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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 08/10/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
Verbale dell'udienza dell'8 ottobre 2025
Davanti al Giudice dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena sono comparsi per gli appellanti l'avv. Alberto
SI e per l'appellato l'Avv. Gaia Boldrocchi, in sostituzione dell'avv. Giorgio Conti.
Il Giudice dispone la discussione orale della causa.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi ed insistono come in essi.
Il Giudice, dato atto, si ritira in camera di consiglio una volta terminata l'udienza.
Il Giudice, all'esito, provvede dando integrale lettura della seguente sentenza, allegata al presente verbale, che si intende in tal modo pubblicata.
Il Giudice
(dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Unico, dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 3688/2023 R.G promossa da:
e rappresentati e difesi, giusta delega agli atti, dall'avv. Parte_1 Parte_2
Alberto SI, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Parma, via XXII Luglio n. 60
- Appellanti - nei confronti di
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta delega agli atti, dall'avv. Giorgio
Conti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Parma, via Verdi n. 9
- Appellato -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI delle parti: come da verbale di udienza dell'8 ottobre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 22 della L. 689/1981, depositato in data 20 febbraio 2023, e Parte_1
proponevano opposizione avverso i verbali di contestazione n. V/1691/2022 Parte_2 dell'11.11.2022 notificati il 13.2.2023, elevati dalla Polizia locale dell'Unione Pedemontana
Parmense, a mezzo dei quali veniva loro contestata la violazione dell'art. 141, comma 2 e 11 del
C.d.S., in quanto il , mentre percorreva la Via per Parma alla guida dell'autovettura SE Pt_2
targata FD369AY di proprietà della teneva una condotta di guida imprudente e non era in Pt_1
grado di evitare la collisione con il veicolo Ford, che, provenendo da Via Ponticelli, stava per immettersi sulla Via per Parma.
A sostegno della spiegata opposizione, i ricorrenti innanzitutto rilevavano che il verbale di contestazione, con un identico numero di protocollo, era stato notificato sia alla quale Pt_1
proprietaria del veicolo SE, sia al , quale conducente del veicolo della predetta auto, mentre Pt_2
il verbale avrebbe dovuto essere notificato solo nei confronti del proprietario del veicolo, senza necessità di duplicazione della notificazione nei confronti del conducente.
2 Inoltre, sostenevano che nessuna colpa potesse essere attribuita al , il quale aveva tenuto una Pt_2
condotta di guida prudente e adeguata alle condizioni ambientali. La responsabilità della collisione tra i due autoveicoli era attribuibile esclusivamente al conducente del veicolo Ford. In particolare, esponevano che il , alla guida del veicolo SE, mentre stava procedendo a bassa velocità Pt_2 lungo la Via per Parma, giunto all'intersezione con via Ponticelli, era entrato in collisione con il veicolo Ford, il quale si stava immettendo sulla Via per Parma senza dare la precedenza al veicolo che stava sopraggiungendo, nonostante la presenza del segnale di STOP. A dire dei ricorrenti, tale dinamica del sinistro trovava conferma anche nei danni riportati dalle vetture coinvolte.
Ciò esposto, i ricorrenti affermavano che il conducente del veicolo SE nulla aveva potuto fare per evitare l'auto investitrice, la quale era uscita in velocità da una via laterale, senza che il Pt_2
avesse avuto la possibilità di avvistare per tempo l'auto e di frenare, in modo da evitare la collisione.
Il Corpo di Polizia locale-Unione si costituiva in giudizio innanzi al Controparte_1
Giudice di Pace a mezzo di un funzionario delegato, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Il convenuto sosteneva che il non avesse tenuto una condotta di guida tale da consentirgli di Pt_2 mantenere il controllo del veicolo SE, tant'è che, a causa della sostenuta velocità di marcia, non era stato in grado di arrestare il mezzo e di compiere le manovre necessarie per evitare la collisione con l'auto antagonista, mentre questa si immetteva sulla Via per Parma.
Il Giudice di Pace adito dott.ssa Rossana Rizzi definiva il procedimento con sentenza n. 614/23 del
20 giugno 2023, depositata il 18 luglio 2023, con la quale rigettava il ricorso e confermava il verbale opposto, disponendo la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio. Il
Giudice di Pace rilevava che l'accertamento della violazione di cui all'art. 141 CdS, effettuato dalla
Polizia Municipale, era fondato e legittimo, posto che dalla relazione dell'incidente stradale redatta dagli operanti intervenuti sul posto nell'immediatezza del sinistro (e in particolare dal fascicolo fotografico alla stessa allegato, dallo schizzo planimetrico e dalle dichiarazioni rese dalla parti coinvolte) si desumeva che il aveva tenuto una velocità di marcia sostenuta, non Pt_2
commisurata alle condizioni spazio-temporali, tant'è che, giunto in corrispondenza dell'intersezione con Via Ponticelli, non era stato in grado di evitare la collisione con il veicolo antagonista.
Avverso tale sentenza, e hanno proposto gravame, innanzi a questo Parte_1 Parte_2
Tribunale, chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata, con annullamento dei provvedimenti sanzionatori e con condanna di parte appellata alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. In subordine, in caso di mancato accoglimento dell'appello, hanno chiesto che gli stessi fossero dichiarati tenuti a pagare la contravvenzione comminata al minimo edittale.
3 In particolare, con l'unico motivo di appello gli appellanti lamentano il fatto che il Giudice di prime cure avrebbe interpretato erroneamente la dinamica dell'incidente e le foto relative al luogo del sinistro, dalle quali si sarebbe dovuto evincere che l'appellante, , non avrebbe Parte_2
commesso alcuna violazione del Codice della strada, poiché, contrariamente a quanto accertato dagli agenti della polizia municipale, avrebbe in realtà tenuto una guida prudente, avendo sempre avuto il pieno controllo del proprio veicolo SE. L'insussistenza della violazione contestata sarebbe attestata dal fatto che le tracce di colore bianco presenti sul cofano dell'autovettura Ford non potevano essere state causate dall'urto con la in quanto non vi era corrispondenza né tra i punti CP_2
di urto né tra le altezze delle due autovetture. La responsabilità del sinistro era imputabile esclusivamente al conducente del veicolo Ford, il quale si era immesso sulla Via per Parma a velocità sostenuta, come comprovato dalla gravità dei danni subiti dall'auto Ford nell'impatto contro un manufatto (muretto in mattoni) presente sul luogo del sinistro. Infatti, a seguito dell'urto violento contro il palo di ferro posizionato davanti al manufatto, il palo si era piegato e la parte anteriore della carrozzeria del veicolo Ford era letteralmente “rientrata”.
