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Sentenza 17 luglio 2024
Sentenza 17 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 17/07/2024, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonio Tricoli Presidente
dr.ssa Veronica Messana Giudice
dr.ssa Giorgia Cotroneo Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 435 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata in [...], in data [...], (Avv. Parte_1
PALERMO GIACOMO);
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...] (Avv. PA- CP_1
LERMO GIACOMO);
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili .
Conclusioni delle parti: come da note ex art 127 ter c.p.c. depositate in
R.G. n. documento in com.jniwrapper.win32.
automation.olecontain er sostituzione dell'udienza del 2.5.24.
Il Pubblico Ministero concludeva apponendo il proprio visto e non op-
ponendosi all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda congiunta tendente ad ottenere la pronuncia di cessazio-
ne degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi più di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione, omologata il
26.7.22. Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ri-
costituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Nessun'altra domanda, oltre quella sullo status, è stata proposta (vedi note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di di-
scussione del 2.5.24).
Alla luce dell'esito del giudizio, va altresì disposta l'integrale compen-
sazione, tra le medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenu-
te.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in RIBERA, in data 25/04/1992, da , nata in Parte_1
REGNO UNITO, in data 30/06/1971, e da , nato a [...]- CP_1
BERA (AG), in data 07/10/1966, trascritto nei registri dello Stato Civile
- 2 -
R.G. n. documento in com.jniwrapper.win32.
automation.olecontain er del medesimo Comune al n. 5, parte II serie A, dell'anno 1992;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, in data
15/07/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Giorgia Cotroneo Antonio Tricoli
- 3 -
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonio Tricoli Presidente
dr.ssa Veronica Messana Giudice
dr.ssa Giorgia Cotroneo Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 435 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata in [...], in data [...], (Avv. Parte_1
PALERMO GIACOMO);
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...] (Avv. PA- CP_1
LERMO GIACOMO);
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili .
Conclusioni delle parti: come da note ex art 127 ter c.p.c. depositate in
R.G. n. documento in com.jniwrapper.win32.
automation.olecontain er sostituzione dell'udienza del 2.5.24.
Il Pubblico Ministero concludeva apponendo il proprio visto e non op-
ponendosi all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda congiunta tendente ad ottenere la pronuncia di cessazio-
ne degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi più di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione, omologata il
26.7.22. Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ri-
costituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Nessun'altra domanda, oltre quella sullo status, è stata proposta (vedi note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di di-
scussione del 2.5.24).
Alla luce dell'esito del giudizio, va altresì disposta l'integrale compen-
sazione, tra le medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenu-
te.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in RIBERA, in data 25/04/1992, da , nata in Parte_1
REGNO UNITO, in data 30/06/1971, e da , nato a [...]- CP_1
BERA (AG), in data 07/10/1966, trascritto nei registri dello Stato Civile
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R.G. n. documento in com.jniwrapper.win32.
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dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, in data
15/07/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Giorgia Cotroneo Antonio Tricoli
- 3 -