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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 07/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 111/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 111 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 12.11.2024 e vertente
T R A
C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Stilo
Parte opponente
E
C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Davide CP_1 C.F._2
Campanelli
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.11.2024, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione parte opponente ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 799/2021,
emesso dall'intestato Tribunale in seno al giudizio avente r.g.n. 2005/2021, con cui era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 30.000,00 degli interessi e delle spese della procedura monitoria.
pagina 1 di 6 L'importo è rappresentativo del saldo del prezzo dovuto dall'opponente all'opposta in dipendenza della scrittura privata del 29.5.2020, con cui l'opponente ha acquistato dall'opposta, nell'ambito degli accordi raggiunti tra le parti in sede di separazione personale tra le medesime, la quota in comproprietà dell'immobile adibito a casa familiare delle parti.
L'opposizione poggia sull'eccezione di compensazione del credito dell'opposta con due controcrediti dell'opponente, di cui l'opponente ha domandato in via riconvenzionale l'accertamento: l'uno, in tesi pari ad € 25.739,00, sarebbe un controcredito, di cui l'opponente sarebbe divenuto titolare per effetto di cessione, per canoni per affitto di fondo rustico dovuti dall'opposta in forza dei relativi contratti stipulati, in qualità di affittuaria, con Agricola
Capodacqua s.n.c., in qualità di concedente;
l'altro, in tesi pari ad € 50.000,00, sarebbe un controcredito sorto dalla medesima scrittura privata del 29.5.2020.
La parte formula le seguenti conclusioni: “A) in via preliminare: previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 799/2021 del
17/12/2021 (n. 2005/2021 R.G. – Repert. n. 1264/2021), concesso dall'adito Tribunale;
B) nel merito: revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 799/2021 del 17/12/2021 (n.
2005/2021 R.G. – Repert. n. 1264/2021), concesso dall'adito Tribunale e, per l'effetto,
respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione, dichiarando che nulla deve il sig. alla signora;
Parte_1 CP_1
C) in via riconvenzionale: in principalità accertare e dichiarare la compensazione parziale del minor credito della signora con il maggior credito del signor CP_1 Pt_1 Pt_1
e per l'effetto accertare e dichiarare che la signora è debitrice del signor
[...] CP_1
per i titoli in atti dedotti, della somma di € 45.739,00.=, oltre interessi;
in Parte_1
via subordinata (con riserva di gravame) nella denegata ipotesi in cui non sia sospeso il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nonostante la rimessione alla sezione specializzata agraria del Tribunale di Spoleto avente a oggetto il credito dell'opponente di pagina 2 di 6 25.739,00 verso la signora per canoni di affitto, accertare e dichiarare la CP_1
compensazione parziale del minor credito della signora con il maggior credito del CP_1
signor e per l'effetto accertare e dichiarare che in dipendenza della sola Parte_1
scrittura privata del 29.05.2020, erroneamente datata 29.05.2021, la signora è CP_1
debitrice del signor della somma di € 20.000,00.=, oltre interessi;
Parte_1
D) in ogni caso, condannare la signora a risarcire al signor CP_1 Parte_1
i danni ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. nella misura che risulterà in corso di causa ovvero di giustizia;
E) in ogni caso, con vittoria delle spese di lite”.
L'opposta, costituitasi in giudizio, eccepisce il difetto di competenza per materia del
Tribunale adito in ordine alla domanda relativa all'accertamento e/o condanna al pagamento dei crediti agrari e contesta anche nel merito l'eccezione su cui poggia tale domanda,
adducendo il carattere simulato dei contratti di affitto di fondo rustico da cui originerebbe il controcredito opposto in compensazione.
Viene, poi, allegato che non potrebbe qualificarsi come compensazione impropria la compensazione relativa al controcredito pari ad € 50.000,00, perché il controcredito sorgerebbe da un mutuo, cioè da un rapporto negoziale distinto dalla cessione in favore dell'opponente della quota in comproprietà della casa familiare;
che il controcredito in questione sarebbe, quindi, posto a fondamento di un'eccezione di compensazione in senso proprio e sarebbe, in ogni caso, inesigibile, essendone stato previsto il pagamento rateale da parte dell'opposta, con prima rata in scadenza entro la fine dell'anno 2022; che all'inesigibilità
del controcredito conseguirebbe il rigetto dell'eccezione di compensazione, che presupporrebbe ex lege la esigibilità dei crediti reciproci delle parti.
La parte formula le seguenti conclusioni: “in via preliminare ed in rito, rilevata la propria incompetenza per materia in ordine alle domande di accertamento e/o condanna al pagamento dei canoni di affitto opposti in compensazione dall'opponente, rimettere, per le argomentazioni esposte in narrativa, la relativa decisione alla Sezione Specializzata Agraria
del Tribunale territorialmente competente che, per non incorrere nelle pregiudizievoli pagina 3 di 6 conseguenze di cui all'art. 38. comma 2 c.p.c., si indica nel Tribunale di Spoleto, fissando il termine per la relativa riassunzione); - in via principale e nel merito, rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo telematico n. 799/2021 e la domanda riconvenzionale, siccome infondate per le ragioni innanzi esposte e comunque non provate e, quindi, confermare il decreto opposto, condannando l'opponente al pagamento della somma di € 30.000,00=, o della diversa somma che risulterà all'esito dell'istruttoria, con interessi dalla data di scadenza al saldo effettivo, oltre alle spese del procedimento monitorio già liquidate;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali della presente fase”.
Istruita la causa in via documentale, viene disposta la separazione dal giudizio di opposizione a d.i. della causa avente ad oggetto la domanda riconvenzionale di accertamento del controcredito dell'opponente, pari ad € 25.739,99, sorto dai contratti di affitto agrario e acquistato dall'opponente a mezzo di cessione del credito, trattandosi di domanda rimessa alla competenza della sezione specializzata agraria.
********
1. In seguito alla separazione della causa avente ad oggetto il citato controcredito dell'opponente derivante dai contratti di affitto di fondi rustici -separazione necessaria non essendo questo Giudice competente in ordine alla riconvenzionale di competenza della sezione agraria-, il thema decidendum del giudizio attiene alla fondatezza della domanda monitoria di pagamento, avente ad oggetto il saldo del prezzo dovuto dall'opponente all'opposta in virtù della scrittura privata del 29.5.2020 (doc. n. 2 all. ricorso monitorio); della domanda riconvenzionale dell'opponente fondata sul cennato controcredito pari ad €
50.000,00.
Viene, infatti, ribadito che l'esistenza del credito monitorio e la sua causale sono fatti pacifici e che, per contrastare l'avversa domanda di pagamento, l'opponente eccepisce in compensazione il suddetto controcredito.
2. In punto di inquadramento della compensazione il Tribunale condivide la prospettazione dell'opposta, secondo cui il controcredito dell'opponente pari ad € 50.000,00,
siccome derivante da un mutuo che rappresenta un rapporto negoziale distinto dalla cessione pagina 4 di 6 in favore dell'opponente della quota in comproprietà della casa familiare -da cui origina il credito monitorio per il pagamento del saldo del prezzo della cessione-, è oggetto di un'eccezione di compensazione in senso proprio (doc. n. 1, 2, all ricorso monitorio e doc. n.
10, all. comparsa di costituzione e risposta): il controcredito risulta dimostrato dai citati documenti e, precisamente, dalla scrittura privata del 15.5.2018 (doc. n. 10), da cui emergono il prestito della somma di € 90.000,00 da parte dell'opponente all'opposta e l'impegno di quest'ultima alla restituzione rateale del debito;
dalle successive scritture in atti del 15.1.2020
e del 29.5.2021, contenenti la ricognizione del debito dell'opposta, ammontante al minore importo di € 50.000,00 per la suddetta causale, e l'assunzione da parte dell'opposta dell'impegno alla restituzione del debito tramite il versamento di rate annuali di importo pari ad € 4.000,00 (doc. n. 1 e n. 2).
3. Trattandosi di compensazione in senso proprio, alla stessa va applicato,
conformemente all'interpretazione suggerita dall'opponente, l'art. 1244 c.c., secondo cui la dilazione concessa gratuitamente dal creditore non è di ostacolo alla compensazione.
Nel caso di specie risulta, infatti, dalla citata documentazione che all'opposta è stata concessa dall'opponente a titolo gratuito la dilazione nel pagamento del debito, essendo stata prevista in favore della debitrice la possibilità di restituzione rateale del debito, tramite il versamento di rate annuali di importo pari ad € 4.000,00.
