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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/05/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1971/2024 R.G. avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento e cartella esattoriale/ avviso di addebito promossa
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Rotundo;
Parte_1
Opponente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lelio CP_1
Maritato;
Opposto
E
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore;
Contumace RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.4.2024, la parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 10020229003989152/000, notificata - mediante ritiro presso il Comune di Battipaglia- in data 19.3.2024, in relazione alla cartella esattoriale n. 10020110041835917000 e all'avviso di addebito n. 40020160002930069000 aventi ad oggetto contributi previdenziali IVS di competenza dell' anni 2007 e 2015. CP_1
L'opponente ha dedotto la omessa notifica degli atti presupposti con conseguente illegittimità della intimazione di pagamento per vizio della procedura e ha eccepito la prescrizione dei crediti previdenziali, anche sopravvenuta alla eventuale notifica dei titoli.
Ha quindi chiesto l'accertamento della illegittimità della intimazione di pagamento e della prescrizione dei crediti contributivi.
Si è costituito in giudizio l' che ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Non si è costituita in giudizio l' . Controparte_2
In data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito di deposito telematico di note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 16.5.2025.
Anzitutto va dichiarata la contumacia dell' , regolarmente Controparte_2
convenuta in giudizio e non costituita (v. ricevuta di consegna notifica telematica in atti).
Tanto premesso, occorre in linea generale premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973
e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr.
Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma).
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. Ed invero, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una ''relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016).
E' stato ancora precisato che in materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. 18256/2020; Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del
2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016).
Laddove l'opposizione ex art. 615 cpc- che è un tipo di azione di accertamento negativo del credito - sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed
è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019).
Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come "la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. Nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili.
E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente
è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito). Pertanto, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza).
E' stato altresì precisato che, ove siano dedotti vizi formali – tra cui l'omessa notifica degli atti presupposti, carenza di motivazione, mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente - la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. (cfr Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8402 del 04/04/2018).
Tanto premesso, nel caso di specie dall'esame dell'atto introduttivo si evince che l'opponente, premessa la omessa notifica degli atti presupposti, ha contestato per un verso la regolarità formale della intimazione di pagamento per vizio procedurale (con ciò configurando una opposizione agli atti esecutivi, relativamente alla quale è legittimata passiva la contumace ) e per altro verso ha contestato, Controparte_2
con riferimento ai crediti contributivi degli atti presupposti, il diritto di procedere ad esecuzione forzata per prescrizione del diritto di credito anteriore o anche sopravvenuta alla eventuale notifica (con ciò configurando una opposizione all'esecuzione sia in funzione recuperatoria ex art. 24 d.lgs. 46/99 che ex art. 615 c.p.c., relativamente alla quale
è legittimato passivo l'Ente impositore, nella specie l' . CP_1
Tanto premesso va rilevato che l' non ha fornito la Controparte_2
prova, in quanto contumace, della notifica -di sua competenza- della cartella esattoriale n.
10020110041835917000 avente ad oggetto contributi IVS anno 2007. Ciò CP_1
comporta, con riferimento a tale cartella esattoriale, la illegittimità della intimazione di pagamento oggetto di causa per violazione della sequenza procedimentale con conseguente fondatezza della relativa eccezione proposta dalla parte ricorrente.
Con riferimento ai crediti di cui alla predetta cartella esattoriale va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda (proposta nei confronti dell' CP_1
avente ad oggetto l'accertamento della prescrizione. Ed invero, con riferimento a tali crediti (quantificati nella cartella nell'importo complessivo di € 185,53), viene in rilievo l'intervento medio tempore della “Legge di Bilancio 2023” (Legge n. 29 dicembre 2022, n.
197) che al comma 22 ha previsto l'annullamento automatico (“Stralcio”) dei debiti di importo residuo fino a mille euro, affidati –come nella specie- all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (“Sono automaticamente annullati, alla data del
31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto- legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,
n. 136, all'articolo 16-bis del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”).
La Corte di Cassazione, con riferimento al precedente normativo di “stralcio” ha affermato che “L'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif. in l. n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il
31 dicembre 2010, opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori” (cfr. Cass. 15471/2019). Tanto premesso, e procedendo oltre nell'esame dell'atto introduttivo, va rilevato che l' smentendo l'assunto attoreo, ha provato la regolare notifica dell'avviso di addebito CP_1
n. 40020160002930069000 nella data del 13.5.2016 (v. doc. prodotta da in allegato CP_1
alla memoria e alle note scritte del 15.5.2025).
La documentazione offerta dall' a comprova della notifica, non specificamente CP_1
contestata dalla parte ricorrente, consente di ritenere regolarmente notificato il predetto avviso di addebito presso l'indirizzo di posta elettronica certificata di Parte_1
nella data sopra indicata.
