Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 6126/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai
GNi Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
hanno pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con ricorso da
rappresentato e difeso dall'avv. DAINESE FRIDA, Parte_1
presso la stessa elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo
- ricorrente –
contro
rappresentata e difesa dall'avv. MOGNATO VALENTINA P_
come in atti, presso la stessa elettivamente domiciliata, per mandato in calce alla comparsa di risposta
- resistente -
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: separazione giudiziale
Per entrambe le parti congiuntamente:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto,
libero ognuno di fissare la propria dimora ove vorrà;
2. la dimora coniugale sita in Mira in via Caleselle di Oriago 157,
di esclusiva proprietà del sig. , rimane assegnata allo Pt_1
stesso, mentre la sig.ra l'ha già rilasciata;
P_
ER
3. le figlie minori, ed , saranno affidate ad entrambi i Per_1
genitori in modo condiviso, fatta eccezione per l'ordinaria amministrazione, con localizzazione presso il padre;
ER
4. Il programma di frequentazione quanto alla LI sarà così
strutturato:
Settimana A: la madre avrà con sé la LI dal lunedì al mercoledì
con riaccompagnamento a scuola, il padre avrà con sé la LI dal mercoledì fino al venerdì pomeriggio, quando la madre andrà a prenderla;
la madre avrà con sé la LI dal venerdì pomeriggio sino al lunedì con riaccompagnamento a scuola.
Settimana B: il padre avrà con sé la LI dal lunedì al mercoledì
con riaccompagnamento a scuola, la madre avrà con sé la LI dal mercoledì al venerdì pomeriggio, il padre avrà con sé la LI dal venerdì pomeriggio sino al lunedi con riaccompagnamento a scuola.
Durante le vacanze natalizie ciascun genitore potrà trascorrere una
ER settimana con alternando di anno in anno il giorno di Natale e
Capodanno; durante le vacanze Pasquali ciascun genitore potrà
ER trascorrere con , alternando di anno in anno, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
in alternanza eventuali ponti scolastici come da calendario scolastico della Regione Veneto;
ER ciascun genitore avrà con sé nel giorno del suo compleanno
(intendendosi quello del genitore) e i genitori avranno con sé la
LI in modo alternato (pranzo/cena) nel giorno del compleanno di quest'ultima; La sig.ra potrà vedere e stare con la LI P_
, almeno un Per_1
pomeriggio alla settimana, previo accordo tra le stesse e compatibilmente con gli impegni scolastici della minore;
ER
5. I genitori provvederanno al mantenimento diretto di ciò anche in relazione alle spese della mensa scolastica e dei centri estivi che la LI frequenterà, che verranno sostenute direttamente dai genitori che si alterneranno di settimana in settimana il relativo pagamento;
nulla sarà dovuto dalla sig.ra per la LI minore P_
, e ciò con efficacia immediata a far data dalla sottoscrizione Per_1
del presente accordo avanti la CTU;
6. Le spese straordinarie per le figlie, come da protocollo di intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone del 20/09/2019, saranno ripartite per il 65% a carico del padre e per il 35% a carico della madre;
7. Nulla per il mantenimento della sig.ra essendo P_
economicamente autosufficiente;
e ciò con efficacia immediata a far data dalla sottoscrizione del presente accordo avanti la CTU;
8. Entrambi i coniugi si impegnano a seguire un percorso psicologico della durata minima di 8 sedute, al fine di risolvere lo stato di conflittualità esistente tra loro e per poter gestire al meglio il rapporto con le figlie, percorso che verrà effettuato dallo stesso professionista, per entrambi, e scelto di comune accordo anche sulla base delle indicazioni della CTU;
9. Le parti manifestano fin d'ora assenso, non appena decorsi i termini di legge, a definire congiuntamente anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della presente transazione;
10. Le parti dichiarano che, con quanto definito nel presente atto di transazione, non avranno reciprocamente nulla a pretendere per alcun titolo, causa e ragione;
11. Entrambi i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
12. Spese legali integralmente compensate”.
Per il P.M. intervenuto
Voglia il Tribunale accogliere le conclusioni congiunte delle parti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso di data 2.5.2023 esponeva che in data Parte_1
27.12.2008 aveva contratto matrimonio, con rito concordatario, con
, trascritto nel registro atti di matrimonio alla parte P_
II, serie A, n. 73, dell'anno 2008 del Comune di Mira;
che dalla
ER loro unione nascevano le figlie il 23.10.2009, ed il Per_1
05.01.2017. Tanto premesso, il ricorrente proponeva ricorso per ottenere la pronuncia della separazione giudiziale dal coniuge alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati, libero ognuno di fissare la propria
dimora ove vorrà;
2) la casa coniugale sita a Mira in Via Caleselle di Oriago 157, di
esclusiva proprietà del sig. rimane assegnata allo stesso Pt_1
che continuerà a pagare il mutuo e vi abiterà con la LI Per_1
ER e con la LI secondo le modalità già concordate dai coniugi
ed esplicate nel progetto genitoriale allegato, con obbligo della
sig.ra a spostare la propria residenza, avendo già P_
rilasciato la casa coniugale da alcuni mesi;
3) le due figli e minori vengono affidati e congiuntamente ad
entrambi i genitori, e abiteranno, per quanto riguarda con il padre,
mentre la madre potrà vederla almeno due pomeriggi la settimana e
il sabato pomeriggio a condizione che sia la madre a recarsi presso
la casa coniugale, salvo diversa volontà della LI, in ogni caso
senza pernotto non essendovi lo spazio sufficiente nella nuova
abitazione della sig.ra per ospitare la LI;
per quanto P_
ER riguarda ci si riporta integralmente al piano delle
frequentazioni contenuto nel progetto genitoriale allegato e che qui
si intende integralmente riportato e di cui si chiede l'accoglimento;
4) porsi a carico del la sig.ra un assegno di mantenimento, P_
a titolo di concorso, per la LI nella misura di € 200,0 Per_1
0 mensili, rivalutabili ISTAT, da versare al marito entro il giorno scolastiche, mediche e ricreative, secondo i parametri del
protocollo del Tribunale di Venezia ed in ogni caso la metà della
tassa di iscrizione per la scuola di Estetica che la minore inizierà
a frequentare da settembre 2023, oltre alla metà del costo mensile
dell'abbonamento dell'autobus che sarà necessario per la
frequentazione della predetta scuola;
oltre alla metà degli
eventuali buoni pasto;
la sig.ra inoltre contribuirà al P_
pagamento del 50% delle spese straordinarie scolastiche, mediche e
ricreative, secondo i parametri del Protocollo del Tribunale di
ER Venezia per la LI e come richiesto nel piano genitoriale
allegato;
5) nulla per il mantenimento dei coniugi;
6) autorizzarsi entrambi i coniugi ad inserire i figli minori nei
loro documenti validi per l'espatrio”.
Si costituiva la sig.ra , che, pur aderendo alla domanda P_
diretta alla pronuncia di separazione giudiziale, contestati i fatti come dedotti dalla controparte, così concludeva:
“• i coniugi vivranno separati, libero ognuno di fissare la propria
dimora dove vorrà, con l'obbligo del mutuo rispetto;
• la casa coniugale sita in Mira (VE), via Caleselle di Oriago 157,
di esclusiva proprietà del GN , rimarrà assegnata allo Pt_1
stesso, che continuerà a corrispondere le rate del mutuo ancora
mancanti;
ER
• le due figlie minori ed vengono affidate congiuntamente Per_1
ad entrambi i genitori e con collocamento alternato e tempi
paritetici presso entrambi, volendosi con ciò garantire alla stessa la possibilità di mantenere con i due genitori un rapporto
continuativo e di qualità.
