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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/10/2025, n. 2535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2535 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Federica Maggio, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: ripetizione di indebito Fatto e diritto Con atto depositato in data 1.9.2023, la ricorrente di cui in epigrafe, cittadina polacca, sulla duplice premessa che, con provvedimento del 30.8.2022 l' le aveva CP_1 comunicato la revoca del reddito di cittadinanza per “mancanza del requisito di residenza e di cittadinanza (art. 2, co.1, a), 1), 2) L. 26/2019) - non rispetta i requisiti di cittadinanza e non ha risieduto in Italia per almeno dieci anni”, chiedendo la restituzione dell'importo di € 4.979,01 corrisposto da ottobre 2021 a luglio 2022, e che lo stesso istituto previdenziale aveva rigettato la successiva istanza amministrativa per conseguire il medesimo beneficio in quanto “domanda presentata prima dello spirare del termine di 18 mesi di cui all'articolo 7, comma 11, della legge n. 26 del 2019”; deducendo di poter far valere i requisiti per conseguire la prestazione (risultando, in particolare, domiciliata in Italia dal 2007), ha chiesto al giudice del lavoro adito di: “a) annullare i provvedimenti 30.8.2021, 14.10.2022, 2.12.2022, 17.4.2023; b) accertare e dichiarare il diritto di CP_1 parte ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza, nella misura di legge, a partire da ottobre 2021; c) riammettere la ricorrente al beneficio del reddito di cittadinanza in godimento al momento della revoca;
d) accertare che l' non ha diritto alla CP_1 restituzione della somma di € 4.979,01 corrisposta da ottobre 2021 a luglio 2022; e) condannare l' alla corresponsione dell'importo dovuto a titolo di RdC a far data da CP_1 agosto 2022”. L' costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie (in CP_1 particolare ha specificato che la risulta residente in Italia dal 14.9.2011, sicché, a Pt_1 fronte della domanda di Rdc presentata il 7.9.2021 difetta il requisito di cui all'art. 2 lett. a) L.n. 26/2019) e ha concluso per il rigetto del ricorso. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna con la presente sentenza.
Ricostruita la vicenda litigiosa nei termini che precedono e non essendo in contestazione che la sia residente in Italia quanto meno dal 14.9.2021, occorre in Per_1 via assorbente considerare come la Corte Costituzionale, con sentenza n. 31/2025, abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni». Non essendovi, in ragione di ciò, modo di enucleare alcuna causa che impedisca alla di percepire il reddito di cittadinanza per cui è causa (tanto che l' aveva Per_1 CP_1 accolto la relativa domanda amministrativa presentata il 7.9.2021, per poi revocare la prestazione in relazione all'asserita insussistenza del requisito della residenza decennale il Italia), la domanda attorea merita, dunque, accoglimento. Conseguente la pretesa restitutoria azionata dall' è da ritenere infondata, CP_1 avendo la diritto a percepire la prestazione dedotta in lite, nella misura e per la Per_1 durata di legge in rapporto alla precitata domanda amministrativa del 7.9.2021, con condanna dello stesso istituto previdenziale a corrispondere in favore della stessa i Per_1 ratei ancora dovuti con la maggiorazione degli accessori ai sensi dell'art. 16 L.n. 412/91. La circostanza che la declaratoria di illegittimità costituzionale rilevante nel caso di specie sia intervenuta in corso di causa giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà, mentre la parte residua è da porre a carico dell' nei termini CP_1 di cui al dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto con atto depositato in data 1.9.2023 da nei confronti dell' così provvede: accoglie la Parte_2 CP_1 domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara non dovuta dalla la Per_1 somma di euro 4.979,01, chiesta in ripetizione dall' con nota del 2.12.2023; dichiara CP_1 il diritto della stessa a percepire la prestazione dedotta in lite, nella misura e per la Per_1 durata di legge in rapporto alla domanda amministrativa presentata il 7.9.2021, con conseguente condanna dell' a corrispondere in suo favore i ratei ancora dovuti con la CP_1 maggiorazione degli accessori ai sensi dell'art. 16 L.n. 412/91; compensa le spese di lite nella misura della metà; condanna l' a pagare la parte residua in favore del CP_1 procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 1.100,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 15 ottobre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Federica Maggio, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: ripetizione di indebito Fatto e diritto Con atto depositato in data 1.9.2023, la ricorrente di cui in epigrafe, cittadina polacca, sulla duplice premessa che, con provvedimento del 30.8.2022 l' le aveva CP_1 comunicato la revoca del reddito di cittadinanza per “mancanza del requisito di residenza e di cittadinanza (art. 2, co.1, a), 1), 2) L. 26/2019) - non rispetta i requisiti di cittadinanza e non ha risieduto in Italia per almeno dieci anni”, chiedendo la restituzione dell'importo di € 4.979,01 corrisposto da ottobre 2021 a luglio 2022, e che lo stesso istituto previdenziale aveva rigettato la successiva istanza amministrativa per conseguire il medesimo beneficio in quanto “domanda presentata prima dello spirare del termine di 18 mesi di cui all'articolo 7, comma 11, della legge n. 26 del 2019”; deducendo di poter far valere i requisiti per conseguire la prestazione (risultando, in particolare, domiciliata in Italia dal 2007), ha chiesto al giudice del lavoro adito di: “a) annullare i provvedimenti 30.8.2021, 14.10.2022, 2.12.2022, 17.4.2023; b) accertare e dichiarare il diritto di CP_1 parte ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza, nella misura di legge, a partire da ottobre 2021; c) riammettere la ricorrente al beneficio del reddito di cittadinanza in godimento al momento della revoca;
d) accertare che l' non ha diritto alla CP_1 restituzione della somma di € 4.979,01 corrisposta da ottobre 2021 a luglio 2022; e) condannare l' alla corresponsione dell'importo dovuto a titolo di RdC a far data da CP_1 agosto 2022”. L' costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie (in CP_1 particolare ha specificato che la risulta residente in Italia dal 14.9.2011, sicché, a Pt_1 fronte della domanda di Rdc presentata il 7.9.2021 difetta il requisito di cui all'art. 2 lett. a) L.n. 26/2019) e ha concluso per il rigetto del ricorso. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna con la presente sentenza.
Ricostruita la vicenda litigiosa nei termini che precedono e non essendo in contestazione che la sia residente in Italia quanto meno dal 14.9.2021, occorre in Per_1 via assorbente considerare come la Corte Costituzionale, con sentenza n. 31/2025, abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni». Non essendovi, in ragione di ciò, modo di enucleare alcuna causa che impedisca alla di percepire il reddito di cittadinanza per cui è causa (tanto che l' aveva Per_1 CP_1 accolto la relativa domanda amministrativa presentata il 7.9.2021, per poi revocare la prestazione in relazione all'asserita insussistenza del requisito della residenza decennale il Italia), la domanda attorea merita, dunque, accoglimento. Conseguente la pretesa restitutoria azionata dall' è da ritenere infondata, CP_1 avendo la diritto a percepire la prestazione dedotta in lite, nella misura e per la Per_1 durata di legge in rapporto alla precitata domanda amministrativa del 7.9.2021, con condanna dello stesso istituto previdenziale a corrispondere in favore della stessa i Per_1 ratei ancora dovuti con la maggiorazione degli accessori ai sensi dell'art. 16 L.n. 412/91. La circostanza che la declaratoria di illegittimità costituzionale rilevante nel caso di specie sia intervenuta in corso di causa giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà, mentre la parte residua è da porre a carico dell' nei termini CP_1 di cui al dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto con atto depositato in data 1.9.2023 da nei confronti dell' così provvede: accoglie la Parte_2 CP_1 domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara non dovuta dalla la Per_1 somma di euro 4.979,01, chiesta in ripetizione dall' con nota del 2.12.2023; dichiara CP_1 il diritto della stessa a percepire la prestazione dedotta in lite, nella misura e per la Per_1 durata di legge in rapporto alla domanda amministrativa presentata il 7.9.2021, con conseguente condanna dell' a corrispondere in suo favore i ratei ancora dovuti con la CP_1 maggiorazione degli accessori ai sensi dell'art. 16 L.n. 412/91; compensa le spese di lite nella misura della metà; condanna l' a pagare la parte residua in favore del CP_1 procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 1.100,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 15 ottobre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma