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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/07/2025, n. 11407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11407 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 65457/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro RSico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 65457/2022 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] in data [...] e CP_1 C.F._1 residente in [...], in proprio e quale figlia ed erede di Per_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa come da mandato in atti dall'Avv.
[...] C.F._2
LS de' ST del Foro di Treviso (C.F.: ), con studio in Treviso, Piazza C.F._3
Ancilotto n. 8, presso la quale è elettivamente domiciliata -
ATTRICE
Contro
DI GERMANIA - Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
Nonché contro
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_3 tempore, e (C.F.: ), in Controparte_4 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, corrente in Roma (00187), Via XX Settembre n. 97, quale titolare del Fondo istituito con l'art. 43 del D.L. 30.4.2022 n. 36, conv. con modifiche in L.
29.6.2022 n. 79, rappresentato, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello
Stato (C.F.: ), in Roma (00186), Via dei Portoghesi n. 12 - P.IVA_2
INTERVENUTI
Pagina 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, notificato alla Repubblica Federale di
Germania per via diplomatica in data 30.1.2023 in arrivo all'Ufficio del cerimoniale del Ministero degli Affari Esteri italiano in data 01.02.2023, , quale figlia ed erede dei coniugi CP_1
, ha convenuto nel presente giudizio la Repubblica Federale di Germania, che è rimasta CP_1 contumace rifiutando l'atto di citazione regolarmente trasmessole «per il tramite del consueto canale diplomatico» dal Cerimoniale Diplomatico della Repubblica italiana presso il Ministero degli Affari Esteri, come risultante dal deposito della Nota Verbale n. 302 del 24.02.2022, versato in atti. Parte attrice ha formulato in citazione le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di
Roma, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione reiette: Nel merito per i motivi in narrativa esposti: 1) In via preliminare, dichiarare la competenza giurisdizionale del Tribunale Civile di
Roma; 2) In via subordinata, ammettere interrogatorio formale della parte convenuta in persona del dell'Ambasciatore accreditato pro tempore in Italia sui seguenti capitoli della sussistenza di un fatto giuridico: - “Vero è che, al momento della parziale restituzione della sua sovranità nel 1953, la
Repubblica Federale di Germania ha garantito alla parte attrice, come cittadino di uno Stato creditore, il diritto di agire dopo la riunificazione tedesca per il risarcimento del danno della propria deportazione avanti ad un Giudice ordinario, come in affetti adito dalla signora , anche CP_1 se commesso da persone incaricate dal ”; si chiede inoltre di assumere le relative Parte_1 informazioni tramite il Ministero della STzia ovvero di disporre C.T.U. ex art. 14 della legge
218/95 sul contenuto del diritto internazionale e del diritto tedesco, anche con specifico riferimento al fatto che, secondo il diritto internazionale e il diritto tedesco, in relazione all'accordo di Londra sui debiti del del 23.02.1953 e ad altre fonti internazionali, aventi effetto specifico Parte_1 sul diritto interno italiano e sulla presente causa, la parte convenuta ha riconosciuto alla parte attrice il diritto di agire anche dinanzi ad un Tribunale ordinario italiano (Paese creditore) per atti compiuti iure imperii, come quelli oggetto della presente causa, rinunciando alla sua immunità giurisdizionale;
3) In via principale, accertata la sussistenza dei fatti di cui in narrativa, ritenere e dichiarare che la convenuta è responsabile dei medesimi, liquidare i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla signora , jure proprio e jure hereditatis, quale figlia ed erede CP_1 del signor , per le causali di cui all'atto di citazione, da quantificarsi nella somma RSona_1 complessiva non inferiore a € 50.000,00 (cinquantamila/00) o in quella diversa, anche superiore, che il Giudice Vorrà liquidare in via equitativa. Per la conseguenza, condannare la Repubblica
Federale di Germania, in persona dell'Ambasciatore accreditato pro tempore in Italia, al risarcimento dei danni medesimi in favore della signora;
il tutto con la rivalutazione CP_1 monetaria e gli interessi sul capitale rivalutato dall'evento dannoso e sino all'effettivo
Pagina 2 soddisfacimento. 4) In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari di lite. 5) Salvis juribus”. La
Repubblica Federale di Germania non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
Differita la prima udienza alla data dell' 4.7.2023, in data 23.5.2023, si sono costituiti in giudizio ed il Controparte_5 Controparte_4 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, rassegnando le seguenti conclusioni: Cont
“A) respingere la domanda nei confronti della per carenza di legittimazione passiva con tutte le conseguenze di legge;
B) rigettare la domanda con tutte le conseguenze di legge, in quanto inammissibile, prescritta ed, in ogni caso, infondata in fatto ed in diritto;
C) in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento del danno, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare le somme già percepite dagli attori, ovvero dal rispettivo dante causa, per il medesimo titolo, nonchè quelle che essi avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, c.c; D) con vittoria di spese e compenso di causa, oltre accessori. Con espressa riserva di meglio eccepire e dedurre, produrre documentazione ed articolare richieste istruttorie, nel CP_ rispetto dei termini e delle decadenze previste dal codice di rito. . successivamente il giudice ha assegnato alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. rinviando la causa all'udienza del 05.03.2024 per l'eventuale ammissione di mezzi istruttori. All'anzidetta udienza il giudice si è riservato e, sciogliendo la riserva, non ha ammesso i mezzi istruttori richiesti da parte attrice diversi dalla documentazione prodotta ed ha rinviato la causa al 21.01.2025 per la precisazione delle conclusioni trattenendola in decisione in tale ultima udienza concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e successive repliche (60 + 20 gg.).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
in qualità di figlia ed erede di ha agito per l'ottenimento del CP_1 RSona_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per la prigionia subita dal padre catturato dalle milizie tedesche durante la seconda guerra mondiale, prospettando la responsabilità della
Repubblica Federale Tedesca per crimini contro l'umanità a causa dei trattamenti disumani inflitti all'epoca ai prigionieri di guerra cd. internati militari italiani. In particolare, l'attrice ha esposto che:
, militare di leva dell'Esercito italiano, venne catturato dalle truppe tedesche a RSona_1
ZA ed in data 25.07.1944 internato nel Campo di Concentramento n. 18-B in Germania, nel contesto della situazione creatasi dopo l'armistizio di del settembre 1943. In data Per_2
25.04.1945 venne “liberato dalle truppe russe” ed in data 08.08.1945 “rimpatriato ed inviato in licenza di rimpatrio di gg. 60”; venne “considerato in servizio dal 09.09.1943 al RSona_1
07.04.1944” ed in data 07.10.1945 venne “ricollocato in congedo illimitato ai sensi della circ.
Pagina 3 16870/Mob. In data 16 luglio 1945 S.M.R.E.”. In calce al foglio matricolare si legge che “NESSUN
ADDEBITO può essere elevato in merito alle circostanze della cattura e al comportamento tenuto durante la prigionia, come da nulla osta della Commissione Interrogatrice del Distretto Militare di
Treviso in data 20.10.1951”. Parte attrice ha lamentato, altresì, la mancata corresponsione della retribuzione prevista per i lavori svolti da durante la suddetta prigionia, chiedendo RSona_1 nel presente giudizio il risarcimento dei danni quantificati complessivamente in € 50.000,00. La Contr difesa erariale costituita per il e la ha eccepito che la Controparte_3
“ratio” della normativa introdotta dal D.L. 36/2022 è quella di dare esecuzione all'Accordo tra la
Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263. Tale Accordo ha ad oggetto “il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario” tra i due Paesi, in ordine alle quali: a) la Repubblica Federale di Germania si è impegnata a versare alla Repubblica italiana, a definizione delle questioni economiche pendenti, la somma di 40 milioni a fronte dei quali il Governo italiano ha dichiarato “definite” tutte le rivendicazioni e le richieste della Repubblica Italiana oppure delle persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di
Germania o nei confronti delle persone fisiche o giuridiche tedesche, derivanti da diritti sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 (art. 2, par. 1), assumendo altresì l'impegno a tenere indenne la Repubblica Federale di Germania da ogni eventuale azione o pretesa legale relativa ad essi anche al fine di non incorrere nella violazione degli obblighi assunti dall'Italia sul piano internazionale. Si tratta, secondo l'Avvocatura dello Stato, di un'ipotesi di successione a titolo particolare dello Stato italiano (e, nell'ambito di esso, del Controparte_4
nei debiti risarcitori della Germania verso le vittime del Terzo Reich, eccependosi altresì
[...] la carenza di legittimazione passiva della e l'eventuale Controparte_3
Contr legittimazione passiva solo in capo al presso cui è stato istituito il Fondo di ristoro di cui al'art. 43 del D.L. n. 36/2022. Ulteriori eccezioni svolte dalla difesa erariale sono state: 1) la prescrizione del presunto credito risarcitorio vantato da parte attrice, contestandosi in ogni caso la quantificazione così come richiesta in citazione ritenuta spropositata ed eccessiva, disancorata da ogni e qualsiasi criterio logico – giuridico, nonché priva di valida allegazione probatoria;
2) la
“compensatio lucri cum damno” rispetto alle somme e ai benefici economici riconosciuti da normative italiane in favore dei militari italiani catturati e deportati in Germania dalle truppe tedesche durante la seconda guerra mondiale. La legittimazione attiva è stata sufficientemente provata dalla documentazione prodotta dalla difesa dell'attrice. La Repubblica Federale di
Germania, convenuta contumace, deve ritenersi legittimata passiva nel presente giudizio in cui si deve accertare nei confronti della Repubblica Federale di Germania, quale Stato che si pone in
Pagina 4 continuità giuridica con la Germania del Terzo Reich, se siano o meno stati commessi crimini di guerra e contro l'umanità dai soldati tedeschi durante la seconda guerra mondiale e dopo l'armistizio di del settembre 1943 in danno del dante causa dell'attrice. Il Per_2 [...]
costituito è parte interessata al presente giudizio in quanto gestore Controparte_4 del istituito ex art. 43 D.L. 36/2022 e successiva L. di conversione n. 79/2022, per cui si CP_9 profila la carenza di legittimazione passiva della La Controparte_10 competenza per territorio del Tribunale di Roma sussiste e si deduce dal fatto che il Fondo previsto dall'art. 43 D.L. 36/2022 è stato istituito presso il in Controparte_4
Roma: infatti, in caso di sentenza passata in giudicato che riconosca il risarcimento a chi abbia agito in giudizio civile per far accertare crimini di guerra e contro l'umanità, perpetrati dalle forze tedesche durante la seconda guerra mondiale e dopo l'armistizio del 8-9-1943, al fine di accedere al
Fondo suddetto, il primo luogo in cui il creditore deve chiedere il pagamento è la sede del CP_4
in Roma. Pertanto, è applicabile il foro del convenuto , Controparte_4 CP_4 dovendosi ritenere competente il giudice del luogo in cui ha sede il Controparte_4 in Roma dove è stato istituito il Fondo suddetto e dove il creditore, munito di sentenza
[...] passata in giudicato deve indirizzare necessariamente la propria richiesta di insinuazione nel Fondo
o di accesso alle risorse stanziate per il Fondo ristori. La sentenza passata in giudicato emessa nei giudizi come quello in decisione, qualora contenga il riconoscimento del diritto al risarcimento, non determina, peraltro, automaticamente la liquidità del credito, in quanto essa costituisce unicamente titolo per l'accesso al Fondo di cui all'art. 43 D.L. 36/2022. Infatti, il Controparte_4
, in base alla suddetta normativa e legge di conversione n. 79/2022, potrà, al
[...] concorrere di specifiche circostanze o contestazioni, ridurre o meno l'importo portato dalla sentenza. Di conseguenza, non può ritenersi in riferimento ai giudizi come quello in decisione che la sentenza passata in giudicato costituisca titolo che determini automaticamente l'esatto ammontare del risarcimento da pagare;
di conseguenza l'ammontare del risarcimento liquidato in sentenza non può ritenersi obbligazione pecuniaria già definitivamente liquida, potendo essere ancora decurtato il quantum debeatur dal dopo l'istanza del creditore, munito Controparte_4 di sentenza passata in giudicato, di accesso o di insinuazione nel Fondo di cui all'art. 43 D.L.
37/2022 e successiva legge 79/2022 di conversione. In tema di “forum destinatae solutionis” la
Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la Sentenza n. 17989/2016 ha chiarito con valenza nomofilattica che le obbligazioni pecuniarie che si pagano al domicilio del creditore sono solo quelle liquide ovvero quelle il cui titolo ne determini l'esatto ammontare. Pertanto, poiché il creditore, dopo aver ottenuto una sentenza passata in giudicato, ha l'onere nel caso di specie di insinuarsi nel Fondo facendo domanda al per poter Controparte_4
Pagina 5 ottenere un pagamento, il pagamento dell'obbligazione pecuniaria non può avvenire automaticamente ed immediatamente al domicilio del creditore in forza della sola sentenza passata in giudicato, in quanto la liquidità del credito dipende ancora dal vaglio del suddetto CP_4 presso il quale dovrà iniziare l'iter previsto per poter ottenere un pagamento, conservando il in base alla normativa sopra indicata la possibilità di decurtare gli importi eventualmente CP_4 riconosciuti in sentenza. Sulla questione di competenza per territorio recentemente è altresì intervenuta la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 7371 del 19-3-2025 che ha confermato la competenza del Tribunale di Roma quale “forum destinatae solutionis”. Assodata, per quanto sopra argomentato la competenza territoriale del Tribunale di Roma adito, nel cui circondario ha sede il deputato a ricevere, dopo il passaggio in giudicato delle Controparte_4 sentenze in materia, le domande e ad istruire le pratiche di pagamento a carico del Fondo all'uopo istituito, nel giudizio in decisione, in riferimento alle domande dell' attrice , quale CP_1
RS erede di un Internato Militare Italiano ( , occorre necessariamente affrontare la tematica della posizione dei militari italiani in seguito all'armistizio dell'8-9-1943. In seguito all'armistizio dell'8-
9-1943 da un lato, furono dichiarate cessate le ostilità da parte delle forze militari italiane nei confronti delle riconosciute superiori e prevalenti forze militari alleate angloamericane e, dall'altro, si precisò che le forze italiane avrebbero reagito ad attacchi di qualsiasi altra provenienza. All'epoca gran parte della penisola italiana era occupata da truppe naziste. In tale quadro è evidente il mutato scenario di guerra rispetto alla situazione antecedente all'armistizio del 1943 che vedeva l'Italia alleata della Germania. Dopo l'armistizio i militari italiani sono stati considerati nemici di guerra dai militari tedeschi che avevano di fatto occupato gran parte del territorio italiano. Occorre quindi chiarire quale fosse all'epoca la disciplina che regolamentava la condizione del nemico fatto prigioniero in tempo di guerra. La Convenzione dell'Aja del 1907 e la Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri di Guerra del 27.07.1929 sono i punti di riferimento da considerare per ricostruire il trattamento riservato al militare nemico fatto prigioniero in guerra dopo l'armistizio del 1943, dovendosi prendere atto che all'epoca la deportazione, l'internamento e la sottoposizione a lavoro coatto erano possibili evenienze. In base al Regolamento accluso alla
Convenzione dell'Aja sui prigionieri di guerra (artt. 4, 5 6), infatti, si può dedurre che i prigionieri di guerra erano in potere del Governo nemico, potevano essere internati in una città, fortezza, campo o luogo qualunque, nonché potevano essere dallo Stato belligerante che li aveva catturati sottoposti a lavori secondo il loro grado e le loro attitudini. Di conseguenza la cattura in Italia e la deportazione in Germania di militari italiani, nonché il lavoro coatto a cui gli stessi potevano essere adibiti, non possono essere considerati di per sé indici sintomatici di crimini di guerra né di crimini contro l'umanità, rientrando tali evenienze nell'ambito dei trattamenti riservati ai nemici in armi fatti
Pagina 6 prigionieri in tempo di guerra. Il giudice civile, del resto, non ha il compito dello storico, non deve ricercare documenti e fonti per ricostruire e narrare gli eventi del passato, ma deve limitarsi a giudicare iuxta alligata et probata, in applicazione delle norme dell'ordinamento civilistico vigente sull'onere della prova, che impongono all'attore di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio. Nel caso di specie occorre verificare se sia stata o meno fornita la prova oggettiva del trattamento in concreto subito dal dante causa dell'attrice, sì da poter scrutinare poi se tale trattamento, per la particolare intensa efferatezza e disumanità, sia risultato effettivamente lesivo di diritti umani inviolabili. A tal fine occorre la prova del comportamento tenuto dai militari tedeschi durante la prigionia e l'internamento del militare italiano . Non basta, dunque, la RSona_1 sola condizione di deportato, di internato o di sottoposto a lavoro coatto del militare italiano nemico di guerra e fatto prigioniero dalla milizia germanica dopo l'armistizio dell'8-9-1943 per configurare ipso iure ed automaticamente un crimine di guerra e/o contro l'umanità, stanti le previsioni delle
Convenzioni sopra richiamate che non autorizzano detta presunzione, occorrendo, invece, nel presente giudizio civile, finalizzato ad accertare il compimento di crimini di guerra e contro l'umanità, la prova di un “quid pluris” in riferimento specifico alla particolare efferatezza e crudeltà del trattamento inflitto in concreto al militare italiano prigioniero in termini di vessazioni, privazioni, violenze o torture, sì da poter discernere caso per caso tra ciò che sia ricaduto nel perimetro “normale” del regime consentito dalle suddette Convenzioni da ciò che, invece, sia trasmodato in veri e propri crimini di guerra e contro l'umanità comportando la lesione di diritti umani inviolabili. Siamo ai limiti della cd. probatio diabolica in quanto oggettivamente il lungo lasso di tempo trascorso non ha certo agevolato l'assolvimento dell'onere probatorio incombente su parte attrice. Non sono stati espressamente indicati testi oculari di violenze, vessazioni, torture, privazioni, commesse dai soldati tedeschi durante la prigionia in danno di . La RSona_1
Sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5, e dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, nella parte in cui obbliga il giudice italiano a negare la giurisdizione su crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati da uno Stato estero essendo coinvolta la lesione di diritti inviolabili della persona, per cui di fronte ai crimini suddetti si azzera la norma consuetudinaria di diritto internazionale che stabilisce il principio di immunità per gli atti compiuti dallo Stato estero iure imperii e si espande l'area della risarcibilità dei danni per la lesione di diritti umani fondamentali ed inviolabili della persona. Per converso, qualora non si verta nella categoria dei crimini di guerra o contro l'umanità che comportino la lesione dei diritti inviolabili della persona, si riespande la vigenza e cogenza dell'art. 1 Legge 848 e dell'art. 94 della Carta delle NU, dall'art 3 Legge 2013 n. 5 e delle loro applicazioni declinate anche nelle decisioni adottate dalla Corte Internazionale di STzia tra cui va qui
Pagina 7 ricordata la decisione assunta nei confronti dell'Italia nell'anno 2012 nel primo contenzioso promosso dalla Germania (decisione con la quale l'Italia è stata condannata a rimuovere le sentenze di condanna in precedenza emesse dai giudici italiani contro la Repubblica Federale di Germania).