Il Corpo di Polizia locale-Unione si è costituito in giudizio, eccependo in Controparte_1 via preliminare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. dell'impugnazione proposta, in quanto non indicante in modo chiaro, sintetico e specifico il capo della decisione di primo grado impugnato, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado e le violazioni di legge denunciate.
Nel merito, ha contestato la fondatezza dell'appello spiegato, allegando che dal rapporto della
Polizia Municipale si evince chiaramente che il , alla guida del proprio veicolo, ha percorso la Pt_2
Via per Parma a velocità sostenuta. Tale condotta di guida ha impedito al conducente di conservare il controllo del veicolo e di essere in grado di compiere le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, in modo da evitare la collisione con il veicolo Ford.
Infatti, i rilievi effettuati sul posizionamento delle vetture dopo l'incidente attestano che:
- l'autovettura SE, con la propria forza d'urto e a causa della velocità sostenuta, aveva fatto ruotare di 90° l'auto Ford compiendo, a sua volta, una rotazione di 180°;
- il luogo dell'impatto risultava cosparso di molti detriti, che erano stati rilasciati dalla macchina
Ford, seguendo il senso di marcia dell'autovettura degli appellanti.
Sulla base delle suesposte considerazioni, il Corpo di Polizia locale-Unione Controparte_1 ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite.
Nel corso del giudizio di appello è stata disposta CTU cinematica volta a ricostruire le modalità di verificazione del sinistro, mediante il conferimento dell'incarico peritale all'Ing. Persona_1
All'esito del deposito dell'elaborato peritale e a fronte dei rilevi formulati dalla difesa degli
4 appellanti, il CTU ha depositato breve relazione scritta in cui ha dato compiuta risposta alle predette osservazioni critiche.
La causa passa oggi in decisione a seguito di discussione orale.
*****
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione, sollevata dal Corpo di Polizia Municipale, di inammissibilità dell'appello per violazione della disciplina di cui all'art. 342 cpc.
È noto che la norma di cui all'art. 342 cpc ha introdotto il principio della c.d. "censura finalizzata" in ragione del quale l'appellante non può limitarsi a riproporre gli argomenti di diritto già esposti in prime cure, ma deve specificamente indicare quali sono le parti della motivazione che intende sottoporre a censura e rispetto ad esse deve specificare la ragione dell'appello e la richiesta di modifica.
Rispetto a tale modalità di compilazione dell'atto, l'appello proposto da e Parte_1 Pt_2
appare sicuramente dettagliato, atteso che individua le parti della sentenza oggetto di
[...]
doglianza ed espone le ragioni di fatto e di diritto per le quali l'argomentare del giudice di prime cure è - nella prospettazione degli appellanti - erroneo.
Nel merito, l'appello è infondato e deve essere pertanto rigettato.
Ritiene, infatti, il Tribunale che la sentenza oggetto di gravame debba essere confermata. Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni che si vanno ad illustrare.
La documentazione in atti (e segnatamente il rapporto di incidente redatto dagli agenti della Polizia
Municipale intervenuti sul posto, le fotografie dei luoghi del sinistro e lo schizzo plamimetrico redatto dalla Polizia Municipale) consente di ricostruire alcuni dettagli dell'accaduto, che appaiono fondamentali ai fini della verifica della legittimità del verbale di accertamento di infrazione elevato nei confronti dell'odierna parte appellante.
Il giorno 11/12/2022, alle ore 9,10 , alla guida dell'autoveicolo SE Mii targato Parte_2
FD369AY di proprietà della moglie stava percorrendo un tratto rettilineo di Via per Parte_1
Parma in direzione Parma, quando, giunto all'altezza dell'intersezione con Via Ponticelli, entrava in urto con l'autovettura Ford Focus targata EN329EE, condotta da la quale, Controparte_3
provenendo da Via Ponticelli, si stava immettendo sulla Via per Parma. Come emerge dalle fotografie allegate al rapporto di incidente, a seguito della collisione, il perdeva il controllo Pt_2
del mezzo, il quale compiva una rotazione di 180° gradi, terminando la sua corsa sulla Via per
Parma, oltre l'intersezione con Via Ponticelli. Il veicolo Ford Focus, invece, compiva una rotazione di 90° e andava a urtare contro un manufatto (muretto in mattoni, contenente un “attacco mandata per autopompa”) collocato sul marciapiede costeggiante Via Ponticelli, abbattendo un cartello, ivi presente, indicante un'attività commerciale.
5 Dal rapporto di incidente redatto dagli agenti della Polizia Municipale, giunti sul posto dopo il sinistro, risulta inoltre che:
- il sinistro si è verificato su una strada provinciale, sita all'interno dell'abitato di Traversetolo;
- il tratto di strada, in cui si è verificato la collisione, era rettilineo;
- il fondo stradale era bagnato dalla pioggia in atto;
- la strada era illuminata naturalmente dalla luce del sole, con una visibilità sufficiente, tenuto conto che vi era una pioggia in atto;
- in corrispondenza dell'intersezione tra Via per Parma e Via Ponticelli, era presente un cartello stradale di STOP che indicava ai veicoli provenienti da Via Ponticelli di dare la precedenza ai veicoli marcianti su Via per Parma.
Dalle fotografie e dal rilievo planimetrico redatto dagli agenti intervenuti risulta, inoltre, la presenza di una siepe fitta e continua sul margine destro di via per Parma, in corrispondenza dell'intersezione con Via Ponticelli, che limitava sensibilmente la visibilità dell'incrocio per entrambe le direzioni di marcia.
Quanto alle conseguenze dello scontro, a seguito dell'urto, il veicolo SE ha riportato dei danni nella parte anteriore destra, mentre il veicolo Ford presenta un'evidente deformazione che interessa tutta la parte anteriore, con prevalenza sul lato anteriore sinistro.
A seguito della collisione, gli operanti intervenuti sul luogo dell'incidente hanno contestato al conducente della vettura Ford, proveniente da Via Ponticelli, la violazione dell'art. 145, comma 4, del Codice della Strada, in quanto lo stesso impegnava l'intersezione, omettendo di dare la precedenza al veicolo SE, proveniente dalla Via per Parma, nonostante il segnale di Stop e di dare la precedenza, apposto nel suo senso di marcia. Al tempo stesso, la Polizia Municipale ha contestato al conducente del veicolo SE la violazione dell'art. 141, comma 2, del Codice della Strada, in quanto non manteneva il controllo del veicolo e non era in grado di arrestare la marcia, compiendo le manovre necessarie, per evitare l'impatto con l'ostacolo prevedibile, entro il limite di visibilità.
Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata una CTU cinematica volta a ricostruire le modalità di verificazione del sinistro. A mezzo della consulenza tecnica depositata dal perito nominato Ing. − le cui conclusioni si ritiene pienamente di condividere, in quanto Per_1
congruamente motivate e basate su un attento esame delle risultanze acquisite al giudizio – deve ritenersi accertato che il non teneva una condotta di guida conforme ai limiti di velocità Pt_2
prescritti e adeguata alle condizioni della strada, in modo da mantenere il controllo del veicolo SE
e da evitare la collisione con l'auto antagonista, mentre questa si immetteva sulla Via per Parma.
La ricostruzione della dinamica del sinistro oggetto di causa è stata condotta dal perito, mediante l'analisi congiunta delle risultanze fotografiche e planimetriche agli atti, delle dichiarazioni rese
6 dalle parti, della documentazione tecnica disponibile e della simulazione cinematica, eseguita con l'ausilio di software specialistico di modellazione dinamica dei veicoli.
Dalla CTU emerge che, al momento della collisione tra i due veicoli, la Ford Focus, proveniente da via Ponticelli, era in fase di immissione sulla Via per Parma e si trovava in parziale occupazione della corsia di marcia della a causa della scarsa visibilità generata dalla fitta siepe posta sul CP_2
margine stradale.
Al momento dell'impatto, la SE Mii, condotta dal , odierno appellante, percorreva la Via per Pt_2
Parma a velocità stimata in circa 71 km/h, superiore al limite vigente in loco (50 km/h), e comunque non adeguata alle condizioni dell'intersezione (art. 141, co. 2 e 3 CdS). A seguito della collisione, il veicolo SE ha compiuto una rotazione sul proprio asse per circa 140°. Al momento dell'impatto, la
Ford occupava parzialmente la corsia di marcia della SE e risultava pressoché ferma, con traiettoria trasversale rispetto all'asse di via per Parma. In seguito all'urto, la Ford ha compiuto una rotazione di circa 120°, spostandosi lateralmente rispetto al proprio asse longitudinale.
A seguito del sinistro, il veicolo condotto dal ha riportato dei danni prevalentemente sulla Pt_2
zona anteriore destra, con deformazioni estese al paraurti, al parafango e al gruppo ottico destro. La conformazione dei danni evidenzia un impatto obliquo in fase di marcia, con segni compatibili con un urto contro una superficie rigida e ortogonalmente posta alla traiettoria della La Ford CP_2
Focus presenta, invece, una marcata deformazione interessante tutta la parte anteriore con prevalenza al lato anteriore sinistro, compatibile con un impatto fronto-laterale con la CP_4 sopraggiungente lungo via per Parma. L'urto ha interessato principalmente la zona anteriore sinistra della Ford, per poi determinare la deviazione della traiettoria e il successivo urto della parte centrale del frontale contro lo spigolo di un manufatto in cemento posto sul margine destro della carreggiata.
Il CTU ha rimarcato che la sequenza e la distribuzione dei danni, nonché la rotazione post urto di circa 120° e il punto di arresto finale del veicolo, risultano coerenti con una collisione fronto- CP_ laterale, occorsa durante l'immissione della da via Ponticelli e l'avanzamento della CP_2
lungo la strada principale.
La dinamica proposta dagli appellanti, secondo cui la avrebbe proceduto con prudenza e che CP_2
la Ford avrebbe invaso la traiettoria, non trova conferma nella morfologia dei danni rilevati. Al contrario, l'entità delle deformazioni, le direzioni d'impatto e i postumi cinematici osservati risultano in piena coerenza con la ricostruzione del sinistro operata dalla Polizia Lo-cale, secondo cui la ha impattato la Ford nel corso dell'immissione di quest'ultima da via Ponticelli, mentre CP_2
la era pressoché ferma o comunque viaggiava a bassissima velocità. Pt_3
Inoltre, la localizzazione e l'orientamento dei danni escludono la possibilità che l'urto sia avvenuto in senso inverso rispetto a quanto rilevato dagli accertatori. La distribuzione dei detriti e la rotazione
7 post-urto della compatibile con una velocità di marcia sensibilmente maggiore rispetto a CP_2
quella della Ford, confermano ulteriormente la dinamica accertata.
Alla luce delle risultanze della simulazione dinamica e delle condizioni ambientali rilevate in corrispondenza del luogo del sinistro, secondo il CTU l'impatto tra i due veicoli non era evitabile da parte del conducente della SE Mii nelle condizioni effettive di marcia. In particolare, il perito ha evidenziato che “al tempo t = –1,00 secondi dall'urto, il veicolo SE Mii si trovava a circa 19,72 metri dal punto di collisione e procedeva a una velocità di 71 km/h. In tale configurazione, il tempo disponibile per una reazione utile era assorbito interamente dal tempo di percezione e reazione psicotecnica (stimato in 1 secondo), senza lasciare spazio residuo per una frenata efficace. Inoltre, la presenza di una siepe fitta e continua in prossimità dell'intersezione impediva una visibilità adeguata verso via Ponticelli, da cui proveniva la Ford Focus, rendendo l'avvistamento del pericolo possibile solo a distanza troppo ridotta”. Pertanto, alla velocità effettiva di marcia calcolata, anche ipotizzando un'immediata percezione del pericolo, non vi erano le condizioni fisiche per evitare il sinistro.
Sulla base dell'art. 141, commi 2 e 3, del Codice della Strada, che impongono al conducente di regolare la velocità in modo da garantire il costante controllo del veicolo, la possibilità di effettuare manovre in sicurezza e l'adeguatezza alle condizioni ambientali e stradali, l'analisi cinematica ha evidenziato che, se la SE Mii avesse tenuto una velocità non superiore a circa 37,6 km/h, il conducente avrebbe avuto la possibilità di percepire il pericolo, reagire e arrestare il veicolo prima del punto d'urto, assumendo un tempo di reazione di 1 secondo e un coefficiente di aderenza prudenziale pari a 0,6. Tale velocità sarebbe stata coerente con le condizioni tipiche della circolazione urbana, e non avrebbe determinato situazioni di rischio per altri utenti della strada, configurandosi pertanto come una condotta prudente, proporzionata e pienamente esigibile, in linea con i principi di sicurezza e prevenzione del pericolo prevedibile richiamati dalla normativa.
In definitiva, l'impatto sarebbe stato evitabile da parte del conducente della SE Mii solo a condizione che avesse tenuto una velocità sensibilmente inferiore, adeguata alla configurazione dell'intersezione e alla visibilità compromessa, come richiesto dalla normativa in materia di guida prudente. Dalla CTU emerge infatti – come già detto- la presenza di una fitta siepe situata sul margine destro di Via per Parma, che costituiva un ostacolo alla visibilità laterale, limitando in modo significativo la possibilità per il conducente della SE Mii di percepire tempestivamente l'immissione della Ford Focus da via Ponticelli.
L'analisi cinematica ha evidenziato che, ad una velocità di 71 km/h, l'urto era inevitabile, poiché
l'intera distanza residua risultava assorbita dal solo tempo di reazione, senza residuare spazio utile per l'azione frenante. La velocità di marcia di 71 km/h tenuta dal veicolo SE superava il limite
8 massimo consentito nell'ambito urbano e, con ancora maggiore evidenza, non risultava conforme ai principi di prudenza e sicurezza imposti dai commi 2 e 3 dell'art. 141 C.d.S., che prescrivono l'obbligo di adattare la velocità alle condizioni della strada e alla prevedibilità di pericoli. Anche in presenza di diritto di precedenza, sarebbe stato doveroso per il procedere con velocità Pt_2
moderata, in ragione della prevedibilità di un'emersione di pericolo da una via laterale non visibile.
In definitiva, poiché, in base alle risultanze della CTU, si può ragionevolmente ritenere che una velocità di circa 38 km/h fosse non solo tecnicamente adeguata, ma anche giuridicamente esigibile da parte del conducente della SE Mii e coerente con i principi sanciti dall'art. 141, commi 2 e 3, del Codice della Strada, si deve concludere che la velocità effettivamente tenuta dalla SE Mii, condotta dal , pari a 71 Km/h (superiore, peraltro, al limite massimo consentito in area Pt_2
urbana), fosse non adeguata alla situazione specifica, integrando pertanto una violazione della norma sopra richiamata.
Sul punto occorre richiamare la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui, in tema di circolazione stradale, l'obbligo di moderare la velocità, quale regola cautelare di tipo
"elastico", deve essere posto in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, imponendo al conducente di conservare sempre il controllo del proprio mezzo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente per l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. Il rispetto formale del limite massimo di velocità consentito non esclude la responsabilità del conducente qualora la causazione dell'evento sia comunque riconducibile alla violazione delle regole di condotta stabilite dall'art. 141 cod. strada, dovendo la velocità essere adeguata non solo ai limiti prescritti ma anche alle condizioni della strada, del traffico e di ogni altra circostanza. In presenza di un tratto stradale curvilineo o in corrispondenza di una intersezione, il conducente ha l'obbligo di ridurre ulteriormente la velocità, anche se formalmente inferiore al limite prescritto, qualora le condizioni concrete del percorso lo richiedano per mantenere il controllo del mezzo ed evitare eventi prevedibili secondo l'id quod plerumque accidit (come nel caso di specie, la presenza di una fitta siepe, che ostacolava la visibilità laterale in corrispondenza dell'intersezione, imponeva di moderare ulteriormente la velocità). In tali casi, la perdita di controllo del veicolo costituisce quindi violazione dell'art. 141 cod. strada ed integra profili di colpa, non potendo essere giustificata dal mero rispetto del limite di velocità, quando quest'ultima, pur inferiore al limite massimo, non risulti commisurata alle effettive condizioni del tratto stradale (v. Cass. Penale sent.
n. 8303/2025).
I suddetti elementi – nella loro complessiva valutazione- consentono di ritenere accertato l'illecito contestato agli appellanti e quindi l'infondatezza della spiegata opposizione. Quindi ed in
9 conclusione l'appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza n. 614/2023 resa dal
Giudice di Pace di Parma.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria e del valore della causa, pari a euro 150,20.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico degli appellanti soccombenti.
Sussistono, inoltre, i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Infatti, poiché l'appello è stato integralmente respinto, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17,
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità
2013), che ha aggiunto l'art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115- della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata
(come è noto il citato articolo dispone che quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis).
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) RIGETTA l'appello proposto da e e, per l'effetto, dichiara la Parte_1 Parte_2
legittimità del verbale di contestazione n. V/1691/2022 elevato dal Corpo di Polizia Locale –Unione nei confronti degli odierni appellanti;
Controparte_1
2) CONDANNA e al pagamento, nei confronti del Parte_1 Parte_2 [...]
delle spese processuali del secondo grado di giudizio, che Controparte_6
liquida in complessivi euro 362,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
PONE le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico degli appellanti soccombenti;
3) DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Parma, 8 ottobre 2025
10 Il Giudice
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
11
Verbale dell'udienza dell'8 ottobre 2025
Davanti al Giudice dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena sono comparsi per gli appellanti l'avv. Alberto
SI e per l'appellato l'Avv. Gaia Boldrocchi, in sostituzione dell'avv. Giorgio Conti.