[...]
Ciò posto, la acclarata circostanza della regolare notifica del predetto avviso di addebito, oltre a rendere infondato il motivo di doglianza concernente la procedura di riscossione relativamente a tale atto, comporta altresì, tenuto conto della data del deposito del ricorso, la incontrovertibilità dei crediti portati dall' avviso di addebito, stante il decorso del termine di quaranta giorni previsto dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 per l'opposizione a ruolo. Ed invero, come detto, l' avviso di addebito risulta notificato il 13.5.2016 e il presente ricorso in opposizione è stato depositato in data 5.4.2024.
Può quindi essere in questa sede vagliata, con riferimento ai crediti di cui al predetto avviso di addebito, la opposizione all'esecuzione con cui si fa valere la prescrizione sopravvenuta alla notifica dell'atto.
Dal confronto tra la data di notifica dell' avviso di addebito in questione (13.5.2016) con la data in cui è stata notificata l'intimazione di pagamento oggetto di causa (mediante il dedotto ritiro presso il Comune di Battipaglia in data 19.3.2024) emerge che il relativo credito dell' è prescritto per decorso del termine quinquennale di prescrizione CP_1
previsto dall'art. 3 comma 9 L. 335/1995. Si osserva sotto tale profilo che l'
[...]
, in quanto contumace, non ha fornito prova di atti interruttivi medio Controparte_2
termine intervenuti e che il termine di prescrizione quinquennale risulta inutilmente trascorso pur considerando la sospensione dei termini introdotta dalla normativa emergenziale connessa alla pandemia da COVID 19.
Occorre in particolare come noto tener conto dei due distinti periodi di sospensione dei termini di prescrizione correnti dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e dal 31.12.2020 al
30.06.2021, rispettivamente previsti, in ragione della pandemia COVID ed in riferimento ai contributi previdenziali, dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18 ( convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21).
Infatti, l'art. 37 citato dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
L'art. 11 D.L. 183/2020 ha poi previsto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo (comma 9).
Le norme hanno introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria, in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19: l'effetto è stato quello di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) e per il periodo dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (pari a 182 giorni), che, pertanto, risulta neutralizzato ai fini del decorso del termine di prescrizione.
Nel caso di specie, con riferimento all'avviso di addebito n. 4002016 0002930069000, notificato il 13.5.2016, la prescrizione sarebbe maturata il 13.5.2021, ma poiché, per le ragioni esposte, occorre aggiungere i 311 giorni intermedi di sospensione, ne deriva che il termine di prescrizione quinquennale risulta maturato alla data del 20.3.2022. Non risultano, come detto, atti interruttivi anteriori alla intimazione di pagamento oggetto di causa, notificata il 19.3.2024, con conseguente decorso del termine di prescrizione quinquennale a tale data. Si osserva che, avuto riguardo alla sospensione dei termini di 311 giorni connessa alla predetta normativa emergenziale, la prescrizione risulta maturata pur volendo considerare la data di formazione della intimazione di pagamento del 5.4.2022.
Riguardo all'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale, anche a seguito di
“cristallizzazione” della pretesa contributiva per mancanza di opposizione della cartella, si riporta il principio affermato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione –cui si ritiene di dare continuità- secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha CP_1
sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. CP_3
30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” –cfr. Cass. S.U.
23397/2016-.
Va pertanto dichiarata la prescrizione dei crediti di cui all' avviso di addebito n.
40020160002930069000.
Le spese di lite, da distrarre in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, vengono poste a carico dell' e dell' CP_1 Controparte_2
secondo la regola della soccombenza, non rilevando nel presente giudizio le eventuali inadempienze del Concessionario della Riscossione (le quali attengono al rapporto contrattuale interno tra gli Enti) e potendo comunque l' pur non titolare della azione CP_1
esecutiva, coltivare il proprio credito mediante atti interruttivi della prescrizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
1. dichiara la illegittimità ed inefficacia della intimazione di pagamento n. 100 2022
9003989152000 con riferimento alla cartella esattoriale n. 10020110041835917000;
- dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda avente ad oggetto l'accertamento della prescrizione dei crediti contributivi IVS di competenza dell' di cui alla cartella esattoriale n. 10020110041835917000; CP_1
- dichiara la prescrizione dei crediti di cui all' avviso di addebito n.
40020160002930069000;
- condanna l' e l' al pagamento, in solido, delle CP_1 Controparte_2
spese di lite che liquida in € 852,00 oltre spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, da distrarsi in favore dell'avv. Salvatore Rotundo.
Salerno, 16.5.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1971/2024 R.G. avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento e cartella esattoriale/ avviso di addebito promossa
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Rotundo;
Parte_1
Opponente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lelio CP_1
Maritato;
Opposto
E
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore;
Contumace RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.4.2024, la parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 10020229003989152/000, notificata - mediante ritiro presso il Comune di Battipaglia- in data 19.3.2024, in relazione alla cartella esattoriale n. 10020110041835917000 e all'avviso di addebito n. 40020160002930069000 aventi ad oggetto contributi previdenziali IVS di competenza dell' anni 2007 e 2015. CP_1
L'opponente ha dedotto la omessa notifica degli atti presupposti con conseguente illegittimità della intimazione di pagamento per vizio della procedura e ha eccepito la prescrizione dei crediti previdenziali, anche sopravvenuta alla eventuale notifica dei titoli.
Ha quindi chiesto l'accertamento della illegittimità della intimazione di pagamento e della prescrizione dei crediti contributivi.
Si è costituito in giudizio l' che ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Non si è costituita in giudizio l' . Controparte_2
In data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito di deposito telematico di note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 16.5.2025.
Anzitutto va dichiarata la contumacia dell' , regolarmente Controparte_2
convenuta in giudizio e non costituita (v. ricevuta di consegna notifica telematica in atti).
Tanto premesso, occorre in linea generale premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973
e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr.
Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma).
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. Ed invero, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una ''relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016).
E' stato ancora precisato che in materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. 18256/2020; Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del
2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016).
Laddove l'opposizione ex art. 615 cpc- che è un tipo di azione di accertamento negativo del credito - sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed
è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019).
Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come "la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. Nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili.
E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente
è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito). Pertanto, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza).
E' stato altresì precisato che, ove siano dedotti vizi formali – tra cui l'omessa notifica degli atti presupposti, carenza di motivazione, mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente - la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. (cfr Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8402 del 04/04/2018).
Tanto premesso, nel caso di specie dall'esame dell'atto introduttivo si evince che l'opponente, premessa la omessa notifica degli atti presupposti, ha contestato per un verso la regolarità formale della intimazione di pagamento per vizio procedurale (con ciò configurando una opposizione agli atti esecutivi, relativamente alla quale è legittimata passiva la contumace ) e per altro verso ha contestato, Controparte_2
con riferimento ai crediti contributivi degli atti presupposti, il diritto di procedere ad esecuzione forzata per prescrizione del diritto di credito anteriore o anche sopravvenuta alla eventuale notifica (con ciò configurando una opposizione all'esecuzione sia in funzione recuperatoria ex art. 24 d.lgs. 46/99 che ex art. 615 c.p.c., relativamente alla quale
è legittimato passivo l'Ente impositore, nella specie l' . CP_1
Tanto premesso va rilevato che l' non ha fornito la Controparte_2
prova, in quanto contumace, della notifica -di sua competenza- della cartella esattoriale n.
10020110041835917000 avente ad oggetto contributi IVS anno 2007. Ciò CP_1
comporta, con riferimento a tale cartella esattoriale, la illegittimità della intimazione di pagamento oggetto di causa per violazione della sequenza procedimentale con conseguente fondatezza della relativa eccezione proposta dalla parte ricorrente.
Con riferimento ai crediti di cui alla predetta cartella esattoriale va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda (proposta nei confronti dell' CP_1
avente ad oggetto l'accertamento della prescrizione. Ed invero, con riferimento a tali crediti (quantificati nella cartella nell'importo complessivo di € 185,53), viene in rilievo l'intervento medio tempore della “Legge di Bilancio 2023” (Legge n. 29 dicembre 2022, n.
197) che al comma 22 ha previsto l'annullamento automatico (“Stralcio”) dei debiti di importo residuo fino a mille euro, affidati –come nella specie- all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (“Sono automaticamente annullati, alla data del
31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto- legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,
n. 136, all'articolo 16-bis del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”).
La Corte di Cassazione, con riferimento al precedente normativo di “stralcio” ha affermato che “L'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif. in l. n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il
31 dicembre 2010, opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori” (cfr. Cass. 15471/2019). Tanto premesso, e procedendo oltre nell'esame dell'atto introduttivo, va rilevato che l' smentendo l'assunto attoreo, ha provato la regolare notifica dell'avviso di addebito CP_1
n. 40020160002930069000 nella data del 13.5.2016 (v. doc. prodotta da in allegato CP_1
alla memoria e alle note scritte del 15.5.2025).
La documentazione offerta dall' a comprova della notifica, non specificamente CP_1
contestata dalla parte ricorrente, consente di ritenere regolarmente notificato il predetto avviso di addebito presso l'indirizzo di posta elettronica certificata di Parte_1
nella data sopra indicata.
[...]
Ciò posto, la acclarata circostanza della regolare notifica del predetto avviso di addebito, oltre a rendere infondato il motivo di doglianza concernente la procedura di riscossione relativamente a tale atto, comporta altresì, tenuto conto della data del deposito del ricorso, la incontrovertibilità dei crediti portati dall' avviso di addebito, stante il decorso del termine di quaranta giorni previsto dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 per l'opposizione a ruolo. Ed invero, come detto, l' avviso di addebito risulta notificato il 13.5.2016 e il presente ricorso in opposizione è stato depositato in data 5.4.2024.
Può quindi essere in questa sede vagliata, con riferimento ai crediti di cui al predetto avviso di addebito, la opposizione all'esecuzione con cui si fa valere la prescrizione sopravvenuta alla notifica dell'atto.
Dal confronto tra la data di notifica dell' avviso di addebito in questione (13.5.2016) con la data in cui è stata notificata l'intimazione di pagamento oggetto di causa (mediante il dedotto ritiro presso il Comune di Battipaglia in data 19.3.2024) emerge che il relativo credito dell' è prescritto per decorso del termine quinquennale di prescrizione CP_1
previsto dall'art. 3 comma 9 L. 335/1995. Si osserva sotto tale profilo che l'
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, in quanto contumace, non ha fornito prova di atti interruttivi medio Controparte_2
termine intervenuti e che il termine di prescrizione quinquennale risulta inutilmente trascorso pur considerando la sospensione dei termini introdotta dalla normativa emergenziale connessa alla pandemia da COVID 19.
Occorre in particolare come noto tener conto dei due distinti periodi di sospensione dei termini di prescrizione correnti dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e dal 31.12.2020 al
30.06.2021, rispettivamente previsti, in ragione della pandemia COVID ed in riferimento ai contributi previdenziali, dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18 ( convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21).
Infatti, l'art. 37 citato dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
L'art. 11 D.L. 183/2020 ha poi previsto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo (comma 9).
Le norme hanno introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria, in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19: l'effetto è stato quello di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) e per il periodo dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (pari a 182 giorni), che, pertanto, risulta neutralizzato ai fini del decorso del termine di prescrizione.
Nel caso di specie, con riferimento all'avviso di addebito n. 4002016 0002930069000, notificato il 13.5.2016, la prescrizione sarebbe maturata il 13.5.2021, ma poiché, per le ragioni esposte, occorre aggiungere i 311 giorni intermedi di sospensione, ne deriva che il termine di prescrizione quinquennale risulta maturato alla data del 20.3.2022. Non risultano, come detto, atti interruttivi anteriori alla intimazione di pagamento oggetto di causa, notificata il 19.3.2024, con conseguente decorso del termine di prescrizione quinquennale a tale data. Si osserva che, avuto riguardo alla sospensione dei termini di 311 giorni connessa alla predetta normativa emergenziale, la prescrizione risulta maturata pur volendo considerare la data di formazione della intimazione di pagamento del 5.4.2022.
Riguardo all'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale, anche a seguito di
“cristallizzazione” della pretesa contributiva per mancanza di opposizione della cartella, si riporta il principio affermato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione –cui si ritiene di dare continuità- secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha CP_1
sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. CP_3
30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” –cfr. Cass. S.U.
23397/2016-.
Va pertanto dichiarata la prescrizione dei crediti di cui all' avviso di addebito n.
40020160002930069000.
Le spese di lite, da distrarre in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, vengono poste a carico dell' e dell' CP_1 Controparte_2
secondo la regola della soccombenza, non rilevando nel presente giudizio le eventuali inadempienze del Concessionario della Riscossione (le quali attengono al rapporto contrattuale interno tra gli Enti) e potendo comunque l' pur non titolare della azione CP_1
esecutiva, coltivare il proprio credito mediante atti interruttivi della prescrizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
1. dichiara la illegittimità ed inefficacia della intimazione di pagamento n. 100 2022
9003989152000 con riferimento alla cartella esattoriale n. 10020110041835917000;
- dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda avente ad oggetto l'accertamento della prescrizione dei crediti contributivi IVS di competenza dell' di cui alla cartella esattoriale n. 10020110041835917000; CP_1
- dichiara la prescrizione dei crediti di cui all' avviso di addebito n.
40020160002930069000;
- condanna l' e l' al pagamento, in solido, delle CP_1 Controparte_2
spese di lite che liquida in € 852,00 oltre spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, da distrarsi in favore dell'avv. Salvatore Rotundo.
Salerno, 16.5.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio