TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 8
TAR
Ordinanza cautelare 17 marzo 2022
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Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa comunicazione di avvio del procedimento

    La Corte ha ritenuto che i provvedimenti in materia di armi hanno carattere di urgenza e celerità, potendo essere omessa la comunicazione di avvio del procedimento.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e di motivazione

    L'omissione della denuncia del cambio di luogo di custodia delle armi non è un mero errore materiale, ma può essere sintomatica di incuranza e negligenza nell'osservanza degli obblighi di legge. La valutazione di affidabilità del soggetto è un giudizio prognostico ex ante che può basarsi anche su situazioni non penalmente rilevanti ma genericamente non ascrivibili a buona condotta. La discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di armi non è arbitraria né illogica, essendo fondata su circostanze fattuali incontestate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 8
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 8
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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