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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 28/02/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3634/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 27/02/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3131/2020 R.G.A.L. del Tribunale di
Velletri e vertente tra
Ricorrente – Opponente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Valentina Paolini
E
già Controparte_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
Resistente – Opposto
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Floridia Monforte, ai sensi dell'art. 9 D.lgs.
149/2015
Oggetto: Opposizione a Ordinanza Ingiunzione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Rigetta l'opposizione. pagina 1 di 6 2. Condanna gli opponenti in solido a rimborsare all' Controparte_2
di le spese processuali, che liquida in complessivi € 1.300,00 oltre
[...] CP_1 spese generali come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.07.2023, ritualmente notificato, il ricorrente epigrafato, socio della ditta EP AC e ST di IA OR e IG snc, adisce il
Tribunale di Velletri proponendo opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n.
1316/2023 emessa dall con cui gli viene intimato il Controparte_2 pagamento, in solido con la società ai sensi dell'art. 6 della L. 689/1981, della somma di € 3.749 a titolo di sanzioni e spese di notifica, per avere irregolarmente occupato
, per un giorno di lavoro in data 13.06.2018, nonché per avere omesso, Persona_1 nell'ambito dello svolgimento di attività edilizia in regime di appalto/subappalto, di munire il medesimo lavoratore di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, con indicazione delle sue generalità, della data di assunzione, dell'indicazione del datore di lavoro, nonché in caso di subappalto della relativa autorizzazione. Eccepisce, come motivo principale di opposizione che, con il Verbale di
Assemblea dell'1.06.2018, veniva conferita in via esclusiva al socio OR IA la carica di responsabile della gestione del personale dipendente, e che, purtuttavia la delega, benché presentata per l'annotazione in Camera di Commercio nei 30 giorni successivi, non risulta annotata nella Visura Camerale del 12.05.2023. Infatti, la
Camera di Commercio di arbitrariamente, respingeva la suddetta annotazione CP_1 in quanto, a suo parere, la carica non rientrava tra quelle annotabili al Registro delle
Imprese. Sostiene, quindi, che, a prescindere da quanto affermato dalla Camera di
Commercio, a far data dall'1.06.2018 l'unico socio responsabile alla gestione del personale dipendente e all'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti in materia di lavoro, è il socio OR IA. Conseguentemente quest'ultimo è il solo autore dell'illecito amministrativo, avendo egli materialmente posto in essere la condotta illecita, ed è l'unico obbligato al pagamento delle sanzioni, cosa che ha fatto in quanto con F23 del 15.10.2018 ha versato le somme di € 111,68 e € 1.500,00 dovute nell'importo ridotto. Lamenta, infine, la sua mancata audizione nel corso del procedimento amministrativo.
Allega documentazione.
L'ispettorato , già Controparte_1 Controparte_2 si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso per la sua infondatezza
[...]
pagina 2 di 6 in fatto e in diritto. Evidenzia che la tesi sostenuta dal procuratore del ricorrente è già stata respinta in sede amministrativa in risposta agli scritti difensivi del 13.11.2018 e dell'8.06.2023 presentati dal (doc 1 e 2). Ed infatti, le norme che Parte_1 disciplinano le società in nome collettivo, in quanto prive di personalità giuridica, dispongono che tutti i soci sono anche amministratori e responsabili illimitatamente in solido tra loro, per cui la contestazione è stata correttamente sollevata nei confronti di tutti i soci amministratori. Ne deriva che eventuali patti volti ad escludere la responsabilità personale di uno o più di essi nei confronti dei terzi hanno efficacia esclusivamente tra i soci medesimi (art. 2291 c.c.). Inoltre il patto limitativo della responsabilità di cui all'art 2257 c.c. riguarda il solo caso in cui si voglia derogare alla regola generale riguardante il cumulo delle qualifiche di socio e di amministratore in capo alla stessa persona, ma non il caso del socio amministratore che intenda limitare la propria responsabilità in merito ad uno specifico aspetto della gestione. E' stato, quindi, il rigetto dell'istanza di annotazione da parte della Pt_2 CP_3
. In ogni caso il tentativo di iscrizione al Registro delle Imprese della
[...] modifica risale al 28.06.2018 ed è, quindi, successivo all'accesso ispettivo del
13.06.2018. Evidenzia, infine, che il ricorrente non ha mai chiesto la sua audizione;
che il procedimento prevede l'obbligo di audizione del trasgressore solo qualora ne faccia esplicita richiesta (art. 18 L. 689/1981); che la mancata audizione è un mero vizio di forma del procedimento, che non comporta l'illegittimità dell'Ordinanza Ingiunzione
(SS.UU. n. 1786/2010).