In definitiva nel presente giudizio, in mancanza di prova in concreto di trattamento crudele, violento, efferato, di tortura, in aperta violazione della Convenzione di Ginevra del 1929 e del diritto internazionale di guerra all'epoca vigente, non può configurarsi nel caso di specie la categoria dei crimini imprescrittibili contro l'umanità, non essendo equiparabile la deportazione in
Germania di militari italiani, per quanto sopra argomentato, alla deportazione di civili italiani. La
Corte di Cassazione italiana (n. 5044 del 2004), infatti, definisce come sicuri indici sintomatici di crimini internazionali contro l'umanità la deportazione subita dalla popolazione civile (ovvero, secondo l'esegesi logico-deduttiva di questo giudicante, la popolazione non di rango militare e non partecipante alla lotta armata di liberazione dall'occupazione nazista) nel corso di un conflitto armato e l'assoggettamento dei civili deportati ai lavori forzati. La Corte Costituzionale italiana con la Sentenza n. 238/2014 ha chiarito che nell'ordinamento italiano non possono trovare ingresso norme di diritto internazionale che pongano limiti alla repressione dei crimini contro l'umanità.
Rispetto al problema dell'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e della retroattività della norma consuetudinaria di diritto internazionale sulla possibilità di repressione in ogni tempo dei crimini contro l'umanità, va segnalato che hanno contribuito a delineare la regola della imprescrittibilità e retroattività non soltanto le decisioni di Corti Supreme, tra cui la Cassazione italiana (Sent. n. 5044/2004), ma anche convenzioni internazionali (Conv. ONU 26-11- 1968 e
Conv. Europea 25-1-1974), sicché, sebbene la consapevolezza dell'imprescrittibilità sia maturata nella comunità internazionale in tempi successivi ai crimini perpetrati dal Terzo Reich, si può ritenere che sia emersa comunque la convinzione e la necessità della possibilità di apprestare forme di tutela e repressione dei crimini contro l'umanità anche in senso retroattivo, proprio per consolidare il concetto stesso di imprescrittibilità che diversamente sarebbe minato in radice in caso di diversificata disciplina “ratione temporis” e/o rispetto ai singoli soggetti (Stati) coinvolti. Nel diritto civile non si pongono le rigidità dei principi del sistema penale posti a tutela della libertà personale, per cui non può ritenersi vietata nell'ambito dell'ordinamento civilistico italiano una deroga al principio generale di irretroattività della legge nel caso in cui un'altra fonte normativa di pari rango consenta la retroattività. L'art. 2043 c.c. è un baluardo posto a tutela della parte danneggiata e norma di chiusura dell'ordinamento nella direzione della risarcibilità del danno derivante da qualsiasi fatto illecito non richiedendosi che il fatto illecito civile, diversamente dal reato penale, debba essere necessariamente tipizzato “ex ante” ovvero prima della sua commissione.
Di conseguenza soltanto per i cittadini civili italiani non combattenti deportati dai militari tedeschi
Pagina 8 in Germania ed assoggettati ai lavori coatti dopo l'armistizio del 1943 si configurano sempre il crimine contro l'umanità imprescrittibile e la retroattività della norma consuetudinaria che reprime i crimini contro l'umanità, con conseguente estensione dell'area della risarcibilità del danno nell'ottica di reprimere detti crimini, mentre per gli MI (internati militari italiani) si deve valutare caso per caso se il trattamento subito dal militare italiano fatto prigioniero e deportato nella
Germania di Hitler abbia in concreto oltrepassato (in termini di crudeltà, efferatezza e disumanità) i limiti della sola deportazione, del solo internamento e del solo lavoro coatto, consentiti dalle
Convenzioni sopra richiamate all'epoca vigenti. Nel caso di specie, non essendo emersa idonea prova in concreto di trattamenti crudeli, efferati e disumani da parte dei militari tedeschi esorbitanti rispetto al trattamento previsto dalle Convenzioni di diritto internazionale sopra richiamate, non può sorgere il diritto al risarcimento per i soli fatti di deportazione, internamento e lavoro coatto.
Peraltro, in mancanza dei suddetti profili probatori, non potendosi far riferimento alla categoria dell'imprescrittibilità, si pone anche il problema della prescrizione. In proposito recentemente la
Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. III n. 3642 del 8-2-2024) ha ribadito che dopo la cd. Sentenza
IN (Cass. n. 5044 del 2004) è stato possibile l'esercizio del diritto (art. 2035 c.c.), per cui il tempo trascorso dal 2004 al 2022 (anno di introduzione del presente giudizio), in mancanza di prove di atti interruttivi, oltrepassa ogni termine di prescrizione, in riferimento a pretese pecuniarie che non risultino fondate su prove di commissione di specifici crimini di guerra e/o di crimini contro l'umanità imprescrittibili. In quest'ottica si spiega perché il legislatore nel D.L. 36/2022, come convertito in legge 79/2022, ha fatto comunque salvi nell'art. 43 comma 6 del testo vigente gli effetti della prescrizione ordinaria. La domanda dell'attrice, in definitiva, va respinta per carenza di idonei elementi probatori oggettivi sulla commissione in concreto di crimini di guerra contro l'umanità imprescrittibili che siano stati perpetrati dalle truppe tedesche in danno del militare italiano . Tenuto conto delle novità delle questioni dedotte in lite, sia dal punto di RSona_1 vista della recente legislazione che della giurisprudenza recente sopra citata ed ancora in evoluzione, si reputano sussistere giustificati motivi per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta la domanda proposta da . Spese compensate. CP_1
Roma, 30-7-2025 Il giudice
Dott. Pietro RSico
Pagina 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro RSico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 65457/2022 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] in data [...] e CP_1 C.F._1 residente in [...], in proprio e quale figlia ed erede di Per_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa come da mandato in atti dall'Avv.
[...] C.F._2
LS de' ST del Foro di Treviso (C.F.: ), con studio in Treviso, Piazza C.F._3
Ancilotto n. 8, presso la quale è elettivamente domiciliata -
ATTRICE
Contro
DI GERMANIA - Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
Nonché contro
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_3 tempore, e (C.F.: ), in Controparte_4 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, corrente in Roma (00187), Via XX Settembre n. 97, quale titolare del Fondo istituito con l'art. 43 del D.L. 30.4.2022 n. 36, conv. con modifiche in L.
29.6.2022 n. 79, rappresentato, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello
Stato (C.F.: ), in Roma (00186), Via dei Portoghesi n. 12 - P.IVA_2
INTERVENUTI
Pagina 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, notificato alla Repubblica Federale di
Germania per via diplomatica in data 30.1.2023 in arrivo all'Ufficio del cerimoniale del Ministero degli Affari Esteri italiano in data 01.02.2023, , quale figlia ed erede dei coniugi CP_1
, ha convenuto nel presente giudizio la Repubblica Federale di Germania, che è rimasta CP_1 contumace rifiutando l'atto di citazione regolarmente trasmessole «per il tramite del consueto canale diplomatico» dal Cerimoniale Diplomatico della Repubblica italiana presso il Ministero degli Affari Esteri, come risultante dal deposito della Nota Verbale n. 302 del 24.02.2022, versato in atti. Parte attrice ha formulato in citazione le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di
Roma, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione reiette: Nel merito per i motivi in narrativa esposti: 1) In via preliminare, dichiarare la competenza giurisdizionale del Tribunale Civile di
Roma; 2) In via subordinata, ammettere interrogatorio formale della parte convenuta in persona del dell'Ambasciatore accreditato pro tempore in Italia sui seguenti capitoli della sussistenza di un fatto giuridico: - “Vero è che, al momento della parziale restituzione della sua sovranità nel 1953, la
Repubblica Federale di Germania ha garantito alla parte attrice, come cittadino di uno Stato creditore, il diritto di agire dopo la riunificazione tedesca per il risarcimento del danno della propria deportazione avanti ad un Giudice ordinario, come in affetti adito dalla signora , anche CP_1 se commesso da persone incaricate dal ”; si chiede inoltre di assumere le relative Parte_1 informazioni tramite il Ministero della STzia ovvero di disporre C.T.U. ex art. 14 della legge
218/95 sul contenuto del diritto internazionale e del diritto tedesco, anche con specifico riferimento al fatto che, secondo il diritto internazionale e il diritto tedesco, in relazione all'accordo di Londra sui debiti del del 23.02.1953 e ad altre fonti internazionali, aventi effetto specifico Parte_1 sul diritto interno italiano e sulla presente causa, la parte convenuta ha riconosciuto alla parte attrice il diritto di agire anche dinanzi ad un Tribunale ordinario italiano (Paese creditore) per atti compiuti iure imperii, come quelli oggetto della presente causa, rinunciando alla sua immunità giurisdizionale;
3) In via principale, accertata la sussistenza dei fatti di cui in narrativa, ritenere e dichiarare che la convenuta è responsabile dei medesimi, liquidare i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla signora , jure proprio e jure hereditatis, quale figlia ed erede CP_1 del signor , per le causali di cui all'atto di citazione, da quantificarsi nella somma RSona_1 complessiva non inferiore a € 50.000,00 (cinquantamila/00) o in quella diversa, anche superiore, che il Giudice Vorrà liquidare in via equitativa. Per la conseguenza, condannare la Repubblica
Federale di Germania, in persona dell'Ambasciatore accreditato pro tempore in Italia, al risarcimento dei danni medesimi in favore della signora;
il tutto con la rivalutazione CP_1 monetaria e gli interessi sul capitale rivalutato dall'evento dannoso e sino all'effettivo
Pagina 2 soddisfacimento. 4) In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari di lite. 5) Salvis juribus”. La
Repubblica Federale di Germania non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
Differita la prima udienza alla data dell' 4.7.2023, in data 23.5.2023, si sono costituiti in giudizio ed il Controparte_5 Controparte_4 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, rassegnando le seguenti conclusioni: Cont
“A) respingere la domanda nei confronti della per carenza di legittimazione passiva con tutte le conseguenze di legge;
B) rigettare la domanda con tutte le conseguenze di legge, in quanto inammissibile, prescritta ed, in ogni caso, infondata in fatto ed in diritto;
C) in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento del danno, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare le somme già percepite dagli attori, ovvero dal rispettivo dante causa, per il medesimo titolo, nonchè quelle che essi avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, c.c; D) con vittoria di spese e compenso di causa, oltre accessori. Con espressa riserva di meglio eccepire e dedurre, produrre documentazione ed articolare richieste istruttorie, nel CP_ rispetto dei termini e delle decadenze previste dal codice di rito. . successivamente il giudice ha assegnato alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. rinviando la causa all'udienza del 05.03.2024 per l'eventuale ammissione di mezzi istruttori. All'anzidetta udienza il giudice si è riservato e, sciogliendo la riserva, non ha ammesso i mezzi istruttori richiesti da parte attrice diversi dalla documentazione prodotta ed ha rinviato la causa al 21.01.2025 per la precisazione delle conclusioni trattenendola in decisione in tale ultima udienza concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e successive repliche (60 + 20 gg.).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
in qualità di figlia ed erede di ha agito per l'ottenimento del CP_1 RSona_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per la prigionia subita dal padre catturato dalle milizie tedesche durante la seconda guerra mondiale, prospettando la responsabilità della
Repubblica Federale Tedesca per crimini contro l'umanità a causa dei trattamenti disumani inflitti all'epoca ai prigionieri di guerra cd. internati militari italiani. In particolare, l'attrice ha esposto che:
, militare di leva dell'Esercito italiano, venne catturato dalle truppe tedesche a RSona_1
ZA ed in data 25.07.1944 internato nel Campo di Concentramento n. 18-B in Germania, nel contesto della situazione creatasi dopo l'armistizio di del settembre 1943. In data Per_2
25.04.1945 venne “liberato dalle truppe russe” ed in data 08.08.1945 “rimpatriato ed inviato in licenza di rimpatrio di gg. 60”; venne “considerato in servizio dal 09.09.1943 al RSona_1
07.04.1944” ed in data 07.10.1945 venne “ricollocato in congedo illimitato ai sensi della circ.
Pagina 3 16870/Mob. In data 16 luglio 1945 S.M.R.E.”. In calce al foglio matricolare si legge che “NESSUN
ADDEBITO può essere elevato in merito alle circostanze della cattura e al comportamento tenuto durante la prigionia, come da nulla osta della Commissione Interrogatrice del Distretto Militare di
Treviso in data 20.10.1951”. Parte attrice ha lamentato, altresì, la mancata corresponsione della retribuzione prevista per i lavori svolti da durante la suddetta prigionia, chiedendo RSona_1 nel presente giudizio il risarcimento dei danni quantificati complessivamente in € 50.000,00. La Contr difesa erariale costituita per il e la ha eccepito che la Controparte_3
“ratio” della normativa introdotta dal D.L. 36/2022 è quella di dare esecuzione all'Accordo tra la
Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263. Tale Accordo ha ad oggetto “il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario” tra i due Paesi, in ordine alle quali: a) la Repubblica Federale di Germania si è impegnata a versare alla Repubblica italiana, a definizione delle questioni economiche pendenti, la somma di 40 milioni a fronte dei quali il Governo italiano ha dichiarato “definite” tutte le rivendicazioni e le richieste della Repubblica Italiana oppure delle persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di
Germania o nei confronti delle persone fisiche o giuridiche tedesche, derivanti da diritti sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 (art. 2, par. 1), assumendo altresì l'impegno a tenere indenne la Repubblica Federale di Germania da ogni eventuale azione o pretesa legale relativa ad essi anche al fine di non incorrere nella violazione degli obblighi assunti dall'Italia sul piano internazionale. Si tratta, secondo l'Avvocatura dello Stato, di un'ipotesi di successione a titolo particolare dello Stato italiano (e, nell'ambito di esso, del Controparte_4
nei debiti risarcitori della Germania verso le vittime del Terzo Reich, eccependosi altresì
[...] la carenza di legittimazione passiva della e l'eventuale Controparte_3
Contr legittimazione passiva solo in capo al presso cui è stato istituito il Fondo di ristoro di cui al'art. 43 del D.L. n. 36/2022. Ulteriori eccezioni svolte dalla difesa erariale sono state: 1) la prescrizione del presunto credito risarcitorio vantato da parte attrice, contestandosi in ogni caso la quantificazione così come richiesta in citazione ritenuta spropositata ed eccessiva, disancorata da ogni e qualsiasi criterio logico – giuridico, nonché priva di valida allegazione probatoria;
2) la
“compensatio lucri cum damno” rispetto alle somme e ai benefici economici riconosciuti da normative italiane in favore dei militari italiani catturati e deportati in Germania dalle truppe tedesche durante la seconda guerra mondiale. La legittimazione attiva è stata sufficientemente provata dalla documentazione prodotta dalla difesa dell'attrice. La Repubblica Federale di
Germania, convenuta contumace, deve ritenersi legittimata passiva nel presente giudizio in cui si deve accertare nei confronti della Repubblica Federale di Germania, quale Stato che si pone in
Pagina 4 continuità giuridica con la Germania del Terzo Reich, se siano o meno stati commessi crimini di guerra e contro l'umanità dai soldati tedeschi durante la seconda guerra mondiale e dopo l'armistizio di del settembre 1943 in danno del dante causa dell'attrice. Il Per_2 [...]
costituito è parte interessata al presente giudizio in quanto gestore Controparte_4 del istituito ex art. 43 D.L. 36/2022 e successiva L. di conversione n. 79/2022, per cui si CP_9 profila la carenza di legittimazione passiva della La Controparte_10 competenza per territorio del Tribunale di Roma sussiste e si deduce dal fatto che il Fondo previsto dall'art. 43 D.L. 36/2022 è stato istituito presso il in Controparte_4
Roma: infatti, in caso di sentenza passata in giudicato che riconosca il risarcimento a chi abbia agito in giudizio civile per far accertare crimini di guerra e contro l'umanità, perpetrati dalle forze tedesche durante la seconda guerra mondiale e dopo l'armistizio del 8-9-1943, al fine di accedere al
Fondo suddetto, il primo luogo in cui il creditore deve chiedere il pagamento è la sede del CP_4
in Roma. Pertanto, è applicabile il foro del convenuto , Controparte_4 CP_4 dovendosi ritenere competente il giudice del luogo in cui ha sede il Controparte_4 in Roma dove è stato istituito il Fondo suddetto e dove il creditore, munito di sentenza
[...] passata in giudicato deve indirizzare necessariamente la propria richiesta di insinuazione nel Fondo
o di accesso alle risorse stanziate per il Fondo ristori. La sentenza passata in giudicato emessa nei giudizi come quello in decisione, qualora contenga il riconoscimento del diritto al risarcimento, non determina, peraltro, automaticamente la liquidità del credito, in quanto essa costituisce unicamente titolo per l'accesso al Fondo di cui all'art. 43 D.L. 36/2022. Infatti, il Controparte_4
, in base alla suddetta normativa e legge di conversione n. 79/2022, potrà, al
[...] concorrere di specifiche circostanze o contestazioni, ridurre o meno l'importo portato dalla sentenza. Di conseguenza, non può ritenersi in riferimento ai giudizi come quello in decisione che la sentenza passata in giudicato costituisca titolo che determini automaticamente l'esatto ammontare del risarcimento da pagare;
di conseguenza l'ammontare del risarcimento liquidato in sentenza non può ritenersi obbligazione pecuniaria già definitivamente liquida, potendo essere ancora decurtato il quantum debeatur dal dopo l'istanza del creditore, munito Controparte_4 di sentenza passata in giudicato, di accesso o di insinuazione nel Fondo di cui all'art. 43 D.L.
37/2022 e successiva legge 79/2022 di conversione. In tema di “forum destinatae solutionis” la
Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la Sentenza n. 17989/2016 ha chiarito con valenza nomofilattica che le obbligazioni pecuniarie che si pagano al domicilio del creditore sono solo quelle liquide ovvero quelle il cui titolo ne determini l'esatto ammontare. Pertanto, poiché il creditore, dopo aver ottenuto una sentenza passata in giudicato, ha l'onere nel caso di specie di insinuarsi nel Fondo facendo domanda al per poter Controparte_4
Pagina 5 ottenere un pagamento, il pagamento dell'obbligazione pecuniaria non può avvenire automaticamente ed immediatamente al domicilio del creditore in forza della sola sentenza passata in giudicato, in quanto la liquidità del credito dipende ancora dal vaglio del suddetto CP_4 presso il quale dovrà iniziare l'iter previsto per poter ottenere un pagamento, conservando il in base alla normativa sopra indicata la possibilità di decurtare gli importi eventualmente CP_4 riconosciuti in sentenza. Sulla questione di competenza per territorio recentemente è altresì intervenuta la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 7371 del 19-3-2025 che ha confermato la competenza del Tribunale di Roma quale “forum destinatae solutionis”. Assodata, per quanto sopra argomentato la competenza territoriale del Tribunale di Roma adito, nel cui circondario ha sede il deputato a ricevere, dopo il passaggio in giudicato delle Controparte_4 sentenze in materia, le domande e ad istruire le pratiche di pagamento a carico del Fondo all'uopo istituito, nel giudizio in decisione, in riferimento alle domande dell' attrice , quale CP_1
RS erede di un Internato Militare Italiano ( , occorre necessariamente affrontare la tematica della posizione dei militari italiani in seguito all'armistizio dell'8-9-1943. In seguito all'armistizio dell'8-
9-1943 da un lato, furono dichiarate cessate le ostilità da parte delle forze militari italiane nei confronti delle riconosciute superiori e prevalenti forze militari alleate angloamericane e, dall'altro, si precisò che le forze italiane avrebbero reagito ad attacchi di qualsiasi altra provenienza. All'epoca gran parte della penisola italiana era occupata da truppe naziste. In tale quadro è evidente il mutato scenario di guerra rispetto alla situazione antecedente all'armistizio del 1943 che vedeva l'Italia alleata della Germania. Dopo l'armistizio i militari italiani sono stati considerati nemici di guerra dai militari tedeschi che avevano di fatto occupato gran parte del territorio italiano. Occorre quindi chiarire quale fosse all'epoca la disciplina che regolamentava la condizione del nemico fatto prigioniero in tempo di guerra. La Convenzione dell'Aja del 1907 e la Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri di Guerra del 27.07.1929 sono i punti di riferimento da considerare per ricostruire il trattamento riservato al militare nemico fatto prigioniero in guerra dopo l'armistizio del 1943, dovendosi prendere atto che all'epoca la deportazione, l'internamento e la sottoposizione a lavoro coatto erano possibili evenienze. In base al Regolamento accluso alla
Convenzione dell'Aja sui prigionieri di guerra (artt. 4, 5 6), infatti, si può dedurre che i prigionieri di guerra erano in potere del Governo nemico, potevano essere internati in una città, fortezza, campo o luogo qualunque, nonché potevano essere dallo Stato belligerante che li aveva catturati sottoposti a lavori secondo il loro grado e le loro attitudini. Di conseguenza la cattura in Italia e la deportazione in Germania di militari italiani, nonché il lavoro coatto a cui gli stessi potevano essere adibiti, non possono essere considerati di per sé indici sintomatici di crimini di guerra né di crimini contro l'umanità, rientrando tali evenienze nell'ambito dei trattamenti riservati ai nemici in armi fatti
Pagina 6 prigionieri in tempo di guerra. Il giudice civile, del resto, non ha il compito dello storico, non deve ricercare documenti e fonti per ricostruire e narrare gli eventi del passato, ma deve limitarsi a giudicare iuxta alligata et probata, in applicazione delle norme dell'ordinamento civilistico vigente sull'onere della prova, che impongono all'attore di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio. Nel caso di specie occorre verificare se sia stata o meno fornita la prova oggettiva del trattamento in concreto subito dal dante causa dell'attrice, sì da poter scrutinare poi se tale trattamento, per la particolare intensa efferatezza e disumanità, sia risultato effettivamente lesivo di diritti umani inviolabili. A tal fine occorre la prova del comportamento tenuto dai militari tedeschi durante la prigionia e l'internamento del militare italiano . Non basta, dunque, la RSona_1 sola condizione di deportato, di internato o di sottoposto a lavoro coatto del militare italiano nemico di guerra e fatto prigioniero dalla milizia germanica dopo l'armistizio dell'8-9-1943 per configurare ipso iure ed automaticamente un crimine di guerra e/o contro l'umanità, stanti le previsioni delle
Convenzioni sopra richiamate che non autorizzano detta presunzione, occorrendo, invece, nel presente giudizio civile, finalizzato ad accertare il compimento di crimini di guerra e contro l'umanità, la prova di un “quid pluris” in riferimento specifico alla particolare efferatezza e crudeltà del trattamento inflitto in concreto al militare italiano prigioniero in termini di vessazioni, privazioni, violenze o torture, sì da poter discernere caso per caso tra ciò che sia ricaduto nel perimetro “normale” del regime consentito dalle suddette Convenzioni da ciò che, invece, sia trasmodato in veri e propri crimini di guerra e contro l'umanità comportando la lesione di diritti umani inviolabili. Siamo ai limiti della cd. probatio diabolica in quanto oggettivamente il lungo lasso di tempo trascorso non ha certo agevolato l'assolvimento dell'onere probatorio incombente su parte attrice. Non sono stati espressamente indicati testi oculari di violenze, vessazioni, torture, privazioni, commesse dai soldati tedeschi durante la prigionia in danno di . La RSona_1
Sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5, e dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, nella parte in cui obbliga il giudice italiano a negare la giurisdizione su crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati da uno Stato estero essendo coinvolta la lesione di diritti inviolabili della persona, per cui di fronte ai crimini suddetti si azzera la norma consuetudinaria di diritto internazionale che stabilisce il principio di immunità per gli atti compiuti dallo Stato estero iure imperii e si espande l'area della risarcibilità dei danni per la lesione di diritti umani fondamentali ed inviolabili della persona. Per converso, qualora non si verta nella categoria dei crimini di guerra o contro l'umanità che comportino la lesione dei diritti inviolabili della persona, si riespande la vigenza e cogenza dell'art. 1 Legge 848 e dell'art. 94 della Carta delle NU, dall'art 3 Legge 2013 n. 5 e delle loro applicazioni declinate anche nelle decisioni adottate dalla Corte Internazionale di STzia tra cui va qui
Pagina 7 ricordata la decisione assunta nei confronti dell'Italia nell'anno 2012 nel primo contenzioso promosso dalla Germania (decisione con la quale l'Italia è stata condannata a rimuovere le sentenze di condanna in precedenza emesse dai giudici italiani contro la Repubblica Federale di Germania).
In definitiva nel presente giudizio, in mancanza di prova in concreto di trattamento crudele, violento, efferato, di tortura, in aperta violazione della Convenzione di Ginevra del 1929 e del diritto internazionale di guerra all'epoca vigente, non può configurarsi nel caso di specie la categoria dei crimini imprescrittibili contro l'umanità, non essendo equiparabile la deportazione in
Germania di militari italiani, per quanto sopra argomentato, alla deportazione di civili italiani. La
Corte di Cassazione italiana (n. 5044 del 2004), infatti, definisce come sicuri indici sintomatici di crimini internazionali contro l'umanità la deportazione subita dalla popolazione civile (ovvero, secondo l'esegesi logico-deduttiva di questo giudicante, la popolazione non di rango militare e non partecipante alla lotta armata di liberazione dall'occupazione nazista) nel corso di un conflitto armato e l'assoggettamento dei civili deportati ai lavori forzati. La Corte Costituzionale italiana con la Sentenza n. 238/2014 ha chiarito che nell'ordinamento italiano non possono trovare ingresso norme di diritto internazionale che pongano limiti alla repressione dei crimini contro l'umanità.
Rispetto al problema dell'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e della retroattività della norma consuetudinaria di diritto internazionale sulla possibilità di repressione in ogni tempo dei crimini contro l'umanità, va segnalato che hanno contribuito a delineare la regola della imprescrittibilità e retroattività non soltanto le decisioni di Corti Supreme, tra cui la Cassazione italiana (Sent. n. 5044/2004), ma anche convenzioni internazionali (Conv. ONU 26-11- 1968 e
Conv. Europea 25-1-1974), sicché, sebbene la consapevolezza dell'imprescrittibilità sia maturata nella comunità internazionale in tempi successivi ai crimini perpetrati dal Terzo Reich, si può ritenere che sia emersa comunque la convinzione e la necessità della possibilità di apprestare forme di tutela e repressione dei crimini contro l'umanità anche in senso retroattivo, proprio per consolidare il concetto stesso di imprescrittibilità che diversamente sarebbe minato in radice in caso di diversificata disciplina “ratione temporis” e/o rispetto ai singoli soggetti (Stati) coinvolti. Nel diritto civile non si pongono le rigidità dei principi del sistema penale posti a tutela della libertà personale, per cui non può ritenersi vietata nell'ambito dell'ordinamento civilistico italiano una deroga al principio generale di irretroattività della legge nel caso in cui un'altra fonte normativa di pari rango consenta la retroattività. L'art. 2043 c.c. è un baluardo posto a tutela della parte danneggiata e norma di chiusura dell'ordinamento nella direzione della risarcibilità del danno derivante da qualsiasi fatto illecito non richiedendosi che il fatto illecito civile, diversamente dal reato penale, debba essere necessariamente tipizzato “ex ante” ovvero prima della sua commissione.
Di conseguenza soltanto per i cittadini civili italiani non combattenti deportati dai militari tedeschi
Pagina 8 in Germania ed assoggettati ai lavori coatti dopo l'armistizio del 1943 si configurano sempre il crimine contro l'umanità imprescrittibile e la retroattività della norma consuetudinaria che reprime i crimini contro l'umanità, con conseguente estensione dell'area della risarcibilità del danno nell'ottica di reprimere detti crimini, mentre per gli MI (internati militari italiani) si deve valutare caso per caso se il trattamento subito dal militare italiano fatto prigioniero e deportato nella
Germania di Hitler abbia in concreto oltrepassato (in termini di crudeltà, efferatezza e disumanità) i limiti della sola deportazione, del solo internamento e del solo lavoro coatto, consentiti dalle
Convenzioni sopra richiamate all'epoca vigenti. Nel caso di specie, non essendo emersa idonea prova in concreto di trattamenti crudeli, efferati e disumani da parte dei militari tedeschi esorbitanti rispetto al trattamento previsto dalle Convenzioni di diritto internazionale sopra richiamate, non può sorgere il diritto al risarcimento per i soli fatti di deportazione, internamento e lavoro coatto.
Peraltro, in mancanza dei suddetti profili probatori, non potendosi far riferimento alla categoria dell'imprescrittibilità, si pone anche il problema della prescrizione. In proposito recentemente la
Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. III n. 3642 del 8-2-2024) ha ribadito che dopo la cd. Sentenza
IN (Cass. n. 5044 del 2004) è stato possibile l'esercizio del diritto (art. 2035 c.c.), per cui il tempo trascorso dal 2004 al 2022 (anno di introduzione del presente giudizio), in mancanza di prove di atti interruttivi, oltrepassa ogni termine di prescrizione, in riferimento a pretese pecuniarie che non risultino fondate su prove di commissione di specifici crimini di guerra e/o di crimini contro l'umanità imprescrittibili. In quest'ottica si spiega perché il legislatore nel D.L. 36/2022, come convertito in legge 79/2022, ha fatto comunque salvi nell'art. 43 comma 6 del testo vigente gli effetti della prescrizione ordinaria. La domanda dell'attrice, in definitiva, va respinta per carenza di idonei elementi probatori oggettivi sulla commissione in concreto di crimini di guerra contro l'umanità imprescrittibili che siano stati perpetrati dalle truppe tedesche in danno del militare italiano . Tenuto conto delle novità delle questioni dedotte in lite, sia dal punto di RSona_1 vista della recente legislazione che della giurisprudenza recente sopra citata ed ancora in evoluzione, si reputano sussistere giustificati motivi per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta la domanda proposta da . Spese compensate. CP_1
Roma, 30-7-2025 Il giudice
Dott. Pietro RSico
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