TRIB
Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 18/10/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 556 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che i coniugi:
1. nato a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nata a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi rispettivamente dall'avv. IACONA FRANCESCA e dall'avv. PAPI BENEDETTA;
matrimonio celebrato in CERANESI il 12/05/2007 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa;
che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
1 che il p.m. è stato posto nelle condizioni di intervenire1; visto l'art. 473-bis.47 e ss.c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1) I coniugi vivranno separati: le figlie minori continueranno a risiedere presso la casa coniugale, sita in Cesena (FC), Viale Abruzzi n. 396, di proprietà della nonna paterna, unitamente ora al padre ora alla madre, a turnazione settimanale, mentre il genitore che in quella settimana non avrà con sé e si trasferirà Per_1 Per_2 presso l'immobile ubicato in Cesena (FC), Corso Ubaldo Comandini n. 85. In virtù della stabilita alternanza Il Sig. dichiara di lasciare a disposizione CP_1 della Sig.ra l'abitazione sita in Cesena, Via Ubaldo Comandini, 85, o altro Pt_1 immobile che i coniugi dovessero concordemente scegliere per l'alternanza, nelle settimane in cui lo stesso sarà nella casa coniugale e fino a quando le figlie saranno economicamente indipendenti.
2) Le figlie minori resteranno affidate ad entrambi i genitori, con collocazione paritaria presso l'abitazione coniugale, ove rimarrà fissata la loro residenza.
3) Il Sig. provvederà a far fronte a tutte le utenze, alle spese Controparte_1 condominiali e alle ulteriori spese anche di pulizie inerenti sia la casa coniugale di Viale Abruzzi n. 396, che l'immobile ubicato in Cesena (FC), Corso Ubaldo Comandini n. 85, ove le parti dimorano nella settimana in cui non hanno con sé le figlie minori rinunciando espressamente a ripetere qualsiasi spesa sostenuta, nonché per canone di locazione o occupazione per entrambe le abitazioni. La Sig.ra si occuperà della spesa alimentare della famiglia per Parte_1 entrambe le abitazioni sopra indicate sia per l'abitazione coniugale che per quella sita in Cesena (FC), Corso Ubaldo Comandini n. 85 identificata per l'alternanza.
4) Mentre il Sig. svolge la propria professione di responsabile del Controparte_1 personale presso la società Calzaturificio Casadei spa, con sede in San Mauro Pascoli (FC), Via XX Settembre n. 87, dalle ore 8.30-12.30 e dalle 14.00–18.00, la 1 Comunicazione al P.M. in data 18.3.2025 - Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del
P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv.
582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio 1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n.
19727)
2 moglie è impiegata presso , con sede in Cesena Via Vilfredo Parte_2
Pareto n. 901, dalle ore 8.00 alle ore 12.00/12.30, con un rientro pomeridiano.
5) La figlia minore attualmente frequenta la classe seconda della scuola Per_1 secondaria di secondo grado “Liceo Scientifico Righi” in Cesena, dalle ore 8,00 alle ore 13,00, dal lunedì al sabato, mentre la figlia minore attualmente Per_2 frequenta la classe prima della scuola secondaria di secondo grado “Liceo Monti – Scienze Umane”, dalle ore 8,00 alle ore 13,00, dal lunedì al venerdì.
6) Entrambi i genitori potranno sempre presenziare alle visite mediche e alle attività riabilitative e di cura che coinvolgono le figlie minori.
7) e trascorreranno altresì ora con il padre e ora con la madre un Per_1 Per_2 periodo di vacanza della durata di 15 giorni, di cui una settimana continuativa, durante le vacanze estive, della durata di 7 giorni, durante le vacanze di Natale, e della durata di 3 giorni, durante le vacanze di Pasqua, che verranno definiti in tempo utile ogni anno, possibilmente entro il 30 maggio, compatibilmente con le esigenze e le ferie dei genitori, nonché con gli impegni delle figlie minori.
8) Ad anni alterni, il giorno di Natale e di verranno trascorsi da Persona_3
e ora con il padre ora con la madre, e così anche il giorno di Per_1 Per_2
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo tra i genitori, e gli impegni delle figlie minori.