Allega documentazione.
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti e con la prova per testi. All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa, osserva il giudicante che appaiono del tutto condivisibili le argomentazioni proposte dal procuratore dell' , oggi Controparte_1
, che si incentrano sulla disciplina che regola le società di persone ed in
[...] particolare le società in nome collettivo. L'art. 2991 c.c. dispone, infatti, che “Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi”. Le eventuali limitazioni ai poteri di rappresentanza di uno degli amministratori, e non limitazioni alla responsabilità dei soci/amministratori, non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro delle imprese, o se non si prova che i terzi ne hanno pagina 3 di 6 avuto conoscenza (art. 2998 c.c.). A norma dell'art. 2257 c.c., infatti, il modello legale di amministrazione delle società semplici, in assenza di diversa opzione dei soci, è quello della amministrazione disgiunta in quanto detto modello di amministrazione è considerato dal legislatore quale sistema di governo in grado di rispondere alle esigenze di snellezza e velocità che caratterizzano le società di persone.
E', quindi, legittimo e corretto l'operato della che ha ritenuto Controparte_3 non annotabile la richiesta di annotazione della carica del 28.06.2018. Inoltre va opportunamente evidenziato che, così come rilevato dal procuratore dell' , la richiesta è successiva all'accesso ispettivo del 13.06.2018, a cui ha presenziato OR
IA che nulla ha dichiarato al riguardo, e che il Verbale di Assemblea dell'1.06.2018 non ha data certa.
Infine, non vi è prova che l'odierno ricorrente abbia chiesto la sua audizione a norma dell'art. 18 della L. 689/1981 che così recita: “Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità”. Le
SS.UU con la sentenza n. 1486/2010 hanno, purtuttavia, affermato che la mancata audizione dell'interessato -che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa- non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale. Non si discostano dal citato precedente le successive pronunce della S.C. da ultimo la sentenza n. 2605/2023 che ha ribadito: “…In tema di ordinanza ingiunzione, il mutamento dell'orientamento giurisprudenziale introdotto dalla sentenza n. 1786 del 2010 delle S.U. della S.C. – secondo cui la violazione del diritto ad essere ascoltati sancito dall'art. 18, comma 2, l.
n. 689 del 1981 non comporta la nullità del provvedimento – non integra una ipotesi di cd. “prospective overruling”, poiché tale diritto non ha carattere processuale, inserendosi nell'ambito di un procedimento di formazione di un atto amministrativo,
e, comunque, dalla sua violazione non consegue l'effetto preclusivo del diritto di azione e di difesa dell'interessato, che ha la possibilità di fare valere nel processo a cognizione piena le ragioni che avrebbe potuto rappresentare in fase di audizione. …”
Residua da esaminare la prospettazione della difesa del ricorrente che, richiamando l'ordinanza n. 30766/2018 della S. Corte di Cassazione, sostiene che, in tema di sanzioni amministrative, è responsabile della violazione solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione medesima in virtù di pagina 4 di 6 quanto disposto dall'art. 3 della L. 689/1981. Sicché, qualora l'illecito sia ascrivibile in astratto ad una società di persone, non possono essere autonomamente chiamati a risponderne i soci amministratori, essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta positiva o omissiva che abbia dato luogo all'infrazione, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale.
Osserva il giudicante che l'art. 3 della L. 689/1981 sancisce il principio della personalità dell'illecito amministrativo che presuppone l'individualità dell'azione od omissione ergo la riferibilità della violazione alla persona fisica che abbia materialmente trasgredito con coscienza e volontà il precetto di legge. La norma, quindi, circoscrive l'ambito degli effetti repressivo-afflittivi scaturenti dalla sanzione amministrativa al soggetto autore dell'illecito, ovvero alla pluralità dei soggetti nell'ipotesi di concorso ex art. 6 della L. n. 689 cit..
Ciò posto, nel caso in esame, va ribadito che il patto che conferiva in via esclusiva al socio OR IA la carica di responsabile della gestione del personale non era opponibile ai terzi, in quanto permaneva in capo agli altri soci la qualifica di amministratori. In altri termini, la norma va interpretata nel senso che la responsabilità del singolo socio per le violazioni amministrative non può di per sé discendere dalla mera qualità di socio, essendo piuttosto conforme al principio della responsabilità amministrativa ritenere che questa sia, o conseguenza della materiale commissione dell'illecito, ovvero dell'omesso esercizio di opponibili poteri di amministrazione. Pertanto, considerato peraltro che nel caso che ci occupa la violazione amministrativa è integrata da un'omissione, e non da una condotta attiva, ne consegue che rispondono di essa tutti i soci ai quali è stata attribuita l'amministrazione della società a norma dell'art. 2295 c.c..
In altri termini, ferma la responsabilità del soggetto che abbia effettivamente commesso l'illecito, rispetto al quale, infatti, si prescinde, per il principio di responsabilità della sanzione, dalla carica societaria ricoperta, deve ritenersi che ove la società sia sorretta da un sistema di amministrazione “diffuso”, ogni socio, in quanto amministratore, soggiace al regime della corresponsabilità per non aver impedito l'evento pregiudizievole. In tal senso, pertanto, il regime di amministrazione delle società “regolari” corrisponde sostanzialmente a quello delle società “irregolari”, ove, per l'assenza di patto in deroga opponibile, è riferibile a tutti i soci il potere amministrativo. Solo laddove la società si sia dotata di patto opponibile, con il quale abbia conferito il potere di amministrazione ad alcuni soltanto dei soci, rispondono dell'illecito commesso, oltre all'autore materiale dello stesso, solo i soci ai quali sia stato conferito siffatto potere. E ciò sempre in ragione dell'omessa osservanza dei doveri di vigilanza che caratterizzano le funzioni gestorie della s.n.c., il cui corretto pagina 5 di 6 adempimento avrebbe quantomeno ostacolato, se non impedito, la realizzazione del fatto. In sostanza il socio amministratore risulta titolare di una posizione di garanzia che, ove disattesa, determina una sorta di culpa in vigilando, e cioè l'insorgere a suo carico di responsabilità generata dal non aver sorvegliato (e quindi dal non essersi opposto) sulla corretta gestione delle dinamiche societarie. Per completezza si osserva che per le violazioni amministrative è richiesta la coscienza e la volontà della condotta attiva e omissiva, sia essa dolosa o colposa, purtuttavia nel caso dei soci- amministratori il paramento di valutazione della loro condotta è quello della colpa presunta che invero si applica anche nell'ambito penale per reati contravvenzionali, ove il rispetto del principio della colpevolezza strettamente inteso comporta l'applicazione di parametri di verifica ben più rigorosi.
Applicando i suesposti principi di diritto alla vicenda che ci occupa, e considerato che l'opposizione resta muta sulla sussistenza nel merito delle violazioni di legge che hanno portato all'applicazione della sanzione ingiunta (art. l'art. 3, comma 3 e 3-ter,
D.L. 22/02/2002, n. 12, convertito con modificazioni nella Legge 23/04/2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1, Dlgs. 14.09.2015 n. 151 e art. 26 comma 8 Dlgs
81/2008 come integrato dall'art. 5 della legge n. 136/2010), deve ritenersi che l' ha fatto fronte all'onere probatorio di cui era gravato circa la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria fondata sul Verbale Ispettivo in atti, a cui ha fatto seguito l'Ordinanza Ingiunzione opposta.
Per tutti i motivi esposti l'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 9 comma 2 del
D.lgs. 149/2015.
Velletri, 28 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 27/02/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3131/2020 R.G.A.L. del Tribunale di
Velletri e vertente tra
Ricorrente – Opponente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Valentina Paolini
E
già Controparte_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
Resistente – Opposto
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Floridia Monforte, ai sensi dell'art. 9 D.lgs.
149/2015
Oggetto: Opposizione a Ordinanza Ingiunzione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Rigetta l'opposizione. pagina 1 di 6 2. Condanna gli opponenti in solido a rimborsare all' Controparte_2
di le spese processuali, che liquida in complessivi € 1.300,00 oltre
[...] CP_1 spese generali come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.07.2023, ritualmente notificato, il ricorrente epigrafato, socio della ditta EP AC e ST di IA OR e IG snc, adisce il
Tribunale di Velletri proponendo opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n.
1316/2023 emessa dall con cui gli viene intimato il Controparte_2 pagamento, in solido con la società ai sensi dell'art. 6 della L. 689/1981, della somma di € 3.749 a titolo di sanzioni e spese di notifica, per avere irregolarmente occupato
, per un giorno di lavoro in data 13.06.2018, nonché per avere omesso, Persona_1 nell'ambito dello svolgimento di attività edilizia in regime di appalto/subappalto, di munire il medesimo lavoratore di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, con indicazione delle sue generalità, della data di assunzione, dell'indicazione del datore di lavoro, nonché in caso di subappalto della relativa autorizzazione. Eccepisce, come motivo principale di opposizione che, con il Verbale di
Assemblea dell'1.06.2018, veniva conferita in via esclusiva al socio OR IA la carica di responsabile della gestione del personale dipendente, e che, purtuttavia la delega, benché presentata per l'annotazione in Camera di Commercio nei 30 giorni successivi, non risulta annotata nella Visura Camerale del 12.05.2023. Infatti, la
Camera di Commercio di arbitrariamente, respingeva la suddetta annotazione CP_1 in quanto, a suo parere, la carica non rientrava tra quelle annotabili al Registro delle
Imprese. Sostiene, quindi, che, a prescindere da quanto affermato dalla Camera di
Commercio, a far data dall'1.06.2018 l'unico socio responsabile alla gestione del personale dipendente e all'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti in materia di lavoro, è il socio OR IA. Conseguentemente quest'ultimo è il solo autore dell'illecito amministrativo, avendo egli materialmente posto in essere la condotta illecita, ed è l'unico obbligato al pagamento delle sanzioni, cosa che ha fatto in quanto con F23 del 15.10.2018 ha versato le somme di € 111,68 e € 1.500,00 dovute nell'importo ridotto. Lamenta, infine, la sua mancata audizione nel corso del procedimento amministrativo.
Allega documentazione.
L'ispettorato , già Controparte_1 Controparte_2 si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso per la sua infondatezza
[...]
pagina 2 di 6 in fatto e in diritto. Evidenzia che la tesi sostenuta dal procuratore del ricorrente è già stata respinta in sede amministrativa in risposta agli scritti difensivi del 13.11.2018 e dell'8.06.2023 presentati dal (doc 1 e 2). Ed infatti, le norme che Parte_1 disciplinano le società in nome collettivo, in quanto prive di personalità giuridica, dispongono che tutti i soci sono anche amministratori e responsabili illimitatamente in solido tra loro, per cui la contestazione è stata correttamente sollevata nei confronti di tutti i soci amministratori. Ne deriva che eventuali patti volti ad escludere la responsabilità personale di uno o più di essi nei confronti dei terzi hanno efficacia esclusivamente tra i soci medesimi (art. 2291 c.c.). Inoltre il patto limitativo della responsabilità di cui all'art 2257 c.c. riguarda il solo caso in cui si voglia derogare alla regola generale riguardante il cumulo delle qualifiche di socio e di amministratore in capo alla stessa persona, ma non il caso del socio amministratore che intenda limitare la propria responsabilità in merito ad uno specifico aspetto della gestione. E' stato, quindi, il rigetto dell'istanza di annotazione da parte della Pt_2 CP_3
. In ogni caso il tentativo di iscrizione al Registro delle Imprese della
[...] modifica risale al 28.06.2018 ed è, quindi, successivo all'accesso ispettivo del
13.06.2018. Evidenzia, infine, che il ricorrente non ha mai chiesto la sua audizione;
che il procedimento prevede l'obbligo di audizione del trasgressore solo qualora ne faccia esplicita richiesta (art. 18 L. 689/1981); che la mancata audizione è un mero vizio di forma del procedimento, che non comporta l'illegittimità dell'Ordinanza Ingiunzione
(SS.UU. n. 1786/2010).
Allega documentazione.
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti e con la prova per testi. All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa, osserva il giudicante che appaiono del tutto condivisibili le argomentazioni proposte dal procuratore dell' , oggi Controparte_1
, che si incentrano sulla disciplina che regola le società di persone ed in
[...] particolare le società in nome collettivo. L'art. 2991 c.c. dispone, infatti, che “Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi”. Le eventuali limitazioni ai poteri di rappresentanza di uno degli amministratori, e non limitazioni alla responsabilità dei soci/amministratori, non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro delle imprese, o se non si prova che i terzi ne hanno pagina 3 di 6 avuto conoscenza (art. 2998 c.c.). A norma dell'art. 2257 c.c., infatti, il modello legale di amministrazione delle società semplici, in assenza di diversa opzione dei soci, è quello della amministrazione disgiunta in quanto detto modello di amministrazione è considerato dal legislatore quale sistema di governo in grado di rispondere alle esigenze di snellezza e velocità che caratterizzano le società di persone.
E', quindi, legittimo e corretto l'operato della che ha ritenuto Controparte_3 non annotabile la richiesta di annotazione della carica del 28.06.2018. Inoltre va opportunamente evidenziato che, così come rilevato dal procuratore dell' , la richiesta è successiva all'accesso ispettivo del 13.06.2018, a cui ha presenziato OR
IA che nulla ha dichiarato al riguardo, e che il Verbale di Assemblea dell'1.06.2018 non ha data certa.
Infine, non vi è prova che l'odierno ricorrente abbia chiesto la sua audizione a norma dell'art. 18 della L. 689/1981 che così recita: “Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità”. Le
SS.UU con la sentenza n. 1486/2010 hanno, purtuttavia, affermato che la mancata audizione dell'interessato -che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa- non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale. Non si discostano dal citato precedente le successive pronunce della S.C. da ultimo la sentenza n. 2605/2023 che ha ribadito: “…In tema di ordinanza ingiunzione, il mutamento dell'orientamento giurisprudenziale introdotto dalla sentenza n. 1786 del 2010 delle S.U. della S.C. – secondo cui la violazione del diritto ad essere ascoltati sancito dall'art. 18, comma 2, l.
n. 689 del 1981 non comporta la nullità del provvedimento – non integra una ipotesi di cd. “prospective overruling”, poiché tale diritto non ha carattere processuale, inserendosi nell'ambito di un procedimento di formazione di un atto amministrativo,
e, comunque, dalla sua violazione non consegue l'effetto preclusivo del diritto di azione e di difesa dell'interessato, che ha la possibilità di fare valere nel processo a cognizione piena le ragioni che avrebbe potuto rappresentare in fase di audizione. …”
Residua da esaminare la prospettazione della difesa del ricorrente che, richiamando l'ordinanza n. 30766/2018 della S. Corte di Cassazione, sostiene che, in tema di sanzioni amministrative, è responsabile della violazione solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione medesima in virtù di pagina 4 di 6 quanto disposto dall'art. 3 della L. 689/1981. Sicché, qualora l'illecito sia ascrivibile in astratto ad una società di persone, non possono essere autonomamente chiamati a risponderne i soci amministratori, essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta positiva o omissiva che abbia dato luogo all'infrazione, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale.
Osserva il giudicante che l'art. 3 della L. 689/1981 sancisce il principio della personalità dell'illecito amministrativo che presuppone l'individualità dell'azione od omissione ergo la riferibilità della violazione alla persona fisica che abbia materialmente trasgredito con coscienza e volontà il precetto di legge. La norma, quindi, circoscrive l'ambito degli effetti repressivo-afflittivi scaturenti dalla sanzione amministrativa al soggetto autore dell'illecito, ovvero alla pluralità dei soggetti nell'ipotesi di concorso ex art. 6 della L. n. 689 cit..
Ciò posto, nel caso in esame, va ribadito che il patto che conferiva in via esclusiva al socio OR IA la carica di responsabile della gestione del personale non era opponibile ai terzi, in quanto permaneva in capo agli altri soci la qualifica di amministratori. In altri termini, la norma va interpretata nel senso che la responsabilità del singolo socio per le violazioni amministrative non può di per sé discendere dalla mera qualità di socio, essendo piuttosto conforme al principio della responsabilità amministrativa ritenere che questa sia, o conseguenza della materiale commissione dell'illecito, ovvero dell'omesso esercizio di opponibili poteri di amministrazione. Pertanto, considerato peraltro che nel caso che ci occupa la violazione amministrativa è integrata da un'omissione, e non da una condotta attiva, ne consegue che rispondono di essa tutti i soci ai quali è stata attribuita l'amministrazione della società a norma dell'art. 2295 c.c..
In altri termini, ferma la responsabilità del soggetto che abbia effettivamente commesso l'illecito, rispetto al quale, infatti, si prescinde, per il principio di responsabilità della sanzione, dalla carica societaria ricoperta, deve ritenersi che ove la società sia sorretta da un sistema di amministrazione “diffuso”, ogni socio, in quanto amministratore, soggiace al regime della corresponsabilità per non aver impedito l'evento pregiudizievole. In tal senso, pertanto, il regime di amministrazione delle società “regolari” corrisponde sostanzialmente a quello delle società “irregolari”, ove, per l'assenza di patto in deroga opponibile, è riferibile a tutti i soci il potere amministrativo. Solo laddove la società si sia dotata di patto opponibile, con il quale abbia conferito il potere di amministrazione ad alcuni soltanto dei soci, rispondono dell'illecito commesso, oltre all'autore materiale dello stesso, solo i soci ai quali sia stato conferito siffatto potere. E ciò sempre in ragione dell'omessa osservanza dei doveri di vigilanza che caratterizzano le funzioni gestorie della s.n.c., il cui corretto pagina 5 di 6 adempimento avrebbe quantomeno ostacolato, se non impedito, la realizzazione del fatto. In sostanza il socio amministratore risulta titolare di una posizione di garanzia che, ove disattesa, determina una sorta di culpa in vigilando, e cioè l'insorgere a suo carico di responsabilità generata dal non aver sorvegliato (e quindi dal non essersi opposto) sulla corretta gestione delle dinamiche societarie. Per completezza si osserva che per le violazioni amministrative è richiesta la coscienza e la volontà della condotta attiva e omissiva, sia essa dolosa o colposa, purtuttavia nel caso dei soci- amministratori il paramento di valutazione della loro condotta è quello della colpa presunta che invero si applica anche nell'ambito penale per reati contravvenzionali, ove il rispetto del principio della colpevolezza strettamente inteso comporta l'applicazione di parametri di verifica ben più rigorosi.
Applicando i suesposti principi di diritto alla vicenda che ci occupa, e considerato che l'opposizione resta muta sulla sussistenza nel merito delle violazioni di legge che hanno portato all'applicazione della sanzione ingiunta (art. l'art. 3, comma 3 e 3-ter,
D.L. 22/02/2002, n. 12, convertito con modificazioni nella Legge 23/04/2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1, Dlgs. 14.09.2015 n. 151 e art. 26 comma 8 Dlgs
81/2008 come integrato dall'art. 5 della legge n. 136/2010), deve ritenersi che l' ha fatto fronte all'onere probatorio di cui era gravato circa la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria fondata sul Verbale Ispettivo in atti, a cui ha fatto seguito l'Ordinanza Ingiunzione opposta.
Per tutti i motivi esposti l'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 9 comma 2 del
D.lgs. 149/2015.
Velletri, 28 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 6 di 6