Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 5300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5300 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
n. 26400/2020 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 26400/2020 RGAC e vertente
TRA
, in persona dell'amministratore p.t., elettivamente Parte_1 domiciliato in alla presso l'avv. Massimo Siciliano, dal quale è Pt_1 Parte_1 rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente all'atto d'opposizione
OPPONENTE
E
in persona del l.r.p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliata in alla Via Monteoliveto 79 presso l'avv. Giovanna Salzarulo, dalla Pt_1 quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo emesso per corrispettivo per attività d'amministrazione di condominio
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è inammissibile.
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, di pagare senza dilazione a la Parte_1 Controparte_1 somma di € 10.982,22, oltre interessi e spese della procedura, quale corrispettivo per attività di amministrazione del Condominio ingiunto svolta dalla società ricorrente negli anni dal 2013 al 2017; si è opposto il , chiedendo Parte_1 Parte_1 di revocare il decreto ingiuntivo o comunque ridurre la somma da esso portata, con vittoria delle spese di lite e condannando la società opposta ex art. 96 cpc;
si è costituita chiedendo di confermare il decreto ingiuntivo Controparte_1 con vittoria delle spese di lite con distrazione e condannando il opponente ex Parte_1 art. 96 cpc;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, ed ora la causa va decisa.
Costituendosi a seguito dell'opposizione, la parte opposta ha eccepito il difetto di legittimazione attiva processuale dell'amministratore del opponente, per non Parte_1 essere stato autorizzato dall'assemblea ad opporsi al decreto ingiuntivo 5298/2020. Come spiega Cass. 342/2023, in motivazione: “… la necessità dell'autorizzazione o della ratifica assembleare per la costituzione in giudizio dell'amministratore va riferita soltanto alle cause che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore, ai sensi dell'art. 1131, commi 2 e 3, c.c … l'amministratore di condominio non ha necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea per proporre opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del condominio dal terzo creditore in adempimento di un'obbligazione assunta dal medesimo amministratore per conto dei partecipanti, ovvero per dare esecuzione a delibere assembleari (cfr. Cass. Sez. 2, 03/08/2016, n. 16260).”; concetto analogo è stato espresso da Cass. 16260/2016: “L'amministratore di condominio, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, può proporre opposizione a decreto ingiuntivo, nonché impugnare la decisione del giudice di primo grado, per tutte le controversie che rientrino nell'ambito delle sue attribuzioni ex art. 1130 c.c., quali quelle aventi ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del dal terzo creditore in Parte_1 adempimento di un'obbligazione assunta dal medesimo amministratore per conto dei partecipanti, ovvero per dare esecuzione a delibere assembleari, erogare le spese occorrenti ai fini della manutenzione delle parti comuni o l'esercizio dei servizi condominiali.”. Nel caso in esame, il decreto ingiuntivo è stato emesso per un credito vantato dall'ex amministratore per compenso: e questa non è un'obbligazione contratta dall'attuale amministratore, né per dare esecuzione a delibere assembleari, o erogare le spese occorrenti alla manutenzione delle parti comuni;
si tratta infatti di un'obbligazione che, qualora sussista, sorge dal rapporto di mandato intercorso tra i condomini e l'ex amministratore. Ed è per questo che Cass. 12525/2018 afferma: “Deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall'amministratore del Parte_1 senza la preventiva autorizzazione assembleare, eventualmente richiesta anche in via di ratifica del suo operato, in ordine a una controversia riguardante i crediti contestati del precedente amministratore revocato, in quanto non rientrante tra quelle per le quali è autonomamente legittimato ad agire ai sensi degli artt. 1130 e 1131, comma 1, c.c..”.
Quindi , amministratore del , non CP_2 Parte_1 Parte_1
pagina 2 di 4 avrebbe potuto opporsi a nome del da egli amministrato al decreto Parte_1 ingiuntivo 5298/2020, senza essere stato preventivamente autorizzato dall'assemblea – e invece, non è stato preventivamente autorizzato, come eccepito prontamente dalla difesa della parte opposta quando si è costituita. Si applica pertanto il principio enunciato da Cass. 29244/2021: “In tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della "procura ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso”; dunque, poiché come si è visto l'opposta ha eccepito il difetto di autorizzazione nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, l'opponente avrebbe dovuto sanare il vizio colla prima difesa utile, ossia con la nota di partecipazione alla (prima) udienza del 19/3/2021 – e non lo ha fatto. In ogni caso, all'esito dell'udienza del 19/3/2021, il giudice ha assegnato all'amministratore del , “termine ex art.182 c.p.c. Parte_1 sino al 29.5.2021 per l'autorizzazione e/o la ratifica da parte dell'assemblea condominiale.”; tale termine però non è stato rispettato, perché l'assemblea del in , riunitasi il 27/5/2021, si è chiusa con “Il Parte_1 Pt_1 Parte_1
Presidente …” (che) “… preso atto della restante maggioranza per millesimi 250,310 invita l'amministratore, per il tramite dell'avv. Siciliano, a chiedere ulteriore rinvio per la ratifica del mandato”. L'art. 182 cpc definisce “perentorio” il termine fissato dal giudice
“per il rilascio delle necessarie autorizzazioni”, e ai sensi dell'art. 153 cpc il termine perentorio non può essere prorogato;
pertanto, non essendo stato rispettato il termine fissato dal giudice (che comunque, come visto prima, neanche avrebbe potuto essere concesso), l'opposizione che si esamina è inammissibile, in quanto proposta da soggetto non legittimato (l'amministratore di condominio non autorizzato dall'assemblea).
Le spese di lite seguono la soccombenza del (e non dell'amministratore Parte_1 personalmente: l'assemblea del 19/6/2021 ha, sia pur tardivamente, ratificato il suo operato), e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 26400/2020 rgac vertente tra: , opponente;
Parte_1 Controparte_1
opposta; così provvede:
[...]
1) Dichiara inammissibile l'opposizione;
2) Condanna il Condominio opponente a rimborsare alla società opposta le spese del giudizio, che liquida in € 4000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'avv. Giovanna Salzarulo.
pagina 3 di 4 Così deciso in Portici in data 28/5/2025 Il Giudice
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