Ai sensi dell'art. 337 ter, comma 3, c.c., le parti eserciteranno
la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di
ordinaria amministrazione, ciascuno per i periodi di permanenza
presso di sé delle minori mentre assumeranno di comune accordo le
decisioni di maggiore interesse per le figlie relative
all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo sempre conto
delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle
figlie medesima. Le parti si impegnano a prestare la piena
collaborazione nell'interesse delle figlie e a trasmettersi ogni
comunicazione relativa alla vita delle stesse. Proprio in
quest'ottica di tutela delle minori, entrambi i genitori si impegnano
a non inserire le figlie in alcuna nuova dinamica familiare fintanto
che questa non possa essere ritenuta stabile e comunque non prima
che l'altro genitore ne sia messo a conoscenza. (Doc. 9)
• Le figlie vivranno, pertanto, con ciascun genitore secondo il
seguente calendario bisettimanale, salvo diversi accordi tra questi
ultimi da prendersi sia in funzione degli impegni e delle esigenze
ER di ed sia in relazione ai propri impegni ed esigenze Per_1
lavorative. Tale piano verrà così ripartito: durante la prima
settimanale figlie staranno, con la madre dal lunedì a conclusione
dell'orario scolastico, al mercoledì mattina quando verranno
accompagnate dalla madre presso gli istituti scolastici che
frequentano le figlie ovvero, entro le 9, presso l'abitazione
paterna, e dal sabato mattina alle 14, fino al lunedì mercoledì mattina quando verranno accompagnate dalla madre presso gli istituti
scolastici che frequentano le figlie ovvero, entro le 9, presso
l'abitazione paterna, mentre il padre starà con le figlie dal
mercoledì, a conclusione dell'orario scolastico, sino al sabato alle
ore 14 quando accompagnerà le figlie presso la casa materna. Durante
la seconda settimana, le frequentazioni si ripeteranno, a pari
ripartizione dei giorni ed orari, a cominciare dal padre.
I genitori si rendono comunque entrambi disponibili a coprire
eventuali necessità/impedimenti lavorativi o di formazione o
impedimenti di altra natura dell'altro genitore purché giustificati
da forza maggiore o casi gravi (es. malattia di un parente, malattia
del genitore, ecc.) con preavviso di almeno 24 ore.
• Nel periodo estivo, le figlie trascorreranno 15 giorni anche non
consecutivi con il padre e 15 giorni anche non consecutivi con la
madre: ciascun genitore si impegna a concordare con l'altro, entro
il 15 maggio di ogni anno, il periodo di esatta permanenza delle
figlie presso di sè. I genitori si avviseranno reciprocamente con
congruo anticipo di almeno una settimana nel caso organizzino con
le figlie vacanze/gite/trasferte, anche di pochi giorni,
impegnandosi a fornire contestualmente all'altro genitore tutte le
informazioni necessarie circa la permanenza nei luoghi di vacanza
(luogo, alloggio, recapiti telefonici dell'alloggio, presenza di
persone estranee alla famiglia, etc.). I viaggi all'estero dovranno
essere previamente comunicati ed autorizzati dall'altro genitore.
Durante le feste Natalizie, le figlie trascorreranno 7 (sette) giorni
continuativi con il padre e 7 (sette) giorni continuativi con la madre a partire dal dopo scuola alternando il giorno di Natale con
il giorno Capodanno. Le figlie trascorreranno metà delle vacanze
pasquali con il padre e metà con la madre, passando con ciascuno di
essi, ad anni alterni, il giorno di Pasqua ovvero il Lunedì
dell'Angelo. Tutte le altre festività e “ponti” saranno alternati
fra i genitori, nel rispetto delle esigenze scolastiche, ricreative
e sportive delle minori. Per quanto concerne le attività ricreative
(attività sportive, feste di compleanno, feste di carnevale, etc.),
il genitore quel giorno affidatario accompagnerà e riprenderà le
figlie presso la sede dell'attività ricreativa, salvo diversi
accordi. Le figlie trascorreranno il giorno del compleanno con
ciascun genitore ad anni alterni salva la possibilità di accordarsi
ER affinché ed possano incontrare anche l'altro genitore per Per_1
almeno due ore e trascorrerà il giorno del compleanno dei genitori
con ciascun genitore festeggiato, compatibilmente con i futuri
impegni di studio. Le figlie, nel rispetto delle sue volontà e delle
esigenze scolastiche, sportive e ricreative della stessa, sarà
invitata dai genitori a partecipare agli eventi famigliari del
rispettivo ramo parentale quali matrimoni, compleanni, cresime,
comunioni o altro di zie/zii, nonni, cugini e altri parenti così da
coltivare con continuità il rapporto con i rami familiari di padre
e madre. Per tutte le condizioni di cui sopra i genitori hanno
facoltà di raggiungere diversi accordi tenendo sempre massimo conto
ER delle esigenze e degli impegni di ed I coniugi prestano Per_1
reciproco assenso per il rilascio o rinnovo della carta d'identità
e del passaporto delle figlie. • Atteso il pari periodo mensile di permanenza con i due genitori,
ciascun coniuge provvederà in via diretta al mantenimento ordinario
ER di ed nei giorni in cui le figlie saranno con lui. Per_1
Le spese straordinarie documentate sostenute o da sostenersi per le
figlie, verranno suddivise tra i genitori, in ragione del 50%,
secondo le modalità previste dal Protocollo del Tribunale di Venezia
sottoscritto in data 20.09.2019, al quale ci si richiama
integralmente anche rispetto alle modalità di scambio del consenso
e di rimborso, e che le parti dichiarano di avere letto e di
conoscere, ad esclusione delle tasse di iscrizione e di ogni altra
spesa relative alla scuola superiore privata di Estetica che la
minore inizierà a frequentare da Settembre 2023, senza che Per_1
vi fosse alcun accordo tra i genitori.
ER Infine, l'assegno unico universale per ed e le Per_1
deduzioni/detrazioni fiscali per le spese sostenute dai GNi
e in favore delle figlie, verranno parimenti Pt_1 P_
suddivisi tra i genitori in ragione del 50 %.
• Autorizzarsi entrambi i coniugi ad inserire le figlie minori nei
loro documenti validi per l'espatrio.
• Porre a carico del marito un assegno di Parte_1
mantenimento per la moglie pari ad € 400,00 mensili”.
In seguito, durante lo scambio delle memorie ex art 171 ter
c.p.c., la resistente modificava parzialmente le proprie conclusioni, chiedendo, in particolare, il collocamento prevalente delle figlie presso di sé e un assegno a titolo di contributo al mantenimento per entrambe. All'udienza del 21.09.2023, nella quale comparivano personalmente entrambe le parti, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, nonché rilevate criticità nel rapporto tra la madre e la LI , il Giudice disponeva l'audizione di quest'ultima Per_1
e invitava i coniugi ad intraprendere un percorso di mediazione familiare per il Consultorio familiare dell'AULLS3 Serenissima.
Sentita la minore all'udienza del 25.10.2023, il Giudice Per_1
scioglieva la riserva assunta alla successiva udienza del
30.10.2023, in cui le parti rappresentavo di non essere riuscite a raggiungere un accordo, con l'ordinanza del 02.11.2023 in cui emetteva i seguenti provvedimenti provvisori: “rilevata la
conflittuale esistente nel rapporto madre-LI maggiore,
autorizzati i coniugi a vivere separati, disponeva l'affido
condiviso delle figlie minori e nominava quale CTU, in seguito a
varie rinunce, la dott.ssa con il compito di ERona_3
superare le criticità evidenziate”.
Il Giudice fissava per l'esame del CTU l'udienza del 3.10.2024,
disponendo che la stessa fosse sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. In data 05.08.2024 la CTU depositava la propria relazione nella quale concludeva di condividere pienamente l'accordo raggiunto tra gli stessi in merito all'affidamento e al collocamento delle figlie.
Dopo aver rappresentato di aver trovato un accordo circa le condizioni della separazione e chiesto di poter precisare le conclusioni con istanza del 25.09.2024, in data 02.10.2024 le parti depositavano note in cui confermavano e insistevano sull'accoglimento delle conclusioni conformi rassegnate, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c..
Preso atto di ciò, il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Ciò premesso, la domanda di separazione alle condizioni sopra epigrafate può trovare accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni, dalle conclusioni conformi sul punto, dal fallimento del tentativo di conciliazione e dalle dichiarazioni rese dai coniugi alla prima udienza, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
In merito alle condizioni della separazione i coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare, le quali non presentano profili d'illegittimità,
nonché risultano essere coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Non emergono, inoltre, ragioni ostative per accoglierle,
considerato, in particolare, che le condizioni relative alle figlie minorenni sono conformi all'interesse materiale e morale delle stesse, alle norme di cui agli artt. 337 bis e ss c.c., e sono adeguate in relazione all'età delle minori.
Attesa la concorde volontà delle parti, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Venezia, II° sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide: 1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
P_
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Mira di annotare la presente sentenza nei registri dello Stato civile (atto di matrimonio Parte II, Sezione A, n. 73, anno 2008);
3) dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e qui di seguito riportate:
- La dimora coniugale sita in Mira in via Caleselle di Oriago 157,
di esclusiva proprietà del sig. , rimane assegnata allo Pt_1
stesso, mentre la sig.ra l'ha già rilasciata;
P_
ER
- Le figlie minori, ed saranno affidate ad entrambi i Per_1
genitori in modo condiviso, fatta eccezione per l'ordinaria amministrazione, con localizzazione presso il padre;
ER
- Il programma di frequentazione quanto alla LI sarà così
strutturato:
Settimana A: la madre avrà con sé la LI dal lunedì al mercoledì
con riaccompagnamento a scuola, il padre avrà con sé la LI dal mercoledì fino al venerdì pomeriggio, quando la madre andrà a prenderla;
la madre avrà con sé la LI dal venerdì pomeriggio sino al lunedì con riaccompagnamento a scuola.
Settimana B: il padre avrà con sé la LI dal lunedì al mercoledì
con riaccompagnamento a scuola, la madre avrà con sé la LI dal mercoledì al venerdì pomeriggio, il padre avrà con sé la LI dal venerdì pomeriggio sino al lunedì con riaccompagnamento a scuola.
Durante le vacanze natalizie ciascun genitore potrà trascorrere una
ER settimana con alternando di anno in anno il giorno di Natale e Capodanno;
durante le vacanze Pasquali ciascun genitore potrà
ER trascorrere con , alternando di anno in anno, il giorno di Pasqua
ed il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
in alternanza eventuali ponti scolastici come da calendario scolastico della Regione Veneto;
ER ciascun genitore avrà con sé nel giorno del suo compleanno
(intendendosi quello del genitore) e i genitori avranno con sé la
LI in modo alternato (pranzo/cena) nel giorno del compleanno di quest'ultima; La sig.ra potrà vedere e stare con la LI P_
, almeno un pomeriggio alla settimana, previo accordo tra le Per_1
stesse e compatibilmente con gli impegni scolastici della minore;
ER
- I genitori provvederanno al mantenimento diretto di ciò anche in relazione alle spese della mensa scolastica e dei centri estivi che la LI frequenterà, che verranno sostenute direttamente dai genitori che si alterneranno di settimana in settimana il relativo pagamento;
nulla sarà dovuto dalla sig.ra per la LI minore P_
, e ciò con efficacia immediata a far data dalla sottoscrizione Per_1
del presente accordo avanti la CTU;
- Le spese straordinarie per le figlie, come da protocollo di intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone del 20/09/2019, saranno ripartite per il 65% a carico del padre e per il 35% a carico della madre;
- Nulla per il mantenimento della sig.ra essendo P_
economicamente autosufficiente;
e ciò con efficacia immediata a far data dalla sottoscrizione del presente accordo avanti la CTU;
- Entrambi i coniugi si impegnano a seguire un percorso psicologico della durata minima di 8 sedute, al fine di risolvere lo stato di conflittualità esistente tra loro e per poter gestire al meglio il rapporto con le figlie, percorso che verrà effettuato dallo stesso professionista, per entrambi, e scelto di comune accordo anche sulla base delle indicazioni della CTU;
- Le parti manifestano fin d'ora assenso, non appena decorsi i termini di legge, a definire congiuntamente anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della presente transazione;
- Le parti dichiarano che, con quanto definito nel presente atto di transazione, non avranno reciprocamente nulla a pretendere per alcun titolo, causa e ragione;
- Entrambi i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
4) spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia il 20.12.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie