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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 05/03/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 18 febbraio 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Lagonegro, 5 marzo 2025
Si comunichi.
Dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex art.281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 392 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016, vertente tra
(c.f. ), rapp.to e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Vincenzo Castaldo, presso il cui studio, in Policastro B. (SA) alla via Nazionale n. 43, è elettivamente domiciliato
- ATTORE-
e
c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), entrambi rapp.ti e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._3
Giovanni Pascale, presso il cui studio in Sapri (SA) alla Via Cavour n. 1, sono elettivamente domiciliati
- COVENUTI-
Oggetto: azione di ripristino della servitù ex art. 1079 cc;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies
c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c.. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III,
19 ottobre 2006, n° 22409).
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il IG. conveniva in giudizio i Parte_1
IGg.ri e per ottenere il ripristino della servitù di Controparte_1 CP_2
passaggio costituita con atto pubblico di compravendita del 04.08.1986 (trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Salerno in data 01.09.1986 n. d O.
20240, part. n. 16713 e prima ancora con atto di compravendita del 29.12.1977).
In particolare, il predetto ricorrente deduceva:
- di essere proprietario, unitamente alla moglie, IG.ra di un CP_3
appartamento sito al primo piano dell'immobile di maggiore consistenza, sito in agro del Comune di Santa Marina alla via V Traversa Nazionale, distinto al
N.C.U. al foglio 28, p.lla 96, sub. 15, in forza di atto di compravendita per NO
del 04.08.1986 con il quale avevano acquistato il Persona_1
predetto immobile dai coniugi e , Controparte_4 Controparte_5
prevedendo contestualmente una servitù di passaggio a favore dell'unità abitativa compravenduta, che, tra l'altro, era già stata precedentemente costituita tra i predetti dante causa e l'originario proprietario/costruttore Ing.
[...]
con atto del 29.12.1977 per NO;
Per_2 Persona_1
- che, in ogni caso, al di là della costituzione della servitù di passaggio per atto pubblico, il IG. , unitamente ai suoi familiari, avevano sempre Parte_1
utilizzato la predetta striscia di terreno, collocata sotto i porticati, per accedere tramite una rampa di scale alla propria unità abitativa;
- che, nonostante ciò, i convenuti, proprietari dell'unità abitativa posta al piano terra rispetto a quella del IG. , realizzavano nell'anno 2013 giusto Parte_1
P.C. N. 6/2013 rilasciato dal Comune di Santa Marina, un ampliamento del proprio fabbricato insistente su una porzione della striscia di terreno oggetto di passaggio, che non risultava essere in ogni caso di loro proprietà;
- che essendo, l'odierno attore affetto da invalidità civile, con concessione di un posto auto per disabili sul tratto di strada adiacente la predetta striscia di terreno che corre lungo la facciata est dell'edificio e si prolunga lungo lo stesso, ciò gli impediva di entrare nella propria abitazione mettendosi al riparo dalle intemperie utilizzando la servitù di passaggio;
- che a nulla valevano i tentativi di bonario componimento della lite, come anche il tentativo di mediazione.
Pertanto, il predetto attore concludeva chiedendo al Tribunale: 1) di accertare e dichiarare che i IGg.ri e hanno realizzato un illecita Controparte_1 CP_2
ed illegittima innovazione insistente sulla stradina di accesso sulla quale gravava la servitù di passaggio costituita in favore della propria unità abitativa e, per l'effetto, di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, mediante la demolizione dei lavori di ampliamento ovvero di autorizzare il IG. ad eseguire i lavori di Parte_1
demolizione ponendo a carico dei convenuti i costi;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, di accertare e dichiarare che il
IG. ha sempre utilizzato la striscia di terreno per cui è causa per l'accesso Parte_1
alla propria abitazione e, per l'effetto, di condannare i convenuti alla riduzione in pristino dei luoghi mediante la demolizione dei lavori di ampliamento ovvero di autorizzare il IG. ad eseguire i lavori di demolizione ponendo a carico dei Parte_1
convenuti i costi. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Notificato il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti del 22.03.2016, con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
16.11.2016, si costituiva in giudizio il convenuto, IG. contestando Controparte_1
le avverse pretese poiché infondate in fatto ed in diritto. In particolare, il predetto convenuto eccepiva: 1) in primo luogo, la propria carenza di legittimazione passiva, posto che, contrariamente a quanto riferito da parte attrice, al momento dell'acquisto dell'unità abitativa sita nel Comune di Santa Marina, identificata al catasto al foglio n. 28, particella n. 96, sub. 13, non era sposato con la
IG.ra ed, in ogni caso, successivamente, in data 01.06.2005, lo stesso IG. CP_2
vendeva la propria quota, pari ad ½ di detta unità immobiliare, alla IG.ra CP_1
che, pertanto, diveniva unica proprietaria dell'immobile predetto, ed era CP_2
la sola ad ottenere poi in data 28.02.2013 il permesso di costruire n. 6/2013 rilasciato dal Comune di Santa Marina per i lavori per cui è causa;
2) in secondo luogo,
l'irregolarità e nullità del procedimento di mediazione per come esperito da parte attrice, posto che non era mai stato recapitato l'invito al IG. , poiché lo stesso CP_1
era residente in un luogo diverso rispetto a quello in cui era stato inviato l'invito di partecipazione alla mediazione;
3) nel merito, l'infondatezza della pretesa, considerato che la striscia di terreno ove parte attrice pretende di esercitare la servitù non è localizzata dove si trovava il portico, bensì nella parte esterna dello stesso;
4) la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri proprietari delle unità immobiliari adiacenti e facenti parte di un unico più grande complesso immobiliare;
5) infine, l'inammissibilità della procedura ex art. 702 bis c.p.c., essendo necessario un ordinario procedimento di cognizione.
