Rigetto
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 16/03/2026, n. 2130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2130 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02130/2026REG.PROV.COLL.
N. 07125/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7125 del 2025, proposto da
AL De TI, MA AD, rappresentati e difesi dall'avvocato Pasquale Ripabelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Campobasso, UI RT, NC IM, EL CI, NA NO, FA BA, PI LU, AN GG, NE NO, PP TA, EP LA, TO RA, CO FA, IO Di OR, RA De UC, PI PP NA, AN RC, VA LA, IM AI, IO OR, DE RA, NE LL, CO OS, ST Di AU, PP NO, IN FI, IN De IO, MA AN, CE IL, IO AR, UC AR, CE IO, EP ZA, TO OL, TO MA, DR AL, LB RA, ZA HM, LT OL, CO ME, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Campobasso, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Commissione Elettorale Circondariale CB, Ufficio Centrale Elettorale CB, non costituiti in giudizio;
LU AI, FA MU, OM AN, rappresentati e difesi dagli avvocati AU Neri, Piero Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 00226/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo – Campobasso, nonché di LU AI, FA MU e OM AN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il Cons. EP UCna RR e uditi per le parti gli avvocati Pasquale Ripabelli, AU Neri e Piero Neri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Molise ha respinto il ricorso proposto da AL De TI e da MA AD contro il Comune di Campobasso e il Ministero dell’Interno – Ufficio centrale elettorale di Campobasso e Prefettura di Campobasso e nei confronti di UI RT, PP NO, FA BA, FA ND, LU AI, OM AN, PI PP NA, PP TA, per l’annullamento degli atti specificati in rubrica relativi alle elezioni del DA e del Consiglio comunale di Campobasso, primo e secondo turno.
1.1. La sentenza riporta i seguenti fatti:
- la sig.ra MA AD e il sig. AL De TI, il secondo nella qualità di candidato alla carica di DA alle elezioni dell’8 e 9 giugno 2024 per il rinnovo degli organi elettivi del Comune di Campobasso, col ricorso, originariamente depositato il 25 luglio 2024, indi notificato il 1°agosto, e conclusivamente depositato il successivo giorno 5, impugnavano gli atti di proclamazione dell’elezione alla carica di DA e a quella di Consigliere comunale dello stesso Comune, contenuti nel verbale delle operazioni elettorali dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 25 e del 27 giugno 2024, all'esito delle consultazioni tenutesi l’8 e il 9 giugno 2024 e del seguente turno di ballottaggio del 23 e 24 giugno 2024;
- venivano contestualmente impugnati anche: - i verbali degli uffici elettorali di sezione, relativi al I e al II turno delle consultazioni, unitamente alle rispettive tabelle di scrutinio; - il verbale dell’Ufficio Elettorale Centrale di Campobasso, ivi compreso il verbale di completamento relativo alla sezione n. 9; - la delibera del Consiglio comunale di Campobasso n. 15 del 12.07.2024, con la quale era stata convalidata l’elezione del DA e dei Consiglieri comunali eletti; - gli atti e i verbali con i quali la Commissione Elettorale Circondariale di Campobasso aveva ammesso alla competizione elettorale alcune liste collegate ai candidati antagonisti alla carica di DA; nonché tutti gli atti istruttori ivi richiamati o comunque collegati connessi, preordinati e/o consequenziali;
- al primo turno delle consultazioni nessun candidato alla carica di DA aveva raggiunto la maggioranza richiesta dalla legge per risultare vincitore della consultazione elettorale;
- all’esito del successivo turno di ballottaggio tra i due candidati che avevano ottenuto il maggior numero di preferenze veniva eletta alla carica di DA la dott.ssa UI RT, alla guida delle tre liste collegate denominate “Partito Democratico”, “Movimento 5 stelle” e “Alleanza Verdi Sinistra”, che aveva ottenuto il maggior numero di voti, pari a 10.507;
- contro il descritto risultato elettorale hanno proposto ricorso la sig.ra MA AD, cittadina elettrice, e il sig. AL De TI, candidato a DA espressione delle sei liste collegate denominate “Fratelli d’Italia”, “Popolari per l’Italia”, “Lega-Salvini Premier”, “Unione di Centro - UDC”, “Noi Moderati” e “Forza Italia”, il quale al ballottaggio aveva ottenuto il minor numero di voti pari a 10.107.
1.2. La sentenza riassume come segue le censure formulate dai ricorrenti col primo motivo di ricorso, proposto in via principale rispetto agli altri:
- parte ricorrente ha dedotto primariamente la necessità di un riconteggio complessivo dei voti, per una esatta identificazione dei voti effettivamente assegnati, e, a sua volta in via subordinata, l’annullamento delle operazioni elettorali nelle sezioni specificamente indicate, ai fini della loro successiva ripetizione (cfr. pag. 19 ricorso). In via ulteriormente gradata, è stato chiesto l’annullamento delle operazioni di tutte le sezioni cittadine (pag. 19). In questa parte il gravame ha contestato, in particolare, le modalità di redazione dei verbali delle operazioni elettorali nelle sezioni nn. 2; 4; 5; 6; 7; 8;9; 13; 14; 15; 15 distaccata; 20; 23; 27; 29; 30; 31; 33; 36; 37; 41; 42; 46; 47; 48;52; 53; 54 e 55; verbali, in ciascuno dei quali sarebbero rinvenibili specifiche incongruità e lacune che non consentirebbero di registrare con certezza il dato elettorale risultante. Il motivo ha poi genericamente esteso le proprie censure nei confronti dell’indiscriminata totalità delle sezioni elettorali (56), adducendo che “ Per tutte le Sezioni … ciascuno dei verbali redatti, non è in grado di attestare fedelmente le operazioni di scrutinio ” (cfr. pag. 18 del ricorso).
1.2.1. La sentenza dà poi atto della presentazione di due altri motivi di ricorso (concernenti, rispettivamente, l’ammissione alla competizione elettorale delle liste “Partito Democratico”, “Confederazione Civica” e “Unica Terra Molise per il Bene e la Bellezza del Mondo Molise”, e la regolarità del contrassegno presentato dalla lista “Alleanza Verdi Sinistra”, collegata alla candidata infine eletta alla carica di DA), entrambi respinti dal Tribunale.
Va anticipato che tali motivi non sono più rilevanti in appello, perché al primo, riproposto in appello, gli appellanti hanno rinunciato, mentre al rigetto del secondo hanno prestato acquiescenza.
1.2.2. In primo grado, per le amministrazioni statali intimate si è costituita l’Avvocatura distrettuale dello Stato. Si sono costituiti inoltre i controinteressati indicati nell’epigrafe della sentenza.
Non si è costituito il Comune di Campobasso.
1.3. All’esito della pubblica udienza del 4 dicembre 2024, con la sentenza non definitiva n. 389 del 14 dicembre 2024 (preceduta dalla pubblicazione del dispositivo n. 369 del 5 dicembre 2024), il Tribunale, soffermandosi sul solo primo motivo di ricorso, dopo avere disatteso le eccezioni di rito specificatamente attinenti al mezzo, ha così parzialmente statuito:
« -respinge il primo motivo di ricorso nella parte in cui con esso viene contestata la legittimità delle operazioni eseguite nelle sezioni elettorali nn. 5, 7, 30, 41, e 48;
- respinge lo stesso motivo anche nella parte in cui, con riferimento specifico ad altre sezioni elettorali, è stata contestata l’omessa o irregolare verbalizzazione del dato degli orari di apertura/chiusura delle operazioni elettorali;
-dichiara inammissibile il motivo medesimo nella parte in cui esso genericamente estende le proprie censure nei confronti dell’indiscriminata totalità delle sezioni elettorali ».
Ai fini del restante decidere, avendo ravvisato esigenze istruttorie con riguardo alle operazioni elettorali dell’8 e del 9 giugno 2024 relative alle sezioni nn. 2; 4; 6; 8; 9; 13; 14; 15; 15 distaccata; 20; 23; 27; 29; 31; 33; 36; 37; 42; 46; 47; 52; 53; 54 e 55, il Tribunale ha disposto una verificazione ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm., onerando il Prefetto di Campobasso dell’individuazione di uno più funzionari cui delegare l’incarico di procedere agli incombenti istruttori specificati nella stessa sentenza.
Dopo avere richiesto ed ottenuto una proroga di novanta giorni, la Prefettura ha depositato apposita produzione in data 27 maggio 2025 (integrata dal deposito del 16 giugno 2025), allegando dodici verbali di operazioni.
1.4. Con la sentenza definitiva qui appellata, il Tribunale ha premesso che il thema decidendum riguardava esclusivamente le operazioni elettorali dell’8 e del 9 giugno 2024, avendo il ricorso contestato gli esiti del successivo turno di ballottaggio del 23 e 24 giugno 2024 solo limitatamente a profili di invalidità derivata.
In proposito, ha precisato che, all’esito delle elezioni dell’8 e del 9 giugno 2024, i candidati alla carica di DA hanno rispettivamente ottenuto il seguente numero di voti validi:
- AL De TI: 12.847 voti;
- UI RT: 8.606 voti;
- PP TA: 5.311 voti;
a fronte della soglia di 13.383 voti validi, che avrebbe consentito di ottenere la maggioranza assoluta per evitare il ballottaggio.
Da quanto sopra, ha tratto la conclusione che “ il differenziale che separa la parte ricorrente dal conseguimento del bene della vita agognato, la proclamazione a DA del candidato AL De TI, è pari a un numero di 536 voti validi: dato rispetto al quale deve essere correlata la cd. prova di resistenza ”.
1.4.1. Le censure da decidere, riguardanti 24 sezioni su 56 (precisamente, le sezioni nn. 2;4; 6; 8; 9; 13; 14; 15; 15 distaccata; 20; 23; 27; 29; 31; 33; 36; 37; 42; 46; 47; 52;53; 54 e 55), secondo quanto riassunto in sentenza, erano fondate su vizi delle verbalizzazioni che “ metterebbero in dubbio la correttezza e la certezza del risultato elettorale, non essendo data in concreto la possibilità di verificare, in sintesi:
- da un lato, che la somma tra il numero di schede autenticate e il numero di quelle non autenticate fosse effettivamente corrispondente al numero delle schede consegnate dalla Prefettura a ciascuna sezione elettorale;
- dall’altro, che il numero delle schede autenticate utilizzate per le votazioni fosse corrispondente al numero effettivo dei votanti (ciò non sarebbe possibile, in particolare, a causa della mancata indicazione nei verbali del numero delle schede autenticate residuate, ossia non utilizzate per le votazioni, risultanza la cui omissione non consentirebbe di escludere che queste possano essere state impropriamente utilizzate per influenzare il risultato elettorale, segnatamente con il fenomeno c.d. delle “schede ballerine”).
In alcune sezioni, più in particolare, sarebbe stata errata la stessa attribuzione dei voti ai candidati alla carica di DA (sezioni nn. 8; 23; 29; 33, 37 e 47) ”.
1.4.2. Dopo aver enunciato i principi enucleati dalla giurisprudenza amministrativa per l’invalidazione dei risultati elettorali (sui quali si tornerà), il Tribunale, ai fini della decisione, ha diviso le sezioni in due gruppi da dodici; segnatamente:
- per il primo gruppo (sezioni nn. 4, 13, 15, 15 distaccata, 20 [n.d.r.: per errore non elencata ma considerata dal T.a.r.], 31, 36, 42, 46, 52, 53 e 55) ha ritenuto che “ la di là dell’erronea compilazione formale dei verbali, non è dato ravvisare alcuna reale incongruenza ”, in quanto la verificazione “ ha consentito di ricostruire puntualmente la sostanziale piena regolarità delle relative operazioni elettorali ” (punti da 9 a 20 della sentenza);
- per il secondo gruppo (sezioni nn. 2; 6; 8; 9; 14; 23; 27; 29; 33; 37; 47 e 54) ha ritenuto che, pur avendo la verificazione consentito di ricostruire l’andamento delle rispettive operazioni elettorali, sembrerebbe confermata la presenza di incongruenze. Tuttavia, ha aggiunto che “ sebbene le contestazioni del ricorso qui talvolta colgano nel segno, le irregolarità riscontrate non sono sufficienti a far conseguire alla parte ricorrente un risultato utile, non consentendogli cioè di approdare alla soglia della maggioranza assoluta indispensabile per la vittoria del primo turno delle elezioni in esame. Le relative censure, in altre parole, sono, come si vedrà, ben lontane dal poter superare la c.d. prova di resistenza. ” (punti da 21 a 48 della sentenza).
1.4.3. Esaminate per ciascuna sezione: le contestazioni dei ricorrenti, le risultanze della verificazione, le incongruenze riscontrate - il T.a.r. ha ritenuto infondate le diverse censure del primo motivo, con le motivazioni di cui si dirà.
Ritenuti infondati anche i motivi secondo e terzo, ha respinto il ricorso.
1.5. Le spese processuali sono state compensate.
2. I signori AL De TI e MA AD hanno proposto appello illustrando sotto un’unica rubrica ( LAzione e falsa applicazione del d.lgs. n. 104/2010; violazione e falsa applicazione del d.P.R. 570/1960; violazione e falsa applicazione della legge n. 81/1993; violazione e falsa applicazione del d.P.R. 132/93; violazione e falsa applicazione legge n. 53/90; violazione e falsa applicazione del TUEL; violazione e falsa applicazione della legge n. 241/90; carenza istruttoria ed eccesso di potere sotto diversi profili; contraddittorietà; violazione dei principi di trasparenza e di corretta valutazione del dato elettorale; sviamento ) tre motivi di gravame (alle lettere A, B, e C): i primi due, articolati in tante censure quante sono le sezioni oggetto di contestazione; il terzo, riproduttivo del secondo originario motivo di ricorso, in chiave critica rispetto alla decisione di rigetto.
Con la memoria conclusiva gli appellanti, come detto, hanno rinunciato al terzo motivo (sub C) e il difensore ha confermato la rinuncia nel verbale di udienza.
2.1. Hanno resistito all’appello, con apposita memoria di costituzione e difesa, i controinteressati FA MU, LU AI e OM AN.
L’Avvocatura generale dello Stato si è costituita in resistenza, per le amministrazioni statali interessate, con memoria di mera forma.
Il Comune di Campobasso, già contumace in primo grado, non si è costituito nemmeno in appello.
2.2. All’udienza pubblica del 12 febbraio 2026 la causa è stata discussa e riservata per la decisione, previo deposito di memoria degli appellanti e di replica degli appellati MU, AI e AN.
3. Preliminare alla decisione in merito alle operazioni elettorali nelle singole sezioni tuttora in contestazione, è l’individuazione del thema decidendum dell’intero giudizio, da cui dipendono l’ampiezza dell’interesse al ricorso e la portata della correlata prova di resistenza (della quale è detto al punto A dell’atto di appello).
3.1. In proposito, va, in primo luogo, disatteso l’assunto degli appellanti (illustrato specificamente al punto i.1) sub A ) secondo cui la presenza tra i firmatari del ricorso della cittadina elettrice, signora MA AD, giustificherebbe il vaglio della correttezza dei voti assegnati, non solo ai candidati a DA, ma anche ai candidati al Consiglio comunale.
L’ampiezza del thema decidendum va desunta dal contenuto e dalle conclusioni del ricorso introduttivo, anche considerato che non sono stati presentati motivi aggiunti.
Limitando l’esame della domanda dei ricorrenti - così come illustrata nel ricorso introduttivo - alle censure del primo motivo non definite con la sentenza parziale oramai irrevocabile, si rileva per tabulas che queste, per ciascuna sezione interessata, contestano la legittimità delle operazioni elettorali, al fine principale, espressamente enunciato nella parte introduttiva del ricorso di primo grado, della “ correzione del dato elettorale mediante riconteggio anche ex artt. 77 e 79 DPR del 1960, con proclamazione del ricorrente nella qualità di sindaco di Campobasso e preventiva revoca dell’avvenuta proclamazione del sindaco dottoressa Maria Luisa RT e dei consiglieri ”, laddove il riferimento a questi ultimi è da intendersi meramente consequenziale, in ragione delle regole elettorali, non risultando contestati specificamente voti attribuiti o non attribuiti ai candidati al Consiglio comunale, eletti o non eletti.
La domanda subordinata, contenuta nello stesso ricorso introduttivo, di “ annullamento delle operazioni di voto con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla loro ripetizione ” va letta in correlazione a quanto sopra, cioè in riferimento alle contestazioni specificamente riferite all’illegittimità delle operazioni che hanno condotto alla proclamazione del DA dott.ssa RT in luogo del ricorrente signor De TI.
3.2. Va perciò confermata e ribadita la conclusione, raggiunta dal T.a.r., secondo cui << il thema decidendum di causa riguarda esclusivamente le operazioni elettorali dell’8 e del 9 giugno 2024, avendo il ricorso contestato gli esiti del successivo turno di ballottaggio del 23 e 24 giugno 2024 limitatamente a profili di invalidità derivata (tanto risulta inequivocabilmente dai contenuti delle sub censure proposte per singola sezione da pagina 5 a pagina 18 del ricorso, nonché dai dati numerici ivi indicati in relazione al numero dei votanti e di schede).
Il primo motivo di ricorso è quindi univocamente diretto, in ogni sua parte, a reclamare la vittoria al primo turno delle elezioni dell’8 e del 9 giugno 2024 da parte del candidato alla carica di DA AL De TI: e in questi termini si è radicato l’interesse al ricorso.
Se la cittadina elettrice firmataria dello stesso ricorso avesse inteso far valere in giudizio il diverso interesse diretto alla corretta attribuzione di tutti i voti ai candidati alla carica di Consigliere comunale, avrebbe dovuto specificare tale circostanza nel corpo del ricorso: e così sarebbe stato possibile valutare i profili di coerenza di tale suo ipotetico interesse rispetto a quello univocamente fatto valere dal candidato alla carica di DA.
Siccome, però, il ricorso non presenta simili contenuti, un eventuale interesse alla corretta attribuzione dei voti ai candidati alla carica di Consigliere comunale resta carente di riscontro nel ricorso, oltre che generico e indeterminato, e come tale potrebbe coprire l’indiscriminata platea dei candidati, quindi eletti e non eletti, appartenenti a tutti gli schieramenti politici.
Accedendo a quest’impostazione, un così indiscriminato interesse, plurimo e disomogeneo, risulterebbe allora anche in potenziale conflitto rispetto alla posizione dell’altra parte ricorrente per la carica di DA, e questo pure rispetto alle posizioni dei suoi sostenitori risultati eletti all’Organo consiliare (cfr. T.A.R. Molise, n. 338 del 4 novembre 2024).
Il ricorso va, pertanto, interpretato nell’unico senso che gli consente di superare il vaglio dell’ammissibilità: ossia nel senso, l’unico coerente con i suoi contenuti oggettivi, di essere stato diretto al conseguimento di un risultato utile per il candidato alla carica di DA del Comune di Campobasso AL De TI al primo turno delle elezioni dell’8 e del 9 giugno 2024 >>.
3.2.1. In senso contrario alla motivazione appena riportata non rilevano né i quesiti né gli esiti della verificazione (sui quali gli appellanti si soffermano ai punti i) e i.1) sub A ):
- quanto ai primi, si deve escludere qualsivoglia vincolo derivante dal loro formale inserimento nella sentenza non definitiva n. 389/2024; questa, per tale parte, ha portata ordinatoria, non certo decisoria; poiché il giudice si è limitato a disporre un mezzo istruttorio, si tratta di provvedimento giurisdizionale che è formalmente una sentenza, ma sostanzialmente un’ordinanza (cfr., nel giudizio civile, l’art. 279, comma 3, 4, 5 c.p.c.);
- quanto ai secondi, le incongruenze emerse a seguito delle indagini effettuate dai verificatori vanno considerate e valutate ai fini della decisione solo in quanto rientranti nel thema decidendum ; invero è quest’ultimo che condiziona e delimita il thema probandum , non il contrario, come sarebbe se si portasse alle debite conseguenze il ragionamento sotteso alle contrarie argomentazioni dell’atto di appello.
3.2.2. Parimenti infondate risultano le critiche alla motivazione del Ta.r. (sviluppate nella seconda parte del punto i.1) sub A ) in tema di conflitto di interessi.
L’argomentazione degli appellanti secondo cui l’annullamento dell’intera tornata elettorale potrebbe “ considerarsi interesse di entrambe le parti ” coglie solo parzialmente nel segno, essendo riferita alla domanda subordinata.
Tuttavia va considerato che la domanda principale è finalizzata alla correzione del risultato elettorale, secondo quanto detto sopra. In principalità, riguardo a tale domanda va valutata -così come fatto dal T.a.r.- la compatibilità dell’interesse dei due ricorrenti: orbene, non vi è dubbio che questa sussiste fintantoché la domanda si assume limitata a ribaltare il risultato che ha portato al ballottaggio per l’elezione del DA; emergono invece i profili di conflitto di interessi riscontrati dal T.a.r. se la domanda della ricorrente cittadina elettrice si assume rivolta anche ad ottenere la corretta attribuzione dei voti ai candidati alla carica di Consigliere comunale (senza alcuna specificazione, in modo da poter coprire -come correttamente rilevato dal T.a.r. – “ l’indiscriminata platea dei candidati, quindi eletti e non eletti, appartenenti a tutti gli schieramenti politici ”), svincolata cioè dalla finalità di conseguire l’elezione del DA al primo turno. Siffatta conclusione risulta vieppiù rafforzata dalla deduzione della ricorrente signora AD di non avere in proprio alcuna pretesa o interesse ad una ipotetica carica nel consiglio comunale.
3.2.3. Va quindi confermata la decisione di primo grado nella parte in cui non ha esaminato alcuna delle censure che, anche a seguito delle incongruenze emerse in sede di verificazione, avrebbero potuto riguardare, non l’elezione alla carica di DA, ma soltanto quella alla carica di Consigliere comunale.
Di conseguenza, non si terrà conto nella presente decisione delle censure di appello concernenti la composizione del Consiglio comunale.
3.3. La verifica dell’ampiezza del thema decidendum involge inoltre le questioni (di cui al punto ii) sub A ) attinenti all’inclusione di determinate incongruenze, emerse a seguito della verificazione, nella causa petendi e nel petitum del ricorso introduttivo; in particolare, in riferimento alle censure riguardanti le sezioni 27, 14 e 54.
3.3.1. Relativamente a tali sezioni, è sufficiente osservare che le corrispondenti censure di appello appaiono improcedibili per carenza di interesse. Il T.a.r. ha, infatti, affermato che le relative incongruenze emerse dalla verificazione esulavano dal perimetro delle originarie censure del ricorso, ma ha tenuto conto delle stesse ai fini della decisione. Pertanto, in mancanza di appello incidentale, se ne terrà conto anche ai fini della presente decisione.
3.3.2. Più in generale, tuttavia, va ribadito quanto già affermato in giurisprudenza secondo cui a fronte di verbali dotati di forza probatoria specifica e della possibilità offerta nel procedimento elettorale di assistere alle operazioni di scrutinio con propri rappresentanti di lista, così da poter verificare le operazioni elettorali, non può essere esaminata nuovamente in sede giurisdizionale l’attività svolta durante lo scrutinio solo sulla base di affermazioni generiche, non sostenute da elementi di fatto inequivocabilmente contrari a quanto riportato nei verbali (cfr. già Cons. Stato, V, 15 febbraio 2002, n. 922).
Va quindi escluso che il giudizio elettorale possa essere configurato come espressione di una giurisdizione di tipo oggettivo, operando pur sempre il principio della domanda, sorretta dalla legittimazione e dall’interesse ad agire (cfr., tra le altre, Cons. Stato, II, 4 novembre 2024, n. 8756, nel senso che la giurisdizione del giudice amministrativo in materia elettorale ha pur sempre natura soggettiva e il limite della sua cognizione è pertanto segnato dal tenore della domanda azionata dalla parte), ed essendo riconosciuta dalla giurisprudenza -che ha superato il precedente contrario orientamento- la proponibilità di motivi aggiunti. Pertanto, se il ricorso elettorale delimita i poteri istruttori e decisori del giudice nell’ambito delle specifiche censure formulate, i motivi aggiunti possono prospettarsi per censurare ulteriori illegittimità riguardanti le medesime operazioni.
Non mancano pronunce, in prevalenza meno recenti, nel senso dell’ammissibilità di motivi aggiunti destinati a sorreggere l’originaria domanda di correzione del risultato elettorale, contestando vizi emersi nel corso della verificazione e non conoscibili dagli atti del procedimento elettorale soggetti a pubblicità. Tuttavia, secondo l’indirizzo giurisprudenziale attualmente prevalente, i motivi aggiunti sono ammessi soltanto quando i vizi emersi in corso di causa già siano risultati oggetto di originarie e tempestive doglianze, che ne abbiano indicato la natura, nonché le schede e le sezioni elettorali a cui si riferiscono, mentre non sono ammissibili quando venga dedotto di avere conosciuto ulteriori vizi delle operazioni elettorali per effetto delle verifiche istruttorie disposte dal giudice amministrativo, poiché in tal modo verrebbe elusa la regola dell’immutabilità dei risultati elettorali non tempestivamente impugnati (cfr., tra le tante, già Cons. Stato, V, 26 novembre 2015, n. 5379, nonché, nel senso dell’inammissibilità dei motivi aggiunti a seguito di verifiche istruttorie, Cons. Stato, V, 15 febbraio 2016, n. 623 e ancora Cons. Stato, II, 7 gennaio 2022, n. 110, quest’ultima richiamata di recente da Cons. Stato, V, 13 gennaio 2026, n. 282, che ha precisato che “ nel giudizio elettorale con i motivi aggiunti non possono dedursi, in base alle risultanze della verificazione disposta dal giudice, vizi inediti e cioè vizi che non trovano sufficiente e adeguato riscontro in quelli dedotti con il ricorso introduttivo ”).
3.3.3. A maggior ragione tale rigoroso vaglio delle censure sollevate dalla parte ricorrente solo in corso di causa s’impone quando -come nel caso di specie- non siano stati presentati motivi aggiunti.
Invero, pur essendo da condividere l’affermazione secondo cui nei giudizi elettorali il principio della specificità dei motivi di censura e l’onere della prova sono da considerarsi attenuati per la peculiare situazione di obiettiva difficoltà in cui si trova il soggetto che ha interesse ad aggredire le operazioni elettorali illegittime (cfr. C.G.A.R.S. 3 giugno 2020, n. 380, ma anche Cons. Stato, II, 2 settembre 2022, n. 7664; id., II, 4 maggio 2022, n. 3483, con la specificazione che si richiede comunque che nell’atto introduttivo siano indicati quanto meno la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui si riferiscono le schede stesse), sono da reputarsi inammissibili le censure sopravvenute quando, pur mirando alle stesse conclusioni delle censure originarie (in particolare riferendosi alle stesse sezioni), mutano le ragioni fondanti delle originarie richieste (cfr., in tema di specificità dei motivi del ricorso elettorale, anche Cons. Stato, II, 3 aprile 2023, n. 3436).
Su tale regola si è basato il giudice di primo grado nel presente giudizio (specificando, peraltro, sezione per sezione, le contestazioni contenute nel ricorso, mediante la loro trascrizione testuale nella sentenza) e ad essa è da intendersi fatto riferimento nel prosieguo della presente decisione, quando -per alcune sezioni- si qualificheranno come inammissibili censure riferite ad incongruenze emerse all’esito della verificazione, denunciate, non col ricorso introduttivo, ma soltanto nel corso del giudizio di primo grado e/o in appello.
3.4. Infine, la verifica del contenuto della domanda introduttiva consente di definire l’ampiezza del petitum della domanda subordinata dei ricorrenti come avente ad oggetto anche soltanto l’annullamento del voto in singole sezioni, con conseguente rinnovo solo parziale delle operazioni elettorali.
4. Individuati come sopra causa petendi e petitum delle domande, principale e subordinata, contenute nel ricorso introduttivo, occorre - allo stesso fine di delimitare l’interesse all’impugnazione rilevante per la prova di resistenza, e sempre in via preliminare rispetto all’esame dei motivi riferiti a ciascuna delle ventiquattro sezioni in contestazione - sgomberare il campo dalla censura dell’errata attribuzione dei voti ai candidati alla carica di DA nelle sezioni 23, 29, 33, 37 e 47.
4.1. In merito a tale censura, il T.a.r., esaminando quanto emerso dalla verificazione per ciascuna di dette sezioni, ha desunto che, per tutte, “ l’incongruenza indicata [n.d.r. concernente la mancata attribuzione ai candidati a DA delle preferenze individuali] è scaturita da un errore di compilazione delle tabelle di scrutinio, per cui i voti espressi in solo favore dei candidati Sindaci non sono stati contestualmente segnati nel campo dei voti complessivamente attribuiti ai Sindaci stessi ” (così al punto 25.6, richiamato ai punti 27, 29.5, 31.4 e 33.4 della sentenza); conseguentemente il primo giudice ha proceduto al riparto di tali voti fra ciascuno dei candidati alla carica di DA.
Il ragionamento illustrato nella sentenza appellata non risulta in sé contestato dagli appellanti (nelle parti dell’appello riferite, rispettivamente, alle sezioni 23, 29, 33, 37 e 47, su cui si tornerà) e appare comunque corretto e conforme alle risultanze della verificazione, così come appare condivisibile la conclusione raggiunta dal Tribunale sulla rilevanza solo formale della mancata annotazione dei detti voti e sulla possibilità di correggere il risultato elettorale in ambito giudiziale.
Ne vanno perciò condivise le ipotetiche proporzionali variazioni registrate ai punti 26, 28, 30, 32 e 34 della sentenza.
4.2. Dato ciò, occorre altresì tenere conto dell’illegittima attribuzione di due voti in eccesso in favore del candidato alla carica di DA AL De TI emersa per la sezione 2 (di cui è detto al punto 23 della sentenza).
Si tratta di accertamento in sé non contestato dagli appellanti, comunque riscontrato dalla verificazione.
4.3. Consegue a quanto sopra che va condivisa la rimodulazione dell’ipotetico risultato elettorale finale riassunta come segue al punto 34 della sentenza:
-AL De TI: 12.859 + 7 = 12.866 voti;
- UI RT: 8.623 + 10 = 8.633 voti;
- PP TA: 5.331 + 21 = 5.352 voti.
Di qui l’altrettanto condivisibile conclusione che “ il differenziale che ancora separerebbe il ricorrente dal conseguimento del bene della vita agognato sarebbe pari a un numero di 558 voti validi ”, essendo i voti validi pari a 26.809+38=26.847 e, quindi, la soglia necessaria per vincere al primo turno pari a 13.424 voti validi.
5. Prendendo le mosse da tali dati, si esamina il primo motivo di appello nella parte ( A.1 ) relativa al “ merito delle sezioni 2, 6, 8, 9, 14, 23, 27, 29, 33, 37, 47 e 54 (punti da 21 a 48 della sentenza) – Errores in iudicando ed in procedendo ”, esponendo, per ciascuna sezione: i) in sintesi la motivazione del T.a.r., ii) le critiche degli appellanti e iii) la decisione su tali critiche.
1) Sezione 2:
- rilevata dal T.a.r., oltre all’incongruenza (di cui sopra) dell’attribuzione di due voti in eccesso indebitamente riconosciuti al candidato AL De TI, l’incongruenza di un numero di votanti (500), risultante dal registro di annotazione delle tessere elettorali, inferiore al numero di schede scrutinate (502): spiegata per la mancata annotazione di due elettrici non iscritte nelle liste della sezione che hanno votato in quanto ricoverate in case di cura;
- gli appellanti sottolineano: la mancata verbalizzazione della raccolta del voto nelle case di cura; la non corrispondenza dei votanti con quello che sarebbe “ l’unico elemento di carattere oggettivo costituito dal registro contenente l’annotazione delle schede elettorali ”;
- la prima censura è inammissibile per la ragione -già esposta in sentenza- che non rientra nel perimetro originario delle “ censure veicolate dal ricorso ”, né può sostenersi -come si finisce per sostenere in appello- che la mancata verbalizzazione delle operazioni di raccolta del voto nelle case di cura impedisca il calcolo dei voti comunque espressi; siffatta espressione di voto risulta invero dall’acquisizione da parte dei verificatori, oltre che delle schede votate, delle liste degli elettori della sezione (contenenti anche il dato degli elettori votanti) e delle tabelle di annotazione delle tessere elettorali (rinvenute nella busta 2/EUR); ne è risultata corretta l’annotazione di 502 elettori nei verbali di sezione, corrispondente al numero delle schede scrutinate (502).
2) Sezione 6:
- il T.a.r. ha rilevato tre incongruenze:
a) in primo luogo, il numero di voti attribuiti ai candidati alla carica di DA (818) risulta superiore al numero rinvenuto di schede contenenti voti validi (797); si tratta di un dato che, come rilevato dal T.a.r., “ per la sua consistenza numerica, incorpora e assorbe le ulteriori incongruenze registrate ”, vale a dire:
b) il numero complessivo di schede rinvenute all’esito della verificazione (1.231) non corrisponde al numero di schede che sarebbero state consegnate (1.250);
c) il numero degli elettori registrati come votanti (840, 842, o 844) sarebbe comunque superiore al numero di schede utilizzate per la votazione che è stato rinvenuto in sede di verificazione (824) (a seconda del dato degli elettori votanti, di 18, 19 o 20 unità): il T.a.r. ha ritenuto dimostrato in 842 il numero degli elettori votanti, per i dati risultanti dalle liste degli elettori della sezione (403 dalle liste maschili e 439 dalle liste femminili) e dai registri per le annotazioni delle tessere elettorali (che vanno depurati delle annotazioni di elettori non iscritti votanti solo per le elezioni europee, come specificato al punto 42.5 della sentenza a cui si fa rinvio); ha invece ritenuto indimostrato il numero di 845 schede scrutinate (emergente dalle tabelle di scrutinio), “ anche perché sono state rinvenute soltanto 824 schede autenticate utilizzate per la votazione ”;
- gli appellanti criticano la conclusione raggiunta dal T.a.r. secondo cui le 21 schede non rinvenute andrebbero considerate votate e scrutinate; tale conclusione -secondo gli stessi appellanti- contrasterebbe con la parte motiva della sentenza sintetizzata da ultimo, che dà per indimostrato lo scrutinio di 845 schede;
- in realtà, proprio l’evidente contraddittorietà del detto passaggio motivazionale conferma la correttezza del ragionamento precedente contenuto in sentenza, nonché le relative conclusioni: le schede scrutinate sono state 845, di queste 818 contenenti voti validi per i candidati alla carica di DA, 24 nulle e 3 bianche; delle 818, i verificatori ne hanno rinvenute soltanto 797, così confermandosi l’irregolarità -indubbiamente rilevante, ma unica- del mancato rinvenimento di 21 schede, tuttavia da ritenere tutte votate e presenti al momento dello spoglio.
Oltre alla detta contraddittorietà della motivazione, la sentenza presenta -come obiettano i controinteressati appellati- un’evidente lacuna nel calcolo degli elettori, tuttavia non inficiante il ragionamento di cui sopra. Invero, si evince dagli atti che non sono stati considerati tre cittadini comunitari residenti che risultano avere votato per le comunali (come da verbali allegati ai numeri 24 e 25), di modo che i votanti si confermano 845, in numero corrispondente alle schede scrutinate.
I restanti rilievi degli appellanti si fondano su dati che non trovano riscontro in atti (come l’asserita autenticazione di 650 schede, in luogo delle 830 rinvenute nei plichi aperti in sede di verificazione) ovvero su dati irrilevanti ai fini della decisione (come quello del mancato riscontro della consegna di 1250 schede risultanti dal piano di riparto della Prefettura); comunque non tengono conto dell’intervento dell’Ufficio Centrale, che, senza contestazioni, è stato effettuato prima della verificazione giudiziale.
In conclusione, va confermato il mancato rinvenimento di 21 schede, votate e scrutinate al momento dello spoglio.
Giova aggiungere che non pare riscontrato l’assunto dei controinteressati che le schede mancanti siano 19, in luogo delle 21 ritenute dal T.a.r., considerato che a fronte di 818 voti validi attribuiti ai candidati alla carica di DA, sono state rinvenute 797 schede votate. In ogni caso, la differenza di due voti, sul totale di quelli “irregolari” alla fine ritenuti, è del tutto irrilevante.
3) Sezione 8:
- il T.a.r. ha rilevato le seguenti incongruenze:
a) il numero complessivo di schede rinvenute all’esito della verificazione (886) non corrisponde al numero di schede che sarebbero state consegnate (890);
b) il numero di voti attribuiti ai candidati alla carica di DA (532) risulta superiore al numero di schede rinvenute contenenti voti validi (518);
c) il numero degli elettori registrati come votanti (539) è maggiore del numero di schede utilizzate per la votazione in concreto rinvenute (528).
Quanto al numero dei votanti, il T.a.r. ne calcolati 255 elettori maschi e 286 elettrici femmine, per un totale di 541 votanti (come da ragionamento al punto 44.5 della sentenza, cui si rinvia); quanto al numero dei voti validamente attribuiti, il T.a.r. ne ha individuati, alternativamente 532 o 531 (come da ragionamento al punto 44.6, cui si rinvia). Tuttavia, nel prosieguo della motivazione il T.a.r. ha dato atto che i voti effettivamente attribuiti ai candidati alla carica di DA risultano essere 531: da qui la conclusione che 531 sono i voti validi, 10 l’insieme delle schede bianche e nulle, per un totale di 541 votanti.
Dato ciò, è residuata l’incongruenza relativa al mancato rinvenimento di 14 schede, da ascrivere tra quelle autenticate, delle quali il Tribunale ha ritenuto essere state votate e scrutinate in numero di 13 e non votata una scheda (come da punti 44.9 e 44.10 della sentenza, cui si rinvia);
- gli appellanti, premesso che anche una sola scheda “fantasma” possa essere un chiaro indice del fenomeno della c.d. scheda ballerina, contestano la ricostruzione del T.a.r. sul numero dei votanti, facendo leva sulla diversa ricostruzione dei verificatori (che hanno concluso per un totale di 542 elettori); contestano inoltre il dato relativo al numero delle schede consegnate dalla prefettura e tornano a contestare, sotto altri profili, il dato degli elettori, nonché il numero delle schede autenticate e non votate (336) rispetto a coloro che non hanno votato (341);
- quest’ultima discrasia non è rilevante, come si dirà anche per altre sezioni (in quanto dimostra solo che l’autenticazione è stata fatta su base previsionale, con la riserva quindi di autenticare altre schede, in caso di insufficienza di quelle già autenticate); quanto alle altre contestazioni, esse portano comunque alla conclusione che ci sarebbero 14 schede non rinvenute. Sebbene si convenga con questo dato -come d’altronde riconosciuto dal T.a.r. - non è fondato l’ulteriore assunto degli appellanti secondo cui si tratterebbe di “ 14 schede che escono dal seggio ”, atteso che, come detto, almeno 13 devono essere reputate come oggetto di scrutino al momento dello spoglio.
I controinteressati concordano sul mancato rinvenimento di 13 schede votate, ma contestano che ve ne sia una non votata, parimenti non rinvenuta, perché non sarebbe certo il dato di partenza di 900 schede consegnate dalla Prefettura. Anche questo rilievo finisce per essere irrilevante ai fini della decisione, per come si dirà nel prosieguo, a proposito dell’unica scheda autenticata non rinvenuta della quale non si conoscono le sorti (cfr. infra ai punti 7.2 e 8).
4) Sezione 9:
- si tratta della sezione nella quale si è avuto l’intervento sostitutivo dell’Ufficio Centrale Elettorale, ritenuto legittimo dal T.a.r. Dato l’esito di tale intervento, la verificazione ha accertato dieci schede non rivenute, che il Ta.r. ha inserito tra quelle votate e scrutinate, ma ha ritenuto “irregolari” (come per le altre sezioni nella stessa situazione), pur precisando che “ la discrepanza in parola potrebbe … trovare giustificazione in un errore compiuto dai verificatori […] ” (come eccepito dalla difesa dei controinteressati); il T.a.r. ha poi individuato in 699 il numero corretto dei votanti (come da punto 46.7 della sentenza cui si rinvia);
- gli appellanti svolgono censure: a) relativamente all’intervento -che assumono essere stato interamente sostitutivo- dell’Ufficio Centrale Elettorale; b) relativamente alle 10 schede non rinvenute, ma anche relativamente: a 5 schede che sarebbero state autenticate secondo le risultanze del verbale (967) ma che non sarebbero state rinvenute (962); al dato sulle schede attribuite dalla prefettura; al numero di elettrici ed elettori; c) relativamente alle conseguenze del mancato rinvenimento anche di una sola scheda autenticata, rispetto al fenomeno della c.d. scheda ballerina (come da sentenza di questo Consiglio di Stato, II, 7 gennaio 2022, n. 110);
- rinviando al successivo punto 8 per tale ultima censura (che peraltro attiene all’intero sottogruppo di sezioni di cui al primo motivo di appello), riguardo alle altre censure si osserva quanto segue:
a) sull’intervento dell’Ufficio Centrale Elettorale: gli appellanti sostengono che non si sarebbe trattato - come dovrebbe essere in base all’art. 72 del d.P.R. n. 570/1969, nonché in base alla giurisprudenza che riconosce all’Ufficio soltanto un “ potere-dovere di emendare ”- di una mera attività di controllo e correzione, bensì di vera e propria ripetizione delle operazioni di spoglio: sebbene si debba riconoscere che risulta dagli atti il compimento ex novo delle operazioni di scrutinio da parte dell’Ufficio, è da ritenere che tale intervento non sia in contrasto con la previsione dell’art. 72, dato che tale disposizione vieta all’Ufficio Centrale Elettorale soltanto di modificare i risultati dei voti delle varie sezioni; il potere-dovere di emendare le risultanze dei verbali (riconosciuto dalla giurisprudenza: cfr. C.G.A.R.S. 12 marzo 2019, n. 237, citata in sentenza) va ricondotto alla funzione attribuita dalla norma all’Ufficio Centrale Elettorale ed in esso va ricompresa, come ritenuto dal T.a.r., << una più ampia prerogativa di “riassumere” le funzioni proprie dell’Ufficio Elettorale per emendare le incongruenze nei dati registrati nei verbali sezionali, così riportando un risultato elettorale coerente con gli esiti dello scrutinio >>; per l’applicazione al caso di specie di tale enunciato -che pienamente si condivide- è sufficiente rinviare ai punti 46.1.3 e seguenti della sentenza appellata, non specificamente censurati;
b) sulla discordanza dei dati: il riconoscimento da parte del T.a.r. di 10 schede votate e non rinvenute, i cui voti sono perciò correttamente qualificabili come “irregolari” (secondo il ragionamento fatto dal T.a.r. anche per altre sezioni) rende irrilevante la discrepanza tra l’indicazione a verbale di 967 schede autenticate (di cui è detto nel ricorso in appello, senza ulteriore riscontro) e 962 schede risultate effettivamente autenticate, come da sentenza di primo grado, cui va fatto rinvio; per quanto riguarda invece il numero degli elettori, le censure degli appellanti sono inammissibili perché prendono le mosse da dati estrapolati in maniera disorganica dalle liste degli elettori, senza considerare la puntuale ricostruzione effettuata dal T.a.r. al punto 46.7 della sentenza (che conclude per un numero di elettori pari a 699, corrispondente a quello delle schede scrutinate); gli appellanti si limitano a contestare la ricostruzione del T.a.r. come “meramente deduttiva” (laddove per contro la sentenza prende le mosse ed illustra i dati ivi indicati che “ dimostrano … inequivocabilmente che … è stato registrato come votante un elettore che, nei fatti, invece, alle elezioni comunali non ha votato […]”).
5) Sezione 14:
- sono state rilevate dal T.a.r., ma ritenute ininfluenti sul risultato elettorale, sia la circostanza che siano state autenticate due schede in più rispetto al dovuto, sia la mera siglatura dei verbali da parte del segretario, in luogo della sottoscrizione; è stato rilevato altresì il mancato rinvenimento di una scheda, che il T.a.r. ritiene rientrare tra quelle votate, scrutinate e assegnate “ il cui voto contenuto andrebbe considerato irregolare, pur collocandosi la questione al di fuori del perimetro delle censure specificamente avanzate dal ricorso ”;
- gli appellanti sostengono che: il mancato reperimento avrebbe ad oggetto due schede; anche a voler ritenere che si tratti di una sola scheda, non sarebbe corretto l’inserimento della scheda non reperita tra quelle votate; sarebbe apodittica la motivazione di rigetto della doglianza concernente la sottoscrizione del segretario sui verbali;
- le argomentazioni degli appellanti sul numero delle schede si fondano sull’attribuzione alla sentenza di affermazioni che non vi si riscontrano, mentre si evince dalla verificazione quanto riportato in sentenza al punto 38.2, vale a dire - per quanto rileva ai fini della decisione - che il numero totale dei votanti (165) corrisponde alla somma tra il numero dei voti validi attribuiti ai candidati alla carica di DA (158) e il numero delle schede bianche (3) e nulle (4), queste ultime sette effettivamente rinvenute; tuttavia il numero di schede valide rinvenuto dai verificatori (157) non corrisponde ai voti validamente attribuiti: però, la differenza è di una scheda, pari cioè alla differenza che c’è tra il numero di schede autenticate complessivamente rinvenute (320) e il numero di schede che risultano consegnate alla sezione (321); l’attribuzione di un voto valido in più rispetto alle schede rinvenute dimostra che la scheda mancante rientra tra quelle scrutinate e conteggiate al momento dello spoglio, pur dovendo reputarsi irregolare l’attribuzione del voto corrispondente, così come ritenuto dal T.a.r..
Inoltre, non merita di essere accolta la censura degli appellanti concernente la sottoscrizione dei verbali, così come riproposta in appello. Come bene argomentato dal T.a.r., la sottoscrizione è finalizzata all’attribuzione della paternità del documento al soggetto che ha svolto il ruolo di segretario: attribuzione, che, nel caso di specie, non è nemmeno in discussione, non essendo contestate, sotto questo punto di vista, le sigle rinvenute in calce ai verbali.
6) Sezione 23:
- rilevata dal T.a.r., oltre alla mancata attribuzione dei voti individuali alla carica di DA (di cui sopra), un’incongruenza analoga a quella della sezione 14, in quanto vi è la differenza di una scheda tra quelle consegnate (880) e quelle rinvenute (879) e tra il numero dei votanti (605) e il numero delle schede votate rinvenute (604); considerato che in sede di verificazione sono state rinvenute tutte le 4 schede bianche e le 17 schede nulle (comprese nel numero delle 604 schede votate), il T.a.r. ha concluso che la scheda mancante fosse tra quelle votate (anche perché, computando tale scheda, si raggiunge il numero di 584 “ voti validi per i candidati alla carica di DA ”, riportati nel riepilogo alla pagina 88 del verbale sezionale), ma ha considerato come “irregolare” il voto corrispondente, come per la sezione 14;
- gli appellanti sostengono che: il mancato rinvenimento di una scheda sarebbe da solo sufficiente ad invalidare le elezioni nella sezione, in quanto la scheda non rintracciabile, potrebbe essere stata oggetto di impiego ripetuto (c.d. scheda ballerina), sicché sarebbe “ immotivata e irrituale ” la “ scelta ” del T.a.r. di inserirla tra le schede votate; inoltre la ricostruzione del T.a.r. si scontrerebbe con contrarie risultanze della verificazione, riportate nell’atto di appello;
- ribadito quanto già detto a proposito della sezione 14 sul condivisibile ragionamento deduttivo del Tribunale in tema di attribuzione della scheda non rinvenuta al numero di quelle votate e scrutinate, va osservato che i dati risultanti dalla verificazione vanno analizzati non isolatamente (come pretendono di fare gli appellanti), ma in combinazione tra loro (di modo che quelle che appaiono essere incongruenze vengono chiarite dallo stesso esito complessivo della verificazione, di cui gli appellanti non tengono conto); in particolare: la discrasia tra il numero degli elettori (604) e il numero delle schede scrutinate (605) si spiega col voto da parte di un’elettrice non iscritta alla sezione; rileva poi il numero delle schede effettivamente autenticate risultante dalla pagina 10 del verbale sezionale in 877, delle quali i verificatori, come detto, ne hanno rinvenute 876, cui vanno aggiunte le schede rinvenute non autenticate pari a 3, per un totale di schede consegnate pari a 880 (ma rinvenute in numero di 879); a tali dati corrispondono quelli delle schede utilizzate dai votanti (605), di cui una non rinvenuta, e delle schede rinvenute non autenticate (3), nonché di quelle rinvenute autenticate non votate (272); quanto a quest’ultimo dato (non coincidente col numero degli elettori iscritti che non hanno votato, pari a 251), si tratta di un’incongruenza per nulla rilevante ai fini della regolarità delle operazioni elettorali e della genuinità del voto (come già detto sopra), in quanto palesa soltanto che sono state consegnate e autenticate più schede di quelle che sarebbero state necessarie per il voto di tutti gli elettori iscritti.
7) Sezione 27:
- rilevato dal T.a.r. il mancato rinvenimento di una scheda, che ha ritenuto votata, ma con voto da reputarsi “irregolare”, analogamente alla conclusione raggiunta per le sezioni 14 e 23;
- così come per tali sezioni, gli appellanti contestano che la scheda non rinvenuta si possa ascrivere a quelle votate, quindi scrutinate; anche per la sezione in esame, sostengono che le risultanze della verificazione smentirebbero la conclusione del T.a.r.;
- incontestato che non sia stata reperita una scheda, il ragionamento del T.a.r. va condiviso; l’incongruenza risultante dalla verificazione, su cui insistono gli appellanti, è data esclusivamente dal maggior numero di schede autenticate e non votate (185) rispetto a quello degli elettori iscritti non votanti (184): essa è, come detto, spiegabile con l’autenticazione di un numero di schede in eccesso, irrilevante ai fini della regolarità delle operazioni elettorali e della genuinità del voto; non è poi pertinente l’assunto degli appellanti secondo cui il mancato rinvenimento della scheda ne farebbe ipotizzare l’uso da parte di un elettore non iscritto alla sezione che “ avrebbe partecipato al suffragio magari reiterando l’azione anche in più Sezioni comunque diverse da quella di appartenenza ”: in senso contrario depongono le risultanze dei verbali sezionali e delle tabelle di scrutinio, che attestano il voto degli aventi diritto e la presenza della scheda al momento dello spoglio elettorale (incompatibile con il meccanismo c.d. della scheda ballerina).
8) Sezione 29:
- rilevata soltanto l’incongruenza della mancata attribuzione dei voti individuali alla carica di DA, della quale si è già detto.
9) Sezione 33:
- il T.a.r. ha rilevato l’incongruenza appena ricordata per la sezione 29 (già trattata sopra anche per la sezione 33), nonché il mancato rinvenimento di una scheda, che anche in questo caso ha ritenuto essere stata votata e scrutinata, ma il cui voto ha qualificato come “irregolare”;
- gli appellanti contestano, in particolare, l’attribuzione della scheda mancante al numero di quelle votate e scrutinate, basandosi sul dato, risultante dalla verificazione, che non è noto il dato concernente le schede deteriorate e comunque sostituite, nulla risultando dal “ verbale contenuto nella busta 5/COM ”; insistono, inoltre, sulla discrasia tra il numero delle schede consegnate al seggio dalla Prefettura (1100) ed il numero di schede rinvenute in sede di verificazione (1099, cioè 1079 schede autenticate e 20 schede residuate non autenticate);
- quest’ultimo rilievo non fa che confermare il mancato rinvenimento di una scheda; quanto all’inclusione di tale scheda tra quelle votate, si condivide il ragionamento del T.a.r., che è basato sulle risultanze dei verbali sezionali e delle tabelle di scrutinio, da cui si evince il numero delle preferenze assegnate ai candidati a DA (743); non è chiarita dagli appellanti l’incidenza su tale ragionamento della mancata annotazione delle schede deteriorate e sostituite, sicché, per tale parte, l’appello appare del tutto generico, perciò inammissibile.
10) Sezione 37:
- gli appellanti non censurano specificamente la decisione di primo grado in merito a tale sezione.
11) Sezione 47:
- rilevata dal T.a.r. l’omessa attribuzione di 38 voti espressi in favore dei soli candidati alla carica di DA, della quale si è detto sopra;
- gli appellanti lamentano un’omessa pronuncia su un rilievo sollevato con la memoria del 30 giugno 2025, basato su una discrasia concernente le schede autenticate non utilizzate per la votazione (208 ovvero 209);
- mentre del tutto irrilevante è -per quanto già detto per altre sezioni- la mancata coincidenza (nel caso di specie per difetto, ma il ragionamento è analogo) tra il numero di schede autenticate e il numero di elettori iscritti nelle liste che non hanno votato (nel caso di specie, 211), l’altro rilievo è inammissibile perché tardivo; comunque, è smentito dalle risultanze della verificazione (che ha riscontrato effettivamente 209 schede autenticate e non votate, rinvenute nel relativo plico, e che ha consentito di acclarare che l’indicazione di 208 riportata nel verbale di sezione è dovuta ad un errore materiale); ulteriore riscontro della correttezza delle operazioni elettorali (salvo tale errore meramente formale) si rinviene nella perfetta coincidenza dei dati elettorali concernenti le schede (in particolare 785 schede autenticate e 15 schede non autenticate, pari a 800 schede riscontrate come consegnate al seggio).
12) Sezione 54:
- ha respinto le censure formulate col ricorso introduttivo (riguardanti il numero delle schede consegnate, delle autenticate, delle non utilizzate e delle sostituite, che la verificazione ha confermato essere state correttamente verbalizzate); in aggiunta alle censure del ricorso introduttivo, il T.a.r. ha tenuto conto di quelle svolte dalla parte ricorrente nella memoria del 30 giugno 2025, concernenti il mancato rinvenimento di cinque schede; come deciso per le altre sezioni sopra dette, il T.a.r. ha reputato che si sia trattato di schede votate e scrutinate, ma ha considerato “irregolari” i voti corrispondenti;
- secondo gli appellanti sarebbero mancanti sei schede, che risulterebbero vidimate ma non votate, sulle quali - a detta sempre degli appellanti - il T.a.r. non si sarebbe pronunciato, per avere dichiarato inammissibile la censura, in quanto estranea a quelle del ricorso introduttivo; a sostegno della censura, che è riproposta in appello, vengono menzionate le risultanze della verificazione;
- in primo luogo, va respinta la censura di omessa pronuncia, dato che il T.a.r. è entrato nel merito della contestazione (pur tardiva) dei ricorrenti; quanto a tale contestazione, risulta dalla verificazione che il conteggio delle schede votate effettuato in tale sede ha dato l’esito accertato dalla sentenza (432 votanti e 427 schede); invece non rileva l’ulteriore asserita discrasia rilevata dai verificatori, della quale si è già detto sopra per altre sezioni, vale a dire il maggior numero di schede autenticate e non votate (185) rispetto al numero di elettori iscritti non votanti (179).
5.1. Il primo motivo di appello va quindi complessivamente respinto.
Resta interamente confermata la sentenza di primo grado, quanto all’accertamento di 54 voti complessivamente “irregolari” (vale a dire corrispondenti a schede non rinvenute dai verificatori, delle quali 53 da considerare votate e una non utilizzata per la votazione), distribuiti come sopra nelle sezioni 6, 8, 9, 14, 23, 27, 33, 54.
6. Il secondo motivo di appello ( sub B ) è formulato “ in relazione alle sezioni 4, 13, 15, 15 dist., 20, 31, 36, 42, 46, 52, 53 e 55 (punti da 9 a 20 della sentenza) – Errores in procedendo ed in iudicando ”.
Il motivo viene trattato seguendo il criterio espositivo del precedente, illustrando perciò, per ciascuna sezione: i) la motivazione in sintesi del T.a.r., ii) le critiche degli appellanti e iii) la decisione su tali critiche.
1) Sezione 4:
- il T.a.r. ha rilevato le seguenti due apparenti incongruenze:
a) il numero di schede autenticate risulta da verbale pari a 960, ma il totale delle schede autenticate (utilizzate e non utilizzate per la votazione) risulta pari a 955, con la conseguenza che apparirebbero a tutta prima non rinvenute 5 schede [n.d.r. al punto 9.3 della sentenza la lettera a) riporta dati errati -rispettivamente 660 e 655- per un evidente errore materiale nella redazione, reso palese da quanto detto ai punti 9.2 e 9.5];
b) il numero di votanti (642) sarebbe stato superiore rispetto al numero delle schede scrutinate (641). Riguardo a questi ultimi dati, il T.a.r. ha ritenuto un errore di compilazione “ già emendato dal compilatore ” nell’indicazione tra gli elettori votanti di quello iscritto al n. 114 del “ N.O. Liste sezionali ” (risultato sbarrato), concludendo per un numero complessivo di votanti maschi pari a 319 (non 320), quindi per un numero complessivo di votanti di 641. Riguardo alla discordanza sub a), ha affermato la sussistenza di elementi sufficienti per ritenere che le schede effettivamente consegnate dalla Prefettura fossero 965, non già 970, illustrandone le ragioni al punto 9.5 (cui è sufficiente fare rinvio);
- gli appellanti deducono: quanto all’incongruenza sub b), che il T.a.r. non ha tenuto conto del fatto che nel registro per l’annotazione delle tessere elettorali delle elettrici risultano 323 annotazioni, che, sommate ai 319 votanti uomini, porterebbe a 642 votanti; quanto all’incongruenza sub a), che, dato quanto appena detto, gli elettori non votanti sarebbero 315 (e non 316), di modo che resterebbe l’incongruenza della consegna da parte della Prefettura di 10 schede in meno; gli appellanti aggiungono che la verificazione avrebbe accertato “ la dispersione di 5 schede autenticate e non votate con la conseguenza che resta ignota la destinazione delle stesse e l’utilizzo che se ne è fatto ”;
- le censure sono infondate: quanto a quella relativa al punto b), la stessa verificazione dà atto che dalla lista della sezione e dalla lista aggiunta delle cittadine comunitarie risultano aver votato effettivamente 322 elettrici; ne consegue che gli elettori non votanti sono 316; la verificazione non ha potuto accertare la consegna di 970 schede autenticate: infatti, gli appellanti non traggono il dato dai verbali, bensì dal piano di riparto della prefettura; in proposito, non appare smentita dagli appellanti la motivazione della sentenza, secondo cui “ nelle varie sezioni è risultata piuttosto frequente, in sede di verificazione, la consegna effettiva di un numero di schede inferiore rispetto a quello riportato nel verbale di consegna: il che già denota la possibilità che una simile circostanza possa essersi verificata anche nel caso di specie.