L'art. 1244 c.c. costituisce un'eccezione al principio secondo il quale la compensazione non opera in mancanza del requisito dell'esigibilità del controcredito, permettendo a chi ha concesso gratuitamente la dilazione -nel caso di specie l'opponente- di avvalersi della compensazione, nonostante non possa esigere l'adempimento del proprio credito.
Orbene procedendo alla compensazione del suddetto controcredito dell'opponente, pari ad € 50.000,00, con il credito dell'opposta azionato in sede monitoria, pari € 30.000,00,
l'opposizione viene accolta e il d.i. opposto viene revocato.
Avendo, inoltre, l'opposta corrisposto in corso di causa l'importo di € 4.000,00, viene accertato in via riconvenzionale che il controcredito dell'opponente è pari ad € 16.000,00 in dipendenza della scrittura privata del 29.05.2020.
pagina 5 di 6 4. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità della controversia.
Non trova, infine, accoglimento la domanda della resistente di condanna della controparte ai sensi dell'art. 96, c. 3, c.p.c.: in virtù della collocazione sistematica nell'ambito dell'art. 96 c.p.c. di tale comma, si ritiene, pur nel silenzio della legge, che la condanna postuli da parte soccombente un'azione od una resistenza contraddistinta, sotto il profilo soggettivo, da malafede o colpa grave. Presupposto indefettibile dell'applicazione di questa ipotesi di responsabilità è, quindi, l'allegazione e la dimostrazione, nella specie non fornita,
quanto meno della colpa grave nell'agire o resistere in giudizio in capo alla parte soccombente, che ha posto in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà
(in tal senso, Tribunale di Palermo 6.11.2019; Tribunale di Milano 9.1.2020).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e revoca il d.i. n. 799/2021, emesso dall'intestato Tribunale in seno al giudizio avente r.g.n. 2005/2021;
2) accerta, in accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opponente e previa compensazione dei crediti reciproci delle parti, che il credito dell'opponente nei confronti dell'opposta è pari ad € 16.000,00 in dipendenza della scrittura privata del 29.05.2020;
3) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di lite,
liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 27.12.2024
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 111 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 12.11.2024 e vertente
T R A
C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Stilo
Parte opponente
E
C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Davide CP_1 C.F._2
Campanelli
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.11.2024, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione parte opponente ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 799/2021,
emesso dall'intestato Tribunale in seno al giudizio avente r.g.n. 2005/2021, con cui era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 30.000,00 degli interessi e delle spese della procedura monitoria.
pagina 1 di 6 L'importo è rappresentativo del saldo del prezzo dovuto dall'opponente all'opposta in dipendenza della scrittura privata del 29.5.2020, con cui l'opponente ha acquistato dall'opposta, nell'ambito degli accordi raggiunti tra le parti in sede di separazione personale tra le medesime, la quota in comproprietà dell'immobile adibito a casa familiare delle parti.
L'opposizione poggia sull'eccezione di compensazione del credito dell'opposta con due controcrediti dell'opponente, di cui l'opponente ha domandato in via riconvenzionale l'accertamento: l'uno, in tesi pari ad € 25.739,00, sarebbe un controcredito, di cui l'opponente sarebbe divenuto titolare per effetto di cessione, per canoni per affitto di fondo rustico dovuti dall'opposta in forza dei relativi contratti stipulati, in qualità di affittuaria, con Agricola
Capodacqua s.n.c., in qualità di concedente;
l'altro, in tesi pari ad € 50.000,00, sarebbe un controcredito sorto dalla medesima scrittura privata del 29.5.2020.
La parte formula le seguenti conclusioni: “A) in via preliminare: previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 799/2021 del
17/12/2021 (n. 2005/2021 R.G. – Repert. n. 1264/2021), concesso dall'adito Tribunale;
B) nel merito: revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 799/2021 del 17/12/2021 (n.
2005/2021 R.G. – Repert. n. 1264/2021), concesso dall'adito Tribunale e, per l'effetto,
respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione, dichiarando che nulla deve il sig. alla signora;
Parte_1 CP_1
C) in via riconvenzionale: in principalità accertare e dichiarare la compensazione parziale del minor credito della signora con il maggior credito del signor CP_1 Pt_1 Pt_1
e per l'effetto accertare e dichiarare che la signora è debitrice del signor
[...] CP_1
per i titoli in atti dedotti, della somma di € 45.739,00.=, oltre interessi;
in Parte_1
via subordinata (con riserva di gravame) nella denegata ipotesi in cui non sia sospeso il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nonostante la rimessione alla sezione specializzata agraria del Tribunale di Spoleto avente a oggetto il credito dell'opponente di pagina 2 di 6 25.739,00 verso la signora per canoni di affitto, accertare e dichiarare la CP_1
compensazione parziale del minor credito della signora con il maggior credito del CP_1
signor e per l'effetto accertare e dichiarare che in dipendenza della sola Parte_1
scrittura privata del 29.05.2020, erroneamente datata 29.05.2021, la signora è CP_1
debitrice del signor della somma di € 20.000,00.=, oltre interessi;
Parte_1
D) in ogni caso, condannare la signora a risarcire al signor CP_1 Parte_1
i danni ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. nella misura che risulterà in corso di causa ovvero di giustizia;
E) in ogni caso, con vittoria delle spese di lite”.
L'opposta, costituitasi in giudizio, eccepisce il difetto di competenza per materia del
Tribunale adito in ordine alla domanda relativa all'accertamento e/o condanna al pagamento dei crediti agrari e contesta anche nel merito l'eccezione su cui poggia tale domanda,
adducendo il carattere simulato dei contratti di affitto di fondo rustico da cui originerebbe il controcredito opposto in compensazione.
Viene, poi, allegato che non potrebbe qualificarsi come compensazione impropria la compensazione relativa al controcredito pari ad € 50.000,00, perché il controcredito sorgerebbe da un mutuo, cioè da un rapporto negoziale distinto dalla cessione in favore dell'opponente della quota in comproprietà della casa familiare;
che il controcredito in questione sarebbe, quindi, posto a fondamento di un'eccezione di compensazione in senso proprio e sarebbe, in ogni caso, inesigibile, essendone stato previsto il pagamento rateale da parte dell'opposta, con prima rata in scadenza entro la fine dell'anno 2022; che all'inesigibilità
del controcredito conseguirebbe il rigetto dell'eccezione di compensazione, che presupporrebbe ex lege la esigibilità dei crediti reciproci delle parti.
La parte formula le seguenti conclusioni: “in via preliminare ed in rito, rilevata la propria incompetenza per materia in ordine alle domande di accertamento e/o condanna al pagamento dei canoni di affitto opposti in compensazione dall'opponente, rimettere, per le argomentazioni esposte in narrativa, la relativa decisione alla Sezione Specializzata Agraria
del Tribunale territorialmente competente che, per non incorrere nelle pregiudizievoli pagina 3 di 6 conseguenze di cui all'art. 38. comma 2 c.p.c., si indica nel Tribunale di Spoleto, fissando il termine per la relativa riassunzione); - in via principale e nel merito, rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo telematico n. 799/2021 e la domanda riconvenzionale, siccome infondate per le ragioni innanzi esposte e comunque non provate e, quindi, confermare il decreto opposto, condannando l'opponente al pagamento della somma di € 30.000,00=, o della diversa somma che risulterà all'esito dell'istruttoria, con interessi dalla data di scadenza al saldo effettivo, oltre alle spese del procedimento monitorio già liquidate;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali della presente fase”.
Istruita la causa in via documentale, viene disposta la separazione dal giudizio di opposizione a d.i. della causa avente ad oggetto la domanda riconvenzionale di accertamento del controcredito dell'opponente, pari ad € 25.739,99, sorto dai contratti di affitto agrario e acquistato dall'opponente a mezzo di cessione del credito, trattandosi di domanda rimessa alla competenza della sezione specializzata agraria.
********
1. In seguito alla separazione della causa avente ad oggetto il citato controcredito dell'opponente derivante dai contratti di affitto di fondi rustici -separazione necessaria non essendo questo Giudice competente in ordine alla riconvenzionale di competenza della sezione agraria-, il thema decidendum del giudizio attiene alla fondatezza della domanda monitoria di pagamento, avente ad oggetto il saldo del prezzo dovuto dall'opponente all'opposta in virtù della scrittura privata del 29.5.2020 (doc. n. 2 all. ricorso monitorio); della domanda riconvenzionale dell'opponente fondata sul cennato controcredito pari ad €
50.000,00.
Viene, infatti, ribadito che l'esistenza del credito monitorio e la sua causale sono fatti pacifici e che, per contrastare l'avversa domanda di pagamento, l'opponente eccepisce in compensazione il suddetto controcredito.
2. In punto di inquadramento della compensazione il Tribunale condivide la prospettazione dell'opposta, secondo cui il controcredito dell'opponente pari ad € 50.000,00,
siccome derivante da un mutuo che rappresenta un rapporto negoziale distinto dalla cessione pagina 4 di 6 in favore dell'opponente della quota in comproprietà della casa familiare -da cui origina il credito monitorio per il pagamento del saldo del prezzo della cessione-, è oggetto di un'eccezione di compensazione in senso proprio (doc. n. 1, 2, all ricorso monitorio e doc. n.
10, all. comparsa di costituzione e risposta): il controcredito risulta dimostrato dai citati documenti e, precisamente, dalla scrittura privata del 15.5.2018 (doc. n. 10), da cui emergono il prestito della somma di € 90.000,00 da parte dell'opponente all'opposta e l'impegno di quest'ultima alla restituzione rateale del debito;
dalle successive scritture in atti del 15.1.2020
e del 29.5.2021, contenenti la ricognizione del debito dell'opposta, ammontante al minore importo di € 50.000,00 per la suddetta causale, e l'assunzione da parte dell'opposta dell'impegno alla restituzione del debito tramite il versamento di rate annuali di importo pari ad € 4.000,00 (doc. n. 1 e n. 2).
3. Trattandosi di compensazione in senso proprio, alla stessa va applicato,
conformemente all'interpretazione suggerita dall'opponente, l'art. 1244 c.c., secondo cui la dilazione concessa gratuitamente dal creditore non è di ostacolo alla compensazione.
Nel caso di specie risulta, infatti, dalla citata documentazione che all'opposta è stata concessa dall'opponente a titolo gratuito la dilazione nel pagamento del debito, essendo stata prevista in favore della debitrice la possibilità di restituzione rateale del debito, tramite il versamento di rate annuali di importo pari ad € 4.000,00.
L'art. 1244 c.c. costituisce un'eccezione al principio secondo il quale la compensazione non opera in mancanza del requisito dell'esigibilità del controcredito, permettendo a chi ha concesso gratuitamente la dilazione -nel caso di specie l'opponente- di avvalersi della compensazione, nonostante non possa esigere l'adempimento del proprio credito.
Orbene procedendo alla compensazione del suddetto controcredito dell'opponente, pari ad € 50.000,00, con il credito dell'opposta azionato in sede monitoria, pari € 30.000,00,
l'opposizione viene accolta e il d.i. opposto viene revocato.
Avendo, inoltre, l'opposta corrisposto in corso di causa l'importo di € 4.000,00, viene accertato in via riconvenzionale che il controcredito dell'opponente è pari ad € 16.000,00 in dipendenza della scrittura privata del 29.05.2020.
pagina 5 di 6 4. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità della controversia.
Non trova, infine, accoglimento la domanda della resistente di condanna della controparte ai sensi dell'art. 96, c. 3, c.p.c.: in virtù della collocazione sistematica nell'ambito dell'art. 96 c.p.c. di tale comma, si ritiene, pur nel silenzio della legge, che la condanna postuli da parte soccombente un'azione od una resistenza contraddistinta, sotto il profilo soggettivo, da malafede o colpa grave. Presupposto indefettibile dell'applicazione di questa ipotesi di responsabilità è, quindi, l'allegazione e la dimostrazione, nella specie non fornita,
quanto meno della colpa grave nell'agire o resistere in giudizio in capo alla parte soccombente, che ha posto in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà
(in tal senso, Tribunale di Palermo 6.11.2019; Tribunale di Milano 9.1.2020).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e revoca il d.i. n. 799/2021, emesso dall'intestato Tribunale in seno al giudizio avente r.g.n. 2005/2021;
2) accerta, in accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opponente e previa compensazione dei crediti reciproci delle parti, che il credito dell'opponente nei confronti dell'opposta è pari ad € 16.000,00 in dipendenza della scrittura privata del 29.05.2020;
3) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di lite,
liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 27.12.2024
Il Giudice
Agata Stanga
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