Pertanto, il predetto convenuto concludeva chiedendo all'adito Tribunale: 1) di accogliere in via preliminare le suesposte eccezioni di carenza di legittimazione passiva nonché di irregolarità nell'esperimento del tentativo di mediazione;
2) e nel merito, di rigettare l'avversa domanda. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 21.11.2016, si costituiva altresì in giudizio la convenuta, IG.ra , contestando l'avversa domanda CP_2
ed eccependo: 1) l'irregolarità e nullità del procedimento di mediazione e conseguente improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 5 D lgs. n. 28/2010, in quanto alla mediazione doveva partecipare la parte personalmente e non il difensore, benché munito di procura. Inoltre, la mediazione era da ritenersi comunque nulla per diversità dell'oggetto indicato nell'invito alla mediazione, rispetto alle domande formulate nel presente giudizio;
2) nel merito, l'infondatezza della domanda poiché la striscia di terreno per cui è causa non è in realtà localizzata ove si pretende di esercitare la servitù di passaggio ossia ove era ubicato il portico, bensì nella parte esterna allo stesso;
3) la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i proprietari delle unità abitative del complesso immobiliare teatro della contesa;
4) in ogni caso,
l'inammissibilità della procura ex art. 702 bis c.p.c., essendo necessario un ordinario procedimento di cognizione.
Pertanto, la predetta convenuta concludeva chiedendo all'adito Tribunale: in via preliminare, di accogliere l'eccezione di improcedibilità della domanda per difetto del tentativo obbligatorio di mediazione;
e, nel merito, di rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
Con ordinanza del 16.02.2017, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.12.2016, rigettava l'istanza di integrazione del contraddittorio, ed assegnava a parte ricorrente il termine di 15 giorni per il rinnovo della procedura di mediazione.
Espletato il tentativo di mediazione, conclusosi con esito negativo, come da verbale allegato in atti (all'udienza del 07.11.2017), il Giudice, con ordinanza allegata al verbale di udienza del 07.11.2017, disponeva il mutamento del rito speciale in ordinario.
Concessi ed espletati i termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c., all'esito dell'udienza del 19.01.2021, il Giudice ammetteva le prove orali ritenute pertinenti e rilevanti e rinviava all'esito ogni decisione sull'ammissione della consulenza tecnica.
Espletate le prove orali, mutata la persona fisica del Giudicante, con ordinanza del
08.02.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.02.2024, ritenuto necessario ai fini della decisione del giudizio, si disponeva CTU.
All'esito dell'udienza del 28.10.2024, il Giudice, rilevato l'avvenuto depositato dell'elaborato peritale, correlato delle risposte alle osservazioni, in data 28.10.2024, e quindi dopo il deposito delle note di trattazione delle parti, rinviava per l'esame della consulenza all'udienza cartolare del 25.11.2024.
All'esito della predetta udienza, il Giudice, ritenuta la CTU esaustiva e, pertanto, la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 18.02.2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine fino a dieci giorni prima per il deposito di memorie conclusive.
Le parti depositavano nel termine assegnato memorie conclusive e parte attrice nelle stesse rinunciava espressamente alla subordinata domanda di intervenuta acquisizione per usucapione del diritto di passaggio oggetto di causa su cui, quindi, il Tribunale non
è chiamato a pronunciarsi.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità proposta da parte convenuta.
La stessa in costituzione eccepiva il mancato recepimento al dell'invito, ma CP_1
va rilevato che la mediazione veniva correttamente inviata prima del giudizio alla sola che secondo la ricostruzione della stessa parte convenuta è la sola proprietaria CP_2
dell'immobile.
Parte convenuta, infatti, ha allegato che in data 01.06.2005, il convenuto CP_1
con atto di compravendita per Notaio avv. ,
[...] Persona_3
trascritto a Salerno il 23.06.2005, ancor prima del rilascio del permesso di costruire n.6/2013 del 28.2.2013 e della successiva edificazione delle opere, cedeva la sua quota di proprietà ( pari ad ½ ) di detta unità immobiliare, non rimanendo così titolare di nessun altro diritto di proprietà.
Inoltre, si procedeva a secondo tentativo di mediazione notificato al procuratore costituito che va ritenuto valido.
Ed, infatti, la normativa che disciplina la materia prevede la comunicazione all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, con il chiaro intento di consentire che la stessa sia tempestivamente informata per poter partecipare all'incontro di mediazione e, dunque, normalmente la comunicazione (soprattutto se la mediazione precede il processo) deve essere indirizzata alla parte personalmente. La norma, tuttavia, non prevede una disciplina ad hoc per la mediazione demandata dal giudice, che viene svolta allorché già pende una causa e vi è un avvocato che rappresenta la parte.