Nel caso concreto questa spiegazione trova conferma nel fatto che, sebbene siano stati ammessi a votare due elettori non iscritti alle liste sezionali (e ivi aggiunti in calce nel corso delle operazioni), non risultano essere state autenticate, per tale bisogna, ulteriori schede, prelevandole dall’insieme di quelle residue non autenticate: le relative schede sono state invece prelevate dall’insieme delle 955 originariamente autenticate. […] Quanto sopra osservato [n.d.r. in merito a tale ultimo impiego ed al numero delle schede autenticate non votate rinvenute in sede di verificazione, rispetto al numero di elettori aventi diritto che non hanno votato: cfr. punto 9.5] denota, allora, che alla sezione non erano pervenute ulteriori schede rispetto alle 955 autenticate e alle 10 schede residuate come non autenticate, queste tutte rinvenute all’esito della verificazione.
Non emergendo, per il resto, elementi sintomatici della presenza di fatti illeciti, è del tutto ragionevole ritenere che la Prefettura avesse consegnato in origine proprio 965 schede, e non 970. ”.
2) Sezione 13:
- il T.a.r. ha riscontrato la regolarità delle operazioni elettorali, giudicando “apparente” l’unica incongruenza rilevata dai verificatori;
- gli appellanti assumono che il Tribunale avrebbe “corretto” senza alcuna motivazione il numero dei votanti, con ciò “neutralizzando” quanto affermato dai verificatori;
- la censura è totalmente destituita di fondamento, dato che il primo giudice ha preso le mosse dalle risultanze del verbale sezionale (779 schede effettivamente consegnate ed autenticate, in luogo delle 780 indicate nel piano di riparto della Prefettura), per confermare, nel dettaglio, quanto parimenti verbalizzato durante le operazioni elettorali e riscontrato dai verificatori, circa il numero delle schede autenticate e non votate (344), delle schede valide (421), delle nulle (10), delle bianche (2), delle contestate (0), delle deteriorate e sostituite (2), corrispondenti appunto a 779.
3) Sezione 15:
- il T.a.r. ha rilevato due incongruenze, spiegate con errori o lacune nella verbalizzazione, dato che: a) le schede autenticate rinvenute dai verificatori sono 709, cui aggiungere le 131 residuate non autenticate, sempre rinvenute dai verificatori, per un totale di 840 schede, corrispondenti a quelle consegnate alla sezione (da qui l’evidenza dell’errata compilazione del verbale con riguardo al numero delle schede autenticate); b) il numero degli elettori votanti (450) risulta dai registri per l’annotazione delle tessere elettorali, mentre non si può tenere conto delle liste sezionali in quanto erroneamente compilate in più parti; c) il T.a.r. ha escluso la rilevanza dell’autenticazione solo parziale delle schede, pur sufficiente a garantire il voto degli elettori effettivamente votanti;
- gli appellanti propongono una censura concernente la presenza di 66 schede munite solo della sottoscrizione di un componente del seggio, ma prive di timbratura; osservano inoltre che i verificatori hanno riscontrato un numero di schede autenticate (259) inferiore al numero degli iscritti non votanti (385);
- quest’ultima divergenza, analogamente verificatasi in altre sezioni, è priva, di per sé, di rilevanza, come ridetto; l’altra censura è inammissibile per genericità, poiché non contesta specificamente la motivazione del T.a.r..
4) Sezione 15 dist.:
- il T.a.r. ha dato atto che la verificazione ha constatato l’istituzione, nell’ambito della sezione 15, di un seggio “volante”, che ha provveduto alla raccolta del voto dei ricoverati in un luogo di cura, e ha accertato che “ I dati relativi alle predette operazioni della sezione distaccata, pur distintamente verbalizzati, sono confluiti nel verbale delle operazioni della sezione n. 15 a cui ci si riporta integralmente ” (verbale di verificazione n. 6 integrativo); ha perciò concluso per la sussistenza di carenze solo formali nella verbalizzazione, attesa la correttezza dei dati dei votanti registrati nel verbale delle operazioni elettorali relative alla sezione 15;
- le censure degli appellanti sono assolutamente generiche, specificandosi solo per il dato relativo ai 9 elettori, che definiscono “ ipoteticamente votanti ”; tale dato, tuttavia, non è meramente ipotetico, in quanto, come detto, registrato sia pure nei verbali relativi alla sezione 15.
5) Sezione 20:
- gli appellanti non censurano specificamente la decisione di primo grado in merito a tale sezione.
6) Sezione 31:
- il T.a.r. ha accertato l’infondatezza dell’originaria censura dei ricorrenti, concernente le schede nulle indicate in numero di cinque; ha poi constatato un’apparente incongruenza relativa al numero di schede rinvenute in sede di verificazione (606), rispetto a quelle dichiarate come ricevute a verbale (607), giustificandola con una probabile erronea verbalizzazione di tale ultimo dato;
- gli appellanti non contestano il rigetto della censura originaria, ma sostengono che l’incongruenza rilevata dal T.a.r. rientrerebbe nel perimetro di causa petendi e petitum originari e non sarebbe comunque superabile con la spiegazione fornita in sentenza, date le risultanze della verificazione riportate nell’atto di appello;
- essendo la censura relativa alla sezione 31 originariamente circoscritta alle schede dichiarate nulle, ad essa è certamente estranea l’incongruenza su cui si soffermano gli appellanti, sicché la critica è inammissibile.
7) Sezione 36:
- il T.a.r. ha dato atto che la verificazione ha riscontrato una sola incongruenza “apparente”, consistente nell’eccesso del numero delle schede autenticate rispetto agli elettori iscritti non votanti: essa è spiegata per l’avvenuta autenticazione di schede in eccesso (710, corrispondenti a tutte quelle consegnate dalla Prefettura), nonché con l’aggiunta alle liste di un elettore nel corso delle operazioni di voto, di modo che gli iscritti originari non votanti risultano essere 237;
- gli appellanti sostengono che dalla verificazione emergerebbe che il dato di riferimento è costituito dagli elettori votanti pari a 462 schede, partendo dal quale il ragionamento seguito dal T.a.r. sarebbe smentito perché resterebbe confermata l’incongruenza segnalata dai verificatori;
- in realtà, come si evince de plano dalla sentenza, tale ultima incongruenza prescinde dal dato concernente il numero degli elettori: anche il T.a.r. ha preso le mosse dalla constatazione che (salvo la divergenza risultante dall’erronea verbalizzazione nel verbale di sezione) tutti i dati sono convergenti nell’indicare in 462 gli elettori votanti (di cui uno aggiunto alle liste); di qui la correttezza della sentenza gravata (a cui è sufficiente fare rinvio) e della constatazione ivi contenuta dell’eccesso delle schede autenticate rispetto al numero degli iscritti non votanti (della cui irrilevanza si è già detto a proposito di altre sezioni).
8) Sezione 42:
- il T.a.r. ha ritenuto che, alla luce degli “ eloquenti dati emersi in sede di verificazione, le incongruenze lamentate dal ricorso sono riconducibili a meri errori formali di compilazione del verbale, mentre i dati sostanziali collimano perfettamente ”; viene riscontrata un’incongruenza, non denunciata dai ricorrenti, consistente nell’erronea inclusione della tessera di un’elettrice, nel registro per le annotazioni delle tessere elettorali;
- le contestazioni degli appellanti riguardano tale ultima incongruenza, nonché alcuni dei dati elettorali esposti dal T.a.r. nella parte iniziale della sua illustrazione;
- le critiche riguardanti le annotazioni delle tessere elettorali sono inammissibili poiché estranee al perimetro delle censure iniziali; le altre censure sono superate dalla verificazione, in particolare dai dati riportati al punto 16.2 della sentenza (cui è sufficiente fare rinvio, per la palese infondatezza delle corrispondenti contestazioni dell’atto di appello).
9) Sezione 46:
- il T.a.r., alla luce dei dati emersi in sede di verificazione, ha ritenuto che “ l’incongruenza lamentata dal ricorso, consistente nell’essere stato riportato a verbale il dato di 46 schede autenticate non utilizzate a fronte del diverso numero, corretto, di 76, si rivela …frutto di un mero errore formale di compilazione del verbale, come tale ininfluente sul risultato elettorale finale ”;
- le censure degli appellanti al contenuto della sentenza sono inconsistenti; sono poi mosse ulteriori censure riguardanti la stessa sezione 46 e le sezioni 46 bis e 46 ter;
- queste ultime sono inammissibili sia per la novità, sia perché non tengono conto di quanto emerso dal conteggio materiale delle schede esposto nella prima parte della sentenza.
10) Sezione 52:
- il T.a.r. ha ritenuto che, alla luce dei dati emersi in sede di verificazione, “ l’incongruenza lamentata dal ricorso, consistente nella omessa indicazione del numero di schede autenticate non utilizzate per le votazioni, si rivela una mera omissione formale nella compilazione del verbale, come tale ininfluente ” e che le 23 schede dichiarate nulle sono state materialmente riscontrate, sicché la mera mancata specificazione dei motivi di nullità “ non risulta di per sé determinante, ben potendosi inquadrarne le ragioni tra le tre indicate al punto b) della tabella riportata alla pag. 35 del verbale ”;
- gli appellanti, senza criticare specificamente la decisione di primo grado, lamentano una mancata “motivazione” su una discrasia rilevabile dalle tabelle rosso e nero di scrutinio e deducono che non vi sarebbe contezza delle modalità di calcolo dei voti disgiunti assegnati ai candidati a DA;
- premesso che non contestano i voti alla fine risultati come assegnati ai candidati a DA (in totale 567, ripartiti come dal punto 18.1 della sentenza), le censure sono inammissibili per la novità oltre che per la genericità.
11) Sezione 53:
- il T.a.r., dopo avere ripercorso gli esiti della verificazione e dato atto di tre elettrici ammesse al voto, ma non annotate in calce alla lista sezionale femminile, ha concluso che, al netto di marginali errori di compilazione dei verbali, le operazioni elettorali risultano regolari;
- gli appellanti lamentano un omesso rilievo delle discordanze in relazione ai dati contenuti nelle tabelle di scrutinio del DA e del Consiglio, nonché il dubbio sull’individuazione del numero di schede autenticate;
- la prima censura è inammissibile per la novità; quanto al numero delle schede autenticate non residua alcun dubbio all’esito della verificazione e delle chiare argomentazioni del T.a.r.: sono state consegnate 1030 schede, autenticate 1010 e non autenticate 20 (mentre è per tabulas l’errore di trascrizione nella verificazione -al quale sembrano alludere gli appellanti senza però dire del chiarimento contenuto in sentenza- di avere indicato in 20 il numero di schede “ autenticate e non votate ”, trattandosi invece di 20 schede “ non autenticate ”, come chiarito dal prosieguo della relazione di verificazione).
12) Sezione 55:
- il T.a.r. ha dato atto della discordanza concernente la verbalizzazione del numero di schede autenticate e non votate, indicate a verbale nel numero di 196, ma rinvenute nel numero di 184 (corrispondente peraltro al numero degli elettori che non hanno votato, 80 uomini e 104 donne): ha concluso per un “ mero errore materiale di verbalizzazione ”;
- le doglianze degli appellanti non attengono a quanto appena detto, bensì ad asserite discordanze rilevate dalle tabelle rosse e nere di scrutinio del Consiglio e deducono che non vi sarebbe contezza delle modalità di calcolo dei voti disgiunti assegnati ai candidati a DA;
- premesso che non contestano i voti alla fine risultati come assegnati ai candidati a DA (in totale 476, ripartiti come dal punto 20.1 della sentenza), le censure sono inammissibili per la novità oltre che per la genericità.
6.1. In conclusione, rispetto alle sezioni di cui al secondo motivo di appello, i dati elettorali, risultanti dal confronto tra i verbali di sezione, gli elenchi degli elettori e delle tessere elettorali, le tabelle di scrutinio, le schede rinvenute dai verificatori sono per la gran parte delle sezioni corrispondenti e, per alcune, solo apparentemente discordanti. Invero, le discordanze non possono essere desunte, come pretendono di fare gli appellanti, dai dati disaggregati della verificazione, a fronte della ricomposizione di tali dati effettuata come sopra, sezione per sezione, da parte del primo giudice, secondo percorsi logici che vanno condivisi, o comunque non risultano incisi dai motivi di gravame.
6.2. Va quindi confermato che, al netto dell’erronea compilazione formale di uno o più verbali, per il gruppo di sezioni in argomento non è dato ravvisare alcuna incongruenza.
7. Riguardo a tali ultime sezioni, è allora corretto richiamare integralmente il principio di strumentalità delle forme nel procedimento elettorale, espressivo dell’interesse alla stabilità del risultato elettorale e implicante il rispetto della volontà dell’elettore e dell’attribuzione di significato alla consultazione elettorale; ne è logico corollario che, di regola, i vizi nella compilazione dei verbali delle sezioni elettorali non sono considerati irregolarità sostanziali, a meno che non si denunci un’irregolarità concreta nella conduzione delle operazioni di voto che comprometta l’accertamento della volontà del corpo elettorale (tra le tante, Cons. Stato, II, 2 gennaio 2024, n. 51 e id., II, 2 novembre 2023, n. 9407, richiamate da ultimo da Cons. Stato, V, 13 gennaio 2026, n. 282).
7.1. Diversamente è a dirsi rispetto ai vizi delle operazioni elettorali riscontrati nelle sezioni oggetto del primo motivo di appello.
In proposito, va smentito che in tali sezioni siano risultati espressi più voti rispetto ai votanti, poiché, come detto esaminando analiticamente le risultanze di ciascuna sezione, nelle poche situazioni in cui risultava tale apparente incongruenza, la stessa è spiegabile con errori di verbalizzazione, non incidenti sulla trasparenza del procedimento elettorale e della valida espressione del voto.
Invece è stata riscontrata la dispersione di schede, accertate come autenticate ma non rinvenute dai verificatori, nel numero complessivo di 54, ripartite come segue:
-21 nella sez. n. 6;
- 14 nella sez. n. 8;
- 10 nella sez. n. 9;
- 1 nella sez. n.14;
- 1 nella sez. n.23;
- 1 nella sez. n. 27;
- 1 nella sez. n. 33;
- 5 nella sez. n. 54.
Tuttavia, 53 schede delle dette 54 sono da ritenere votate, contenenti voti validi e scrutinate al momento dello spoglio, per le ragioni esposte sopra; perciò una soltanto risulterebbe autenticata e non rinvenuta nella sezione 8, anche se il mancato rinvenimento è contestato dai controinteressati costituiti in appello (che si basano su un asserito errore materiale).
In disparte tale contestazione (in sé non improbabile), è comunque possibile concludere in conformità al giudizio di irrilevanza del mancato rinvenimento espresso dal T.a.r., in quanto limitato ad un’unica scheda, senza l’emersione di ulteriori elementi che rendano quanto meno verosimile l’asserito meccanismo della c.d. scheda ballerina.
8. In conclusione, avuto riguardo alle critiche degli appellanti basate sui precedenti giurisprudenziali che assumono contrari alla decisione del T.a.r., valgano, a definitiva conferma di questa, le argomentazioni che di seguito si espongono:
- quanto alla prova di resistenza, è da ritenere che il margine di incertezza derivante dal mancato riscontro dell’attribuzione di 53 voti in totale non sia quantitativamente tale da indurre, di per sé, all’alterazione del risultato e degli equilibri elettorali, considerate le differenze dei voti riportati dai candidati a DA partecipanti al I turno elettorale, sopra specificate;
- è vero che, come ribadito dagli appellanti anche nella memoria conclusiva, vi sono diverse sentenze che hanno stabilito che la prova di resistenza non è concretamente esigibile in materia elettorale, ma hanno precisato che ciò si verifica quando “ in sede di verificazione siano riscontrate, in numerose sezioni, violazioni delle regole di voto e di scrutinio talmente gravi, manifeste e sistematiche, da far emergere un quadro generale di inquinamento del voto, che ne alteri la genuinità e soprattutto renda impossibile, con valenza assorbente ogni ulteriore considerazione, ricostruire l’effettiva volontà del corpo elettorale interessato ” (così testualmente Cons. Stato, II, 28 luglio 2022, n. 6668, riguardante in particolare la mancanza di schede autenticate e non votate, ma in presenza di una differenza numerica “ in alcune sezioni, non trascurabile ”; cfr., nello stesso senso Cons. Stato, V, 16 marzo 2016, n. 1059; id., III, 17 luglio 2018, n. 4335; id., II, 22 gennaio 2024, n. 721);
- di tale principio è stata fatta applicazione nella recente decisione della Sezione, n. 282/2026 (già menzionata), riferita alle operazioni elettorali dell’8 e del 9 giugno 2024 per l’elezione del DA e del Consiglio comunale di Pescara. Contrariamente a quanto si sostiene dagli appellanti, gli esiti della verificazione disposta nel giudizio concluso con tale ultima sentenza non sono coincidenti con quelli della verificazione disposta nel presente giudizio. Va infatti considerato che - per quanto è dato evincere dalla stessa sentenza - il numero di schede autenticate non rinvenuto è risultato complessivamente di gran lunga superiore alle 54 sopradette, con l’aggravante che, mentre per queste ultime è rimasta non spiegabile la sorte di una soltanto (essendo le altre 53 da considerare presenti al momento dello spoglio), nell’altro giudizio per diverse delle sezioni le cui operazioni di voto sono state annullate sono risultate disperse numerose schede autenticate (in alcune sezioni anche più di 200), sì da coinvolgere nell’annullamento queste stesse sezioni ed anche altre, pur se connotate da irregolarità oggettivamente meno gravi (nelle quali cioè il numero delle schede disperse era risultato inferiore);
- d’altronde, il quadro di complessivo disordine delle operazioni elettorali oggetto dei precedenti giurisprudenziali citati dagli appellanti appare, nel suo complesso, solo apparentemente analogo, ma in realtà nient’affatto sovrapponibile a quello riscontrato nel presente giudizio, atteso che per la quasi totalità delle sezioni del Comune di Campobasso interessate da carenze di verbalizzazione, queste sono state colmate all’esito della verificazione e degli ulteriori riscontri come sopra effettuati dal giudice di primo grado: di qui la legittimità del ricorso al principio della prova di resistenza, nei termini esposti nella sentenza appellata, in quanto finalizzato a comporre l’esigenza di reintegrare la legittimità violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà espressa dal corpo elettorale (Cons. Stato, II, 19 luglio 2021, n. 5428), una volta superate, come sopra, la gran parte delle contestazioni riguardanti gli aspetti generali delle operazioni elettorali;
- quanto infine al fenomeno della c.d. scheda ballerina, va premesso che l’onere della prova grava sulla parte che ne contesta la sussistenza: nel caso di specie, l’unico indizio sarebbe dato dal mancato reperimento di una sola scheda che sarebbe stata autenticata, ma non rinvenuta nella sezione 8. Sebbene sia possibile che anche un minimo scarto tra numero di schede autenticate risultanti da un verbale e numero di schede autenticate rinvenute dai verificatori possa celare il fenomeno in commento, detto scarto necessita tuttavia di essere inserito in un quadro indiziario adeguatamente probante che renda verosimile la fattispecie illecita (cfr. Cons. Stato, II, 14 ottobre 2021, n. 6906, nonché per un’applicazione recente in una peculiare vicenda elettorale, connotata anche dallo svolgimento di un’indagine penale, Cons. Stato, V, 23 ottobre 2025, n. 8221). Gli appellanti non hanno dato prova di irregolarità concrete nello svolgimento delle operazioni elettorali o di elementi ulteriori oltre quelli desumibili dall’erronea o lacunosa compilazione dei verbali, idonei a consentire di collocare l’unica irregolarità sostanziale alla fine emersa dalla verificazione in un contesto di generale condizionamento del risultato elettorale.
8. L’appello va quindi respinto.
8.1. Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese processuali del grado di appello, in considerazione della natura della controversia e del tenore della decisione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CE NG, Presidente
LB Urso, Consigliere
EP UCna RR, Consigliere, Estensore
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EP UCna RR | CE NG |
IL SEGRETARIO