Il Giudice dispone la discussione orale della causa.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi ed insistono come in essi.
Il Giudice, dato atto, si ritira in camera di consiglio una volta terminata l'udienza.
Il Giudice, all'esito, provvede dando integrale lettura della seguente sentenza, allegata al presente verbale, che si intende in tal modo pubblicata.
Il Giudice
(dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Unico, dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 3688/2023 R.G promossa da:
e rappresentati e difesi, giusta delega agli atti, dall'avv. Parte_1 Parte_2
Alberto SI, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Parma, via XXII Luglio n. 60
- Appellanti - nei confronti di
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta delega agli atti, dall'avv. Giorgio
Conti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Parma, via Verdi n. 9
- Appellato -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI delle parti: come da verbale di udienza dell'8 ottobre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 22 della L. 689/1981, depositato in data 20 febbraio 2023, e Parte_1
proponevano opposizione avverso i verbali di contestazione n. V/1691/2022 Parte_2 dell'11.11.2022 notificati il 13.2.2023, elevati dalla Polizia locale dell'Unione Pedemontana
Parmense, a mezzo dei quali veniva loro contestata la violazione dell'art. 141, comma 2 e 11 del
C.d.S., in quanto il , mentre percorreva la Via per Parma alla guida dell'autovettura SE Pt_2
targata FD369AY di proprietà della teneva una condotta di guida imprudente e non era in Pt_1
grado di evitare la collisione con il veicolo Ford, che, provenendo da Via Ponticelli, stava per immettersi sulla Via per Parma.
A sostegno della spiegata opposizione, i ricorrenti innanzitutto rilevavano che il verbale di contestazione, con un identico numero di protocollo, era stato notificato sia alla quale Pt_1
proprietaria del veicolo SE, sia al , quale conducente del veicolo della predetta auto, mentre Pt_2
il verbale avrebbe dovuto essere notificato solo nei confronti del proprietario del veicolo, senza necessità di duplicazione della notificazione nei confronti del conducente.
2 Inoltre, sostenevano che nessuna colpa potesse essere attribuita al , il quale aveva tenuto una Pt_2
condotta di guida prudente e adeguata alle condizioni ambientali. La responsabilità della collisione tra i due autoveicoli era attribuibile esclusivamente al conducente del veicolo Ford. In particolare, esponevano che il , alla guida del veicolo SE, mentre stava procedendo a bassa velocità Pt_2 lungo la Via per Parma, giunto all'intersezione con via Ponticelli, era entrato in collisione con il veicolo Ford, il quale si stava immettendo sulla Via per Parma senza dare la precedenza al veicolo che stava sopraggiungendo, nonostante la presenza del segnale di STOP. A dire dei ricorrenti, tale dinamica del sinistro trovava conferma anche nei danni riportati dalle vetture coinvolte.
Ciò esposto, i ricorrenti affermavano che il conducente del veicolo SE nulla aveva potuto fare per evitare l'auto investitrice, la quale era uscita in velocità da una via laterale, senza che il Pt_2
avesse avuto la possibilità di avvistare per tempo l'auto e di frenare, in modo da evitare la collisione.
Il Corpo di Polizia locale-Unione si costituiva in giudizio innanzi al Controparte_1
Giudice di Pace a mezzo di un funzionario delegato, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Il convenuto sosteneva che il non avesse tenuto una condotta di guida tale da consentirgli di Pt_2 mantenere il controllo del veicolo SE, tant'è che, a causa della sostenuta velocità di marcia, non era stato in grado di arrestare il mezzo e di compiere le manovre necessarie per evitare la collisione con l'auto antagonista, mentre questa si immetteva sulla Via per Parma.
Il Giudice di Pace adito dott.ssa Rossana Rizzi definiva il procedimento con sentenza n. 614/23 del
20 giugno 2023, depositata il 18 luglio 2023, con la quale rigettava il ricorso e confermava il verbale opposto, disponendo la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio. Il
Giudice di Pace rilevava che l'accertamento della violazione di cui all'art. 141 CdS, effettuato dalla
Polizia Municipale, era fondato e legittimo, posto che dalla relazione dell'incidente stradale redatta dagli operanti intervenuti sul posto nell'immediatezza del sinistro (e in particolare dal fascicolo fotografico alla stessa allegato, dallo schizzo planimetrico e dalle dichiarazioni rese dalla parti coinvolte) si desumeva che il aveva tenuto una velocità di marcia sostenuta, non Pt_2
commisurata alle condizioni spazio-temporali, tant'è che, giunto in corrispondenza dell'intersezione con Via Ponticelli, non era stato in grado di evitare la collisione con il veicolo antagonista.
Avverso tale sentenza, e hanno proposto gravame, innanzi a questo Parte_1 Parte_2
Tribunale, chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata, con annullamento dei provvedimenti sanzionatori e con condanna di parte appellata alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. In subordine, in caso di mancato accoglimento dell'appello, hanno chiesto che gli stessi fossero dichiarati tenuti a pagare la contravvenzione comminata al minimo edittale.
3 In particolare, con l'unico motivo di appello gli appellanti lamentano il fatto che il Giudice di prime cure avrebbe interpretato erroneamente la dinamica dell'incidente e le foto relative al luogo del sinistro, dalle quali si sarebbe dovuto evincere che l'appellante, , non avrebbe Parte_2
commesso alcuna violazione del Codice della strada, poiché, contrariamente a quanto accertato dagli agenti della polizia municipale, avrebbe in realtà tenuto una guida prudente, avendo sempre avuto il pieno controllo del proprio veicolo SE. L'insussistenza della violazione contestata sarebbe attestata dal fatto che le tracce di colore bianco presenti sul cofano dell'autovettura Ford non potevano essere state causate dall'urto con la in quanto non vi era corrispondenza né tra i punti CP_2
di urto né tra le altezze delle due autovetture. La responsabilità del sinistro era imputabile esclusivamente al conducente del veicolo Ford, il quale si era immesso sulla Via per Parma a velocità sostenuta, come comprovato dalla gravità dei danni subiti dall'auto Ford nell'impatto contro un manufatto (muretto in mattoni) presente sul luogo del sinistro. Infatti, a seguito dell'urto violento contro il palo di ferro posizionato davanti al manufatto, il palo si era piegato e la parte anteriore della carrozzeria del veicolo Ford era letteralmente “rientrata”.
Il Corpo di Polizia locale-Unione si è costituito in giudizio, eccependo in Controparte_1 via preliminare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. dell'impugnazione proposta, in quanto non indicante in modo chiaro, sintetico e specifico il capo della decisione di primo grado impugnato, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado e le violazioni di legge denunciate.
Nel merito, ha contestato la fondatezza dell'appello spiegato, allegando che dal rapporto della
Polizia Municipale si evince chiaramente che il , alla guida del proprio veicolo, ha percorso la Pt_2
Via per Parma a velocità sostenuta. Tale condotta di guida ha impedito al conducente di conservare il controllo del veicolo e di essere in grado di compiere le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, in modo da evitare la collisione con il veicolo Ford.
Infatti, i rilievi effettuati sul posizionamento delle vetture dopo l'incidente attestano che:
- l'autovettura SE, con la propria forza d'urto e a causa della velocità sostenuta, aveva fatto ruotare di 90° l'auto Ford compiendo, a sua volta, una rotazione di 180°;
- il luogo dell'impatto risultava cosparso di molti detriti, che erano stati rilasciati dalla macchina
Ford, seguendo il senso di marcia dell'autovettura degli appellanti.
Sulla base delle suesposte considerazioni, il Corpo di Polizia locale-Unione Controparte_1 ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite.
Nel corso del giudizio di appello è stata disposta CTU cinematica volta a ricostruire le modalità di verificazione del sinistro, mediante il conferimento dell'incarico peritale all'Ing. Persona_1
All'esito del deposito dell'elaborato peritale e a fronte dei rilevi formulati dalla difesa degli
4 appellanti, il CTU ha depositato breve relazione scritta in cui ha dato compiuta risposta alle predette osservazioni critiche.
La causa passa oggi in decisione a seguito di discussione orale.
*****
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione, sollevata dal Corpo di Polizia Municipale, di inammissibilità dell'appello per violazione della disciplina di cui all'art. 342 cpc.
È noto che la norma di cui all'art. 342 cpc ha introdotto il principio della c.d. "censura finalizzata" in ragione del quale l'appellante non può limitarsi a riproporre gli argomenti di diritto già esposti in prime cure, ma deve specificamente indicare quali sono le parti della motivazione che intende sottoporre a censura e rispetto ad esse deve specificare la ragione dell'appello e la richiesta di modifica.
Rispetto a tale modalità di compilazione dell'atto, l'appello proposto da e Parte_1 Pt_2
appare sicuramente dettagliato, atteso che individua le parti della sentenza oggetto di
[...]
doglianza ed espone le ragioni di fatto e di diritto per le quali l'argomentare del giudice di prime cure è - nella prospettazione degli appellanti - erroneo.
Nel merito, l'appello è infondato e deve essere pertanto rigettato.
Ritiene, infatti, il Tribunale che la sentenza oggetto di gravame debba essere confermata. Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni che si vanno ad illustrare.
La documentazione in atti (e segnatamente il rapporto di incidente redatto dagli agenti della Polizia
Municipale intervenuti sul posto, le fotografie dei luoghi del sinistro e lo schizzo plamimetrico redatto dalla Polizia Municipale) consente di ricostruire alcuni dettagli dell'accaduto, che appaiono fondamentali ai fini della verifica della legittimità del verbale di accertamento di infrazione elevato nei confronti dell'odierna parte appellante.
Il giorno 11/12/2022, alle ore 9,10 , alla guida dell'autoveicolo SE Mii targato Parte_2
FD369AY di proprietà della moglie stava percorrendo un tratto rettilineo di Via per Parte_1
Parma in direzione Parma, quando, giunto all'altezza dell'intersezione con Via Ponticelli, entrava in urto con l'autovettura Ford Focus targata EN329EE, condotta da la quale, Controparte_3
provenendo da Via Ponticelli, si stava immettendo sulla Via per Parma. Come emerge dalle fotografie allegate al rapporto di incidente, a seguito della collisione, il perdeva il controllo Pt_2
del mezzo, il quale compiva una rotazione di 180° gradi, terminando la sua corsa sulla Via per
Parma, oltre l'intersezione con Via Ponticelli. Il veicolo Ford Focus, invece, compiva una rotazione di 90° e andava a urtare contro un manufatto (muretto in mattoni, contenente un “attacco mandata per autopompa”) collocato sul marciapiede costeggiante Via Ponticelli, abbattendo un cartello, ivi presente, indicante un'attività commerciale.
5 Dal rapporto di incidente redatto dagli agenti della Polizia Municipale, giunti sul posto dopo il sinistro, risulta inoltre che:
- il sinistro si è verificato su una strada provinciale, sita all'interno dell'abitato di Traversetolo;
- il tratto di strada, in cui si è verificato la collisione, era rettilineo;
- il fondo stradale era bagnato dalla pioggia in atto;
- la strada era illuminata naturalmente dalla luce del sole, con una visibilità sufficiente, tenuto conto che vi era una pioggia in atto;
- in corrispondenza dell'intersezione tra Via per Parma e Via Ponticelli, era presente un cartello stradale di STOP che indicava ai veicoli provenienti da Via Ponticelli di dare la precedenza ai veicoli marcianti su Via per Parma.
Dalle fotografie e dal rilievo planimetrico redatto dagli agenti intervenuti risulta, inoltre, la presenza di una siepe fitta e continua sul margine destro di via per Parma, in corrispondenza dell'intersezione con Via Ponticelli, che limitava sensibilmente la visibilità dell'incrocio per entrambe le direzioni di marcia.