Pertanto, considerato che la funzione della comunicazione è quella di informare la parte personalmente perché possa partecipare all'incontro di mediazione (assistita dall'avvocato) “è sicuramente sempre preferibile che anche quando il processo sia già pendente la comunicazione venga effettuata direttamente alla parte personalmente. Ma ciò, ad avviso del Collegio, non può escludere che la comunicazione sia inviata (anche)
o esclusivamente al suo procuratore costituito presso il quale la parte ha eletto domicilio. D'altronde, se è vero che la mediazione demandata dal giudice apre una
“parentesi non giurisdizionale all'interno del processo” (Cass. civ., Sez. II, Sent.,
14/12/2021, n. 40035) ciò non impedisce che attraverso la comunicazione al procuratore costituito nel processo si possa raggiungere la medesima finalità indicata dal legislatore di informare la parte perché possa partecipare personalmente all'incontro di mediazione. Una diversa lettura della norma apparirebbe eccessivamente formalistica e frustrante (anche) del ruolo dell'avvocato che rappresenta la parte nel processo nel quale è disposta la mediazione soprattutto in considerazione degli stringenti obblighi legali e deontologici gravanti sul medesimo”
(Corte d'Appello di Napoli, 2 febbraio 2024, n. 586).
In via ulteriormente preliminare, va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del convenuto IG. Controparte_1
Rispetto a ciò, infatti, va distinto l'istituto della carenza di legittimazione passiva da quello attinente la carenza di titolarità della situazione giuridica passiva, come chiarito dalla sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 2951/2016.
Mentre la legittimazione ad agire attiene al diritto all'azione che spetta a chiunque agisca in giudizio allegando di essere titolare di un diritto (nel caso dell'actio confessoria servitutis il proprietario del fondo dominante che agisce nei confronti del proprietario del fondo servente), altra cosa è la titolarità della posizione soggettiva poiché tale questione attiene, infatti, al merito della causa. Orbene, nel caso di specie parte attrice allegando la propria qualità di proprietario del fondo dominante ha affermato di rivolgersi contro il IG. unitamente Controparte_1
alla IG.ra , quali proprietari del fondo servente. Non sussiste pertanto CP_2
alcun difetto di legittimazione passiva secondo tale ricostruzione.
Tuttavia, il convenuto IG. ha opposto di non essere proprietario, Controparte_1
deducendo di aver acquistato l'immobile unitamente alla IG.ra in data CP_2
18.02.1998 senza essere legato alla stessa da rapporto di coniugio e di averle poi successivamente venduto anche la sua quota di proprietà, pari ad ½, in data 23.06.2005, qualificando l'eccezione come carenza di legittimazione passiva (documentazione all.comparsa di costituzione).
Ciò però non osta alla valutazione del rilievo, in quanto il Giudice ha il potere di riqualificare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva spiegata dalla parte, in carenza di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso.
Rispetto a ciò, parte attrice con la prima memoria ex art. 183 6° comma c.p.c. non ha contestato tale deduzione.
Pertanto, l'eccezione di parte convenuta, riqualificata in eccezione di carenza di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso, deve essere accolta essendo emerso che il IG. non è più proprietario del bene oggetto di causa. CP_1
Passando al merito della lite deve premettersi che il IG. ha svolto azione Parte_1
ai sensi dell'art. 1079 cc, comunemente detta confessoria servitutis, con la quale,
l'attore, proprietario dell'unità immobiliare sita al primo piano di un complesso di maggiore consistenza sito in Santa Marina alla Via v Traversa Nazionale, distinto in catasto al foglio 28, p.lla 96, sub. 15, beneficiato, a suo dire, da una servitù di passaggio gravante sulla striscia di terreno che corre lungo la facciata est dell'intero edificio e si prolunga sull'allineamento dell'edificio stesso fino alla strada comunale ubicata a nord dell'edificio, deduce di aver subito lo spoglio di siffatta servitù e cioè di essere stato privato della facoltà di transito da sempre esercitata per raggiungere la propria abitazione a causa di un ampliamento dell'unità abitativa posta al primo piano;
ha chiesto: di accertare l'esistenza della servitù di passaggio a favore della propria proprietà; di condannare i convenuti alla riduzione in pristino del passaggio;
ed, in via subordinata, di accertare l'uso prolungato da lunga data del passaggio e la condanna dei convenuti alla rimozione delle opere;
ed, in ogni caso, il risarcimento del danno.
Orbene, l'actio confessoria servitutis ex art. 1079 cc può essere esercitata in base a vari titoli, quali atto negoziale, usucapione ex art. 1158 cc, destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 cc, sentenza, ex art. 1051 cc.
In punto di distribuzione degli oneri probatori, l'attore che agisce in confessoria servitutis ha l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto - presumendosi il fondo preteso come servente libero da pesi e limitazioni - mediante uno dei modi di costituzione o di acquisto (art. 1058 ss. c.c.), non essendo all'uopo sufficiente la mera esistenza di opere visibili e permanenti, la cui esistenza non rappresenta, ipso facto, un modo autonomo di acquisto della servitù, ma solo il presupposto dell'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
Dunque, come precisato dalla Cassazione, “l'attore che agisce in confessoria servitutis ai sensi dell'art. 1079 cc, ha certamente l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto, presumendosi la libertà del fondo, che si pretende servente, da pesi e limitazioni. Avendo l'onere di provare il titolo su cui la servitù è fondata (quale, esemplificativamente, il contratto, l'usucapione, la destinazione del padre di famiglia),
è evidente che l'attore in confessoria abbia quantomeno pure l'onere di dedurre tale titolo, costituendo esso la prova del diritto del quale si chiede l'accertamento” (sul punto sent. Cass., II sez., n. 113/2017).
Dunque, dalla lettura dell'atto introduttivo risulta che, a fondamento del proprio diritto di servitù, l'attore invoca di aver acquistato, con atto di compravendita del 04.08.1986 per NO unitamente all'immobile anche la predetta Persona_1
servitù di passaggio, tra l'altro già precedentemente costituita tra il venditore, IG.
e la moglie IG.ra con l'originario Persona_4 Parte_2
proprietario/costruttore Ing. con atto del 29.12.1977 per NO Persona_2 [...]
. Persona_1 Più precisamente, all'attore , proprietario dell'appartamento al Parte_1
primo piano individuato nel NCEU di Santa Marina al foglio 28 particella 96 sub 15 in virtù di atto di compravendita del 04.08.1986 per notar Persona_1
contro i coniugi e , il bene era pervenuto con atto Persona_4 Controparte_5
di compravendita del 29/12/1977 per notar contro i coniugi Persona_1
e che risultava aver edificato l'intero edificio in forza Controparte_6 Persona_2
di Licenza Edilizia n.2808 del 10/01/1974 sulla particella 96 del foglio 28 pervenutagli dalla madre con atto di donazione del 05/09/1965 per notar . Persona_1
In entrambi gli atti di compravendita viene testualmente riportato che “all'unità immobiliare in oggetto la parte acquirente ha diritto di accedere, per sé, suoi eredi ed aventi causa, dalla striscia di terreno facente parte della particella 96 che corre lungo la facciata est dell'edificio e si prolunga, sull'allineamento di detto edificio, fino alla strada comunale ubicata a nord dell'edificio stesso”.
Orbene il consulente ha accertato che la controversia ha origine dall'intervento di manutenzione straordinaria ed ampliamento della propria unità immobiliare realizzato dalla resistente sig.ra in forza di Permesso di Costruire n.06/2013 del CP_2
28/02/2013 rilasciato dal Comune di Santa Marina. L'ampliamento, richiesto ai sensi della L.R. 19/2009 (c.d. “Piano Casa”), veniva realizzato demolendo la parete perimetrale che divideva l'appartamento dall'area a portico e realizzando una nuova parete al filo interno del portico, di fatto inglobando l'area a portico nella superficie interna dell'appartamento.
Per individuare, quindi, la fondamentale striscia di terreno su cui graverebbe la servitù il consulente ha chiarito che occorre constatare come l'intero immobile plurifamiliare del quale le unità immobiliari dell'attore e del resistente fanno parte veniva sin dall'origine edificato verso est non lungo il confine di proprietà della particella 96, ma risultava arretrato rispetto ad esso di circa 1 m per tutta la lunghezza del fabbricato.
Di tale circostanza viene fatta menzione anche nella Relazione Tecnica del 19.09.1973 allegata alla richiesta di licenza edilizia a firma dell'ing. ove viene Persona_2 testualmente riportato “la parte antistante del lotto sarà lasciato per l'ampliamento della strada di accesso”.
Si evidenziava quindi la presenza di una striscia di terreno residuale della particella 96 che sarebbe rimasta inedificata, sviluppantesi lungo tutto il prospetto anteriore del fabbricato e compresa tra questi e la strada di accesso.
Era evidente, a parere del consulente, la volontà del venditore di Persona_2
assicurare agli acquirenti, ed ai loro aventi causa, il diritto di accedere attraverso questa striscia dal fabbricato alla strada e viceversa nelle more che tale striscia residuale venisse inglobata nella strada stessa così come ora risulta atteso che ad oggi la strada comunale si estende in larghezza fino al prospetto del fabbricato.
Tale appare il tenore letterale di quanto riportato negli atti pubblici ove si parla sempre di striscia di terreno e giammai di porticato o area coperta.
Lo stesso, quindi, ha ritenuto che le opere edilizie realizzate dalla parte resistente abbiano interessato una area porticata antistante l'appartamento di proprietà, distinta dalla striscia di terreno citata in atti.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice il consulente ha provveduto a rispondere all'osservazione delle parti ed in particolare chiariva che pur concordando sulla carenza di rappresentatività degli elaborati grafici, ciò non può essere sufficiente a corroborare l'ipotesi prospettata dal c.t.p. ossia che l'area individuata dai porticati esterni “possa essere ritenuta di proprietà comune e pertinenziale a tutte le unità immobiliari facenti parte dell'edificio”.
In particolare, se così fosse, ne deriverebbe che tale corte comune interesserebbe tutta
l'area ivi compresi i portici e i giardini retrostanti che invece risultano chiaramente sin dall'origine pertinenza esclusiva degli appartamenti al piano terra.
Quanto poi alla domanda tesa al riconoscimento dell'intervenuta usucapione della servitù di passaggio esplicata lungo la striscia di terreno su cui insistono i portici, la stessa è stata rinunciata nelle memorie conclusive del 7.2.2025 da parte attrice. Ne deriva che non vi è stata alcuna innovazione della parte convenuta che abbia coinvolto la servitù dedotta da parte attrice che il consulente ha accertato, non insiste su tale porzione di terreno.
Non sussistono invece i presupposti per la pronuncia della condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., dell'attore atteso che non è emerso che l'azione sia stata spiegata con dolo o colpa grave tanto da rendere necessario un accertamento peritale per fare chiarezza.
Le spese di CTU vengono poste in via definitiva a carico di parte attrice.
Le spese di lite, seguono la soccombenza dell'attore, e sono liquidate in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale effettivamente posta in essere.
Il valore della causa è considerato indeterminabile posto che non è allegata documentazione che permette un calcolo ai sensi dell'art.15 c.p.c., con applicazione dei minimi per la fase decisoria stante la semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta le domande di parte attrice;
• Condanna il IG. , al pagamento in favore di parte Parte_1
convenuta delle spese di lite liquidate in complessivi euro 6164,00 per compensi oltre Iva e Cpa come per legge e rimb. spese forf.,
• Pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte attrice;
Lagonegro, 5 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 18 febbraio 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Lagonegro, 5 marzo 2025
Si comunichi.
Dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex art.281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 392 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016, vertente tra
(c.f. ), rapp.to e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Vincenzo Castaldo, presso il cui studio, in Policastro B. (SA) alla via Nazionale n. 43, è elettivamente domiciliato
- ATTORE-
e
c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), entrambi rapp.ti e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._3
Giovanni Pascale, presso il cui studio in Sapri (SA) alla Via Cavour n. 1, sono elettivamente domiciliati
- COVENUTI-
Oggetto: azione di ripristino della servitù ex art. 1079 cc;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies
c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c.. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III,
19 ottobre 2006, n° 22409).
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il IG. conveniva in giudizio i Parte_1
IGg.ri e per ottenere il ripristino della servitù di Controparte_1 CP_2
passaggio costituita con atto pubblico di compravendita del 04.08.1986 (trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Salerno in data 01.09.1986 n. d O.
20240, part. n. 16713 e prima ancora con atto di compravendita del 29.12.1977).
In particolare, il predetto ricorrente deduceva:
- di essere proprietario, unitamente alla moglie, IG.ra di un CP_3
appartamento sito al primo piano dell'immobile di maggiore consistenza, sito in agro del Comune di Santa Marina alla via V Traversa Nazionale, distinto al
N.C.U. al foglio 28, p.lla 96, sub. 15, in forza di atto di compravendita per NO
del 04.08.1986 con il quale avevano acquistato il Persona_1
predetto immobile dai coniugi e , Controparte_4 Controparte_5
prevedendo contestualmente una servitù di passaggio a favore dell'unità abitativa compravenduta, che, tra l'altro, era già stata precedentemente costituita tra i predetti dante causa e l'originario proprietario/costruttore Ing.
[...]
con atto del 29.12.1977 per NO;
Per_2 Persona_1
- che, in ogni caso, al di là della costituzione della servitù di passaggio per atto pubblico, il IG. , unitamente ai suoi familiari, avevano sempre Parte_1
utilizzato la predetta striscia di terreno, collocata sotto i porticati, per accedere tramite una rampa di scale alla propria unità abitativa;
- che, nonostante ciò, i convenuti, proprietari dell'unità abitativa posta al piano terra rispetto a quella del IG. , realizzavano nell'anno 2013 giusto Parte_1
P.C. N. 6/2013 rilasciato dal Comune di Santa Marina, un ampliamento del proprio fabbricato insistente su una porzione della striscia di terreno oggetto di passaggio, che non risultava essere in ogni caso di loro proprietà;
- che essendo, l'odierno attore affetto da invalidità civile, con concessione di un posto auto per disabili sul tratto di strada adiacente la predetta striscia di terreno che corre lungo la facciata est dell'edificio e si prolunga lungo lo stesso, ciò gli impediva di entrare nella propria abitazione mettendosi al riparo dalle intemperie utilizzando la servitù di passaggio;
- che a nulla valevano i tentativi di bonario componimento della lite, come anche il tentativo di mediazione.
Pertanto, il predetto attore concludeva chiedendo al Tribunale: 1) di accertare e dichiarare che i IGg.ri e hanno realizzato un illecita Controparte_1 CP_2
ed illegittima innovazione insistente sulla stradina di accesso sulla quale gravava la servitù di passaggio costituita in favore della propria unità abitativa e, per l'effetto, di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, mediante la demolizione dei lavori di ampliamento ovvero di autorizzare il IG. ad eseguire i lavori di Parte_1
demolizione ponendo a carico dei convenuti i costi;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, di accertare e dichiarare che il
IG. ha sempre utilizzato la striscia di terreno per cui è causa per l'accesso Parte_1
alla propria abitazione e, per l'effetto, di condannare i convenuti alla riduzione in pristino dei luoghi mediante la demolizione dei lavori di ampliamento ovvero di autorizzare il IG. ad eseguire i lavori di demolizione ponendo a carico dei Parte_1
convenuti i costi. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Notificato il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti del 22.03.2016, con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
16.11.2016, si costituiva in giudizio il convenuto, IG. contestando Controparte_1
le avverse pretese poiché infondate in fatto ed in diritto. In particolare, il predetto convenuto eccepiva: 1) in primo luogo, la propria carenza di legittimazione passiva, posto che, contrariamente a quanto riferito da parte attrice, al momento dell'acquisto dell'unità abitativa sita nel Comune di Santa Marina, identificata al catasto al foglio n. 28, particella n. 96, sub. 13, non era sposato con la
IG.ra ed, in ogni caso, successivamente, in data 01.06.2005, lo stesso IG. CP_2
vendeva la propria quota, pari ad ½ di detta unità immobiliare, alla IG.ra CP_1
che, pertanto, diveniva unica proprietaria dell'immobile predetto, ed era CP_2
la sola ad ottenere poi in data 28.02.2013 il permesso di costruire n. 6/2013 rilasciato dal Comune di Santa Marina per i lavori per cui è causa;
2) in secondo luogo,
l'irregolarità e nullità del procedimento di mediazione per come esperito da parte attrice, posto che non era mai stato recapitato l'invito al IG. , poiché lo stesso CP_1
era residente in un luogo diverso rispetto a quello in cui era stato inviato l'invito di partecipazione alla mediazione;
3) nel merito, l'infondatezza della pretesa, considerato che la striscia di terreno ove parte attrice pretende di esercitare la servitù non è localizzata dove si trovava il portico, bensì nella parte esterna dello stesso;
4) la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri proprietari delle unità immobiliari adiacenti e facenti parte di un unico più grande complesso immobiliare;
5) infine, l'inammissibilità della procedura ex art. 702 bis c.p.c., essendo necessario un ordinario procedimento di cognizione.
Pertanto, il predetto convenuto concludeva chiedendo all'adito Tribunale: 1) di accogliere in via preliminare le suesposte eccezioni di carenza di legittimazione passiva nonché di irregolarità nell'esperimento del tentativo di mediazione;
2) e nel merito, di rigettare l'avversa domanda. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 21.11.2016, si costituiva altresì in giudizio la convenuta, IG.ra , contestando l'avversa domanda CP_2
ed eccependo: 1) l'irregolarità e nullità del procedimento di mediazione e conseguente improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 5 D lgs. n. 28/2010, in quanto alla mediazione doveva partecipare la parte personalmente e non il difensore, benché munito di procura. Inoltre, la mediazione era da ritenersi comunque nulla per diversità dell'oggetto indicato nell'invito alla mediazione, rispetto alle domande formulate nel presente giudizio;
2) nel merito, l'infondatezza della domanda poiché la striscia di terreno per cui è causa non è in realtà localizzata ove si pretende di esercitare la servitù di passaggio ossia ove era ubicato il portico, bensì nella parte esterna allo stesso;
3) la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i proprietari delle unità abitative del complesso immobiliare teatro della contesa;
4) in ogni caso,
l'inammissibilità della procura ex art. 702 bis c.p.c., essendo necessario un ordinario procedimento di cognizione.
Pertanto, la predetta convenuta concludeva chiedendo all'adito Tribunale: in via preliminare, di accogliere l'eccezione di improcedibilità della domanda per difetto del tentativo obbligatorio di mediazione;
e, nel merito, di rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
Con ordinanza del 16.02.2017, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.12.2016, rigettava l'istanza di integrazione del contraddittorio, ed assegnava a parte ricorrente il termine di 15 giorni per il rinnovo della procedura di mediazione.
Espletato il tentativo di mediazione, conclusosi con esito negativo, come da verbale allegato in atti (all'udienza del 07.11.2017), il Giudice, con ordinanza allegata al verbale di udienza del 07.11.2017, disponeva il mutamento del rito speciale in ordinario.
Concessi ed espletati i termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c., all'esito dell'udienza del 19.01.2021, il Giudice ammetteva le prove orali ritenute pertinenti e rilevanti e rinviava all'esito ogni decisione sull'ammissione della consulenza tecnica.
Espletate le prove orali, mutata la persona fisica del Giudicante, con ordinanza del
08.02.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.02.2024, ritenuto necessario ai fini della decisione del giudizio, si disponeva CTU.
All'esito dell'udienza del 28.10.2024, il Giudice, rilevato l'avvenuto depositato dell'elaborato peritale, correlato delle risposte alle osservazioni, in data 28.10.2024, e quindi dopo il deposito delle note di trattazione delle parti, rinviava per l'esame della consulenza all'udienza cartolare del 25.11.2024.
All'esito della predetta udienza, il Giudice, ritenuta la CTU esaustiva e, pertanto, la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 18.02.2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine fino a dieci giorni prima per il deposito di memorie conclusive.
Le parti depositavano nel termine assegnato memorie conclusive e parte attrice nelle stesse rinunciava espressamente alla subordinata domanda di intervenuta acquisizione per usucapione del diritto di passaggio oggetto di causa su cui, quindi, il Tribunale non
è chiamato a pronunciarsi.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità proposta da parte convenuta.
La stessa in costituzione eccepiva il mancato recepimento al dell'invito, ma CP_1
va rilevato che la mediazione veniva correttamente inviata prima del giudizio alla sola che secondo la ricostruzione della stessa parte convenuta è la sola proprietaria CP_2
dell'immobile.
Parte convenuta, infatti, ha allegato che in data 01.06.2005, il convenuto CP_1
con atto di compravendita per Notaio avv. ,
[...] Persona_3
trascritto a Salerno il 23.06.2005, ancor prima del rilascio del permesso di costruire n.6/2013 del 28.2.2013 e della successiva edificazione delle opere, cedeva la sua quota di proprietà ( pari ad ½ ) di detta unità immobiliare, non rimanendo così titolare di nessun altro diritto di proprietà.
Inoltre, si procedeva a secondo tentativo di mediazione notificato al procuratore costituito che va ritenuto valido.
Ed, infatti, la normativa che disciplina la materia prevede la comunicazione all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, con il chiaro intento di consentire che la stessa sia tempestivamente informata per poter partecipare all'incontro di mediazione e, dunque, normalmente la comunicazione (soprattutto se la mediazione precede il processo) deve essere indirizzata alla parte personalmente. La norma, tuttavia, non prevede una disciplina ad hoc per la mediazione demandata dal giudice, che viene svolta allorché già pende una causa e vi è un avvocato che rappresenta la parte.
Pertanto, considerato che la funzione della comunicazione è quella di informare la parte personalmente perché possa partecipare all'incontro di mediazione (assistita dall'avvocato) “è sicuramente sempre preferibile che anche quando il processo sia già pendente la comunicazione venga effettuata direttamente alla parte personalmente. Ma ciò, ad avviso del Collegio, non può escludere che la comunicazione sia inviata (anche)
o esclusivamente al suo procuratore costituito presso il quale la parte ha eletto domicilio. D'altronde, se è vero che la mediazione demandata dal giudice apre una
“parentesi non giurisdizionale all'interno del processo” (Cass. civ., Sez. II, Sent.,
14/12/2021, n. 40035) ciò non impedisce che attraverso la comunicazione al procuratore costituito nel processo si possa raggiungere la medesima finalità indicata dal legislatore di informare la parte perché possa partecipare personalmente all'incontro di mediazione. Una diversa lettura della norma apparirebbe eccessivamente formalistica e frustrante (anche) del ruolo dell'avvocato che rappresenta la parte nel processo nel quale è disposta la mediazione soprattutto in considerazione degli stringenti obblighi legali e deontologici gravanti sul medesimo”
(Corte d'Appello di Napoli, 2 febbraio 2024, n. 586).
In via ulteriormente preliminare, va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del convenuto IG. Controparte_1
Rispetto a ciò, infatti, va distinto l'istituto della carenza di legittimazione passiva da quello attinente la carenza di titolarità della situazione giuridica passiva, come chiarito dalla sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 2951/2016.
Mentre la legittimazione ad agire attiene al diritto all'azione che spetta a chiunque agisca in giudizio allegando di essere titolare di un diritto (nel caso dell'actio confessoria servitutis il proprietario del fondo dominante che agisce nei confronti del proprietario del fondo servente), altra cosa è la titolarità della posizione soggettiva poiché tale questione attiene, infatti, al merito della causa. Orbene, nel caso di specie parte attrice allegando la propria qualità di proprietario del fondo dominante ha affermato di rivolgersi contro il IG. unitamente Controparte_1
alla IG.ra , quali proprietari del fondo servente. Non sussiste pertanto CP_2
alcun difetto di legittimazione passiva secondo tale ricostruzione.
Tuttavia, il convenuto IG. ha opposto di non essere proprietario, Controparte_1
deducendo di aver acquistato l'immobile unitamente alla IG.ra in data CP_2
18.02.1998 senza essere legato alla stessa da rapporto di coniugio e di averle poi successivamente venduto anche la sua quota di proprietà, pari ad ½, in data 23.06.2005, qualificando l'eccezione come carenza di legittimazione passiva (documentazione all.comparsa di costituzione).
Ciò però non osta alla valutazione del rilievo, in quanto il Giudice ha il potere di riqualificare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva spiegata dalla parte, in carenza di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso.
Rispetto a ciò, parte attrice con la prima memoria ex art. 183 6° comma c.p.c. non ha contestato tale deduzione.
Pertanto, l'eccezione di parte convenuta, riqualificata in eccezione di carenza di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso, deve essere accolta essendo emerso che il IG. non è più proprietario del bene oggetto di causa. CP_1
Passando al merito della lite deve premettersi che il IG. ha svolto azione Parte_1
ai sensi dell'art. 1079 cc, comunemente detta confessoria servitutis, con la quale,
l'attore, proprietario dell'unità immobiliare sita al primo piano di un complesso di maggiore consistenza sito in Santa Marina alla Via v Traversa Nazionale, distinto in catasto al foglio 28, p.lla 96, sub. 15, beneficiato, a suo dire, da una servitù di passaggio gravante sulla striscia di terreno che corre lungo la facciata est dell'intero edificio e si prolunga sull'allineamento dell'edificio stesso fino alla strada comunale ubicata a nord dell'edificio, deduce di aver subito lo spoglio di siffatta servitù e cioè di essere stato privato della facoltà di transito da sempre esercitata per raggiungere la propria abitazione a causa di un ampliamento dell'unità abitativa posta al primo piano;
ha chiesto: di accertare l'esistenza della servitù di passaggio a favore della propria proprietà; di condannare i convenuti alla riduzione in pristino del passaggio;
ed, in via subordinata, di accertare l'uso prolungato da lunga data del passaggio e la condanna dei convenuti alla rimozione delle opere;
ed, in ogni caso, il risarcimento del danno.
Orbene, l'actio confessoria servitutis ex art. 1079 cc può essere esercitata in base a vari titoli, quali atto negoziale, usucapione ex art. 1158 cc, destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 cc, sentenza, ex art. 1051 cc.
In punto di distribuzione degli oneri probatori, l'attore che agisce in confessoria servitutis ha l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto - presumendosi il fondo preteso come servente libero da pesi e limitazioni - mediante uno dei modi di costituzione o di acquisto (art. 1058 ss. c.c.), non essendo all'uopo sufficiente la mera esistenza di opere visibili e permanenti, la cui esistenza non rappresenta, ipso facto, un modo autonomo di acquisto della servitù, ma solo il presupposto dell'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
Dunque, come precisato dalla Cassazione, “l'attore che agisce in confessoria servitutis ai sensi dell'art. 1079 cc, ha certamente l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto, presumendosi la libertà del fondo, che si pretende servente, da pesi e limitazioni. Avendo l'onere di provare il titolo su cui la servitù è fondata (quale, esemplificativamente, il contratto, l'usucapione, la destinazione del padre di famiglia),
è evidente che l'attore in confessoria abbia quantomeno pure l'onere di dedurre tale titolo, costituendo esso la prova del diritto del quale si chiede l'accertamento” (sul punto sent. Cass., II sez., n. 113/2017).
Dunque, dalla lettura dell'atto introduttivo risulta che, a fondamento del proprio diritto di servitù, l'attore invoca di aver acquistato, con atto di compravendita del 04.08.1986 per NO unitamente all'immobile anche la predetta Persona_1
servitù di passaggio, tra l'altro già precedentemente costituita tra il venditore, IG.
e la moglie IG.ra con l'originario Persona_4 Parte_2
proprietario/costruttore Ing. con atto del 29.12.1977 per NO Persona_2 [...]
. Persona_1 Più precisamente, all'attore , proprietario dell'appartamento al Parte_1
primo piano individuato nel NCEU di Santa Marina al foglio 28 particella 96 sub 15 in virtù di atto di compravendita del 04.08.1986 per notar Persona_1
contro i coniugi e , il bene era pervenuto con atto Persona_4 Controparte_5
di compravendita del 29/12/1977 per notar contro i coniugi Persona_1
e che risultava aver edificato l'intero edificio in forza Controparte_6 Persona_2
di Licenza Edilizia n.2808 del 10/01/1974 sulla particella 96 del foglio 28 pervenutagli dalla madre con atto di donazione del 05/09/1965 per notar . Persona_1
In entrambi gli atti di compravendita viene testualmente riportato che “all'unità immobiliare in oggetto la parte acquirente ha diritto di accedere, per sé, suoi eredi ed aventi causa, dalla striscia di terreno facente parte della particella 96 che corre lungo la facciata est dell'edificio e si prolunga, sull'allineamento di detto edificio, fino alla strada comunale ubicata a nord dell'edificio stesso”.
Orbene il consulente ha accertato che la controversia ha origine dall'intervento di manutenzione straordinaria ed ampliamento della propria unità immobiliare realizzato dalla resistente sig.ra in forza di Permesso di Costruire n.06/2013 del CP_2
28/02/2013 rilasciato dal Comune di Santa Marina. L'ampliamento, richiesto ai sensi della L.R. 19/2009 (c.d. “Piano Casa”), veniva realizzato demolendo la parete perimetrale che divideva l'appartamento dall'area a portico e realizzando una nuova parete al filo interno del portico, di fatto inglobando l'area a portico nella superficie interna dell'appartamento.
Per individuare, quindi, la fondamentale striscia di terreno su cui graverebbe la servitù il consulente ha chiarito che occorre constatare come l'intero immobile plurifamiliare del quale le unità immobiliari dell'attore e del resistente fanno parte veniva sin dall'origine edificato verso est non lungo il confine di proprietà della particella 96, ma risultava arretrato rispetto ad esso di circa 1 m per tutta la lunghezza del fabbricato.
Di tale circostanza viene fatta menzione anche nella Relazione Tecnica del 19.09.1973 allegata alla richiesta di licenza edilizia a firma dell'ing. ove viene Persona_2 testualmente riportato “la parte antistante del lotto sarà lasciato per l'ampliamento della strada di accesso”.
Si evidenziava quindi la presenza di una striscia di terreno residuale della particella 96 che sarebbe rimasta inedificata, sviluppantesi lungo tutto il prospetto anteriore del fabbricato e compresa tra questi e la strada di accesso.
Era evidente, a parere del consulente, la volontà del venditore di Persona_2
assicurare agli acquirenti, ed ai loro aventi causa, il diritto di accedere attraverso questa striscia dal fabbricato alla strada e viceversa nelle more che tale striscia residuale venisse inglobata nella strada stessa così come ora risulta atteso che ad oggi la strada comunale si estende in larghezza fino al prospetto del fabbricato.
Tale appare il tenore letterale di quanto riportato negli atti pubblici ove si parla sempre di striscia di terreno e giammai di porticato o area coperta.
Lo stesso, quindi, ha ritenuto che le opere edilizie realizzate dalla parte resistente abbiano interessato una area porticata antistante l'appartamento di proprietà, distinta dalla striscia di terreno citata in atti.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice il consulente ha provveduto a rispondere all'osservazione delle parti ed in particolare chiariva che pur concordando sulla carenza di rappresentatività degli elaborati grafici, ciò non può essere sufficiente a corroborare l'ipotesi prospettata dal c.t.p. ossia che l'area individuata dai porticati esterni “possa essere ritenuta di proprietà comune e pertinenziale a tutte le unità immobiliari facenti parte dell'edificio”.
In particolare, se così fosse, ne deriverebbe che tale corte comune interesserebbe tutta
l'area ivi compresi i portici e i giardini retrostanti che invece risultano chiaramente sin dall'origine pertinenza esclusiva degli appartamenti al piano terra.
Quanto poi alla domanda tesa al riconoscimento dell'intervenuta usucapione della servitù di passaggio esplicata lungo la striscia di terreno su cui insistono i portici, la stessa è stata rinunciata nelle memorie conclusive del 7.2.2025 da parte attrice. Ne deriva che non vi è stata alcuna innovazione della parte convenuta che abbia coinvolto la servitù dedotta da parte attrice che il consulente ha accertato, non insiste su tale porzione di terreno.
Non sussistono invece i presupposti per la pronuncia della condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., dell'attore atteso che non è emerso che l'azione sia stata spiegata con dolo o colpa grave tanto da rendere necessario un accertamento peritale per fare chiarezza.
Le spese di CTU vengono poste in via definitiva a carico di parte attrice.
Le spese di lite, seguono la soccombenza dell'attore, e sono liquidate in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale effettivamente posta in essere.
Il valore della causa è considerato indeterminabile posto che non è allegata documentazione che permette un calcolo ai sensi dell'art.15 c.p.c., con applicazione dei minimi per la fase decisoria stante la semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta le domande di parte attrice;
• Condanna il IG. , al pagamento in favore di parte Parte_1
convenuta delle spese di lite liquidate in complessivi euro 6164,00 per compensi oltre Iva e Cpa come per legge e rimb. spese forf.,
• Pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte attrice;
Lagonegro, 5 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco