Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 09/06/2025, n. 11224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11224 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11224/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13441/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13441 del 2021, proposto dalla ditta-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Barneschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Rocca di Papa, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
nei confronti
del Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento:
- del verbale prot. -OMISSIS- del 15 settembre 2021, con cui il Comune di Rocca di Papa ha accertato l’inottemperanza della ricorrente all'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 16 agosto 2019;
- di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o esecutorio anche se non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 16 agosto 2019, il Comune di Rocca di Papa aveva ingiunto a diversi soggetti, tra cui anche la Società -OMISSIS-, la rimozione di opere abusivamente realizzate in località -OMISSIS-, via -OMISSIS- n. 1, in area plurivincolata, giusta il disposto degli artt. 31 del D.P.R. n. 3-OMISSIS-/2001 e 15 della legge regionale n. 15/2008. Gli abusi consistevano nella realizzazione di manufatti in ferro su basi di cemento e di alcuni tralicci metallici, pure poggianti su basi di cemento, utilizzati per attività di radiodiffusione sonora.
La ricorrente in particolare è risultata essere utilizzatrice di due “box” (4 e 4A) e di un traliccio (I), di cui si avvale per l’esercizio della radiodiffusione sonora privata in ambito locale a carattere commerciale.
Con verbale prot. -OMISSIS- del 15 settembre 2021, notificato il 22 settembre successivo, il Comune di Rocca di Papa, ha accertato l’inottemperanza alla citata ordinanza di demolizione.
2. Per chiedere l’annullamento del citato verbale è insorta la ricorrente con il ricorso in epigrafe, notificato il 21 novembre 2021 e depositato il 20 dicembre successivo.
Il mezzo di tutela è affidato alle seguenti censure:
“ I) Disparità di trattamento - Violazione e falsa applicazione delle norme ex art. 31, D.P.R. 3-OMISSIS-/2001; 87 e 88, d.lgs. 259/2003 - Contraddittorietà - Travisamento dei fatti - Violazione dei principi di logica – Carenza di presupposti – Istruttoria apparente;
II) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 31, in luogo degli artt. 14 e 20, D.P.R. 3-OMISSIS-/2001; violazione degli artt. 87 e 88, D.lgs. 259/2003 carenza di requisiti e-o di presupposti;
III) Violazione degli artt. 1, 3, l. 241/1990 carenza di adeguata motivazione - Contraddittorietà – Istruttoria apparente;
IV) Sviamento di potere – Inesistenza - falsità, ovvero insussistenza dei presupposti - Erronea valutazione e-o travisamento dei fatti – Carenza d’istruttoria – perplessità – contraddittorietà – illogicità ed irrazionalità - Violazione dei principi di leale collaborazione e buona fede nell’azione amministrativa”.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denunzia la disparità di trattamento che deriverebbe dalla circostanza che il verbale impugnato sarebbe stato notificato solo ad alcuni tra i destinatari dell’ordinanza di demolizione. Sotto diverso profilo è contestato altresì che la necessità del permesso di costruire per la realizzazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione sarebbe sorta solo con l’entrata in vigore del D.P.R. n. 3-OMISSIS-/2001 che, però, sarebbe successiva alla realizzazione delle opere per cui è causa, e che l’Amministrazione intimata, nel corso degli anni, avrebbe svolto attività compatibili con il riconoscimento di titoli edilizi ai manufatti in questione, qualificati come abusivi nonostante sarebbero stati oggetto di espressi atti di assenso da parte dello stesso Comune.
2.2. Con il secondo motivo parte ricorrente contesta l’applicabilità dell’art. 31 del D.P.R. n. 3-OMISSIS-/2001 alla vicenda all’esame che, invece, andrebbe regolamentata alla stregua di quanto prescritto dagli artt. 87 e 88 del D.P.R. n. 259/2003.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso ci si duole del vizio di motivazione che affliggerebbe il provvedimento impugnato, che non recherebbe alcun riferimento ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche delle scelte operate dall’Amministrazione.
2.4. Con il quarto motivo si denunzia, infine, il vizio di istruttoria dell’atto gravato non preceduto, secondo la parte ricorrente, dall’analisi delle singole posizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda.
3. Il Comune di Rocca di Papa non si è costituito in giudizio.
In data 21.12.2021 si è invece costituito in giudizio con memoria di stile il Ministero dello Sviluppo Economico, a cui il ricorso è stato notificato in qualità di soggetto asseritamente controinteressato.
Con memoria del 15 aprile 2025 la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, che è stato trattenuto in decisione in esito all’udienza straordinaria del 16 maggio 2025, nel corso della quale il Collegio ha evidenziato la sussistenza di dubbi in ordine all’ammissibilità del mezzo di tutela all’esame avuto riguardo alla natura endo-procedimentale del provvedimento impugnato.
4. Tanto premesso, dando seguito all'avviso reso in udienza, il Collegio reputa che il ricorso vada dichiarato inammissibile, tenuto conto della natura meramente endoprocedimentale dell'atto impugnato.
Come già condivisibilmente affermato da questo Tribunale, infatti, “ Il verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione di un manufatto abusivo è mero atto endoprocedimentale della P.A., privo di efficacia esterna, di per sé inidoneo a ledere situazioni giuridiche, fino a che non venga emanata la determinazione finale della P.A. e come tale non impugnabile. Trattasi di atto avente efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dai vigili urbani, ai quali non è attribuita la competenza all'adozione di atti di amministrazione attiva, a tal uopo occorrendo che la competente autorità amministrativa ne faccia proprio l'esito attraverso un formale atto di accertamento. In particolare, ai sensi dell'art. 31 comma 4, d.P.R. n. 3-OMISSIS- del 2001, il titolo per l'immissione in possesso del bene e per la trascrizione nei RR.II. è sì costituito dall'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire un manufatto abusivo; ma come tale deve intendersi non il mero verbale di constatazione di inadempienza, atteso il ricordato suo carattere endoprocedimentale, ma solo il formale accertamento compiuto dall'organo dell'ente dotato della relativa potestà provvedimentale. (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VIII, 02/01/2018, n.1). Dunque, l’atto che accerta l’inottemperanza all’ordine di demolizione di un manufatto abusivo non è impugnabile, come anche confermato dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (da ultimo VI Sezione, sentenza n. 1434/2023): “l’atto dichiarativo dell’accertamento dell’inottemperanza è necessario ai fini dell’immissione in possesso e della trascrizione nei registri immobiliari e non è costitutivo dell’effetto acquisitivo (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2014, n. 2368; Cons. St., sez. IV, 15 dicembre 2017, n. 5914); la giurisprudenza ha altresì precisato che il verbale di accertamento dell’inottemperanza non assume portata lesiva degli interessi del privato, ne consegue la non impugnabilità di tale verbale e la sostanziale irrilevanza della sua notificazione (cfr. Cons. St., Sez. V, 17 giugno 2014, n. 3097) ” ( ex multis, Tar Lazio, sez. IV, 24 luglio 2024, n. 15135 e, da ultimo, con riferimento alla medesima vicenda oggetto della presente controversia, Tar Lazio, sez. II bis , 18 aprile 2025, n. 7770).
In altri termini, l’atto di accertamento dell’inottemperanza è atto dovuto, privo di contenuti discrezionali, di carattere meramente dichiarativo, con il quale ci si limita a certificare l’inottemperanza all’ordine di ripristino e dal quale la legge fa discendere l’acquisizione ipso iure al patrimonio comunale dell’opera abusiva e dell’area di sedime su cui essa insiste (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 18 novembre 2020, n. 2441; Consiglio di Stato sez. VI, 27 marzo 2019, n. 2034).
5. Per completezza va in ogni caso dato atto dell'infondatezza delle doglianze di parte ricorrente, per un verso, in ragione della natura rigidamente vincolata del provvedimento all’esame con cui, come detto l’Amministrazione si è limitata ad accertare fatti (l’inottemperanza all’ordine di demolizione) le cui conseguenze derivano direttamente dalla legge e, per altro verso, in quanto sostanzialmente volte a contestare il presupposto ordine di demolizione, ormai definitivamente confermato dalla sesta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 715 del 22 gennaio 2024, alle cui ampie motivazioni si rinvia e con la quale è stato respinto l’appello proposto dalla ricorrente avverso la sentenza di questo Tribunale Amministrativo n. -OMISSIS-96 del 15 luglio 2020.
6. In conclusione, alla luce di quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
7. Le spese di lite possono essere compensate nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico che, pur costituitosi in giudizio, non ha svolto difese scritte, mentre non è luogo a provvedere sulle stesse nei confronti del Comune di Rocca di Papa, che non si è costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate tra le parti costituite.
Nulla spese nei confronti del Comune di Rocca di Papa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti nominativamente indicati nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025, in collegamento simultaneo da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente FF
Antonino Scianna, Primo Referendario, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonino Scianna | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.