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Sentenza 25 luglio 2024
Sentenza 25 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/07/2024, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2024 |
Testo completo
N. V.G. 3309/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Caterina CANIATO Presidente Rel.
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 16/05/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3309/2024 V.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12/06/1985, con il patrocinio dell'avv. CENTONZE FERRUCCIO ed elettivamente domiciliata in Monza, via A. Gambacorti Passerini n.6, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
22/05/1984, con il patrocinio dell'avv. COPELLI FORTUNATA ed elettivamente domiciliato in Milano, via Giovanni Battista Fauchè, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo
OGGETTO: Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- dichiarare con sentenza ai sensi dell'art. 473-bis.47 cpc e dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
n. 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e , celebrato in data Parte_1 Controparte_1
13.09.2014 in Brugherio (MB) e trascritto con atto n. 27 presso l'Ufficio di Stato civile del predetto Comune nel registro anno 2014 parte II, serie A, alle medesime condizioni di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Monza, recante n. 2003/2023 del 21.09.2023, depositata in data 25.09.2023, nel procedimento n. 5147/2023; - dichiarare che i ricorrenti vivranno separatamente, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
- dichiarare che le parti non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altro avendo adempiuto agli obblighi e impegni assunti nell'accordo di separazione;
- ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della emananda sentenza.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale pronunciata dal Tribunale di Monza in data 21.09.2023 (sent. n. 2003/2023 – pubbl. in data
25.09.2023).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970,
n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge. tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e , con ricorso depositato in data Parte_1 Controparte_1
16/05/2024, così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Brugherio (MB) in data 13/09/2014 Parte_1 Controparte_1
(atto n. 27, Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Brugherio
(MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Brugherio (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11 luglio 2024.
Il Presidente est.
Dott.ssa Caterina Caniato
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Caterina CANIATO Presidente Rel.
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 16/05/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3309/2024 V.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12/06/1985, con il patrocinio dell'avv. CENTONZE FERRUCCIO ed elettivamente domiciliata in Monza, via A. Gambacorti Passerini n.6, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
22/05/1984, con il patrocinio dell'avv. COPELLI FORTUNATA ed elettivamente domiciliato in Milano, via Giovanni Battista Fauchè, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo
OGGETTO: Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- dichiarare con sentenza ai sensi dell'art. 473-bis.47 cpc e dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
n. 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e , celebrato in data Parte_1 Controparte_1
13.09.2014 in Brugherio (MB) e trascritto con atto n. 27 presso l'Ufficio di Stato civile del predetto Comune nel registro anno 2014 parte II, serie A, alle medesime condizioni di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Monza, recante n. 2003/2023 del 21.09.2023, depositata in data 25.09.2023, nel procedimento n. 5147/2023; - dichiarare che i ricorrenti vivranno separatamente, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
- dichiarare che le parti non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altro avendo adempiuto agli obblighi e impegni assunti nell'accordo di separazione;
- ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della emananda sentenza.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale pronunciata dal Tribunale di Monza in data 21.09.2023 (sent. n. 2003/2023 – pubbl. in data
25.09.2023).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970,
n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge. tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e , con ricorso depositato in data Parte_1 Controparte_1
16/05/2024, così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Brugherio (MB) in data 13/09/2014 Parte_1 Controparte_1
(atto n. 27, Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Brugherio
(MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Brugherio (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11 luglio 2024.
Il Presidente est.
Dott.ssa Caterina Caniato