembre 2021, ossia poco tempo prima del controllo amministrativo all’origine del provvedimento impugnato, un luogo di custodia delle armi diverso da quello nel quale sono state rinvenute, appare poter ragionevolmente fondare un giudizio di non totale affidabilità del ricorrente in ordine al pieno assolvimento delle prescrizioni di legge in tema di custodia delle armi, anche con riferimento, come accennato, all’esigenza di consentire i necessari controlli alla competente Autorità.
7.2. – Sotto tale ultimo profilo va qui richiamato il granitico e condiviso orientamento della giurisprudenza a mente del quale i provvedimenti adottati dall’Autorità di pubblica sicurezza in materia di armi hanno natura discrezionale, preventiva e cautelare e che la valutazione presupposta si sostanzia in un giudizio prognostico ex ante sull'affidabilità del soggetto e sull'assenza di rischio di abusi; giudizio che è stato ritenuto più stringente di un giudizio di pericolosità, potendo il divieto in questione legittimamente fondarsi anche su situazioni che non abbiano dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza ma che risultino genericamente non ascrivibili a buona condotta (cfr. Cons. Stato, Sez. I, 24/06/2024, n. 821).
7.3. – L’ampia discrezionalità che – fisiologicamente – connota tale tipo di giudizio esclude che il sindacato del giudice possa eccedere la soglia della verifica di ragionevolezza, soglia che nella specie non risulta oltrepassata, posto il giudizio di inaffidabilità non appare né arbitrario né connotato da illogicità essendo, all’opposto, fondato su una circostanza fattuale del tutto incontestata certamente non priva di valenza sintomatica.
8. – Per le ragioni di cui si è dato sinteticamente conto sopra, siccome privo di fondamento, il ricorso va rigettato.
9. – Le spese, come per legge, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese e competenze di giudizio in favore del Ministero dell’Interno, che si liquidano in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NG NT, Presidente, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
Elena HA, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NG NT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.