Quanto alle conseguenze dello scontro, a seguito dell'urto, il veicolo SE ha riportato dei danni nella parte anteriore destra, mentre il veicolo Ford presenta un'evidente deformazione che interessa tutta la parte anteriore, con prevalenza sul lato anteriore sinistro.
A seguito della collisione, gli operanti intervenuti sul luogo dell'incidente hanno contestato al conducente della vettura Ford, proveniente da Via Ponticelli, la violazione dell'art. 145, comma 4, del Codice della Strada, in quanto lo stesso impegnava l'intersezione, omettendo di dare la precedenza al veicolo SE, proveniente dalla Via per Parma, nonostante il segnale di Stop e di dare la precedenza, apposto nel suo senso di marcia. Al tempo stesso, la Polizia Municipale ha contestato al conducente del veicolo SE la violazione dell'art. 141, comma 2, del Codice della Strada, in quanto non manteneva il controllo del veicolo e non era in grado di arrestare la marcia, compiendo le manovre necessarie, per evitare l'impatto con l'ostacolo prevedibile, entro il limite di visibilità.
Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata una CTU cinematica volta a ricostruire le modalità di verificazione del sinistro. A mezzo della consulenza tecnica depositata dal perito nominato Ing. − le cui conclusioni si ritiene pienamente di condividere, in quanto Per_1
congruamente motivate e basate su un attento esame delle risultanze acquisite al giudizio – deve ritenersi accertato che il non teneva una condotta di guida conforme ai limiti di velocità Pt_2
prescritti e adeguata alle condizioni della strada, in modo da mantenere il controllo del veicolo SE
e da evitare la collisione con l'auto antagonista, mentre questa si immetteva sulla Via per Parma.
La ricostruzione della dinamica del sinistro oggetto di causa è stata condotta dal perito, mediante l'analisi congiunta delle risultanze fotografiche e planimetriche agli atti, delle dichiarazioni rese
6 dalle parti, della documentazione tecnica disponibile e della simulazione cinematica, eseguita con l'ausilio di software specialistico di modellazione dinamica dei veicoli.
Dalla CTU emerge che, al momento della collisione tra i due veicoli, la Ford Focus, proveniente da via Ponticelli, era in fase di immissione sulla Via per Parma e si trovava in parziale occupazione della corsia di marcia della a causa della scarsa visibilità generata dalla fitta siepe posta sul CP_2
margine stradale.
Al momento dell'impatto, la SE Mii, condotta dal , odierno appellante, percorreva la Via per Pt_2
Parma a velocità stimata in circa 71 km/h, superiore al limite vigente in loco (50 km/h), e comunque non adeguata alle condizioni dell'intersezione (art. 141, co. 2 e 3 CdS). A seguito della collisione, il veicolo SE ha compiuto una rotazione sul proprio asse per circa 140°. Al momento dell'impatto, la
Ford occupava parzialmente la corsia di marcia della SE e risultava pressoché ferma, con traiettoria trasversale rispetto all'asse di via per Parma. In seguito all'urto, la Ford ha compiuto una rotazione di circa 120°, spostandosi lateralmente rispetto al proprio asse longitudinale.
A seguito del sinistro, il veicolo condotto dal ha riportato dei danni prevalentemente sulla Pt_2
zona anteriore destra, con deformazioni estese al paraurti, al parafango e al gruppo ottico destro. La conformazione dei danni evidenzia un impatto obliquo in fase di marcia, con segni compatibili con un urto contro una superficie rigida e ortogonalmente posta alla traiettoria della La Ford CP_2
Focus presenta, invece, una marcata deformazione interessante tutta la parte anteriore con prevalenza al lato anteriore sinistro, compatibile con un impatto fronto-laterale con la CP_4 sopraggiungente lungo via per Parma. L'urto ha interessato principalmente la zona anteriore sinistra della Ford, per poi determinare la deviazione della traiettoria e il successivo urto della parte centrale del frontale contro lo spigolo di un manufatto in cemento posto sul margine destro della carreggiata.
Il CTU ha rimarcato che la sequenza e la distribuzione dei danni, nonché la rotazione post urto di circa 120° e il punto di arresto finale del veicolo, risultano coerenti con una collisione fronto- CP_ laterale, occorsa durante l'immissione della da via Ponticelli e l'avanzamento della CP_2
lungo la strada principale.
La dinamica proposta dagli appellanti, secondo cui la avrebbe proceduto con prudenza e che CP_2
la Ford avrebbe invaso la traiettoria, non trova conferma nella morfologia dei danni rilevati. Al contrario, l'entità delle deformazioni, le direzioni d'impatto e i postumi cinematici osservati risultano in piena coerenza con la ricostruzione del sinistro operata dalla Polizia Lo-cale, secondo cui la ha impattato la Ford nel corso dell'immissione di quest'ultima da via Ponticelli, mentre CP_2
la era pressoché ferma o comunque viaggiava a bassissima velocità. Pt_3
Inoltre, la localizzazione e l'orientamento dei danni escludono la possibilità che l'urto sia avvenuto in senso inverso rispetto a quanto rilevato dagli accertatori. La distribuzione dei detriti e la rotazione
7 post-urto della compatibile con una velocità di marcia sensibilmente maggiore rispetto a CP_2
quella della Ford, confermano ulteriormente la dinamica accertata.
Alla luce delle risultanze della simulazione dinamica e delle condizioni ambientali rilevate in corrispondenza del luogo del sinistro, secondo il CTU l'impatto tra i due veicoli non era evitabile da parte del conducente della SE Mii nelle condizioni effettive di marcia. In particolare, il perito ha evidenziato che “al tempo t = –1,00 secondi dall'urto, il veicolo SE Mii si trovava a circa 19,72 metri dal punto di collisione e procedeva a una velocità di 71 km/h. In tale configurazione, il tempo disponibile per una reazione utile era assorbito interamente dal tempo di percezione e reazione psicotecnica (stimato in 1 secondo), senza lasciare spazio residuo per una frenata efficace. Inoltre, la presenza di una siepe fitta e continua in prossimità dell'intersezione impediva una visibilità adeguata verso via Ponticelli, da cui proveniva la Ford Focus, rendendo l'avvistamento del pericolo possibile solo a distanza troppo ridotta”. Pertanto, alla velocità effettiva di marcia calcolata, anche ipotizzando un'immediata percezione del pericolo, non vi erano le condizioni fisiche per evitare il sinistro.
Sulla base dell'art. 141, commi 2 e 3, del Codice della Strada, che impongono al conducente di regolare la velocità in modo da garantire il costante controllo del veicolo, la possibilità di effettuare manovre in sicurezza e l'adeguatezza alle condizioni ambientali e stradali, l'analisi cinematica ha evidenziato che, se la SE Mii avesse tenuto una velocità non superiore a circa 37,6 km/h, il conducente avrebbe avuto la possibilità di percepire il pericolo, reagire e arrestare il veicolo prima del punto d'urto, assumendo un tempo di reazione di 1 secondo e un coefficiente di aderenza prudenziale pari a 0,6. Tale velocità sarebbe stata coerente con le condizioni tipiche della circolazione urbana, e non avrebbe determinato situazioni di rischio per altri utenti della strada, configurandosi pertanto come una condotta prudente, proporzionata e pienamente esigibile, in linea con i principi di sicurezza e prevenzione del pericolo prevedibile richiamati dalla normativa.
In definitiva, l'impatto sarebbe stato evitabile da parte del conducente della SE Mii solo a condizione che avesse tenuto una velocità sensibilmente inferiore, adeguata alla configurazione dell'intersezione e alla visibilità compromessa, come richiesto dalla normativa in materia di guida prudente. Dalla CTU emerge infatti – come già detto- la presenza di una fitta siepe situata sul margine destro di Via per Parma, che costituiva un ostacolo alla visibilità laterale, limitando in modo significativo la possibilità per il conducente della SE Mii di percepire tempestivamente l'immissione della Ford Focus da via Ponticelli.
L'analisi cinematica ha evidenziato che, ad una velocità di 71 km/h, l'urto era inevitabile, poiché
l'intera distanza residua risultava assorbita dal solo tempo di reazione, senza residuare spazio utile per l'azione frenante. La velocità di marcia di 71 km/h tenuta dal veicolo SE superava il limite
8 massimo consentito nell'ambito urbano e, con ancora maggiore evidenza, non risultava conforme ai principi di prudenza e sicurezza imposti dai commi 2 e 3 dell'art. 141 C.d.S., che prescrivono l'obbligo di adattare la velocità alle condizioni della strada e alla prevedibilità di pericoli. Anche in presenza di diritto di precedenza, sarebbe stato doveroso per il procedere con velocità Pt_2
moderata, in ragione della prevedibilità di un'emersione di pericolo da una via laterale non visibile.
In definitiva, poiché, in base alle risultanze della CTU, si può ragionevolmente ritenere che una velocità di circa 38 km/h fosse non solo tecnicamente adeguata, ma anche giuridicamente esigibile da parte del conducente della SE Mii e coerente con i principi sanciti dall'art. 141, commi 2 e 3, del Codice della Strada, si deve concludere che la velocità effettivamente tenuta dalla SE Mii, condotta dal , pari a 71 Km/h (superiore, peraltro, al limite massimo consentito in area Pt_2
urbana), fosse non adeguata alla situazione specifica, integrando pertanto una violazione della norma sopra richiamata.
Sul punto occorre richiamare la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui, in tema di circolazione stradale, l'obbligo di moderare la velocità, quale regola cautelare di tipo
"elastico", deve essere posto in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, imponendo al conducente di conservare sempre il controllo del proprio mezzo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente per l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. Il rispetto formale del limite massimo di velocità consentito non esclude la responsabilità del conducente qualora la causazione dell'evento sia comunque riconducibile alla violazione delle regole di condotta stabilite dall'art. 141 cod. strada, dovendo la velocità essere adeguata non solo ai limiti prescritti ma anche alle condizioni della strada, del traffico e di ogni altra circostanza. In presenza di un tratto stradale curvilineo o in corrispondenza di una intersezione, il conducente ha l'obbligo di ridurre ulteriormente la velocità, anche se formalmente inferiore al limite prescritto, qualora le condizioni concrete del percorso lo richiedano per mantenere il controllo del mezzo ed evitare eventi prevedibili secondo l'id quod plerumque accidit (come nel caso di specie, la presenza di una fitta siepe, che ostacolava la visibilità laterale in corrispondenza dell'intersezione, imponeva di moderare ulteriormente la velocità). In tali casi, la perdita di controllo del veicolo costituisce quindi violazione dell'art. 141 cod. strada ed integra profili di colpa, non potendo essere giustificata dal mero rispetto del limite di velocità, quando quest'ultima, pur inferiore al limite massimo, non risulti commisurata alle effettive condizioni del tratto stradale (v. Cass. Penale sent.
n. 8303/2025).
I suddetti elementi – nella loro complessiva valutazione- consentono di ritenere accertato l'illecito contestato agli appellanti e quindi l'infondatezza della spiegata opposizione. Quindi ed in
9 conclusione l'appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza n. 614/2023 resa dal
Giudice di Pace di Parma.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria e del valore della causa, pari a euro 150,20.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico degli appellanti soccombenti.
Sussistono, inoltre, i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Infatti, poiché l'appello è stato integralmente respinto, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17,
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità
2013), che ha aggiunto l'art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115- della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata
(come è noto il citato articolo dispone che quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis).
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) RIGETTA l'appello proposto da e e, per l'effetto, dichiara la Parte_1 Parte_2
legittimità del verbale di contestazione n. V/1691/2022 elevato dal Corpo di Polizia Locale –Unione nei confronti degli odierni appellanti;
Controparte_1
2) CONDANNA e al pagamento, nei confronti del Parte_1 Parte_2 [...]
delle spese processuali del secondo grado di giudizio, che Controparte_6
liquida in complessivi euro 362,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
PONE le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico degli appellanti soccombenti;
3) DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Parma, 8 ottobre 2025
10 Il Giudice
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
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