9) Durante le altre festività, e staranno con entrambi i genitori in Per_1 Per_2 egual misura, a pranzo da uno ed a cena dall'altro, oppure, un'intera giornata con l'uno e l'altra con l'altro genitore.
10) Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute delle figlie minori (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori ed entrambi si impegneranno a comunicare tempestivamente all'altro ogni informazione di cui sono venuti a conoscenza riguardante le figlie.
11) Il padre contribuirà al mantenimento delle figlie minori versando alla madre delle stesse entro i primi 15 giorni del mese la somma di €. 500,00= mensili, ovvero
€. 250,00= a figlia, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT settore industria, somma che verrà utilizzata per il loro mantenimento ordinario e spillatico (compreso il vestiario ordinario, con esclusione invece dei capispalla e delle calzature come meglio regolamentato con specifica e separata scrittura privata), mentre l'assegno unico e/o qualsiasi altro emolumento similare verrà diviso tra i coniugi nella misura del 50%.
12) A tutte le spese scolastiche (tasse, libri, cancelleria, corredo inizio anno, spese di trasporto, gite, assicurazione e rette scolastiche, servizio di mensa scolastico), spese
3 per vestiario straordinario (meglio regolamentato con specifica e separata scrittura privata) e “paghetta” concordata da entrambi i genitori, le spese mediche straordinarie e le spese ludico-sportive concordate, comprensive di tutto il materiale, accessori, attrezzatura e vestiario tecnico necessario alle figlie minori, si farà fronte utilizzando il canone locativo, pari ad €. 550,00= mensili, dell'immobile di proprietà di quest'ultime, ubicato in Cesena (FC), Via Mura Comandini n. 10 (doc. 3), che viene accreditato su conto corrente cointestato n. 850 - 330 1034510 acceso presso RA CA. Tali somme sono state sempre utilizzate dai genitori per far fronte alle necessità delle figlie, ma nel caso non fossero sufficienti o utilizzabili (anche per eventuale cessazione del contratto di locazione) tutte le spese straordinarie sostenute senza l'utilizzo del suindicato conto corrente (come meglio specificato nella scrittura privata separata di cui sopra) andranno sostenute dalle parti nella misura del 70% dal padre e nella misura del 30% dalla madre e comunque saranno regolate in base al protocollo sul diritto di famiglia in vigore innanzi al Tribunale di Forlì.
14) Il Sig. è proprietario dell'immobile ubicato in Cesena (FC), Via Controparte_1
Corso Ubaldo Comandini n. 85, piano terra, concesso in locazione al canone mensile di €. 600,00= (doc. 4), mentre la Sig.ra è proprietaria di 1/6 bene Parte_1 immobile. (doc. 5).
15) Il Sig. è proprietario dell'autovettura tipo Suzuki Vitara targata Controparte_1
FF 631 FF (doc. 6) e del motociclo targato FB 76595 (doc. 7), mentre la Sig.ra
è proprietaria dell'autovettura tipo Fiat 500L targata FC 904 PK Parte_1
(doc. 8).
16) Il Sig. inoltre è titolare del conto corrente n. Controparte_1
0437/000003913381 acceso presso ER (doc. 9), mentre la Sig.ra è Parte_1 titolare del conto corrente n. 00598/0000063896065, acceso presso CA Credit Agricole Ag. Di Cesena 2 (doc. n. 10), infine entrambi le parti sono contitolari del conto corrente cointestato n. 850 - 330 1034510 acceso presso RA CA (doc. 11), alimentato dal canone locativo mensile dell'immobile ubicato in Cesena (FC), Via Mura Comandini n. 10, che verrà mantenuto esclusivamente per il versamento del suddetto canone e utilizzo da parte di entrambi i coniugi come sopra indicato.
17) I separandi si impegnano sin d'ora a prestare il loro consenso per il rilascio/rinnovo del rispettivo passaporto, anche per consentire all'altro genitore di portare con sé all'estero le figlie minori.
Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa.
PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione.
4 ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CERANESI (anno 2007, Atto n. 4, Parte II, Serie A).
Forlì, 18/10/2025
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
5
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che i coniugi:
1. nato a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nata a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi rispettivamente dall'avv. IACONA FRANCESCA e dall'avv. PAPI BENEDETTA;
matrimonio celebrato in CERANESI il 12/05/2007 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa;
che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
1 che il p.m. è stato posto nelle condizioni di intervenire1; visto l'art. 473-bis.47 e ss.c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1) I coniugi vivranno separati: le figlie minori continueranno a risiedere presso la casa coniugale, sita in Cesena (FC), Viale Abruzzi n. 396, di proprietà della nonna paterna, unitamente ora al padre ora alla madre, a turnazione settimanale, mentre il genitore che in quella settimana non avrà con sé e si trasferirà Per_1 Per_2 presso l'immobile ubicato in Cesena (FC), Corso Ubaldo Comandini n. 85. In virtù della stabilita alternanza Il Sig. dichiara di lasciare a disposizione CP_1 della Sig.ra l'abitazione sita in Cesena, Via Ubaldo Comandini, 85, o altro Pt_1 immobile che i coniugi dovessero concordemente scegliere per l'alternanza, nelle settimane in cui lo stesso sarà nella casa coniugale e fino a quando le figlie saranno economicamente indipendenti.
2) Le figlie minori resteranno affidate ad entrambi i genitori, con collocazione paritaria presso l'abitazione coniugale, ove rimarrà fissata la loro residenza.
3) Il Sig. provvederà a far fronte a tutte le utenze, alle spese Controparte_1 condominiali e alle ulteriori spese anche di pulizie inerenti sia la casa coniugale di Viale Abruzzi n. 396, che l'immobile ubicato in Cesena (FC), Corso Ubaldo Comandini n. 85, ove le parti dimorano nella settimana in cui non hanno con sé le figlie minori rinunciando espressamente a ripetere qualsiasi spesa sostenuta, nonché per canone di locazione o occupazione per entrambe le abitazioni. La Sig.ra si occuperà della spesa alimentare della famiglia per Parte_1 entrambe le abitazioni sopra indicate sia per l'abitazione coniugale che per quella sita in Cesena (FC), Corso Ubaldo Comandini n. 85 identificata per l'alternanza.
4) Mentre il Sig. svolge la propria professione di responsabile del Controparte_1 personale presso la società Calzaturificio Casadei spa, con sede in San Mauro Pascoli (FC), Via XX Settembre n. 87, dalle ore 8.30-12.30 e dalle 14.00–18.00, la 1 Comunicazione al P.M. in data 18.3.2025 - Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del
P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv.
582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio 1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n.
19727)
2 moglie è impiegata presso , con sede in Cesena Via Vilfredo Parte_2
Pareto n. 901, dalle ore 8.00 alle ore 12.00/12.30, con un rientro pomeridiano.
5) La figlia minore attualmente frequenta la classe seconda della scuola Per_1 secondaria di secondo grado “Liceo Scientifico Righi” in Cesena, dalle ore 8,00 alle ore 13,00, dal lunedì al sabato, mentre la figlia minore attualmente Per_2 frequenta la classe prima della scuola secondaria di secondo grado “Liceo Monti – Scienze Umane”, dalle ore 8,00 alle ore 13,00, dal lunedì al venerdì.
6) Entrambi i genitori potranno sempre presenziare alle visite mediche e alle attività riabilitative e di cura che coinvolgono le figlie minori.
7) e trascorreranno altresì ora con il padre e ora con la madre un Per_1 Per_2 periodo di vacanza della durata di 15 giorni, di cui una settimana continuativa, durante le vacanze estive, della durata di 7 giorni, durante le vacanze di Natale, e della durata di 3 giorni, durante le vacanze di Pasqua, che verranno definiti in tempo utile ogni anno, possibilmente entro il 30 maggio, compatibilmente con le esigenze e le ferie dei genitori, nonché con gli impegni delle figlie minori.
8) Ad anni alterni, il giorno di Natale e di verranno trascorsi da Persona_3
e ora con il padre ora con la madre, e così anche il giorno di Per_1 Per_2
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo tra i genitori, e gli impegni delle figlie minori.
