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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/03/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di assistenza n. 2364/2024 R.G. promossa da da
, con il patrocinio dell'avv. Rosario Avveduto Parte_1
contro
, con il patrocinio dell'avv. Manlio Galeano CP_1
avente ad oggetto:opposizione ad ATP (indennità di accompagnamento,
condizione di portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/92)
Motivi della decisione
La ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c., ha presentato rituale opposizione, invocando la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento e per il
1 riconoscimento della condizione di portatore di handicap grave ex art. 3,
comma 3, L. 104/92.
L' si è costituito in giudizio, ribadendo l'insussistenza dei requisiti CP_1
medici in discussione.
***
Il C.T.U. nominato nell'ambito dell'opposizione, dott. , in Persona_1
accordo con le conclusioni rassegnate dalla CMI e dal collega della precedente fase, ha ritenuto l'assistibile invalida al 100% e tuttavia autosufficiente e portatrice di handicap non grave.
Ciò sul rilievo per cui le patologie di cui ella è affetta (“Esiti di asportazione
meningioma fronto parietale sinistro, cardiopatia ipertensiva, asma
bronchiale allergico con riscontro di noduli aspecifici, distiroidismo)
consentono sia la deambulazione autonoma, sia il compimento di atti della vita quotidiana, seppur con difficoltà ma senza impossibilità o necessità di assistenza continua.
La periziata, difatti, deambula con bastone ed i passaggi posturali sono autonomi;
l'incidenza funzionale delle patologie neppure è tale da impedire lo svolgimento di azioni elementari dirette al soddisfacimento di quel minimo di esigenze medie di vita rapportabili ad un individuo normale di età corrispondente, risultando condizioni esistenziali compatibili con la dignità della persona umana.
In difetto di puntuali osservazioni delle parti, le conclusioni tecniche sopra sintetizzate devono condividersi integralmente, risultando immuni da evidenti errori o vizi logici o tecnici, fondate su esame documentale di atti
2 clinici e su visita diretta, nonché sorrette da adeguata e convincente motivazione.
Il ricorso, dunque, va integralmente rigettato.
In considerazione del reddito dichiarato dalla ricorrente, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 152 disp. att. c.p.c., vanno dichiarate
CP_ irripetibili le spese di lite e poste a carico dell' quelle relative alla
C.T.U. disposta nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa ed eccezione, così
decide:
1) rigetta integralmente il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_ 3) pone a carico dell' le spese relative alla C.T.U. disposta nel presente giudizio, come liquidate con separato decreto.
Ragusa, 14.3.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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