Art. 72.
Ai sanitari iscritti alla Cassa di previdenza anteriormente al 1° giugno 1923-I sono riconosciuti ai soli effetti dei raggiungimento del minimo degli anni di servizio necessari per il diritto alla pensione, ma non sono valutati nella determinazione della misura della pensione:
a) il servizio militare prestato anteriormente al 1° giugno 1923-I con interruzione di carriera, senza che abbia dato luogo a conferimento di pensione dello Stato, salvo il caso di pensione di guerra;
b) i servizi non riscattati regolari, interinali e provvisori prestati anteriormente alla data stessa.
Ai sanitari iscritti alla Cassa di previdenza anteriormente al 1° giugno 1923-I sono riconosciuti ai soli effetti dei raggiungimento del minimo degli anni di servizio necessari per il diritto alla pensione, ma non sono valutati nella determinazione della misura della pensione:
a) il servizio militare prestato anteriormente al 1° giugno 1923-I con interruzione di carriera, senza che abbia dato luogo a conferimento di pensione dello Stato, salvo il caso di pensione di guerra;
b) i servizi non riscattati regolari, interinali e provvisori prestati anteriormente alla data stessa.