9) Durante le altre festività, e staranno con entrambi i genitori in Per_1 Per_2 egual misura, a pranzo da uno ed a cena dall'altro, oppure, un'intera giornata con l'uno e l'altra con l'altro genitore.
10) Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute delle figlie minori (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori ed entrambi si impegneranno a comunicare tempestivamente all'altro ogni informazione di cui sono venuti a conoscenza riguardante le figlie.
11) Il padre contribuirà al mantenimento delle figlie minori versando alla madre delle stesse entro i primi 15 giorni del mese la somma di €. 500,00= mensili, ovvero
€. 250,00= a figlia, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT settore industria, somma che verrà utilizzata per il loro mantenimento ordinario e spillatico (compreso il vestiario ordinario, con esclusione invece dei capispalla e delle calzature come meglio regolamentato con specifica e separata scrittura privata), mentre l'assegno unico e/o qualsiasi altro emolumento similare verrà diviso tra i coniugi nella misura del 50%.
12) A tutte le spese scolastiche (tasse, libri, cancelleria, corredo inizio anno, spese di trasporto, gite, assicurazione e rette scolastiche, servizio di mensa scolastico), spese
3 per vestiario straordinario (meglio regolamentato con specifica e separata scrittura privata) e “paghetta” concordata da entrambi i genitori, le spese mediche straordinarie e le spese ludico-sportive concordate, comprensive di tutto il materiale, accessori, attrezzatura e vestiario tecnico necessario alle figlie minori, si farà fronte utilizzando il canone locativo, pari ad €. 550,00= mensili, dell'immobile di proprietà di quest'ultime, ubicato in Cesena (FC), Via Mura Comandini n. 10 (doc. 3), che viene accreditato su conto corrente cointestato n. 850 - 330 1034510 acceso presso RA CA. Tali somme sono state sempre utilizzate dai genitori per far fronte alle necessità delle figlie, ma nel caso non fossero sufficienti o utilizzabili (anche per eventuale cessazione del contratto di locazione) tutte le spese straordinarie sostenute senza l'utilizzo del suindicato conto corrente (come meglio specificato nella scrittura privata separata di cui sopra) andranno sostenute dalle parti nella misura del 70% dal padre e nella misura del 30% dalla madre e comunque saranno regolate in base al protocollo sul diritto di famiglia in vigore innanzi al Tribunale di Forlì.
14) Il Sig. è proprietario dell'immobile ubicato in Cesena (FC), Via Controparte_1
Corso Ubaldo Comandini n. 85, piano terra, concesso in locazione al canone mensile di €. 600,00= (doc. 4), mentre la Sig.ra è proprietaria di 1/6 bene Parte_1 immobile. (doc. 5).
15) Il Sig. è proprietario dell'autovettura tipo Suzuki Vitara targata Controparte_1
FF 631 FF (doc. 6) e del motociclo targato FB 76595 (doc. 7), mentre la Sig.ra
è proprietaria dell'autovettura tipo Fiat 500L targata FC 904 PK Parte_1
(doc. 8).
16) Il Sig. inoltre è titolare del conto corrente n. Controparte_1
0437/000003913381 acceso presso ER (doc. 9), mentre la Sig.ra è Parte_1 titolare del conto corrente n. 00598/0000063896065, acceso presso CA Credit Agricole Ag. Di Cesena 2 (doc. n. 10), infine entrambi le parti sono contitolari del conto corrente cointestato n. 850 - 330 1034510 acceso presso RA CA (doc. 11), alimentato dal canone locativo mensile dell'immobile ubicato in Cesena (FC), Via Mura Comandini n. 10, che verrà mantenuto esclusivamente per il versamento del suddetto canone e utilizzo da parte di entrambi i coniugi come sopra indicato.
17) I separandi si impegnano sin d'ora a prestare il loro consenso per il rilascio/rinnovo del rispettivo passaporto, anche per consentire all'altro genitore di portare con sé all'estero le figlie minori.
Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa.
PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione.
4 ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CERANESI (anno 2007, Atto n. 4, Parte II, Serie A).
Forlì, 18/10/2025
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
5